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Articolo 609 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione

Dispositivo dell'art. 609 Codice di procedura civile

(1) Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione (2) per l'eventuale sostituzione del custode (3).

Note

(1) Articolo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione", ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.
(3) Se le cose sono già pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario avvisa immediatamente sia il creditore su istanza del quale erano stati eseguiti il pignoramento o il sequestro sia il giudice dell'esecuzione in ordine all'avvenuto rilascio, per l'eventuale sostituzione del custode. Si precisa che tale sostituzione si rende necessaria soltanto nell'ipotesi in cui la precedente custodia sia stata affidata allo stesso debitore tenuto al rilascio proprio perché, in seguito al rilascio dell'immobile da parte del debitore-custode, la custodia stessa verrebbe meno.

Spiegazione dell'art. 609 Codice di procedura civile

La disciplina dettata dalla norma in esame è stata interamente rivista per effetto dell’art. 19 lett. i del D.l. n. 132/2014, convertito con modificazione con la Legge n. 162/2014, prevedendosi uno specifico procedimento per il trattamento dei beni mobili che fanno parte di un immobile oggetto di rilascio.
Secondo quanto disposto al primo comma, l'ufficiale giudiziario deve intimare alla parta tenuta al rilascio (ovvero a colui al quale appartengono i beni), di asportarli dall’immobile da consegnare, assegnando anche un termine per effettuare l'asporto.
Di tale intimazione se ne deve dare specificamente atto nel verbale di rilascio ovvero mediante atto notificato se la parte tenuta al rilascio non è presente (le spese di notifica sono anticipate dalla parte istante).

Se l'esecutato o colui al quale appartengono i beni non provvede all'asporto, e sempre che la parte istante ne faccia richiesta e sia disponibile ad affrontare le relative spese, l'ufficiale giudiziario provvede a stimare il valore di realizzo dei beni mobili, quantificando anche le presumibili spese di custodia e asporto.

Qualora il valore di realizzo sia maggiore alle spese di custodia e di asporto, l'Ufficiale Giudiziario, a spese della parte istante, nomina ex art. 599 del c.p.c. un custode, con l’incarico di trasportare i beni in altro luogo.
Lo stesso custode, poi, secondo quanto disposto dal comma 5, provvede alla vendita senza incanto dei beni che gli sono stati affidati, seguendo le forme previste per la vendita dei beni pignorati e secondo le modalità fissate dal Giudice dell'esecuzione per rilascio (si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 530 e ss. c.p.c.
Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato innanzitutto per le spese di asporto, custodia e vendita, mentre l'eventuale avanzo è impiegato per il pagamento delle spese di esecuzione, secondo la liquidazione che verrà fatta ex art. 611 del c.p.c.; nel caso in cui i beni appartengano ad un soggetto estraneo all’esecuzione per rilascio, l'eventuale eccedenza è riservata a quest'ultimo.

Se, invece, la parte istante non intende procedere alla vendita ed in caso di mancato pagamento anticipato delle spese, secondo quanto disposto dal comma 2 i beni mobili sono considerati come res derelictae e l'Ufficiale Giudiziario ne dispone lo smaltimento o distruzione; allo stesso modo vanno distrutti o smaltiti i beni soggetti a vendita forzata risultata infruttuosa.

Parte della dottrina ritiene la nomina di un custode per i beni sempre necessaria, mentre secondo altra tesi l'ufficiale giudiziario può disporre il trasferimento dei beni in altro luogo soltanto se riesce a trovare un terzo disposto ad accettarne la custodia, potendo, in caso contrario, liberare l'immobile e abbandonare le cose senza incorrere in alcuna responsabilità.
Se al momento dell'immissione nel possesso l'esecutante e l'esecutato pervengono ad un accordo circa la concessione di un termine per l'asporto degli arredi e di quant'altro contenuto nel locale oggetto del rilascio, l'ufficiale giudiziario è esonerato dal prendere i provvedimenti previsti dalla norma in esame

Il 4° co. consente al soggetto a cui appartengono i beni di chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per rilascio anche dopo che sia scaduto il termine fissato dall'Ufficiale Giudiziario, purchè prima della vendita o della distruzione dei beni; il giudice provvede con decreto, disponendone, in caso di accoglimento, la consegna previo pagamento delle spese e del compenso per la custodia e per l'asporto.

