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Articolo 518 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma del pignoramento

Dispositivo dell'art. 518 Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale [523] (1) nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore (2), con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto [disp. att. 161] (3). Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta [516], l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione [disp. att. 165].

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano(4).

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma (5), e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento (6).

Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore(7).

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

Note

(1) Il pignoramento mobiliare si attua formalmente mediante la redazione del processo verbale a cura dell'ufficiale giudiziario (v. 126), la cui mancanza rende nullo il pignoramento. La redazione del processo verbale risulta fondamentale perchè dalla data della sua redazione iniziano a decorrere sia gli effetti sostanziali che processuali del vincolo del pignoramento.
(2) L'ufficiale giudiziario si può avvalere di un fotografo/cineoperatore quale proprio ausiliario in sede di pignoramento mobiliare. Inoltre, il comma in analisi attribuisce all'ufficiale giudiziario la facoltà di nominare uno stimatore per la determinazione del presumibile valore di realizzo. L'ufficiale giudiziario provvede alla nomina o d'ufficio o su istanza del creditore. In ogni caso, prima di avvalersi della collaborazione dello stimatore, l'ufficiale giudiziario deve raccoglierne il giuramento di fedelmente procedere alla stima.
(3) L'omessa indicazione del valore non già complessivo ma dei singoli beni pignorati, che consente di procedere alla c.d. piccola espropriazione (v. 525), non determina la nullità del pignoramento, poiché il valore può essere sempre determinato successivamente dal giudice dell'esecuzione.
(4) Si ritiene inammissibile il pignoramento mobiliare nel caso in cui l'ufficiale giudiziario, ritenuto opportuno il differimento delle operazioni di stima e la nomina di un esperto, non abbia comunque portato a termine le operazioni di descrizione del bene entro il termine perentorio di trenta giorni fissato dalla norma in esame.
(5) La norma si riferisce ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace.
(6) La mancata conoscenza dell'ingiunzione da parte del debitore, non comporta l'invalidità del pignoramento, che produce i suoi effetti a far data dalla redazione del verbale, ma determina, come unico effetto, il mancato inizio del decorso del termine per l'opposizione agli atti esecutivi (v. 617). È, invece, causa di nullità del pignoramento la mancata sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario procedente.
(7) Comma così modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021.
Sino al 30 ottobre 2021 il testo dell'art. 518 c.p.c. in vigore è il seguente:
"L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni".

Ratio Legis

La ratio della norma in esame è quella di riorganizzare il sistema del pignoramento mobiliare tramite una modernizzazione elementare della forma degli atti ricognitivi dei beni, insieme ad una razionalizzazione delle attività di ricerca di essi.
Dall'analisi della norma si evince che la presenza del debitore non è necessaria perché si proceda al pignoramento. Allo stesso modo, non è neppure è necessaria la presenza del creditore poiché, a norma dell'art. 165 disp. att. egli può partecipare al pignoramento personalmente o a mezzo di un procuratore costituito.

Spiegazione dell'art. 518 Codice di procedura civile

Le modalità che questa norma detta per il pignoramento mobiliare presso il debitore si aggiungono alle previsioni generali di cui all'art. 492 del c.p.c..
Viene qui disciplinato in maniera dettagliata il compimento dell'attività espropriativa dell'ufficiale giudiziario, così assicurando sia al debitore che al creditore la possibilità di svolgere un controllo su un'attività oggettivamente valutabile.
Il pignoramento mobiliare consiste essenzialmente in un verbale redatto dall’ufficiale giudiziario, la cui mancanza rende nullo il pignoramento stesso.
In esso l’ufficiale giudiziario dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 del c.p.c. e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore, facendosi assistere, quando occorre, da uno stimatore da lui scelto.

In ordine alla determinazione del valore dei beni, la norma in esame fa adesso espresso riferimento al “presumibile valore di realizzo”, ovvero a ciò che se ne potrebbe ricavare all’esito della procedura esecutiva.

Come può notarsi leggendo la norma, l'ufficiale giudiziario può avvalersi di uno stimatore, non più "quando occorre", ma "quando lo ritiene utile”.
Qualora, invece, ne sia avanzata espressa richiesta da parte del creditore, non sussiste in capo all'ufficiale giudiziario alcun potere discrezionale in ordine all'an della nomina dello stimatore.

Lo stimatore ovviamente avrà diritto ad un compenso per l’attività svolta e si precisa che esso deve essere stabilito tenendo conto del valore dell'effettivo realizzo della vendita o assegnazione oppure del valore inizialmente stimato, ma soltanto se non dovesse giungersi alla vendita o all’assegnazione.

Proprio con riferimento al presumibile valore di realizzo dei beni pignorati stimato dall'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento, si prevede che, qualora il creditore ritenga che tale valore sia inferiore al reale valore di mercato, questi, non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, può chiedere al giudice di ordinare all'ufficiale giudiziario di procedere con l'integrazione del pignoramento, ossia di riprendere senza indugio le operazioni di ricerca e individuazione di altri beni da sottoporre all'espropriazione.

