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Articolo 493 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pignoramenti su istanza di più creditori

Dispositivo dell'art. 493 Codice di procedura civile

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene (1).

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori [524, 550, 561] (2).

Ogni pignoramento ha effetto indipendente (3), anche se è unito ad altri in unico processo.

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente in dottrina, il comma in analisi troverebbe applicazione solo nel caso previsto dall' art. 523, in forza del quale l'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni con lui, redigendo un unico verbale. Tuttavia, si segnala un'altra interpretazione, in base alla quale il comma farebbe riferimento ad un pignoramento unico fin dall'origine o pignoramento cumulativo. Questo viene eseguito ad istanza di più creditori che possono essere muniti anche di titoli esecutivi diversi.
Inoltre, è bene precisare che tale regola trova applicazione in ogni tipo di espropriazione, a differenza dell'art. 523 che ha valore solo per l'espropriazione mobiliare. Dal punto di vista formale, il pignoramento cumulativo è da considerarsi unico, perché eventuali vizi del pignoramento (ad es. incompetenza dell'ufficiale giudiziario) lo rendono invalido nei confronti di tutti i creditori. Diversamente, dal punto di vista sostanziale, le varie azioni esecutive rimangono distinte (ad es. la sospensione concessa nel giudizio di opposizione promosso contro uno dei pignoramenti non sospende l'esecuzione anche per gli altri).
(2) La norma in commento deve essere integrata con le disposizioni previste per consentire la riunione di un pignoramento con quelli successivi, allo scopo di garantire l'unicità dell'espropriazione.
Invero, in caso di mancata riunione, gli atti del processo esecutivo devono ritenersi nulli e tale nnullità deve essere sollevata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
(3) La norma si riferisce all'indipendenza del pignoramento, intendendo, innanzitutto, che il venir meno di un pignoramento non intacca l'efficacia degli altri così come la rinunzia al primo pignoramento non comporta la rinunzia ai successivi. Solamente nell'ipotesi in cui il motivo dell'inefficacia sia comune, tutti i pignoramenti diventeranno inefficaci.

Ratio Legis

La norma in esame disciplina il c.d. pignoramento cumulativo che si realizza nel caso in cui più creditori colpiscono con un unico atto di pignoramento, lo stesso bene o gli stessi beni. Infatti, al fine di portare a conoscenza l'esistenza di un pignoramento già in atto, la legge prevede che, nell'espropriazione mobiliare, sia il debitore o il custode ad avvertire l'ufficiale giudiziario; nell'espropriazione presso terzi, è previsto che sia il terzo ad indicare, all' atto della dichiarazione ex art. 547, gli eventuali pignoramenti subiti; nell'espropriazione immobiliare, invece, è il Conservatore dei Registri Immobiliari a dover indicare la presenza di precedenti pignoramenti,quando restituisce all'ufficiale giudiziario la nota di trascrizione.
In tal modo, il creditore procedente o gli altri creditori possono colpire nuovamente beni pignorati in precedenza.

Spiegazione dell'art. 493 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina due distinte ipotesi, entrambe relative al concorso di pignoramenti.

In particolare, il primo comma concerne il caso in cui più creditori procedano con un unico atto a pignorare il medesimo bene, configurando un caso di concorso originario di creditori.
Tale ipotesi può aver luogo sia quando i creditori agiscano in forza di un unico titolo esecutivo sia quando agiscano in forza di titoli esecutivi diversi.

In dottrina prevale la tesi secondo cui tale disposizione troverebbe applicazione solo nel caso previsto dall'art. 523 del c.p.c., norma che disciplina la c.d. unione di pignoramenti, prevedendo l’ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario, nel procedere a pignoramento ad istanza di un creditore, trovi un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario.
In tal caso l’ufficiale giudiziario successivamente intervenuto, continua le operazioni con lui, ed entrambi redigono un unico verbale.

Secondo altra tesi, invece, la disposizione farebbe riferimento ad un pignoramento unico fin dall'origine o c.d. pignoramento cumulativo, ipotesi che si verifica quando il pignoramento venga eseguito ad istanza di più creditori, i quali possono anche essere muniti di titoli esecutivi diversi.

E’ bene precisare che tale regola trova applicazione in ogni tipo di espropriazione, mentre l’art. 523 del c.p.c. ha valore solo per l'espropriazione di tipo mobiliare.

Sotto il profilo strettamente formale, il pignoramento cumulativo è da considerarsi unico, con la conseguenza che eventuali vizi del pignoramento (quale può essere l’incompetenza dell'ufficiale giudiziario che lo esegue) lo rendono invalido nei confronti di tutti i creditori.
Sotto il profilo sostanziale, invece, le varie azioni esecutive rimangono distinte (ad es. la sospensione concessa nel giudizio di opposizione promosso contro uno dei pignoramenti non sospende l'esecuzione anche per gli altri).