Una particolare disciplina è dettata per il caso in cui i beni mobili rinvenuti siano documenti inerenti un'attività professionale ovvero imprenditoriale; infatti, il terzo comma stabilisce che i documenti devono essere conservati per due anni dalla parte istante, ovvero, su richiesta di quest'ultima e con spese a proprio carico, da un custode che viene sempre nominato dall'Ufficiale Giudiziario.
In mancanza di istanza e di anticipo delle spese, i documenti verranno sempre distrutti o smaltiti; la stessa cosa succede se, alla scadenza del termine biennale, non sia stata chiesta la consegna (in questo caso la distruzione è eseguita dalla parte istante o dal custode nominato).

L'ultimo comma disciplina il caso in cui i beni mobili rinvenuti all’interno dell’immobile siano oggetto di pignoramento o sequestro.
In questo caso l'ufficiale giudiziario è tenuto ad avvertire il creditore pignorante o il sequestrante dell'avvenuto rilascio dell'immobile in cui i beni sono conservati, in modo che questi possa procedere alla sostituzione del custode.
Lo stesso ufficiale giudiziario, nel caso specifico di rinvenimento di cose pignorate, deve dare notizia del rilascio anche al giudice dell'esecuzione, in modo che quest’ultimo possa eventualmente provvedere alla sostituzione del custode d'ufficio (da ciò se ne deduce che l'ufficiale non può provvedere direttamente alla sostituzione del custode).

Massime relative all'art. 609 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21734/2010

Anche nell'ipotesi di esecuzione coattiva di rilascio di immobile diverso da quello regolato dagli artt. 605 e ss. cod. proc. civ., la parte esecutante, che assume la custodia dei beni mobili che l'esecutato rifiuti di asportare, diviene depositario delle anzidette cose mobili e della loro custodia risponde, nei confronti del proprietario, con la diligenza media di cui al primo comma dell'art. 1768 cod. civ.. (Fattispecie relativa ad un procedimento coattivo di sgombero disposto da un Comune in via amministrativa). (Cassa con rinvio, Trib. Castellammare Di Stabia, 24/01/2005).

Cass. civ. n. 10310/2009

L'esecuzione per rilascio di immobile (fondata, nella specie, su ordinanza di convalida di licenza per finita locazione) si esaurisce con la immissione della parte procedente nel possesso dello stesso, secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'art. 608 c.p.c., senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza l'accordo tra l'esecutante e l'esecutato intervenuto all'esito della suddetta operazione da parte dell'ufficiale giudiziario circa la concessione di un termine al secondo per l'asporto degli arredi e di quant'altro contenuto nel locale oggetto del rilascio.

Cass. civ. n. 9599/2009

Nell'ambito dell'esecuzione forzata per rilascio di immobili, i provvedimenti adottati dal giudice ai sensi dell'art. 609 c.p.c. non sono propriamente funzionali al rilascio, ma solo ad assicurare la custodia di beni che non costituiscono oggetto dell'esecuzione forzata, e sono, dunque, rivolti a superare contingenti e temporanee difficoltà attinenti all'esecuzione del rilascio stesso senza poterlo impedire, con la conseguenza che essi non risolvono, di norma, questioni relative all'"an" o al "quomodo" di detta esecuzione, che risultano, invece, rispettivamente deducibili con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione si era limitato a revocare un precedente ordine dato all'ufficiale giudiziario di asportare determinati beni dall'immobile oggetto del rilascio forzato, escludendo, pertanto, che potesse attribuirsi a tale provvedimento la natura giuridica di sentenza resa su opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).

Cass. civ. n. 1073/2000

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, a norma dell'art. 609, comma primo c.p.c. per «cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio» s'intendono non solo quelle di sua proprietà ma anche quelle oggetto di un semplice diritto di godimento, in forza di un titolo giuridico che attribuisca alla parte sottoposta all'esecuzione il potere di disporne materialmente in via esclusiva e quindi anche il dovere correlativo di asportarle immediatamente, proprio per rendere possibile la materiale apprensione dell'immobile ad opera della parte istante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che i beni concessi in leasing presenti nell'immobile per il quale era stato pronunziato il rilascio erano appartenenti non al concedente ma all'utilizzatore conduttore dell'immobile che dunque era l'unico tenuto ad asportarli dall'immobile).

Cass. civ. n. 4755/1985

In sede di esecuzione per rilascio di un immobile, qualora nello stesso vi siano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio, l'ufficiale giudiziario, ove l'esecutato non provveda all'asporto, può disporne, oltre che il trasporto in altro luogo, la custodia sul posto anche affidata ad un terzo, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, nei confronti dell'esecutato, alla restituzione dei mobili affidatigli con la correlativa responsabilità in caso di inadempimento, salvo l'obbligo dell'esecutato stesso di apprestare la necessaria collaborazione anticipandone le spese.

