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Articolo 569 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimento per l'autorizzazione della vendita

Dispositivo dell'art. 569 Codice di procedura civile

(1) A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell' articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza(2) per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti [disp. att. 175] (3). Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive (7).

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita(4), e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle(5).

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.

Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice(6).

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

Note

(1) Tale articolo è stato così modificato dal D.L. 35/2005, dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006, dal D.L. 29.12.2009 n. 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n. 24 e infine dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e da ultimo modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

(2) Con decreto da comunicarsi a mezzo di biglietto di cancelleria, il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti. La data dell'udienza viene fissata tenendo conto del termine previsto ai sensi dell'art. 173 disp. att., che pone a carico del cancelliere l'obbligo di dare pubblica notizia dell'istanza di vendita almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
(3) I creditori titolari di un diritto di prelazione, i quali erano stati destinatari dell'avviso di cui all'art. 498 del c.p.c., partecipano all'udienza di cui alla norma in esame in quanto la vendita purga le ipoteche. Infatti, l'omessa comunicazione del decreto che fissa l'udienza per l'audizione, o un suo vizio, determinano una nullità che può essere sanata dalla comparizione dei destinatari della comunicazione.
(4) Durante tale udienza le parti possono formulare osservazioni in ordine al tempo e alla modalità della vendita, finalizzate a migliorare lo svolgimento del procedimento. Queste osservazioni si caratterizzano per avere un'efficacia meramente indicativa, non vincolando in nessun modo l'operato del giudice.
(5) Le opposizioni di cui alla norma in esame sono solamente quelle che riguardano il regolare svolgimento degli atti esecutivi, oltre che l'osservanza dei presupposti generali del processo, ovvero quelle di cui all'art. 617 del c.p.c.. Pertanto, non potranno essere proposte se è decorso il termine perentorio di venti giorni dal loro compimento.
(6) Comma modificato così dal D. L. 3 maggio 2016, n. 59 , in vigore dal 04 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.
(7) Comma modificato dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135

Spiegazione dell'art. 569 Codice di procedura civile

La norma in esame, nella sua attuale formulazione, concentra tutta una serie di attività, dapprima svolte in una pluralità di udienze davanti al giudice dell’esecuzione, in una fase anteriore all’udienza nel corso della quale dovrà essere autorizzata la vendita; vengono al riguardo previsti dei termini ordinatori da rispettare, volti a velocizzare la durata della fase liquidativa.

A seguito del D.l. 27.06.2015, convertito nella Legge n. 132/2015, si prevede che entro il termine di quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’art. 567 del c.p.c., il giudice dell’esecuzione deve emettere il decreto con cui fissa l’udienza per la comparizione delle parti e nomina l’esperto (tale termine prima era fissato in trenta giorni); tra la data del provvedimento e l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.

L’esperto presta giuramento non più dinanzi al giudice, ma in cancelleria, mediante sottoscrizione del verbale di accettazione.
La sua nomina viene fatta prima dell’udienza per far sì che alla stessa si possa giungere già con la relazione di stima svolta; altra novità è data dal fatto che, mentre prima era facoltativa e discrezionale, adesso è divenuta obbligatoria (per tale ragione il provvedimento di nomina deve ritenersi autonomamente impugnabile col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c., da proporre nel termine di venti giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza effettiva di esso).

Una volta nominato, l’esperto deve innanzitutto controllare la completezza dei documenti di cui all' art. 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei; al giudice è rimesso il potere il potere di concedere un termine per l'integrazione della documentazione che ritenga incompleta o inidonea, a norma dell' art. 567, 3° co. c.p.c.
Successivamente, l’esperto ha il compito di raccogliere una serie di informazioni, relative a stato di possesso dell'immobile, eventuali contratti di locazione registrati anteriormente al pignoramento, eventuali vincoli giuridici, oneri condominiali, notizie sulla regolarità urbanistica, formalità opponibili, che possono interessare l'acquirente.

Almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi della norma in esame, l’esperto deve inviare, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, copia dell’elaborato ai creditori e al debitore (anche se non costituito), al fine di consentirne l’esame e di evitare l'insorgere di contestazioni sul contenuto della relazione o sul valore di stima attribuito all'immobile.
Con lo stesso mezzo le parti possono inviare note al perito almeno quindici giorni prima dell'udienza, pena la decadenza dal potere di sollevare rilievi in sede di comparizione dinanzi al G.E.

Malgrado la norma nulla dica al riguardo, si ritiene che entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'udienza, la relazione di stima debba essere anche depositata nel fascicolo dell'esecuzione, così che il giudice possa prenderne visione e convocare, eventualmente, l'esperto se ritenga di aver bisogno di chiarimenti anche non sollecitati dalle parti.

L’udienza per l’autorizzazione della vendita viene fissata per sentire il debitore, il creditore procedente e i creditori intervenuti in relazione all'autorizzazione della vendita.
Tale udienza costituisce il limite preclusivo per l'intervento tempestivo; ad essa sono anche invitati a partecipare i creditori iscritti non intervenuti, a cui fa riferimento l' art. 498 del c.p.c., i quali, se intendono effettivamente prendervi parte, dovranno, a questo punto, intervenire.

Per quanto concerne il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione autorizza la vendita, provvedimento che assume la forma dell’ordinanza, va detto che esso è stato oggetto di revisione per effetto delle Leggi n. 80/2005 e n. 263/2005; in particolare è stato reso obbligatorio il passaggio attraverso la vendita senza incanto, prevedendosi che alla vendita con incanto si debba accedere in caso di esito infruttuoso del precedente esperimento.

Il giudice stabilisce il termine per la presentazione delle offerte di vendita senza incanto, il quale deve essere compreso tra novanta e centoventi giorni; inoltre, fissa al giorno successivo alla scadenza di tale termine un'udienza nella quale si svolgeranno contestualmente varie attività, che la previgente disciplina suddivideva in tre diversi momenti diversi (deliberazione delle offerte, gara tra gli offerenti ed eventuale fissazione dell'incanto in ipotesi di esito negativo della vendita).

Malgrado la legge disponga che l’udienza debba svolgersi nel giorno successivo alla scadenza del termine per le offerte, si ritiene che non dia luogo ad alcuna nullità la fissazione della vendita in un giorno diverso; nel solo caso in cui l'ordinanza non stabilisca la data della vendita, quest'ultima dovrà tenersi ex lege nel giorno feriale immediatamente successivo al termine finale per la presentazione delle offerte.

Il D.L. n. 83/2015 stabilisce che quando ricorrono giustificati motivi il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi.


Il D.L. 3.5.2016, n. 59, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito, per quanto riguarda la presente disposizione senza modificazioni, con L. 30.6.2016, n. 119, prevede la modifica del 4° co. della norma in esame, stabilendo che l’utilizzo della modalità telematica diventi obbligatoria e non più una scelta discrezionale del giudice.
Pertanto, la presentazione dell'offerta d'acquisto e della cauzione ai sensi degli artt. 571, 579, 580 e 584, nonché il versamento del prezzo, devono avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.

Unici motivi che consentono di non avvalersi della modalità telematica sono:
- il pregiudizio per gli interessi dei creditori;
- il sollecito svolgimento della procedura.

L'art. 4, 3° co., D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito dalla L. 11.2.2019, n. 12, ha inserito due periodi alla fine del 1° co. della norma in esame, prevedendo che, salvo quanto disposto dagli artt. 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'art. 499 del c.p.c. depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza.
In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui all' art. 495, 1° co., il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

Massime relative all'art. 569 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12637/2018

Con riferimento al procedimento ordinato all'emissione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 c.p.c., è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale venga conferito all'esperto l'incarico per la redazione della relazione di stima del bene da vendere, con l'indicazione del relativo stato di possesso, da riportare nel successivo bando, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria e revocabile o modificabile da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, che lascia impregiudicata la possibilità per l'avente interesse di far valere i vizi ad esso relativi con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 02/02/2015).

