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Articolo 534 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 534 ter Codice di procedura civile

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto(1).

Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione(2).

Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617(4).

Note

(1) La norma indica l'ipotesi in cui il giudice, chiamato a risolvere le difficoltà che si sono presentate al professionista delegato nello svolgimento delle sue mansioni, provvede con decreto senza contraddittorio tra le parti risolvendo le questioni sorte.
(2) La norma si riferisce all'opposizione ai singoli atti esecutivi (v. 617).
(3) Articolo modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.
(4) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 534 ter Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa di disciplinare il reclamo avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario incaricati delle operazioni di vendita nell’esecuzione forzata mobiliare.
Anche questa norma è stata oggetto di modifiche per effetto della Riforma Cartabia, modifiche volte più che altro a coordinare la disciplina del reclamo avverso gli atti del professionista nell’espropriazione mobiliare con quella del modificato art. 591 ter del c.p.c. in tema di espropriazione immobiliare.

Nella versione previgente alla Riforma di cui al D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, la norma prevedeva che, nel caso in cui fossero insorte difficoltà nel corso della vendita forzata, il professionista (o il commissionario nella vendita mobiliare) avrebbe dovuto rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale poteva provvedere con decreto reclamabile; sul reclamo lo stesso giudice dell’esecuzione si pronunciava con ordinanza impugnabile ex art. 669 terdecies del c.p.c..

La Riforma del 2022 è intervenuta sulla norma in esame dividendola in tre e non più in due commi.
Il primo comma continua a prevedere che “quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto”.

Al secondo comma viene introdotto un termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza per proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario ad opera delle parti e degli interessati, reclamo che va proposto mediante ricorso al giudice dell’esecuzione (la previsione del termine perentorio di venti giorni implica la stabilizzazione degli atti del professionista in un momento successivo alla sua scadenza del termine).
Solo se sussistano gravi motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre la sospensione.

L’ultimo comma dispone che sul reclamo il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale si ammette l’opposizione ex art. 617 del c.p.c. (ciò ne conferma la natura non decisoria, ma meramente ordinatoria, di tale ordinanza, facendo venir meno ogni dubbio in merito alla sua possibile idoneità al giudicato).

Massime relative all'art. 534 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1887/2007

Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del notaio al quale siano state delegate le operazioni di vendita nei processi di espropriazione forzata mobiliare e immobiliare, emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) -che, in forza del disposto dell'art. 3 concerne non solo gli ausiliari già indicati dall'abrogata legge n. 319 del 1980, ma anche qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare - non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività del provvedimento, che può essere impugnato con l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. cit., decisa dal giudice monocratico del tribunale con ordinanza che è invece soggetta al ricorso straordinario per cassazione. Né rileva, al fine di ammettere il ricorso immediato per cassazione, che il processo esecutivo sia stato chiuso per rinuncia, non sussistendo alcuna analogia tra la questione della distribuzione dell'onere delle spese tra le parti in caso di estinzione del processo esecutivo, rispetto alla quale è ammesso il rimedio suddetto in forza dell'art. 310 cod. proc. civ. richiamato dall'art 632 dello stesso codice, e quella che riguarda il compenso spettante al notaio. Resta anche esclusa l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, atteso che, pur provenendo la liquidazione del compenso dal giudice dell'esecuzione, sulla disciplina generale dei rimedi avverso gli atti esecutivi prevale, in ragione del carattere di specialità, quella speciale sui rimedi contro gli atti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato. (Cassa con rinvio, Trib. L'Aquila, 10 Marzo 2005).

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