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Articolo 657 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

Dispositivo dell'art. 657 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare [284, 285, 286] subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente(1).

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata [637](2), quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato(4).

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire(3).

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore [655 5].

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato.
[omissis]

__________________

(1) Non è previsto che il periodo di sottoposizione alla misura provvisoria possa essere dedotto da quello della misura di sicurezza definitivamente disposta e ciò in ragione della indeterminatezza della durata di tali misure e dell'incompatibilità di un tale automatismo con la finalità dell'istituto, diretto a neutralizzare la pericolosità sociale dell'individuo, al di là di ogni considerazione sanzionatoria.
(2) La pena si intende revocata in esito al giudizio di revisione o a seguito di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.
(3) Il limite temporale vale ad evitare che il meccanismo funzioni come un incentivo a delinquere per chi abbia maturato un "credito" di pena.
(4) Comma modificato dall'art. 38, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La norma in esame ha la propria ratio nella prevalenza del principio del favor libertatis, il quale deve caratterizzare tutta la legislazione penale.

Spiegazione dell'art. 657 Codice di procedura penale

Le norme di cui al libro X si occupano dell’esecuzione penale: ossia, le attività successive alla formazione del giudicato. Dopo aver precisato i provvedimenti suscettibili di essere mandati ad esecuzione (sentenze e decreti irrevocabili) e i soggetti protagonisti di questa fase, il legislatore disciplina l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Dall’art. 655 del c.p.p. all’art. 664 del c.p.p., il codice regolamenta quelle attività prettamente esecutive che rappresentano una mera ottemperanza al comando contenuto nella decisione irrevocabile. Queste attività, in quanto tali, hanno una natura amministrativa e non giurisdizionale, non avendo un contenuto decisorio in senso stretto ed attitudine a definire il processo.

Ecco perché, ai sensi dell’art. 655 del c.p.p., è il pubblico ministero a curare d’ufficio e senza ritardo l’esecuzione dei provvedimenti, non appena gli perviene dalla cancelleria del giudice l'estratto della decisione irrevocabile. Peraltro, il pubblico ministero ha il compito di verificare la concreta eseguibilità della pena (ad esempio, controllando che la pena non sia condizionalmente sospesa oppure che la pena detentiva non sia già stata scontata tramite la custodia cautelare) e il suo quantum.

L’art. 657 c.p.p. disciplina il caso in cui, nel determinare la pena da eseguire, il pubblico ministero debba calcolare il presofferto: ossia, quando il condannato abbia già scontato periodi di custodia cautelare o abbia espiato pene senza titolo.

Il comma 1 prevede che il pubblico ministero calcola e detrae la durata della custodia cautelare subita dal condannato nelle more del giudizio o della misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

Da un lato, la custodia cautelare sofferta deve essere sempre sottratta dalla pena da espiare. Infatti, la custodia cautelare deve essere sempre ragguagliata alla pena e questo a prescindere dalla sua ingiustizia, ma ad una condizione: come precisato dal comma 4, è necessario che la custodia cautelare sia stata subita dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
Dall’altro lato, invece, la misura di sicurezza detentiva va sottratta alla pena da espiare solo se inutilmente sofferta: ossia, quando questa non è stata applicata in via definitiva.

Poi, ai sensi del comma 2, il pubblico ministero calcola e sottrae anche il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata (per revisione o per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice), nonché quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. In tal caso, è evidente che il legislatore ha considerato il fatto che comunque di pena detentiva si tratta, anche se comminata per altri reati.

Il comma 3 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero (o al giudice, nel caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) che, operato il ragguaglio, i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva presofferti siano calcolati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire. Inoltre, il condannato può chiedere che le pene sostitutive espiate siano calcolate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato.

Infine, il comma 5 precisa che il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’articolo 657 c.p.p. disciplina le ipotesi di fungibilità della detenzione anche cautelare già espiata, sia che si tratti di restrizione della libertà per lo stesso reato, sia che si tratti di altro reato. Il pubblico ministero in sede esecutiva procede d’ufficio e in modo automatico nel caso in cui debba eseguire le pene detentive della reclusione o dell’arresto.


