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Articolo 388 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

Dispositivo dell'art. 388 Codice di procedura civile

Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima (1). La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

Note

(1) La nota a margine dell'originale garantisce sia alle parti che ai terzi la conoscenza del giudicato. Tale annotazione non ha carattere costitutivo, ma è solo una delle tante prescrizioni del nostro ordinamento finalizzata a dare pubblicità alla cosa giudicata in senso formale [v. 324].

Spiegazione dell'art. 388 Codice di procedura civile

A seguito della definizione del giudizio di cassazione, il cancelliere, d'ufficio, trasmette copia della sentenza al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Tale trasmissione ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti e dei terzi l'esistenza del giudicato e dovrebbe servire al giudice affinché ne prenda atto in relazione a casi futuri.
A seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, il cancelliere della corte deve trasmettere a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata non soltanto il dispositivo (com’era prima previsto), ma la sentenza per esteso, trasmissione che può effettuarsi anche per via telematica.
Trattasi di disposizione con carattere puramente ordinatorio, non risultando prevista alcuna sanzione per le ipotesi di sua violazione.

Massime relative all'art. 388 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4315/2020

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., č tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017).

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