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Articolo 412 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

Dispositivo dell'art. 412 ter Codice di procedura civile

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative(1).

Note

(1) Il collegato lavoro ha lasciato inalterata la possibilità di rivolgersi all'arbitro nei casi e con le modalità previste dai contratti collettivi ai sensi della nuova formulazione dell'articolo in esame.

Spiegazione dell'art. 412 ter Codice di procedura civile

Il testo di questa norma è stato ritenuto piuttosto irrilevante, in quanto si limita a prevedere che la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro possano essere svolte anche secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L’arbitrato qui disciplinato viene subordinato alla condizione che lo stesso sia previsto nei contratti e accordi collettivi; tale previsione impedisce l'arbitrato individuale, ossia introdotto esclusivamente da un compromesso o da una clausola compromissoria stipulati tra le sole parti del rapporto di lavoro.

La previsione nella disciplina collettiva, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la devoluzione ad arbitri, che resta necessariamente facoltativa, deve comunque essere prevista anche da un accordo apposito delle parti; inoltre, il tentativo di conciliazione deve necessariamente precedere anche l'arbitrato irrituale in materia di lavoro.

La previsione nella contrattazione collettiva delle regole del procedimento arbitrale costituisce, senza dubbio, condizione di validità dell'arbitrato, la quale può ritenersi soddisfatta anche con un rinvio al codice di procedura civile.

Qualora l’arbitrato non sia previsto come facoltativo, si ritiene che trovino applicazione gli artt. 1339, 1419 c.c. in tema di sostituzione automatica delle clausole.

Occorre precisare che la scelta della parte fra arbitrato e giudizio ordinario è libera finché, con l'accettazione dell'incarico da parte di tutti gli arbitri, non sia iniziata la procedura arbitrale, non potendo la parte stessa richiamarsi all'alternatività nel momento in cui il lodo sia stato depositato.

Massime relative all'art. 412 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11723/2014

Non è affetto da nullità l'atto, stipulato dal lavoratore con la società datrice di lavoro nelle forme della conciliazione in sede sindacale (anche in assenza di una già prospettatasi vertenza tra le parti), con cui il medesimo, in relazione alla prevista e prossima cessione, da parte della società datrice di lavoro, della sua azienda ad un'altra (specificata) società, rinunci al diritto, garantito dall'art. 2112 cod. civ., di passare alle dipendenze dell'impresa cessionaria, dato che il diritto oggetto della rinuncia in questione deve ritenersi determinato ed attuale, e ciò anche nel caso di passaggio dell'azienda da un privato ad una P.A.

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