Cass. civ. n. 6833/2015

In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore.

Cass. civ. n. 3607/2015

In tema di espropriazione forzata immobiliare, é valida la vendita senza incanto qualora l'aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine - diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. - successivamente stabilito dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell'ufficio, che sia stato emesso prima dell'esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 490 c.p.c..

Cass. civ. n. 22043/2014

In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita, ai sensi degli artt. 599, 600 e 601 cod. proc. civ., solo se i comproprietari dei beni indivisi, non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente, sicché la separazione va esclusa quando, intrapresa l'espropriazione dell'immobile appartenente "pro indiviso" a due coobbligati, uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, ex art. 107 legge fall., il curatore del fallimento.

Cass. civ. n. 18336/2014

L'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita ex art. 569, ult. comma, cod. proc. civ. ai creditori iscritti ex art. 498 cod. proc. civ. che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, ex art. 2043 cod. civ., del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale.

Cass. civ. n. 8145/2014

In tema di espropriazione forzata, è inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la quale sia fondata su contestazioni relative ad ordinanza che, riaprendo la fase autorizzativa della vendita, abbia nuovamente determinato il prezzo del bene pignorato, posto che i vizi del provvedimento ex art. 569 cod. proc. civ. devono formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio prescritto dall'art. 617 cod. proc. civ., appartenendo ad una sequenza procedimentale precedente a quella della vendita stessa.

Cass. civ. n. 21682/2009

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore del decreto con cui, a norma dell'art. 569 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, costituisce vizio incidente anche sui successivi provvedimenti di aggiudicazione e di trasferimento del bene pignorato, deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., il quale decorre dalla conoscenza legale dell'atto. La predetta nullità, ancorché anteriore alla vendita, risulta opponibile all'acquirente del bene se (come nella specie), ne difetti la terzietà rispetto alle parti del procedimento, come quando la vendita stessa sia stata disposta in favore di uno dei creditori procedenti, non trovando in tal caso applicazione la regola generale di cui all'art. 2929 c.c.

Cass. civ. n. 20814/2009

Nel processo esecutivo, strutturato quale successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, l'autorizzazione della vendita preclude la deducibilità di vizi attinenti ai singoli atti che abbiano preceduto le udienze fissate ex artt. 530 e 569 c.p.c., nel senso che, relativamente a detti vizi, l'udienza è l'ultimo momento utile per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ove non si sia verificata ancora decadenza; le situazioni invalidanti che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita sono, però, suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo, ancora nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, solo in quanto impediscano che esso consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori.

Cass. civ. n. 5341/2009

In tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita posto che detta omissione impedisce all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall'art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogni qualvolta detto diritto sia funzionale all'esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell'esecutato.

Cass. civ. n. 12275/2008

Con riferimento al procedimento ordinato all'emissione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 cod. proc. civ., è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale venga conferito all'esperto l'incarico per la redazione della relazione di stima del bene da vendere con l'indicazione del suo relativo stato di possesso, da riportare nel successivo bando, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria e revocabile o modificabile da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, che lascia impregiudicata la possibilità per l'avente interesse di far valere i vizi ad esso relativi con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 18513/2006

Il debitore deve essere convocato per l'udienza in cui il giudice dell'esecuzione autorizza la vendita dell'immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sè, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest'ultima, viziandola.