La norma disciplina nei commi 3 e 4 anche l’esecuzione delle “sanzioni sostitutive”, di cui alla legge n. 689 del 1981; in proposito, la dottrina ha sottolineato l’esclusione di ogni automatismo ed ha sempre riconosciuto al condannato la facoltà di chiedere lo scomputo della custodia cautelare o di altra pena detentiva “inutiliter data”, quando nei suoi confronti debbano essere eseguite sanzioni sostitutive.
Si vuole in tal modo attribuire al condannato la possibilità di scegliere la detrazione a lui più favorevole, quando questi possa avere delle pendenze e quindi delle prevedibili condanne a pena detentiva. Il condannato, infatti, può avere interesse a detrarre il periodo presofferto dalla pena carceraria piuttosto che da una più mite pena sostitutiva.


Nello stesso senso si è espressa una delle pochissime pronunce di legittimità, che ha statuito che la detrazione può operare anche su pene pecuniarie e sostitutive, ma solo su richiesta del condannato (cfr. Cass. I, 20 giugno 2000, n. 4503, Degni).
Si è ritenuto che tale impianto debba essere conservato, anche rispetto alle nuove pene sostitutive; infatti, nonostante la più lunga durata ed il maggiore impatto sulla libertà individuale, esse rimangono connotate da minore afflittività rispetto alle pene detentive.


L’unico intervento necessario riguarda la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, poiché il nuovo art. 63 della legge 689 del 1981 ne affida l’esecuzione direttamente al giudice che lo ha applicato, mentre l’articolo 657 c.p.p. prevede che organo dell’esecuzione sia solo il pubblico ministero. Si è reso pertanto necessario inserire nel terzo comma l’inciso "o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice".

Massime relative all'art. 657 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 50327/2018

In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato (sempre che la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cui va determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta.

Cass. pen. n. 43231/2018

La disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione – adito dal P.M. su segnalazione della Corte d'appello nell'ambito di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione derivante da custodia cautelare subita senza titolo – aveva d'ufficio revocato l'indulto, pertinente a diverso titolo, nei limiti della misura di pena riconosciuta fungibile, in assenza di cause di revoca del beneficio).

Cass. pen. n. 6072/2018

Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computate solo periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

Cass. pen. n. 5815/2018

La fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva.

Cass. pen. n. 52473/2017

Al fine di consentire all'imputato di beneficiare dell'indulto nella massima estensione possibile, il periodo di custodia cautelare presofferto può essere computato in parte per la pena detentiva e in parte per la pena pecuniaria, non ostandovi la lettera dell'art. 657 cod. proc. pen., che, pur prevedendo al primo ed al terzo comma la possibilità di imputare il presofferto all'uno e all'altro tipo di pena, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta del condannato sia di applicazione dell'indulto, che di dichiarazione di fungibilità della pena espiata in presofferto per detta condanna con la pena pecuniaria inflitta ancora in esecuzione).

Cass. pen. n. 46218/2016

Ai fini dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen., non si può riconoscere la fungibilità tra il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, attesa la radicale differenza tra l'istituto dell'isolamento diurno, vera e propria sanzione penale e l'isolamento cautelare, modalità di custodia disposta per ragioni processuali o di sicurezza.

Cass. pen. n. 6905/2015

In materia di esecuzione di pene detentive, nel caso di condanna per un reato associativo contestato senza l'indicazione della data di cessazione della condotta criminosa, l'esclusione del computo del periodo di pena espiata inutilmente per altro reato non deve prescindere, ove la sentenza di condanna di primo grado per il reato associativo sia successiva al periodo di detenzione subito in relazione all'altro reato, dalla verifica che la condotta permanente sia effettivamente continuata sino alla data di pronuncia della sentenza, non potendosi far derivare in via presuntiva detta prova dalla regola giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione in modo "aperto" del fatto associativo, la penale responsabilità può essere affermata anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento e che il momento consumativo coincide con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. (Fattispecie in cui, dopo due condanne per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., i due fatti di reato erano stati unificati per la continuazione, con la conseguenza che per il primo risultava espiata una pena di entità superiore a quella rideterminata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., e che occorreva perciò valutare se la sanzione scontata in sovrappiù potesse essere computata ai fini dell'esatta determinazione di quella da espiare per il secondo delitto).

Cass. pen. n. 20010/2013

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 c.p.p.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 c.p.p. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta "sine titulo" con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare, a differenza della pena, presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicchè è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa avere subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma terzo, c.p.p..

Cass. pen. n. 13583/2009

Ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare va computata, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., la custodia cautelare anche se subita nel corso del procedimento relativo ad altro reato, il quale si sia concluso con sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, fermo restando che sarà qust'ultima a dover essere integralmente eseguita in caso di revoca del beneficio.

