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Articolo 537 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modo dell'incanto

Dispositivo dell'art. 537 Codice di procedura civile

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza(1), per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta (2).

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo (3).

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria [disp. att. 169].

Note

(1) L'incaricato della vendita dispone le modalità di svolgimento della vendita per cercare di raggiungere il miglio risultato possibile.
La vendita all'incanto produce gli effetti reali all'atto del pagamento del prezzo:, poichè è in questo momento che si determina il passaggio della proprietà del bene. Mentre gli effetti obbligatori si determinano al momento in cui l'offerta diventa definitiva.
(2) Le offerte vanno presentate personalmente o tramite un mandatario munito necessariamente di procura scritta. I beni vengono venduti al maggior offerente se non segue una successiva offerta maggiore dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto. Secondo parte della dottrina, le parole «maggior offerente» sono espressione della necessaria presenza di almeno due persone affinchè la vendita all'incanto possa aver luogo.
Nel caso in cui venga proposta un'offerta successiva, questa opera come condizione risolutiva liberando l'offerente precedente, anche qualora l'ultima offerta venga poi dichiarata nulla.
(3) Nel caso in cui la vendita non possa essere effettuata nel giorno stabilito, questa sarà proseguita il primo giorno non festivo. Si precisa che ai sensi della l. 27-5-1949, n. 260, modificata dalla l. 31-3-1954, n. 90 e dalla l. 5-3-1977, n. 54, sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8, il 25 e il 26 dicembre.

Spiegazione dell'art. 537 Codice di procedura civile

La disposizione in commento regola in generale le modalità di svolgimento della vendita all'incanto di beni mobili, dovendosi tuttavia ricordare che vi sono leggi speciali che dettano modalità speciali di vendita all'incanto per il caso in cui oggetto della vendita forzata siano beni mobili particolari (es. per le navi, galleggianti ed aeromobili, o per i brevetti industriali e gli autoveicoli).

L'incanto deve svolgersi, alla presenza dei beni, nel luogo stabilito con il provvedimento ex art. 530 c.p.c., nel quale risultano anche fissati il giorno e l'ora di inizio delle operazioni di vendita; il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento di cui al citato art. 530 c.p.c. dà luogo alla nullità della vendita forzata, da far valere nei modi e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell’art. 617 del c.p.c..

Secondo quanto è possibile desumere dal secondo comma, l’incanto deve svolgersi, nei limiti del possibile, nel medesimo giorno e senza soluzioni di continuità.
Infatti, viene stabilito che qualora la vendita non sia conclusa in giornata, la stessa debba essere continuata nel primo giorno seguente non festivo (l'inosservanza di tale previsione, tuttavia, non comporta alcuna nullità o irregolarità della vendita).

Sebbene da parti di alcuni sia stato affermato che la presenza di almeno due persone all'incanto costituirebbe condizione di validità del suo svolgimento (in quanto in caso contrario non si verificherebbe una gara in senso proprio), si ritiene preferibile l’opinione di coloro i quali ritengono che questa tesi così formalistica non possa essere condivisa, non trovando fondamento in alcuna disposizione di legge (pertanto, l’incanto dovrà ritenersi valido anche ove si sia svolto alla presenza di una sola persona).

Qualora oggetto del processo di espropriazione sia una pluralità di beni mobili, gli stessi possono essere offerti singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza.
La relativa scelta può essere compiuta, oltre che dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento con cui è disposta la vendita forzata, anche dal soggetto incaricato della vendita (avverso tale scelta è comunque possibile esperire reclamo al giudice dell'esecuzione ex art. 168 delle disp. att. c.p.c.).
Nel caso di vendita a lotti, qualora si riesca a ricavare un importo pari o superiore a quello stabilito dall'art. 504 del c.p.c., l'ufficiale incaricato della vendita deve sospendere la vendita ex art. 163 delle disp. att. c.p.c., dovendone riferire immediatamente al giudice dell'esecuzione, il quale, dopo aver sentito le parti, dispone definitivamente la cessazione della vendita forzata.

Durante l’incanto le offerte possono essere presentate sia personalmente che a mezzo di mandatario munito di procura speciale; in ogni caso, per offrire all’incanto è necessario avere la capacità processuale, che coincide con quella giuridica secondo quanto disposto dall’art. 75 del c.p.c..

Discusso è se il debitore esecutato possa o meno validamente formulare offerte e rendersi acquirente dei beni pignorati.
Nel silenzio della legge (contrariamente a ciò che avviene nella vendita forzata immobiliare) deve escludersi che il debitore esecutato possa rendersi acquirente delle cose pignorate, e ciò anche al fine di evitare sia la fraudolenta disapplicazione di quanto disposto dall’art. 495 del c.p.c. sia, soprattutto, l'assurdità giuridica di rendersi acquirente della cosa propria.

L'incanto si apre sul prezzo base stabilito dal giudice dell'esecuzione, salvo che questi non abbia stabilito per ragioni di convenienza di procedere alla vendita al migliore offerente, senza che l'ufficiale incaricato della vendita possa discostarsene.

Le offerte sono formulate oralmente e la gara si realizza attraverso il rilancio immediato di una nuova offerta che superi la precedente.
Per garantire un più ordinato svolgimento della gara in rialzo, sia il giudice dell'esecuzione (nel provvedimento con cui dispone la vendita all'incanto) che l'ufficiale incaricato possono, analogamente a quanto previsto per la vendita all'incanto di beni immobili, stabilire la misura minima di aumento per ciascuna offerta.
L'offerente cessa di essere tenuto per la propria offerta quando sia superata da un'altra, nonostante questa si riveli successivamente nulla.

L'aggiudicazione, risultante dal processo verbale redatto dall'ufficiale incaricato della vendita, segue al maggiore offerente quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

All'aggiudicazione non consegue l'effetto traslativo del bene oggetto della vendita forzata a favore dell'offerente, ma sorge soltanto a carico dell’aggiudicatario l'obbligazione di pagare il prezzo offerto (solo in tale momento si verifica l’effetto reale).

Come si ricava abbastanza esplicitamente dal secondo comma dell’art. 632 del c.p.c., l'aggiudicazione non viene ad essere travolta dall'eventuale successiva estinzione del processo di espropriazione forzata.

Il pubblico ufficiale incaricato dello svolgimento della vendita all'incanto e che ha redatto il processo verbale, deve successivamente provvedere al suo deposito nella cancelleria del tribunale, affinché il cancelliere, secondo quanto disposto dall’art. 169 delle disp. att. c.p.c., possa curarne la registrazione.

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