Cass. civ. n. 9394/2003

In materia di esecuzione per espropriazione forzata, la nullità dell'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato emessa senza la previa acquisizione della documentazione ipocatastale o per mancato aggiornamento (nel caso, dal 1991 al 1995) della documentazione medesima non risulta prevista da alcuna norma, e il principio di tassatività e tipicità che la connota non consente al giudice di integrare additivamente la disciplina delle nullità assolute (salvo il caso della deduzione di illegittimità costituzionale, che venga ritenuta non manifestamente infondata); né sanzione di nullità risulta del pari prevista dall'art. 498 c.p.c. (il quale prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso) comportando soltanto che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.

Cass. civ. n. 14821/2000

I vizi dell'ordinanza di vendita, disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c., derivanti da vizi di atti prodromici, denunciati dall'esecutato — nella specie inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 497 c.p.c., per tardività dell'istanza di vendita, a sua volta viziata per non esser stato rispettato il termine previsto dall'art. 498 c.p.c. nell'avvisare il creditore iscritto — e non ancora decisi dal giudice dell'opposizione, possono esser fatti valere soltanto se detta ordinanza è stata anch'essa tempestivamente opposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., perché nel procedimento esecutivo vige il principio dell'autonomia delle singole fasi di esso.

Cass. civ. n. 11178/1995

Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale — secondo lo schema proprio del processo di cognizione — bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo — mediante opposizione agli atti esecutivi proponibile anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in deroga all'espresso dettato dell'art. 569 c.p.c. — solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sé non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c.

Cass. civ. n. 7128/1995

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita forzata, in vista di successiva riunione del procedimento esecutivo ad altri pendenti davanti lo stesso giudice, costituisce un atto ordinatorio che non implica decisione alcuna sulla competenza ed è, pertanto, insuscettibile di impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1929/1994

L'opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si faccia valere la mancata comunicazione al debitore esecutato del decreto che fissa l'audizione delle parti e contestualmente detta, ex art. 569, stesso codice, disposizioni da osservarsi a pena di nullità, resta esperibile, attesa la natura del vizio, anche successivamente all'emissione del decreto di aggiudicazione o di trasferimento — cui siasi pervenuti nonostante il detto difetto di comunicazione — nel termine di legge decorrente non già da tale ultimo provvedimento, bensì dal momento in cui l'opponente abbia conseguito conoscenza dell'illegittima prosecuzione del procedimento, derivando, peraltro, dall'eventuale accoglimento dell'opposizione, non già l'effetto di infirmare l'avvenuto trasferimento del bene, ma solo quello di paralizzare il procedimento di distribuzione della somma ricavata.

Cass. civ. n. 1984/1990

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare che fissa l'udienza per l'autorizzazione della vendita, avendo natura preparatoria e di atto di direzione del processo, non è impugnabile, con l'opposizione agli atti esecutivi, per il mancato corredo della relativa istanza con i documenti indicati dall'art. 567 c.p.c., da parte del debitore, che in sede di osservazioni a norma dell'art. 569 può sollecitare la fissazione di un termine al creditore per il completamento di tale documentazione con la conseguente quiescenza della procedura sino alla produzione od integrazione della predetta documentazione.

Cass. civ. n. 2541/1979

In tema di vendita di beni del fallimento, poiché le disposizioni del codice di rito, relative al processo di esecuzione, trovano applicazione solo in quanto compatibili con le specifiche norme che regolano il procedimento concorsuale (art. 105 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), deve escludersi che il giudice delegato, con il decreto dichiarativo della decadenza dell'aggiudicatario per inadempienza, sia tenuto a fissare un'udienza per l'audizione delle parti, secondo la previsione degli artt. 569 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c., trattandosi di un adempimento estraneo alla procedura fallimentare, caratterizzata dall'impulso d'ufficio e dalla legittimazione del curatore a presentare l'istanza di vendita.

