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Articolo 622 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

Dispositivo dell'art. 622 Codice di procedura penale

1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile(1) ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato [576], rinvia quando occorre(2) al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Note

(1) Il riferimento è ai provvedimenti strettamente legati all'esercizio dell'azione civile nel processo penale ovvero alle pronunce sulla restituzione e il risarcimento del danno e sulla pubblicazione ella sentenza di condanna in funzione riparatoria ex art. 536.
(2) La locuzione "quando occorre" si riferisce al fatto che il rinvio è superfluo quando la corte può provvedere all'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett l).

Ratio Legis

Il legislatore ha qui separatamente trattato l'ipotesi particolare di annullamento con rinvio della sentenza a soli effetti civili, necessariamente soggetto a una peculiare disciplina.

Spiegazione dell'art. 622 Codice di procedura penale

La norma in commento si occupa essenzialmente dell'annullamento dei soli effetti civili di una sentenza, rimanendo fermi gli effetti penali.

Dunque, se la corte annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile, oppure se accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente, anche se l'annullamento ha ad oggetto una sentenza inappellabile.

Procedendo con ordine, è necessario rammentare che l'articolo 576 consente il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento, ma solo con riguardo agli effetti civili (la parte civile non ha alcun ruolo a fin penalistici, il cui ruolo di antagonista dell'imputato è riservato al pubblico ministero).

Proprio la natura meramente civilistica di tale norma fa sì che il giudice destinatario del rinvio sia un giudice civile, che appunto deciderà solo in ordine alle disposizioni o ai capi della sentenza riferiti all'azione civile.

L'effetto rescindente consente altresì di instaurare un nuovo giudizio relativo ai capi civili, anche se la relativa sentenza è già passata in giudicato.

Massime relative all'art. 622 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 22065/2021

In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. (Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/06/2019).

Cass. pen. n. 13844/2017

Nel caso di annullamento della sentenza di condanna per reato associativo disposto per intervenuta prescrizione nei confronti di alcuni coimputati e per vizio di motivazione nei confronti di altri, le statuizioni civili connesse al reato devono essere esaminate per tutti gli imputati nell'ambito dell'unitario giudizio penale di rinvio avente ad oggetto l'esistenza del sodalizio criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio deve inscindibilmente proseguire dinanzi al giudice penale, non potendosi applicare il disposto dell'art.622 cod.proc.pen. in assenza della preventiva definizione dell'accertamento in ordine alla sussistenza del reato associativo).

Cass. pen. n. 14933/2015

In caso di annullamento con rinvio di una sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della Corte di appello, competente a celebrare il nuovo giudizio è la stessa sezione, sebbene in diversa composizione, a meno che l'Ufficio giudiziario sia costituita da un'unica sezione, perché in tal caso opera la regola suppletiva di cui all'art. 623, comma primo, lett. c, cod. proc. pen., che impone la trasmissione degli atti alla Corte di appello più vicina.

Cass. pen. n. 10097/2015

Nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla conferma sia dell'affermazione di penale responsabilità di un imputato, sia della esclusione della responsabilità civile di altro imputato, avverso la cui assoluzione non era stato proposto ricorso ai fini penali).

Cass. pen. n. 28924/2014

Quando il giudice di appello, a seguito di gravame proposto dall'imputato e dalla parte civile, abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado, omettendo di esaminare l'impugnazione della parte civile, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p..

Cass. pen. n. 40109/2013

Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p..

Cass. pen. n. 11994/2013

In ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, al di fuori dei casi in cui il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, il conseguente giudizio civile non patisce alcun tipo di condizionamento e deve, pertanto, estendersi all'intera pretesa risarcitoria, in ordine sia al fondamento della stessa sia all'eventuale determinazione dell'ammontare del danno.

Cass. pen. n. 15015/2012

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di assoluzione impugnata - dal P.G. e dalla parte civile - di un vizio di motivazione (nella specie relativo alla individuazione della causa di esclusione della rilevanza penale del fatto), ne comporta l'annullamento senza rinvio - in conseguenza della predetta causa estintiva - ai fini penali e, per quel che concerne gli effetti civili, l'annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello

Cass. pen. n. 17100/2011

Deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai soli fini civilistici, la sentenza che, dichiarando l'estizione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni di condanna al risarcimento e/o alla restituzione in favore della parte civile non motivando adeguatamente in ordine alla affermata insussistenza della prova dell'innocenza dell'imputato, posto che il rinvio al giudice penale per un nuovo giudizio sarebbe comunque precluso dalla intervenuta causa estintiva.

Cass. pen. n. 15653/2008

Qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della suddetta causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., presupponendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento.

Cass. pen. n. 4443/2005

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi dell'art. 6 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e suc.c. modd., non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, nè l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura. Ne consegue che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio).

Cass. pen. n. 26064/2005

Allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili. (Fattispecie nella quale era stata dedotta con ricorso per cassazione l'incompetenza per materia del giudice che aveva emesso la sentenza di condanna di primo grado; la Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso e rilevata altresì l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, ha annullato senza rinvio le sole statuizioni civili della sentenza di appello osservando che la presupposta decisione sulla responsabilità doveva considerarsi viziata e tamquam non esset).

Cass. pen. n. 21102/2004

L'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo c.p.p. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto insufficiente la motivazione con la quale il giudice di appello aveva ritenuto desumibile la prova del reato « dalle indagini espletate nel corso del giudizio» senza che fossero state prese in esame le specifiche censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado ed ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.).

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