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Consulenze legali
relative all'articolo 609 Codice di procedura civile

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Paolo P. chiede
domenica 16/08/2020 - Veneto
“Sono il proprietario di un immobile adibito a pizzeria.- Siamo giunti all'atto finale consistente nell'esecuzione dello sfratto, non appena il governo scioglierà il blocco.-
Vorrei sapere:
- il forno a legna in muratura di proprietà dello sfrattato viene considerato bene mobile e quindi asportabile.-
- posso venire nominato custode dei beni mobili asportabili, in caso di inerzia dello sfrattato, con custodia in un magazzino di mia proprietà, e consentire quindi l'utilizzo della pizzeria al nuovo affittuario.-
Consulenza legale i 17/09/2020
La fattispecie che viene qui descritta trova espressa disciplina nel codice di procedura civile, ed in particolare agli artt. 605 e ss. c.p.c., dettati appunto in materia di esecuzione per consegna o rilascio.

Il problema dei beni mobili, che nella gran parte delle esecuzioni per rilascio la parte esecutata lascia all’interno dell’immobile, è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore in occasione dell’ultima riforma attuata in materia di esecuzione forzata; infatti, l’art. 609 c.p.c., rubricato appunto “Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione”, è stato profondamente modificato dall’art. 19, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

Detta norma presuppone, intanto, la constatazione da parte dell’ufficiale giudiziario procedente che “nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati”, ciò che rende indispensabile l’accesso sui luoghi da parte dello stesso ufficiale giudiziario.
Proprio per tale ragione, al fine di anticipare i tempi, è consigliabile che nell’avviso di rilascio, quale previsto dal primo comma dell’art. 608 del c.p.c. e con cui ha inizio l’esecuzione, venga riportata la disciplina di cui al successivo art. 609 c.p.c.
In tal modo, infatti, si otterrà un triplice beneficio:
  1. la parte esecutata si rende meglio conto delle gravi conseguenze a cui va incontro lasciando sul posto i mobili;
  2. si agevola la verbalizzazione che l’ufficiale giudiziario dovrà compiere in sede di primo accesso, in quanto farà riferimento a quanto già specificato nell’atto di avviso notificato;
  3. qualora, come spesso accade, l’esecutato abbia già lasciato l’immobile e si renda necessario effettuare la notifica dell’atto di avviso ex art. 143 del c.p.c. (rito degli irreperibili) per poi accedere forzatamente, il Giudice dell’esecuzione, ai fini dei provvedimenti successivi previsti dalla nuova formulazione dell’art. 609 c.p.c., non può non tener conto del fatto che l’esecutato è stato in ogni caso avvertito sulle conseguenze del mancato asporto.

Pertanto, ciò che sostanzialmente si consiglia è di chiedere al legale che seguirà la procedura di rilascio di anticipare nell’atto di avviso (con cui si comunica data ed ora dell’accesso forzato), quanto previsto dall’art. 609 c.p.c. in relazione alla sorte degli eventuali beni mobili che verranno lasciati all’interno dell’immobile da rilasciare.
Nel giorno fissato per l’esecuzione del rilascio, se l’ufficiale giudiziario constata che l’immobile è ancora occupato da mobili, nel redigere il verbale dovrà intimare alla parte tenuta al rilascio di asportare tali beni da quel luogo, assegnandoli un termine per l’asporto.
Il codice affida alla discrezionalità dell’ufficiale giudiziario la determinazione di tale termine, il quale solitamente viene fissato in relazione alla mole di beni da asportare ed alla loro natura.

Una volta decorso il periodo di tempo concesso alla parte esecutata per liberare l’immobile, la parte istante, con il suo legale, si recherà nuovamente con l’ufficiale giudiziario sui luoghi dell’esecuzione, per constatare se l’asporto è stato eseguito o meno.
E’ soltanto in questo momento che, se la stessa parte istante ne fa espressa richiesta, dichiarando anche di essere disponibile a sostenere ogni spesa, l’ufficiale giudiziario procede ad un inventario dei beni ivi rinvenuti, determinando, nel corpo dello stesso verbale, il loro presumibile valore di realizzo, secondo le modalità che l’art. 518 del c.p.c. prevede in sede di esecuzione di pegno mobiliare.
In aggiunta alla determinazione di tale valore, dovrà anche indicare nel verbale le prevedibili spese di custodia e di asporto; soltanto se il valore dei beni determinato ex art. 518 c.p.c. è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario può nominare un custode, autorizzandolo a trasportare i beni in un altro luogo.
In caso contrario lo stesso ufficiale giudiziario può disporre nel suo verbale lo smaltimento o distruzione dei beni, a cura e spese della parte istante.

