1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabilinon può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto [669] (1), neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il gradoo per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345 (2).
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimentoo di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo (3) (4).
(1) L'autorità della cosa giudicata si esprime, oltre che nella esecutività ed obbligatorietà della sentenza, anche nel divieto del «bis in idem», ovvero nella preclusione della riproposizione dell'azione penale per il medesimo fatto per il quale l'imputato è stato condannato o prosciolto. L'«eadem res» si verifica, in definitiva, quando la nuova azione si riferisce alla stessa condotta dell'imputato sulla quale è caduta la precedente decisione irrevocabile. E tale identità si mantiene anche quando il fatto possa essere considerato diversamente per il titolo, per il grado o per le circostanze. Il principio della preclusione processuale presuppone, comunque, anche identità cronologica, di talché esso non opera allorché la contestazione si riferisca ad un periodo ulteriore rispetto a quello già giudicato. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, inoltre, la preclusione non può essere neppure invocata in caso di concorso formale di reati. Pertanto, nell'ipotesi in cui la stessa azione od omissione abbia causato più eventi che abbiano posto in essere più titoli di reato, il fatto può essere riesaminato sotto il profilo di una diversa violazione di legge e costituire oggetto di un nuovo giudicato sempre che tale diverso profilo non sia stato esaminato in precedenza e sempre che nell'altro giudizio non sia stata esclusa la sussistenza del fatto o la commissione di esso da parte dell'imputato. La dottrina concorda, inoltre, nell'escludere nei confronti degli altri partecipi rimasti estranei al processo, l'ostacolo del giudicato formatosi nei confronti di uno solo di essi. La condanna od il proscioglimento di una persona non vieta pertanto la riproposizione dell'azione penale per il medesimo fatto ed anche per il medesimo titolo contro altre persone a titolo di partecipazione.
(2) Va altresì osservato che la norma de quo, nel sancire il divieto di un secondo giudizio, fa comunque «salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345». Tale ultima disposizione stabilisce che il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di una condizione di procedibilità, non sono ostativi al successivo «esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, se in seguito è proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione». L'art. 69 stabilisce, invece, che, ove sia stata pronunciata sentenza per morte dell'imputato, questa «non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona,qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata».
(3) Nel caso in cui, nonostante il precedente giudicato,sia comunque proposta una nuova azione penale per il medesimo fatto ed a carico della medesima persona, in ogni stato e grado del processo il giudice di ufficio, ovvero ad istanza delle parti che hanno il diritto di far valere l'exceptio rei iudicatae, dovrà pronunciare sentenza di proscioglimento perché l'azione penale non poteva essere esercitata.
(4) Secondo la giurisprudenza prevalente, la norma in esame preclude l'instaurazione di un nuovo procedimento per il medesimo fatto considerato per un titolo diverso, ma non per un titolo ulteriore e concorrente con il primo già oggetto di giudizio. Pertanto, il giudicato formatosi in ordine ad un reato non può precludere l'esercizio dell'azione penale per un altro reato concorrente, anche quando tra i reati sia configurabile un concorso solo formale (Cass. 6-2-1998, n. 1443).
La norma sancisce il principio del «ne bis in idem», come riflesso dell'irrevocabilità riferita al giudicato-formale. Esso comporta il divieto di modifica dell'atto e quindi di reiterazione della cognizione. L'intervenuta consumazione dell'azione penale preclude il suo rinnovato esercizio per lo stesso fatto, quand'anche sia dimostrata l'ingiustizia della prima decisione.
Tuttavia, la riapertura dell'azione di cognizione è possibile pro reo nella ipotesi di revisione ordinaria (artt. 629 e seg.) e contra reum per la revisione anomala (art. 83 d.l. 152/91).