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Articolo 572 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Richiesta della parte civile o della persona offesa

Dispositivo dell'art. 572 Codice di procedura penale

1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale(1).

2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

Note

(1) L'unica eccezione a tale regola era rappresentata dall'art. 577, poi abrogato.

Ratio Legis

Tale sollecitazione proveniente dai soggetti indicati risponde ad una funzione di controllo sull'operato del pubblico ministero.

Spiegazione dell'art. 572 Codice di procedura penale

Le impugnazioni in ambito penale rappresentano dei rimedi giuridici destinati a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale ritenuta insoddisfacente per una delle parti. Tali rimedi si suddividono in impugnazioni ordinarie e straordinarie, a seconda che siano esperibili avverso decisioni non ancora o già divenute irrevocabili. Sono dunque impugnazioni ordinarie l'appello ed il ricorso per cassazione, mentre straordinarie sono la revisione ed il ricorso straordinario per errore di fatto.

Ai sensi della presenta norma, il potere di impugnazione indiretta spetta anche alla parte civile, alla persona offesa, anche non costituita parte civile, nonché agli enti ed alle associazioni intervenuti e titolari di un interesse collettivo alla partecipazione processuale.

Tali parti, ponendosi in secondo piano rispetto al primario ruolo del pubblico ministero, possono solamente presentare una richiesta motivata a quest'ultimo, atta a convincerlo a proporre impugnazione.

Se il pubblico ministero si rifiuta di proporre impugnazione, provvede con decreto motivato, il quale va notificato alle parti richiedenti. Tale provvedimento non è tuttavia impugnabile né reclamabile in alcun modo.

Massime relative all'art. 572 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 14014/2015

È ammissibile l'appello del pubblico ministero, il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la differenza dell'ipotesi in esame con quella in cui l'appello del pubblico ministero si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse dalla parte civile nella propria impugnazione, senza indicare le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata).

Cass. pen. n. 23271/2004

Non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, nè a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro. (Nella specie è stata disposta l'esclusione dal giudizio di cassazione del Coni, della Sisal e di altri soggetti non intervenuti nel procedimento di riesame del sequestro preventivo).

Cass. pen. n. 889/1996

Non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572 comma 1 c.p.p. (richiesta della parte civile o della persona offesa), ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del comma 2 del citato art. 572 c.p. Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa.

Cass. pen. n. 5161/1992

Avverso le sentenze pronunciate in giudizio la «persona offesa» che non sia anche «parte civile» (o «querelante» condannato alle spese o ai danni a norma dell'art. 542 c.p.p.) non è legittimata a proporre impugnazione (artt. 572, 576, 577 c.p.p.).

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