Ebbene, trattandosi di arredi di una pizzeria, è quasi certo che il loro valore (o almeno il loro presumibile valore di realizzo) verrà quantificato in misura superiore alle spese di custodia e di asporto; pertanto, e qui si arriva a ciò che viene specificatamente chiesto nel quesito, è possibile chiedere all’ufficiale giudiziario di nominare custode la stessa parte istante, facendosi autorizzare a trasportare i beni che verranno inventariati in altro magazzino di proprietà della stessa parte istante.
Occorre precisare che tale magazzino (di cui va fornita esatta indicazione da riportare a verbale) dovrà necessariamente ricadere nella circoscrizione di competenza dell’autorità giudiziaria che ha concesso il provvedimento d rilascio, e ciò ai fini del prosieguo della procedura (es. la successiva vendita dei beni).
Nel verbale è anche opportuno far inserire che il custode intende far valere il proprio diritto al compenso per le spese di custodia, mentre per le spese di asporto sarà bene farsi rilasciare fattura (se ci sia avvale di una ditta di traslochi), la quale dovrà essere vistata dall’ufficiale giudiziario (questi accorgimenti consentiranno a chi procede di chiedere al giudice dell’esecuzione la liquidazione anche di tali spese, al fine di costituirsi un ulteriore titolo di credito nei confronti della parte esecutata).

Infatti, si tenga presente che se la parte esecutata non provvede a riprendersi volontariamente quei beni in un successivo momento, poiché si tratta pur sempre di beni di proprietà altrui, non ci si potrà facilmente disfare degli stessi.
La procedura corretta per liberarsene sarebbe quella dell’offerta reale ai sensi degli artt. 1209 e ss. c.c., procedura molto lunga e costosa.
In alternativa, invece, si potrebbe procedere a pignoramento di quegli stessi beni (in forza sia del decreto ingiuntivo per pagamento dei canoni non corrisposti sia del titolo sopra indicato), per poi giungere alla loro vendita e soddisfarsi sul ricavato (oppure, se conveniente, chiederne l’assegnazione in soddisfacimento del credito ex artt. 529 e ss. c.p.c.).

Per quanto concerne la presenza sui luoghi di un forno a legno in muratura, non avendosi conoscenza di ciò che è stato espressamente pattuito al riguardo nel contratto di locazione, la disciplina ordinariamente applicabile è quella di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c.
Trattasi, infatti, di addizioni eseguite dal conduttore sulla cosa locata, le quali non possono essere tolte senza nocumento della cosa (occorrerebbe, infatti, eseguire delle opere di muratura, che sicuramente danneggerebbero in qualche modo il locale).
In casi come questo il proprietario può esercitare il c.d. diritto di ritenzione previsto dall’art. 1593 del c.c., con conseguente obbligo di pagare al conduttore una indennità pari alla minor somma tra l’importo speso dal conduttore per la realizzazione del forno ed il valore che lo stesso forno può avere al tempo della riconsegna.
Anche della propria volontà di esercitare tale diritto occorre chiedere all’ufficiale giudiziario procedente che ne dia atto nel suo verbale, di modo che quel forno potrà essere escluso dal suo inventario e, conseguentemente, dai beni che dovranno successivamente essere restituiti al conduttore.

Infine, si vuole richiamare l’attenzione su una norma del codice civile che in casi come questo viene raramente usata, ossia l’art. 2764 del c.c., il quale attribuisce al locatore di immobili privilegio speciale su “tutto ciò che serve a fornire l’immobile …..locato”.
Anche di tale norma, dunque, ci si potrebbe avvalere non solo per recuperare i canoni non riscossi, ma anche quale valida alternativa per “appropriarsi” e conseguentemente “liberarsi” dei beni che il conduttore ha deciso di abbandonare.


