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Articolo 575 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Dispositivo dell'art. 575 Codice di procedura penale

1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.

2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata [534].

3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali [530, 541 2, 542].

Ratio Legis

La norma risponde al principio di tassatività anche per quanto attiene il versante soggettivo delle impugnazioni.

Spiegazione dell'art. 575 Codice di procedura penale

La norma in commento stabilisce con riguardo al responsabile civile per la pena pecuniaria, che quest'ultimo può impugnare, co il mezzo che la legge attribuisce all'imputato, le disposizioni della sentenza riguardanti la sua responsabilità (v. art. 89) e contro quelle riguardanti la condanna, propria e dell'imputato, alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali.

Il responsabile civile può anche impugnare le parti della sentenza di assoluzione che hanno deciso sul risarcimento del danno o sulla rifusione delle spese processuali.

Nello specifico, si tratta delle sentenze di assoluzione che hanno deciso sulla domanda di rifusione delle spese processuali sostenute per effetto dell'azione civile e, ricorrendo colpa grave, sul risarcimento dei danni chiesto dalla parte civile ex art. 541, comma 2, oltre alle sentenze di assoluzione che hanno deciso sulla domanda di rifusione delle spese sostenute dal responsabile civile, quando, ricorrendo colpa grave, vi è stata domanda di risarcimento del danno per l'azione proposta dal querelante ex art. 542, comma 1.

In secondo luogo, per quanto concerne la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, egli ha il diritto, qualora sia stata condannata, ad impugnare le disposizioni della sentenza relative alla propria responsabilità e le disposizioni relative alla condanna dell'imputato al pagamento della multa o dell'ammenda (disposizioni che si riverberano anche sulla persona civilmente obbligata).

Massime relative all'art. 575 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12027/2011

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal responsabile civile avverso la sentenza d'appello, quando questi non abbia impugnato in precedenza la decisione sfavorevole di primo grado. (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 15 aprile 2010).

Cass. pen. n. 37992/2008

Il responsabile civile è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato pronunziata dal giudice d'appello, soltanto se la stessa contiene anche statuizioni concernenti le richieste avanzate dalla parte civile ed in tal caso l'eventuale annullamento della sentenza può essere disposto esclusivamente con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 10 Dicembre 2004).

Cass. pen. n. 31330/2004

La legittimazione all'impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilità dell'imputato concernente gli interessi civili e le sentenze di assoluzione nei limiti delle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni.

Cass. pen. n. 2069/1993

Nel caso in cui l'appello proposto dal responsabile civile sia stato dichiarato inammissibile (nella specie, per omessa presentazione dei motivi), il ricorso per cassazione proposto dallo stesso, sorretto da motivi che non si dirigono alla detta declaratoria, ma concernenti la condotta dell'imputato ed il merito della controversia, va dichiarato inammissibile.

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