Cass. pen. n. 31416/2008

Nella determinazione della pena detentiva da eseguire, occorre computare il periodo di custodia cautelare subìto per altro reato, anche nel caso in cui, per detto periodo, il condannato abbia ottenuto l'equa riparazione per ingiusta detenzione. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 127/2007

In caso di reato permanente, avente struttura ontologicamente e giuridicamente unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo. Ne consegue che non si può computare la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione.

Cass. pen. n. 20332/2006

Non è fungibile con la pena da eseguire per un reato, il periodo trascorso in custodia cautelare subita sine titulo per altri delitti commessi in precedenza, a nulla rilevando né l'eventuale antecedente ideazione del reato medesimo, né la posteriorità, rispetto ad esso, della sentenza di assoluzione dai fatti per cui la custodia cautelare sia stata sofferta. (In motivazione, la Corte ha escluso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul tema, che una siffatta ricostruzione del sistema possa considerarsi in conflitto con gli artt. 3 e 13 Cost.)

Cass. pen. n. 9277/2006

Quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma quarto, c.p.p., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente.

Cass. pen. n. 16993/2003

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 c.p.p.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 c.p.p. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare - a differenza della pena - presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicché è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa aver subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 6957/2003

Nella procedura esecutiva, avente ad oggetto il riconoscimento di un periodo di fungibilità, non può ravvisarsi nessun effetto pregiudicante della imparzialità del giudice in una pregressa pronuncia resa dal medesimo nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, in quanto il giudizio di fungibilità presuppone un duplice giudicato — rispetto al quale tutti i giudici sono in posizione di terzietà — e implica unicamente la valutazione in ordine all'anteriorità della condanna rispetto all'assoluzione o alla carcerazione senza titolo.

Cass. pen. n. 26343/2001

In tema di esecuzione, è inammissibile la richiesta di detrazione della pena espiata all'estero per il medesimo fatto che sia stata proposta direttamente al giudice dell'esecuzione e non al pubblico ministero, organo funzionalmente competente a provvedere in ordine alla determinazione della pena da espiare.

Cass. pen. n. 5178/2000

Il periodo di pena detentiva espiata sine titulo per un reato diverso da quello per cui è in corso l'esecuzione è computabile, per il principio di fungibilità, solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 657, comma 2, c.p.p. e, pertanto, non può essere valutato ai fini della concessione della liberazione anticipata.

Cass. pen. n. 4503/2000

La declaratoria di fungibilità della pena a norma dell'art. 657 c.p.p. non è né automatica, né necessariamente contestuale all'ordine di esecuzione e desumibile dal relativo fascicolo, ma va disposta con distinto decreto e discende da una autonoma valutazione, che investe la custodia cautelare subita non solo per gli stessi fatti, ma anche per reati diversi, nonché pene espiate per altri fatti quando sia sopravvenuta revoca della condanna, amnistia e indulto, e può, a richiesta dell'interessato, operare su sanzioni pecuniarie o sostitutive, anziché su quelle detentive. Ne consegue che, se intervenuta successivamente all'ordine di esecuzione, non può essere utilizzata per valutare le condizioni di legittimità ed efficacia di questo. (Fattispecie relativa ad ordine di esecuzione emesso nei confronti di tossicodipendente per pena complessiva originariamente fissata in misura superiore a quattro anni di reclusione e successivamente ridotta in limiti inferiori a seguito di riconoscimento di fungibilità di alcuni periodi di detenzione. In relazione ad essa, la S.C. ha altresì escluso che la sospensione, ex art. 656 c.p.p., dell'ordine di esecuzione segua automaticamente l'accertato stato di tossicodipendenza e ha ritenuto che discenda, invece, dall'esistenza di un programma terapeutico di riabilitazione, già in corso o concordato dal condannato con istituzioni pubbliche o private).

Cass. pen. n. 613/2000

Attesa la radicale differenza esistente fra l'istituto dell'isolamento diurno (cui va riconosciuto il carattere di vera e propria sanzione penale), e quello della sospensione delle ordinarie regole di trattamento, previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (che incide soltanto sulle modalità di attuazione del regime di detenzione), è da escludere che possa riconoscersi la fungibilità, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., tra il periodo di custodia cautelare in cui sia stata fatta applicazione del citato art. 41 bis e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la definitiva sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo.