Non è detto che le operazioni di stima debbano essere effettuate in sede di primo accesso. Infatti, il secondo comma della norma in esame prevede che l'ufficiale giudiziario possa differirle ad un momento successivo.
In tale ipotesi va redatto un primo verbale di pignoramento, al quale, entro il termine perentorio di trenta giorni, dovrà seguire un secondo verbale, dopo che l'esperto avrà compiuto le operazioni di stima.
Per portare avanti tali operazioni, all'esperto stimatore è consentito accedere al luogo in cui i beni si trovano.
La scelta del differimento è rimessa alla valutazione discrezionale dell'ufficiale giudiziario e non necessita di alcuna motivazione.

Si ritiene che il verbale che l’ufficiale giudiziario redigerà in sede di primo accesso abbia natura di una sorta di pignoramento "provvisorio" su tutti i beni rinvenuti, con la conseguenza che se, all'esito della stima, il valore dei beni risulterà superiore a quello del credito precettato aumentato della metà, il vincolo si consoliderà su alcuni beni soltanto.
In caso opposto, invece, l'ufficiale giudiziario dovrà chiedere al creditore di indicare ulteriori beni ex art. 492 del c.p.c. comma 4.

Sebbene non si rinvenga alcuna espressa disposizione in tal senso, l'ufficiale giudiziario deve redigere un apposito verbale per la stima definitiva dei beni e il compimento delle operazioni; soltanto da questa data si farà decorrere il termine di cui all'art. 497 del c.p.c. per il deposito dell'istanza di vendita o assegnazione.

Elemento essenziale e centrale del verbale di pignoramento è la descrizione delle cose pignorate e del loro stato; infatti, in mancanza di tale indicazione il pignoramento dovrebbe considerarsi privo di oggetto ed il bene, pertanto, non potrebbe considerarsi pignorato.
La descrizione delle cose pignorate deve aver luogo singolarmente e non collettivamente, e ciò al fine di consentirne il suo immediato riconoscimento.

Secondo quanto si legge al primo comma, la descrizione deve investire, oltre che le cose pignorate, anche il loro stato di conservazione; sotto quest’ultimo profilo ci si può adesso avvalere di una rappresentazione fotografica o audiovisiva.

Altro elemento del verbale di pignoramento di particolare importanza è la nomina del custode, la cui omissione, tuttavia, si ritiene che non ne determini nullità, essendo consentita la nomina successiva (vi potrà provvedere successivamente lo stesso ufficiale giudiziario ex art. 520 del c.p.c. ovvero lo stesso giudice della esecuzione).

Dall'atto di pignoramento dovrà risultare altresì l'invito rivolto al debitore ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.
La sua mancanza non determina la nullità dell'atto, ma soltanto la sua irregolarità, la quale può essere fatta valere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..

Altro elemento essenziale del verbale di pignoramento è l'ingiunzione ex art. 492 del c.p.c..
Al riguardo va osservato che, secondo parte della dottrina, mentre nell'espropriazione immobiliare questa rappresenterebbe elemento costitutivo del pignoramento, in quella mobiliare assumerebbe un ruolo che viene definito di semplice solennità formale, non indispensabile per la validità del pignoramento.
Di conseguenza si ritiene che l'eventuale omissione dell'ingiunzione importi un vizio sanabile ex art. 156 del c.p.c. comma 3, in quanto lo scopo del pignoramento si realizza egualmente per effetto della descrizione delle cose contenuta nel processo verbale.
Di diverso avviso, invece, è altra parte della dottrina e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i quali sostengono la natura essenziale dell'ingiunzione ai fini della validità del pignoramento.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162, l’attuale sesto comma di questa norma prevede che, sia che il pignoramento avvenga presso il debitore, sia presso terzi, l'ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore procedente, e non più depositarlo in cancelleria.
Spetta a quel punto al creditore attivarsi presso la cancelleria del tribunale competente per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, il che va fatto entro un termine perentorio (che varia a seconda del tipo di procedura esecutiva), a pena di "perdita di efficacia" del pignoramento stesso.

Massime relative all'art. 518 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 15633/2010

In tema di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 518 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), il tardivo deposito del verbale di pignoramento non impedisce il prosieguo del processo esecutivo, atteso che esso non determina alcuna nullità, salva restando per il debitore la possibilità di far valere, attraverso l'opposizione avverso il pignoramento, tutte quelle irregolarità di cui il medesimo si sia successivamente avveduto. (Cassa e decide nel merito, Trib. Catanzaro, 19/01/2009).

Cass. civ. n. 4115/1993

Non è affetto da nullità l'atto di pignoramento redatto a norma all'art. 6 R.D. 14 aprile 1910, n. 639 senza l'assistenza di due testimoni, non essendo previsto da tale norma — e neppure dall'art. 518 c.p.c., né dalla disciplina della formazione degli atti di competenza degli ufficiali giudiziari (D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; L. 11 giugno 1962, n. 546) — che detto requisito di forma debba essere osservato a pena di nullità.