P. S. chiede
martedì 02/08/2022 - Toscana
“Buongiorno,
sono curatore di un fallimento ed avrei queste problematiche da risolvere ex art. 104-ter comma 8 l.fall.
Ho il programma di liquidazione già approvato dal GD in quanto al momento non è stato ancora possibile nominare il comitato dei creditori. Nel programma ho riportato la valorizzazione dei beni mobili inventariati stimati dall'Istituto Vendite Giudiziarie.
Tali beni sono ricoverati in un fondo detenuto in locazione dalla società fallita il cui proprietario mi chiede la rimozione dei beni.
Ho fatto stimare lo smontaggio e l'asportazione dei beni (attrezzature di un ex panificio) e l'importo è manifestamente superiore all'eventuale ricavato della loro vendita. Posso fare istanza al GD (manca il comitato) affinché mi autorizzi alla rinuncia dei beni ex art. 104-ter comma 8 l.f. con contestuale comunicazione ai creditori per cui possono operare in deroga all'art. 51 l.f.? Dopo l'eventuale autorizzazione del GD all'abbandono dei beni, devo depositare un programma di liquidazione integrativo? A quali conseguenze mi espongo nei confronti del proprietario del fondo ove sono ubicati i beni che abbandonerei nei suoi locali?
Grazie
Saluti”
Consulenza legale i 09/09/2022
In linea generale, alla vicenda esposta appare applicabile l’104 ter, comma 8, della l. fall., in forza del quale il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

La circostanza per la quale, da una stima dei beni effettuata dall’IVG, l’importo per l’asportazione dei beni sia superiore al presumibile valore di realizzo, fa evidentemente apparire la liquidazione non conveniente.
In tale circostanza si ritiene corretto avanzare al giudice delegato, posta l’assenza del comitato dei creditori ed affinché decida in via sostitutiva ad esso, un’istanza per la rinuncia a detti beni ex 104 ter, comma 8, della l. fall., con comunicazione ai creditori della possibilità di iniziare azioni esecutive individuali in deroga all’art. 51 della l. fall..

In seguito all’eventuale autorizzazione, si ritiene, altresì, opportuno provvedere al deposito di un programma di liquidazione integrativo, che tenga in considerazione l’abbandono di detti beni e che riporti, pertanto, la riduzione dell’attivo fallimentare.

In ogni caso, dovrà essere preliminarmente definita la questione inerente al fondo detenuto in locazione ed i rapporti con il locatore.
Ai sensi dell’80, comma 3, della l. fall., in caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso (eventualmente determinato dal giudice delegato in caso di dissenso fra le parti), da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'111, n. 1, della l. fall. con il privilegio di cui all’art. 2764 del c.c..

Nell’eventualità in cui tale diritto non fosse stato esercitato dal curatore, il contratto di locazione sarebbe ancora in essere ed essi dovrebbe continuare a corrispondere i canoni di locazione.
A ciò consegue, tuttavia, che il fondo si troverà ancora nella disponibilità del conduttore fallito ed il locatore non potrà legittimamente richiederne la liberazione.

In caso di mancato pagamento dei canoni il locatore potrebbe notificare un’intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 del c.c., insinuandosi al passivo come chirografario per gli eventuali canoni impagati ante fallimento, in prededuzione per quelli successivi fino alla scadenza del contratto; per il periodo successivo alla scadenza del contratto potrà chiedere, sempre insinuandosi al passivo, il pagamento in prededuzione di una indennità di occupazione senza titolo dell'immobile, fino all'effettivo rilascio.
Solo allora il locatore potrà pretendere legittimamente la rimozione dei beni presenti nel fondo.

Al contrario, nell’eventualità in cui il curatore avesse esercitato il diritto di recesso, la pretesa del locatore di liberare l’immobile sarebbe legittima.

Se la richiesta del locatore non dovesse essere accolta, ovvero il conduttore (curatore) dovesse restare inerte, il locatore dovrebbe intraprendere la procedura di cui all’art. 609 del c.p.c., la quale prevede un’intimazione per il tramite dell’ufficiale giudiziario alla parte tenuta al rilascio ad asportare entro un termine assegnato i beni mobili che non debbono essere consegnati.
Quando entro il termine assegnato l'asporto non viene eseguito, l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
Se può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo.
Quando, invece, in mancanza di istanza in tal senso e di pagamento anticipato delle spese di custodia e asporto, non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita, i beni sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Con tutta probabilità, a tali attività dovrà materialmente provvedere il locatore, il quale potrà insinuarsi al passivo per il rimborso delle spese all’uopo sostenute; ferma in ogni caso la possibilità di agire con autonoma azione per il risarcimento degli eventuali danni subiti.