Dal pignoramento cumulativo va poi distinto il pignoramento successivo, fattispecie prevista dal secondo comma della norma e che ricorre nel caso in cui un bene, già pignorato, venga successivamente pignorato su istanza di uno o più creditori.
Al pari dell'intervento, il pignoramento successivo configura un caso di concorso successivo nell'esecuzione dei creditori.
La differenza con il semplice intervento, invece, si rinviene nell'autonomia della situazione del creditore successivo pignorante rispetto all'eventuale invalidità del primo pignoramento.

In questo caso si rende necessario coordinare la norma in esame con le disposizioni, contenute nello stesso codice di procedura civile e che sono volte a consentire la riunione di un pignoramento con quelli successivi, e ciò al fine di garantire l'unicità dell'espropriazione.

In particolare, ci si intende riferire:
  1. all’art. 524 del c.p.c., relativo all'espropriazione mobiliare;
  2. all'art. 550 del c.p.c. relativo all'espropriazione presso terzi;
  3. all'art. 561 del c.p.c. relativo all'espropriazione immobiliare.

Dall’analisi di tali disposizioni emerge che la riunione in un'unica esecuzione forzata di più pignoramenti si configura come un effetto direttamente disposto dalla legge; sarà, dunque, compito del cancelliere procedere materialmente all'unione, inserendo il pignoramento successivo nel fascicolo del primo.
Qualora ciò non dovesse accadere, si ritiene che debba essere il giudice dell'esecuzione a procedervi, di ufficio o su istanza di parte, anche revocando l'ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita.

In caso di mancata riunione, gli atti del processo esecutivo devono ritenersi nulli (trattasi di nullità che può essere fatta valere attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 del c.p.c..

Dispone l’ultimo comma della norma che anche se riuniti, ogni pignoramento ha effetto indipendente dagli altri.

Ciò comporta che il venir meno di un pignoramento non può intaccare l'efficacia degli altri, così come la rinunzia al primo pignoramento non può valere come rinunzia a quelli successivamente eseguiti.
Qualora, ovviamente, il motivo dell’inefficacia dovesse essere comune, allora tale inefficacia colpirebbe tutti i pignoramenti.

Inoltre, conseguenza di tale ultima disposizione sarà che qualora il debitore abbia interesse a bloccare l'intera procedura, avrà l'onere di proporre le opposizioni contro tutti i creditori pignoranti, in quanto tutti hanno facoltà di provocare i singoli atti esecutivi.

Gli effetti sostanziali del pignoramento previsti dall’art. 2913 del c.c., ed in particolare quello della inopponibilità ai creditori degli atti di disposizione successivi al pignoramento, devono farsi decorrere dal compimento del primo atto di pignoramento, nel rispetto del principio secondo cui l'unità processuale deve giovare e non nuocere ai singoli pignoramenti.

Massime relative all'art. 493 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11885/2011

Per effetto della riunione dei pignoramenti eseguiti da più creditori in danno degli stessi debitori, coesistono nell'unico processo esecutivo diverse esecuzioni che si svolgono parallelamente; pertanto, le opposizioni agli atti esecutivi proposte distintamente dai singoli debitori, pur dando luogo ad un unico processo di cognizione, concretano distinti e paralleli rapporti processuali tra ciascuno dei debitori esecutati ed i rispettivi creditore pignorante e creditori intervenuti. Ne consegue che l'integrità o meno del contraddittorio deve essere accertata separatamente per ciascuno di tali rapporti processuali di opposizione, con conseguente illegittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio (e, in caso di sua inosservanza, della declaratoria di estinzione del relativo processo) nei confronti di soggetti che siano estranei al rapporto ad esso afferente, ancorché litisconsorti necessari in altro dei coesistenti rapporti. (Cassa con rinvio, Trib. Frosinone, 23/11/2009).

Cass. civ. n. 20595/2010

In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito è stato oggetto di più procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).

Cass. civ. n. 3531/2009

In tema di esecuzione forzata, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene; nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, nonché quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento. Ne consegue, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493 cod. proc. civ., che se da un lato il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore procedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno. (Fattispecie disciplinata dalle norme del codice di rito in vigore sino al 28 febbraio 2006).

Cass. civ. n. 23847/2008

Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.

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relative all'articolo 493 Codice di procedura civile

