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Articolo 544 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

Dispositivo dell'art. 544 Codice di procedura civile

Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice [502; disp. att. 182] (1).

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [c.c. 2843] (2).

Note

(1) Nel caso in cui il credito pignorato sia garantito da pegno, si intima alla persona che detiene la cosa data in pegno, di non eseguirne la riconsegna senza l'ordine del giudice. Tale intimazione deve essere fatta con lo stesso atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore ovvero con atto separato, notificato a norma degli artt. 137 e ss., se il pegno è detenuto da un terzo.
Diversamente, se il credito è assistito da ipoteca l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari, ovvero inserito in pubblici registri nei quali gli immobili vengono individuati con la descrizione dei diritti su di essi spettanti ai singoli soggetti.
(2) Si precisa che la garanzia non ha effetto in favore dell'acquirente del credito espropriato finché l'annotazione, che ha efficacia costitutiva, non sia stata eseguita.

Ratio Legis

La norma è espressione dell'esigenza di conservare le garanzie che assistono il credito per tutta la durata della procedura esecutiva, nell'interesse del creditore pignorante, il quale, evidentemente, proprio in ragione di tali garanzie, potrà contare, in sede espropriativa, su un credito di più sicura e completa realizzazione.

Spiegazione dell'art. 544 Codice di procedura civile

La norma prende in esame l’ipotesi in cui il credito sottoposto a pignoramento sia garantito da ipoteca, disponendo che in questo caso l’atto di pignoramento deve anche contenere l’intimazione di non eseguirne la riconsegna senza ordine del giudice.

Tale intimazione deve essere fatta con lo stesso atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, mentre va fatta con atto separato, da notificare secondo le norme dettate agli artt. 137 e ss., se il pegno è detenuto da un terzo.
Può accadere che, nell'ipotesi di detenzione da parte del debitore, il creditore venga a conoscenza del pegno dopo la notifica del pignoramento, magari a mezzo della dichiarazione del terzo, e che pertanto si trovi nella necessità di rivolgere l'intimazione con separata scrittura.

Il secondo comma, invece, disciplina l’ipotesi in cui il credito sottoposto a pegno sia assistito da ipoteca, disponendo che l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari, ovvero trascritto nei pubblici registri, ove gli immobili vengono individuati con la descrizione dei diritti su di essi spettanti ai singoli soggetti.

Finalità di questa norma è, in buona sostanza, quella di salvaguardare la posizione del creditore procedente, non facendo disperdere o vanificare le garanzie reali che erano costituite a favore del debitore esecutato e va coordinata con l’art. 554 del c.p.c., secondo cui se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito, oppure ad un terzo che designa sentite le parti, mentre se il credito è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

Occorre chiarire che intimazione o annotazione sono richieste non perché il pignoramento risulti efficace, ma perché sia poi efficace la garanzia nei riguardi dell'acquirente del credito espropriato.

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