Cass. pen. n. 627/2000

La custodia cautelare relativa al reato per il quale sia ancora in corso procedimento penale è da considerare fungibile, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., con la pena da eseguire in forza di sentenza definitiva di condanna per altro reato alla sola condizione che essa risulti successiva alla data di commissione di detto reato e senza che occorra, quindi, l'ulteriore requisito che trattasi di custodia cautelare sofferta ingiustamente.

Cass. pen. n. 1739/1999

In tema di esecuzione, posto che l'art. 657 comma 4 c.p.p. consente la fungibilità della custodia cautelare sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato, solo a condizione che quest'ultimo sia stato commesso anteriormente alla detenzione ingiustamente sofferta, il giudice deve accertare rigorosamente e rendere esplicito con adeguata motivazione il momento di commissione e non la data di accertamento del reato per il quale è stato emesso ordine di esecuzione.

Cass. pen. n. 707/1999

L'art. 657, comma 1, c.p.p., stabilendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, «computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso», esclude che, verificandosi la seconda di dette ipotesi, sia richiesta, oltre alla condizione di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo (posteriorità del periodo di custodia da computare rispetto al tempo di commissione del reato cui si riferisce la condanna definitiva da eseguire), anche l'ulteriore condizione che trattisi di custodia sofferta ingiustamente o inutilmente.

Cass. pen. n. 5537/1999

La struttura unitaria del reato permanente vieta di operare la sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Non può quindi dirsi sofferta «dopo» il reato permanente — agli effetti di quanto previsto dall'art. 657, comma 4, c.p.p. — la carcerazione subita senza titolo per il fatto diverso durante il tempo della permanenza del reato considerato. (Fattispecie nella quale, essendo stata applicata la continuazione tra il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altri reati minori già giudicati, si chiedeva la detrazione dell'intero periodo di custodia sofferto per i reati minori, anziché del più breve periodo computato in sede di esecuzione e pari all'aumento di pena stabilito per detti reati a titolo di continuazione. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso fondato sulla asserita antecedenza temporale di parte del reato associativo rispetto ai reati minori uniti in continuazione).

Quando è applicata la continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi e per uno dei quali vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest'ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione. Ciò perché, altrimenti, sarebbe violato il principio — sancito dall'art. 657, comma 4, c.p.p. — di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice della esecuzione che aveva calcolato in favore del condannato non l'intero periodo di detenzione subito per i reati minori, ma soltanto il minor periodo corrispondente all'aumento di pena per essi applicato in sede di continuazione con un reato più grave successivamente commesso).

Cass. pen. n. 3364/1998

Allorquando il giudice, con un'unica ordinanza, convalida il fermo della persona indagata e contestualmente gli applica una misura cautelare custodiale, permane l'interesse del fermato a impugnare il provvedimento di convalida, in quanto costui è pur sempre portatore di un interesse concreto e attuale a proporre ricorso per cassazione, quanto meno in rapporto alla previsione normativa dell'art. 657 c.p.p. — che disciplina la fungibilità della detenzione e della privazione della libertà personale subita senza titolo — e alla stregua dei principi generali, derivanti dall'art. 111, comma secondo, Cost., che attengono alla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Cass. pen. n. 1436/1998

In tema di fungibilità delle pene, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, c.p.p., ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, si possono computare la custodia cautelare subita o le pene espiate «senza titolo» (ovvero quando il titolo sia venuto meno), purché successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire: nel caso in cui detto reato sia di natura permanente, avendo, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Ne consegue, che non può dirsi sofferta «dopo» tale reato, la carcerazione senza titolo qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa. Tale conclusione non urta contro i principi costituzionali: la permanenza del reato, invero, non è un fatto oggettivo, sganciato dalla volontà del soggetto, ma, al contrario, dipende proprio da tale volontà, essendo nella volontà e nella attivazione del soggetto il venir meno della permanenza; per cui l'applicazione dell'art. 657, comma quarto, c.p.p., nei termini così precisati, non determina disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che «protrae la permanenza del reato» senza interromperla, al di là del termine di cui alla citata disposizione, è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento: tra i due, infatti, solo il primo è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta.

Cass. pen. n. 983/1997

Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all'unitaria detrazione del presofferto, altrimenti, periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena per i reati commessi successivamente, in violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita solo a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo.