Cass. civ. n. 51/1977

Qualora l'udienza stabilita, a norma dell'art. 569 c.p.c., per l'esecuzione della vendita con incanto degli immobili pignorati non abbia luogo per festività sopravvenuta o per impedimento del giudice dell'esecuzione o per qualsiasi altro motivo, l'esecuzione della vendita, a norma dell'art. 82 disp. att. c.p.c., s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza immediatamente successiva che sarà tenuta dal giudice dell'esecuzione e che risulta dal calendario giudiziario. Né varrebbe obiettare che l'art. 581 c.p.c. non qualifica espressamente come «udienza» la riunione per l'incanto, limitandosi a stabilire che «l'incanto ha luogo nella sala delle udienze pubbliche», giacché una seduta dell'organo giurisdizionale caratterizzata dalla partecipazione delle persone interessate deve qualificarsi come udienza.

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L'art. 569 c.p.c. indica le modalità con cui deve essere eseguita la vendita forzata del bene immobile.
Ai sensi dell'art. 568 del c.p.c. il Giudice determina il prezzo base per la vendita tenendo conto della perizia redatta dall'esperto.
Il Giudice può quindi modificare il prezzo base rispetto a quello indicato dal tecnico.

Nel caso di specie, infatti, la perizia ha stimato un valore pari a € 707.000,00 mentre nel primo avviso di vendita il prezzo base è stato fissato dal Giudice in € 570.000,00.

Nell'avviso di vendita il Giudice stabilisce che, in caso di esito infruttuoso del primo tentativo, il delegato dovrà fissare un nuovo esperimento determinando il prezzo base in misura inferiore di un quarto e compiendo le medesime attività previste per il primo tentativo.
Tale riduzione dovrà essere applicata anche in caso non vada a buon fine anche il secondo esperimento e sia quindi necessario ricorrere ad un ulteriore tentativo.
Solo in caso di esito infruttuoso anche del terzo esperimento il delegato deve rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione che provvederà sul prosieguo della procedura esecutiva.
Solitamente il Giudice, verificato anche l'interesse del creditore, emette un nuovo avviso di vendita che riporta le modalità e il numero di nuovi tentativi da eseguire.

Dalle informazioni ricevute pare che il prossimo esperimento corrisponda al quinto tentativo di vendita.
E' stato sicuramente emesso un nuovo provvedimento dal Giudice che avrà fissato il nuovo prezzo base, ridotto sempre di un quarto.
Il prezzo di € 180.000,00, infatti, non è molto lontano dall'importo di € 180.351,00 che risulta applicando al prezzo base iniziale di € 570.000,00 ulteriori riduzioni pari ad un quarto.
Si ritiene quindi che l'importo base fissato per il nuovo esperimento sia corretto.


Anonimo chiede
mercoledì 24/05/2017 - Piemonte
“buon giorno, domanda :
premesso che il 1986 compro un terreno con 4 immobili
2° nel 1998 chiedo un mutuo e do in garanzia il bene acquistato.
3° nel 2009 uno dei quattro immobili viene demolito -
A causa di problemi finanziari l'immobile viene pignorato il 23.9.2011 e successivamente si va all'asta nello stesso anno.
4° nel 2012 il CTU effettua la perizia e menziona il manufatto demolito, indicandone la presenza catastale e il perimetro dello stesso facendoi la fotografia.
5° ora la vendita indica il compendio immobiliare completo come acquistato e pignorato, LA DOMANDA E' : se il bene dato in garanzia non corrisponde a quello pignorato ed esecutato, l'esecuzione immobiliare è corretta?

Consulenza legale i 29/05/2017
A titolo di premessa va detto che, in linea generale, l’esecuzione forzata può essere promossa solo ed esclusivamente sul bene dato in garanzia.

Vi sono in particolare due norme che stabiliscono questo principio: uno è l’art. 2911 cod. civ. per il quale: “Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca”; l’altra è l’art. 558 cod. proc. civ., il quale stabilisce: “Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto dell’articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

Ciò detto, il caso di specie parrebbe originare da una modifica dello stato di fatto, per cui il bene che originariamente era stato correttamente pignorato per l’intero (così come concesso in garanzia) ha subito, successivamente, una riduzione nella sua consistenza materiale.
Parrebbe ancora, dalla lettura del quesito, che la stima del bene da parte del perito abbia dato atto della modifica intervenuta, in conformità a quanto si richiede al CTU, che tra i suoi compiti ha quello di verificare l’esistenza di difformità sostanziali della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale.