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relative all'articolo 518 Codice di procedura civile

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Anonimo chiede
sabato 13/10/2018 - Puglia
“E' stato assolto l'obbligo ex art. 5-sexies Legge 89/2001 ed ora si vuole avviare la fase esecutiva per il pagamento dell'indennizzo non avvenuto spontaneamente da parte del Ministero della Giustzia.
Orbene a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 5 quinquies L.89/2001 (introdotto dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 6 co. 6, convertito nella L. 6 giugno 2013 n. 64), i creditori di tali somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro 3^, titolo 2^, capo 2^ del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui alla L. n. 89/2001, art. 3 co. 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
DOMANDE:
La notifica del titolo esecutivo, quindi, dev'essere indirizzata o solo al Ministero competente (Roma) oppure solo al funzionario delegato e non più alla Banca d'Italia?
Funzionario delegato si intende il luogo dove è stato emesso il decreto Legge Pinto (nel mio caso Potenza) e quindi l'esecuzione sarà incardinata su Potenza e non su Roma?
Attendo riscontro.
Grazie”
Consulenza legale i 20/10/2018
L’ art. 5 quinquies della Legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto), citato nel quesito, e dedicato alla fase dell’esecuzione forzata, si ritiene che sia abbastanza esplicito in relazione a ciò che viene chiesto: ogni notifica relativa a tale fase deve essere indirizzata al Ministero interessato (in questo caso il Ministero della Giustizia) ovvero al funzionario delegato del distretto della Corte d’appello in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale che si vuole porre in esecuzione.

Il fine di tale espressa e categorica determinazione lo si può evincere dal primo comma della medesima norma, ove è detto che, “al fine di assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti”, saranno dichiarati nulli ex officio gli atti di pignoramento o di sequestro che abbiano come destinatari la Tesoreria centrale o le Tesorerie provinciali dello Stato.

La precisa indicazione del soggetto destinatario della notifica e contro cui porre l’esecuzione la si ritrova al secondo comma dell’art. 5 quinquies, nella parte in cui è detto che coloro in favore dei quali è stato emesso un decreto al pagamento di somme ex Legge Pinto, provvisoriamente esecutivo ex art. 3 comma 5 della medesima legge, potranno eseguire i pignoramenti ed i sequestri esclusivamente secondo le forme del pignoramento diretto presso il debitore, con atto da notificare al Ministero interessato ovvero, in alternativa, al funzionario delegato.

Una chiara applicazione di tale dettato normativo la si può rinvenire nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. III civ. del 9 aprile 2015 n. 7121 in cui si afferma che, dalla data di entrata in vigore dell’art. 5 quinquies Legge 89/2001 (ossia il 9 aprile 2013, essendo stato il D.l. 35/2013 pubblicato sulla G.U. n. 82 dell’8 aprile 2013), qualora il pignoramento venga notificato alla Banca d’’Italia, quale Tesoreria provinciale dello Stato, nelle forme del pignoramento presso terzi, non solo il pignoramento sarà nullo (con nullità rilevabile ex officio), ma la stessa Banca d’Italia sarà tenuta a rendere dichiarazione di terzo negativa ex art. 547 cpc. (nello stesso senso si era espressa anche Cass. Sez. VI n. 22854 del 28.10.2014).

E’ solo prima di tale data, invece, e dunque fino all’8 aprile 2013, che i creditori di somme liquidate a norma della Legge Pinto dovevano eseguire i pignoramenti secondo le forme dell’espropriazione presso terzi, sottoponendo ad esecuzione le somme detenute per conto dell’Amministrazione dalla Banca d’Italia, nella qualità di Tesoreria provinciale dello Stato, a cui, dunque, l’atto andava notificato.

Per quanto concerne l’individuazione del funzionario delegato, intanto va precisato che la figura a cui ci si riferisce è il Funzionario delegato alle spese di giustizia, il cui ufficio si trova presso ogni Distretto di Corte d’appello.
In ordine poi alla determinazione di quale sia l’ufficio del funzionario delegato territorialmente competente, la soluzione la si rinviene sempre al secondo comma dell’art. 5 quinquies, nella parte in cui si fa riferimento al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.

In questo caso, poiché il decreto con cui si ingiunge il pagamento delle somme è stato emesso a Potenza, ci si dovrà rivolgere al Funzionario delegato della Corte d’Appello di Potenza.
Solo per completezza di informazioni va anche aggiunto che, proprio presso la Corte d’Appello di Potenza, al fine di gestire meglio il capitolo di spesa ex Legge Pinto (capitolo 1264), risulta che sia stata attivata una convenzione tra Ministero della Giustizia e Banca d’Italia, in forza della quale due unità dell’Istituto di credito centrale sono state destinate alla Corte d’Appello per far fronte alle diverse richieste di esecuzione di decreti di pagamento (ciò costituisce un’ulteriore conferma di quanto sarebbe errato citare in giudizio la Banca d’Italia quale Tesoriere provinciale dello Stato).