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Articolo 686 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Iscrizioni nel casellario giudiziale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 686 Codice di procedura penale

Titolo abrogato dall'art. 52, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

[1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

  1. a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
  2. 1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'articolo 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
  3. 2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;
  4. 3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;
  5. 4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
  6. b) nella materia civile:
  7. 1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
  8. 2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito;
  9. 3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;
  10. 4) i decreti di chiusura del fallimento;
  11. c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;
  12. d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.]

Massime relative all'art. 686 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 38855/2001

In tema di iscrizione nel casellario giudiziale, l'intangibilitą del giudicato e la natura amministrativa dell'attivitą di iscrizione non consentono la cancellazione da parte del giudice dell'esecuzione, in presenza di unica condanna per reato continuato, dell'iscrizione nel casellario limitatamente alla parte che concerne reato contravvenzionale punibile con la sola pena pecuniaria. (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che possa scindersi l'unicitą dell'iscrizione nel casellario giudiziale relativa a condanna che comprende fra i reati in continuazione anche quello previsto dall'art. 734 c.p., posto che, altrimenti, in sede esecutiva si verrebbe a creare una differenziazione fra la sentenza passata in giudicato, la pena irrogata e la relativa iscrizione, e che quest'ultima diverrebbe scarsamente comprensibile).

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Consulenze legali
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Salvatore G. chiede
mercoledģ 21/06/2017 - Veneto
“Ho chiesto un visto per un viaggio turistico in Cina.
Il consolato mi chiede di riempire un questionario nel quale si debbono dichiarare le condanne subite.
Avendo subito una condanna a 3,5 mesi nel 2004, posso evitare di dichiararlo senza subire conseguenze?
Con cortese urgenza, per favore.

Distinti saluti

Ps: la domanda testuale del questinario è la seguente: - Ha subito condanne penali in Cina o in altri paesi? -
Consulenza legale i 26/06/2017

La risposta al quesito è difficile per il semplice motivo che per sapere se la falsa dichiarazione per ottenere il visto cinese costituisce un reato bisognerebbe conoscere il diritto penale cinese, per il motivo che, eventualmente, il reato viene commesso nei confronti della Cina.

Cionondimeno, è possibile svolgere delle considerazioni per giungere a sconsigliare di effettuare una falsa dichiarazione per ottenere il visto.

Nell’ordinamento italiano una simile condotta rappresenta un reato. La falsa dichiarazione potrebbe essere contenuta in un’autocertificazione o anche in un modulo richiesto per ottenere il visto di ingresso.

L’autocertificazione è una dichiarazione che un soggetto produce ad un organismo pubblico, in sostituzione di un determinato certificato.
La normativa di riferimento è il D.P.R. 445 del 2000 che prevede quali situazioni sono autocertificabili da parte dei privati (articoli 46 e 47 del decreto).

Anche, gli Stati Uniti per il rilascio del visto, richiedono molte informazioni dettagliate. Rendere dichiarazioni false rappresenta, anche in tale caso, un reato.

In breve, dichiarare il falso potrebbe, nel caso migliore, portare al diniego del visto in caso di controlli, mentre, nel caso peggiore, potrebbe rappresentare un rischio per la Sua libertà personale in Cina (dove non si scherza su codesti aspetti).