Cass. pen. n. 3372/1995

In tema di espiazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, mentre è scomputabile dalla sua durata il periodo trascorso in custodia cautelare, non lo è quello in cui l'indagato od imputato è stato sottoposto alle misure coercitive di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., in quanto queste misure non sono equiparate legislativamente alla custodia in carcere.

Cass. pen. n. 2421/1994

La configurazione del reato continuato come reato unico deve essere esclusa allorché comporti conseguenze sfavorevoli all'imputato o al condannato, atteso che la continuazione è un istituto ispirato al favor rei, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. Ne consegue che, in presenza di pena unica irrogata per più reati riuniti con il vincolo della continuazione, la custodia cautelare sofferta senza titolo può essere detratta dall'aliquota di pena riferibile ai reati anteriormente commessi facenti parte del reato continuato.

Cass. pen. n. 1450/1993

Perché possa parlarsi di fungibilità tra una carcerazione precedentemente subita (vuoi come custodia cautelare — art. 657, primo comma, c.p.p. — vuoi come pena espiata per un reato diverso — art. 657, secondo comma, c.p.p.) ed una pena detentiva da espiare per un altro reato, è necessario che il reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire sia stato commesso prima della carcerazione subita senza titolo. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, diversamente da quanto consentito dalla formulazione del quarto comma, dell'art. 271, c.p.p. del 1930, alla stregua del quarto comma, dell'art. 657, del nuovo codice di rito, la carcerazione non è detraibile dalla pena relativa ad altro reato non solo se tale reato è stato commesso dopo, ma, almeno nella sua interezza, neanche se è stato commesso durante la carcerazione ingiustamente sofferta).

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Consulenze legali
relative all'articolo 657 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
sabato 24/04/2021 - Sicilia
“Salve,
Desidero avere un chiarimento sulla mia posizione processuale:
Nel mese di Giugno 2014 sono stato tratto in arresto per 416 bis e condannato in via definitiva in cassazione alla pena di anni 6 e mesi 6; successivamente e sempre durante l'espiazione della prima pena, mentre ero in carcere vengo raggiunto da altro provvedimento di custodia cautelare (il 30/Ottobre/2017) per estorsione aggravata dal metodo mafioso, condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 5.
Considerando la liberazione anticipata che mi è stata concessa nel Novembre 2019 avevo terminato l'espiazione della prima condanna (quella del 416 ad anni 6 e mesi 6); di conseguenza rimango in carcere per l'altra ordinanza, ma nel mentre giunge la sentenza di II grado (condanna 5 anni) e nel Luglio 2020 mi vengono concessi gli arresti domiciliari che tutt'ora sto scontando.
Considerando che a breve la pena diverrà definitiva e che per i reati ostativi non è prevista sospensione alcuna, la mia domanda è la seguente:
- Nel momento in cui rientrerò in carcere per intervenuta sentenza definitiva, il mio fine pena sarà conteggiato a partire dalla data della ricezione della custodia cautelare (30/Ottobre/2017) e fino al raggiungimento dei 5 anni della condanna, ovvero 30/Ottobre/2022; oppure i 5 anni iniziano a decorrere dal Novembre 2019, data in cui avevo finito di espiare la prima condanna?
Naturalmente preciso che per altre problematiche, al momento, non posso fare il continuato.
Interessa sapere solo questo dato, null'altro.”
Consulenza legale i 30/04/2021
Il caso sottoposto è alquanto complesso in quanto si tratta di comprendere se la pena complessiva da espiare per un determinato reato debba essere scorporata da quella già sofferta a seguito di una misura custodiale e/o comunque intramuraria emessa nel medesimo procedimento, pur se parte del periodo di esecuzione di detta misura sia coincidente con l’esecuzione di altra pena per altro delitto in relazione al quale si è formato il giudicato.

Orbene, nel caso di specie non ci aiuta l’art. 663 c.p.p. che prevede l’esecuzione di pene concorrenti. Nel caso di specie, invero, nessun cumulo può essere eseguito in considerazione del fatto che la pena comminata per il primo reato (e che in parte è stata eseguita nelle more della custodia cautelare) è stata già per intero eseguita.

Allo stesso modo, stando al tenore del quesito, non può trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 671 c.p.p. a seguito del quale si sarebbe potuto determinare un nuovo quantum da espiare facendo riferimento alla disciplina della continuazione e del cumulo giuridico tra le pene (pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo).

