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Articolo 690 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 690 Codice di procedura penale

Titolo abrogato dall'art. 52, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

[1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale.]

Massime relative all'art. 690 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 1063/1994

L'art. 690 c.p.p., che devolve alla competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del casellario giudiziale le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati, per la sua generica formulazione non consente di operare alcuna distinzione tra i fatti che hanno determinato l'insorgere delle questioni medesime; pertanto quando per una qualsiasi causa (ivi compreso l'errore di inserimento dei dati da parte dell'operatore) il testo immesso nell'archivio elettronico risulti errato, infirmando in tal modo il documento ufficiale riprodotto dal terminale e sottoscritto dal funzionario preposto attestante le risultanze del casellario, esso deve essere rettificato con l'intervento del tribunale competente. (Nella specie la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva ritenuto che il dato erroneo contenuto nell'elaboratore potesse essere corretto dagli stessi operatori addetti alle macchine).

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