Si precisa, infatti, che nel processo esecutivo immobiliare, l’identificazione del bene oggetto del pignoramento avviene, per legge, attraverso l’indicazione, appunto, dei dati catastali (articoli 555 cod. proc. civ. e 2826 cod. civ.).

Il CTU nominato proseguirà, quindi, nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente e non quale era all’atto del pignoramento.

Ebbene, se un atto successivo del processo esecutivo non tiene conto di questo e – come pare avvenuto nel caso di specie – il Giudice ha disposto la vendita del bene così come era all’inizio (di fatto, di un bene diverso da quello pignorato), allora si dovrà senz’altro far valere tale vizio attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 cod. proc. civ.., così come precisa l’art. 569 cod. proc. civ.: “(...) All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. (...)”.

Si osserva come nel quesito non si specifichi il motivo per cui parte dell’immobile è stato demolito.
Occorre evidenziare, a tal proposito, che il debitore – a seguito del pignoramento – è in primo luogo tenuto ad “astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi” (art. 492 cod. proc. civ.); in secondo luogo, poi, egli assume in relazione al bene immobile la veste e gli obblighi del custode, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 559 cod. proc. civ.: “Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso”.

Il custode deve rendere il conto al Giudice della custodia (art. 560 cod. proc. civ.) ed ha responsabilità sia di natura civile che penale: “Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500. Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.” (art. 67 cod. proc. civ.).
Sotto questo profilo la demolizione parziale del compendio immobiliare di cui al quesito – anche se fosse stata necessaria, perché, per ipotesi, l’immobile era di natura abusiva – non poteva avvenire senza previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione.

In ogni caso, in merito a questo aspetto, non vi sono elementi sufficienti per rendere un parere esaustivo; ugualmente, l’ipotesi fattuale descritta nel quesito risulta alquanto singolare, per cui – per poter rendere una consulenza corretta ed aderente al caso in esame – occorrerebbe visionare gli atti ed i documenti del procedimento esecutivo.

Annalisa G. chiede
giovedì 29/11/2012 - Campania
“nella espropriazione immobiliare, una volta autorizzata la vendita ex art. 569 cpc, è possibile per il debitore raggiungere un accordo con il creditore procedente e gli eventuali creditori intervenuti”
Consulenza legale i 30/11/2012

Nell'espropriazione immobiliare, nonostante sia stata autorizzata la vendita ex art. 569 del c.p.c. e perfino nel caso in cui, in seguito alla vendita con incanto, venga aggiudicato il bene espropriato al miglior offerente, è sempre possibile per il debitore raggiungere un accordo con il creditore procedente e con gli altri intervenuti.

Infatti, con il provvedimento con cui si autorizza la vendita il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, ovvero debitore, creditore procedente e creditori intervenuti, e anche dei creditori non intervenuti affinché possano essere presentate le osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, o eventuali opposizioni, oppure anche dare atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, che naturalmente dovrà prevedere anche il pagamento delle spese processuali fino a quel momento maturate.

Inoltre, è bene precisare che anche successivamente alla vendita con incanto, l'aggiudicazione del bene è comunque provvisoria in quanto la legge prevede diverse possibilità:

  • nuove offerte ex art. 584 del c.p.c.;
  • mancato pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario ex art. 585 del c.p.c.;
  • pagamento dei creditori da parte del debitore dopo l'aggiudicazione provvisoria. In quest'ultimo caso quindi, la legge riconosce la possibilità che possa intervenire un accordo tra le parti anche successivamente all'aggiudicazione provvisoria del bene.