D’altra parte, nel nostro ordinamento, complice anche la statuizione dell’art. 657 c.p.p., vigono due principi in tema di custodia cautelare: il principio di fungibilità e il favor libertatis.
Detti principi, che possono essere definiti come due diverse facce della stessa medaglia, impongono che la custodia cautelare sofferta dall’imputato sia sempre computata nel ragguaglio finale della pena da espiare, pur se riferita ad altro delitto.

L’art. 657 c.p.p., in parole semplici, dispone che la custodia cautelare sofferta sia computata ai fini dell’applicazione della pena definitiva, anche laddove quest’ultima si riferisca ad altro reato, a patto che la misura custodiale sia stata eseguita dopo la commissione dell’ altro fatto-reato.

Stando così le cose, sarebbe assurdo pensare che la custodia cautelare sofferta non venga computata ai fini della definizione della pena totale da espiare per lo stesso reato per il quale la misura veniva emessa.

In conclusione, sembra verosimile affermare che, nel caso di specie, alla pena detentiva che verrà comminata per l’ulteriore reato commessa debba essere scorporato quanto presofferto in custodia cautelare a far data dall’ottobre 2017.


Francesco chiede
mercoledì 05/11/2014 - Friuli-Venezia
“Nel 2008 mi hanno ritirato la patente per guida in stato di ebrezza. Ho fatto ricorso e ho ricevuta in restituzione la patnte, poi ho proseguito nei vari ricorsi. Nel 2010 ho avuto un secondo ritiro per lo stesso reato, ho scontato 9 mesi di sospensione, poi al processo mi hanno assolto perchè il fatto non è reato. Ora la vecchia sentenza riguardante il fatto del 2008 è diventata definitiva e mi hanno ritirato la patente. Posso chiedere un conguaglio fra i 9 mesi di ritiro "ingiustamente" sofferti con l'attuale ?”
Consulenza legale i 26/11/2014
Per rispondere al quesito proposto va innanzitutto precisato che le sanzioni amministrative e quelle penali "viaggiano" su binari diversi, anche se possono essere comminate contemporaneamente per lo stesso fatto.
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente questa può trovare un'applicazione "sganciata" dall'accertamento della responsabilità penale; il prefetto può farla eseguire subito o sospenderne l'esecuzione fino alla pronuncia di un decreto penale di condanna o di una sentenza penale.
Quindi, anche se la patente venne sospesa ma la persona fu poi assolta perché il fatto non costituiva reato, ciò non determina l'"illegittimità" automatica di quella sospensione. Il reato non c'era, ma poteva comunque sussistere l'illecito amministrativo in base alla quale era stata disposta la sospensione della patente. Per poter dire qualcosa di più preciso su questo punto sarebbe necessario esaminare gli atti dei diversi procedimenti.

Supponiamo, comunque, che la sospensione della patente di guida avvenuta nel 2010 si sia rivelata effettivamente illegittima.
Non è possibile chiedere una "compensazione" tra i 9 mesi di sospensione comminati nel 2010 e quelli a cui è stato condannato l'imputato oggi: si tratta di pene afferenti a procedimenti diversi, iniziati su presupposti del tutto differenti.

Si potrebbe piuttosto ipotizzare di chiedere un risarcimento del danno per la sospensione subita nel 2010.
La giurisprudenza ha configurato l'illegittima sospensione della patente come lesione di un interesse legittimo.
Come noto, è ormai consolidato l'orientamento in base al quale il giudice può procedere ad accertare direttamente l'illegittimità di un provvedimento amministrativo, non essendo più ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo: quindi non è necessaria la previa impugnazione dell’atto per chiedere il risarcimento del danno.
Ma tale danno (derivato dalla sospensione della patente) non deve essere automaticamente risarcito: sarà necessario che il danneggiato provi la ricorrenza di elementi, cioè, di aver subito un concreto ed ingiusto pregiudizio (es. non ha potuto utilizzare la patente con danno alla sua attività lavorativa) e che la sospensione illegittima è direttamente dipesa da un errore della pubblica amministrazione, che abbia agito con colpa o dolo.
La Cassazione, con sentenza del 28 ottobre 2011, n. 22508, ha negato il risarcimento del danno ad un automobilista al quale era stata illegittimamente sospesa la patente, proprio per non aver dato prova sufficiente degli elementi sopra indicati.
Quindi, prima di iniziare un procedimento volto a chiedere il risarcimento del danno per il periodo di sospensione illegittima, è bene valutare se sussistano tutti i presupposti.