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P. G. B. chiede
venerdì 03/06/2022 - Lombardia
“A fronte di un sequestro cautelare convertitosi in pignoramento immobiliare nei soli confronti del cessionario su immobile gravato da diritto reale minore (diritto di abitazione trattenuto dal cedente), oggetto di espropriazione a seguito di azione revocatoria ordinaria, dunque con pignoramento di per se' valido ed efficace, il creditore revocante esegue un pignoramento successivo sullo stesso bene in forza del medesimo titolo nei confronti anche del debitore cedente e non solo del cessionario, nel presupposto che l'azione revocatoria abbia colpito il bene nella sua interezza senza vincoli per il diritto di abitazione trascritto ante azione revocatoria.
La Cass. n.23847/2008 consente un nuovo pignoramento sullo stesso bene da parte dello stesso creditore senza dover attendere che si concluda il processo di espropriazione aperto con il primo pignoramento.
La dottrina rende plausibile il pignoramento successivo se si nutrono dubbi sulla validità del primo in quanto non lo si ritiene valido.
Qui il pignoramento successivo appare strumentale, in spregio alla stabilità del primo pignoramento del tutto valido, solo per sanare il perimetro del bene oggetto del primo pignoramento con l'intento di chiedere poi la riunione delle due procedure prima della riunione di vendita.
Si ritiene si configuri un abuso processuale.
In sintesi, il pignoramento successivo dello stesso creditore sullo stesso immobile e per il medesimo titolo è tout court proponibile e legittimo o si violerebbe, nel caso in esame, la stabilità del primo pignoramento sconfinando nell'abuso processuale?
Cordialmente”
Consulenza legale i 18/06/2022
Per riscontrare il quesito del cliente risulta necessario soffermarsi brevemente, in via preliminare, sulla ratio dell’articolo 493 comma 2 c.p.c, che disciplina il cd. “pignoramento successivo”.
La norma in analisi, prevedendo che lo stesso bene può essere pignorato successivamente su iniziativa di uno o più creditori, tende alla concreta realizzazione del concorso dei creditori che hanno scelto di pignorare lo stesso bene sulla base di titoli esecutivi diversi.
La sent. n. 23847/2008 sempre nel solco del suddetto principio, afferma che: “Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’articolo 39 c.p.c. – la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi ed il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice – ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex articolo 493 c.p.c., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell’esecuzione, applicando l’articolo92 c.p.c., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento”
In altre parole, la Corte Suprema afferma che dal momento che l’esecuzione forzata è finalizzata alla piena soddisfazione delle ragioni del creditore, il medesimo può dare luogo a più pignoramenti sullo stesso bene sulla base del medesimo titolo esecutivo. I pignoramenti così avviati, poi, ai sensi dell’articolo 493 c.p.c. dovranno essere riuniti automaticamente dal cancelliere, ovvero, se questi non vi provvede dal giudice dell’esecuzione.
Tale meccanismo legittima il creditore procedente - che teme che l’espropriazione non vada a buon fine - a proporre una nuova istanza di pignoramento sulla base del medesimo titolo esecutivo, perseguendo, così, la soddisfazione delle proprie ragioni di credito.
La possibilità per il creditore procedente di avviare più pignoramenti dello stesso bene immobile in tempi diversi è, dunque, generalmente ammessa; tuttavia, l’esercizio di tale facoltà non può sconfinare in una condotta abusiva del creditore.
Laddove, infatti, il pignoramento successivo risulti superfluo la giurisprudenza ha ritenuto necessaria l’applicazione dell’articolo 92 c.p.c. al fine di escludere in ragione della superfluità la rifusione delle spese sostenute dal creditore per proporre il pignoramento successivo. Tali spese possono essere oggetto dell’opposizione all’ordinanza di liquidazione delle stesse da parte del debitore e, pertanto, rimangono a carico del creditore.
La recente Ordinanza della Corte di Cassazione del 31/05/2021, n. 15077, sulla scorta del pronunciamento sopra menzionato ha, inoltre, sottolineato che il creditore procedente che avvia pretestuosamente più procedure esecutive nei confronti del debitore aggravando le spese da sopportare procedura esecutiva deve ritenersi altresì corresponsabile ai sensi dell’articolo 1227 c.c. e quindi non legittimato a richiedere la rifusione delle spese superflue: “In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura; tale condotta, processualmente illecita, lo è anche sul piano deontologico ai sensi dell'art. 6 del codice deontologico forense (il quale stabilisce che "l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita"), come già ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, Sez. U., Sentenza n. 27897 del 23 novembre 2017). Conseguenza di simili condotte, per i fini che qui rilevano, non può che essere l'irripetibilità delle spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal creditore: irripetibilità che, quand'anche non esistesse l'art. 92, comma 2, c.p.c., o non se ne volesse predicare l'applicabilità al processo esecutivo, comunque discenderebbe dalla violazione dei ricordati doveri di correttezza e buona fede, e prima ancora sul principio di autoresponsabilità, di cui è espressione dell'art. 1227, comma 2, c.c.”.
In conclusione, l’ordinamento non punisce l’abusività della condotta del creditore che reitera senza necessità il pignoramento con la relativa illegittimità ma pone a tutela dell’esecutato, sul versante processuale, l’applicazione dell’articolo 92 c.p.c. - come meccanismo teso ad evitare che le spese superflue gravino sul debitore e possano essere opposte da quest’ultimo, pur dandosi luogo alla riunione dei pignoramenti avviati in successione -; sul versante sostanziale, l’applicazione dell’1227 c.c. ai sensi del quale l’aggravamento dei costi ingiustamente sopportati dal debitore come conseguenza della condotta abusiva del creditore.

Di conseguenza, si ritiene che la stabilità del primo pignoramento non sia comunque a rischio.