← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 569 Codice di Procedura Penale

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo gradopuò proporre direttamente ricorso per cassazione[606] (1).
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi (2) per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti [606 ss.] per valere come ricorso (3).
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello (4).
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado [604], la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinviodella sentenza impugnata [623] a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.

Note

(1) È la previsione eccezionale della revisio per saltum attivabile solo avverso le sentenze e che consente alla parte interessata, in analogia a quanto previsto nel processo civile [v. 360 u . c .], di eliminare il grado di giurisdizione intermedio imprimendo un'accelerazione al processo.

(2) Per la rinuncia all'impugnazione si veda l'art. 589.

(3) Vi deve essere il consenso (implicito o esplicito) delle eventuali altre parti legittimate a proporre appello le quali o decidono di non interporlo ovvero, qualora l'abbiano già avanzato, vi rinunciano. È possibile proporre motivi adeguati al tipo di impugnazione, come conseguenza della conversione (l'appello consente il riesame del merito, cioè del fatto, mentre il ricorso per Cassazione solo di questioni legate alla corretta interpretazione ed applicazione della legge).

(4) Qualora l'impugnazione proposta sia il ricorso per saltum, la Corte di Cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, al fine di stabilire di quale mezzo abbia inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame. Il criterio di interpretazione si fonda sulla esatta qualificazione dei rilievi sollevati avverso la sentenza, dal momento che il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi di legittimità. Non possono pertanto dedursi, omisso medio, censure in ordine alla valutazione delle prove, alla mancata assunzione di prove decisive ovvero alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione: in questi casi opera la conversione in appello.
Il ricorso per saltum è ammissibile solo per motivi diversi da quelli previsti dalle lettere d) ed e) del comma primo dell'art. 606 c.p.p. (Cass. 23-2-99/212525).


Brocardi collegati a questo articolo