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Articolo 351 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Dispositivo dell'art. 351 Codice di procedura civile

Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza(2). Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione(4). Davanti alla corte d'appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all'istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281 sexies. Davanti alla corte di appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire(6).

Note

(1) Le parole "non impugnabile" sono state inserite dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
(2) E' il c.d. procedimento di concessione di inibitoria, volto a impedire l'ulteriore prosecuzione dell'efficacia esecutiva, attribuita in via automatica alla sentenza di primo grado [v. 282] e che non viene meno con la semplice proposizione dell'appello.
(3) Ci si chiede se l'ordinanza di sospensione sia o meno impugnabile a differenza dell'ultimo comma che dichiara la non impugnabilità dell'ordinanza con cui il collegio conferma, modifica o revoca il decreto di sospensione emesso in via d'urgenza. Nonostante la novellazione della norma, il d.lgs. 19-2-1998, n. 51 non ha disposto espressamente sul punto, anche se l'identità di ratio sottesa ad entrambi i provvedimenti porta gli interpreti a ritenere che anche l'ordinanza in esame sia non impugnabile né revocabile o modificabile dallo stesso collegio.
(4) E' prevista la possibilità di una richiesta di anticipazione della sospensione, anteriore alla prima udienza. La parte interessata, con un'istanza (ricorso) al giudice fondata su giusti motivi d'urgenza, può chiedere una pronuncia di sospensione immediata e senza contraddittorio (inaudita altera parte). Il decreto di sospensione potrà essere poi confermato, modificato o revocato dal collegio con ordinanza non impugnabile.
(5) Comma aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia) come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, nel modificare i commi 1, 3 e 4 della presente disposizione, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Ratio Legis

La generalizzata esecutorietà ex lege delle sentenze di primo grado aveva indotto il legislatore nella legge n. 353 del 26-11-1990 a riformulare la disciplina relativa ai provvedimenti da adottare in tema di provvisoria esecuzione, provvedimenti sostanzialmente limitati alla sola facoltà di sospendere la stessa. La vecchia formulazione dell'art. 351 c.p.c. attribuiva al collegio il potere di emettere l'ordinanza di cui all'art. 283, e cioè quale razionale conseguenza della natura necessariamente collegiale del giudizio d'appello sia per quanto concerne la decisione (così come è sempre stato) sia per quanto concerne la trattazione [v. 350]. L'attribuzione al tribunale quale giudice monocratico della competenza a decidere gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace ha comportato la necessità di sostituire il riferimento al collegio con quello ben più ampio alla figura del «giudice». Anche la disciplina del secondo comma resta nel contenuto sostanzialmente immutata, fatta eccezione per la modifica di carattere formale relativa all'organo cui indirizzare la richiesta (giudice per le cause di competenza del tribunale -- presidente del collegio per quelle di competenza della corte d'appello). Identico discorso va fatto in ordine alle modalità attraverso le quali si procede alla decisione sulla sospensione in via anticipata, dove all'unitario riferimento, di cui alla normativa anteriore, al presidente del collegio, si addiviene alla differenziazione tra tribunale e corte d'appello. Infatti, mentre per gli appelli devoluti a quest'ultima, la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio dinanzi al collegio, nonché la facoltà di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione già intrapresa, spetta al presidente della corte, per gli appelli devoluti al tribunale il legislatore adopera la generica espressione di «tribunale».

Spiegazione dell'art. 351 Codice di procedura civile

Con questa norma si completa la disciplina dettata dall’art. 283 del c.p.c. in ordine alle modalità attraverso cui può essere chiesto ed ottenuto dal giudice d’appello il provvedimento di sospensione dell’efficacia provvisoria della sentenza di primo grado.
Infatti, mentre l’art. 283 c.p.c. si preoccupa di individuare i soggetti ed i presupposti di tale istanza, la norma in esame delinea il procedimento che ad essa ne consegue.

Qualora ricorrano gravi motivi, la parte che ne ha interesse può chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Tale sospensione può riguardare:
a) l’efficacia esecutiva, se ancora non è stata iniziata alcuna esecuzione in forza di quella sentenza.
La richiesta di sospensione deve essere presentata separatamente dall’atto di appello, dovendo formare oggetto di un autonomo ricorso.
Infatti, mentre destinatario, e dunque interlocutore immediato dell’atto di impugnazione è la controparte (che, mediante la citazione, viene evocata in appello), la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ha come suo diretto destinatario il Presidente del Collegio giudicante.
b) l’esecuzione della sentenza, nel caso in cui questa abbia già avuto inizio.

Prima che la sospensione possa essere adottata, le parti vengono convocate in camera di consiglio dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi alla Corte d’Appello.
Soltanto nel caso in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, con lo stesso decreto che fissa l’udienza di comparizione, il Presidente può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza.
La decisione finale sulla provvisorietà del provvedimento spetta, comunque, al Collegio, il quale, dopo l’udienza in camera di consiglio, può confermare, modificare o revocare il decreto emesso inaudita altera parte dal Presidente.

La norma precisa che l’ordinanza con la quale il Collegio decide sull’esecuzione provvisoria non è impugnabile, e ciò trova la sua spiegazione nel fatto che la decisione sulla richiesta di sospensione è strumentale alla decisione sull’impugnazione, nel senso che l’ordinanza del giudice d’appello verrà comunque assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di impugnazione ed ogni doglianza riguardante l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, consentita o negata dal collegio, potrà essere riproposta con riferimento alla sentenza d’appello (sostitutiva di quella impugnata).

Anche su questa norma è intervenuta la Riforma Cartabia in attuazione del principio di delega contenuto nella lettera i) del comma 8 dell’unico articolo della legge delega, principio volto a “prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria”.

In particolare, nel dare attuazione al principio di cui sopra, al primo comma di questa norma, relativo all’ipotesi in cui la pronuncia sull’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza avvenga alla prima udienza, viene previsto che l’istanza possa essere riproposta in un secondo momento e che, nei casi in cui il presidente non si sia avvalso della facoltà di fissare udienza davanti al collegio (il quale, secondo quanto previsto al primo periodo, provvederebbe in udienza) e l’udienza si svolga davanti all’istruttore, questi debba riferire al collegio per l’adozione del provvedimento.

Nel caso in cui, invece, la parte abbia chiesto la fissazione di apposita udienza per la decisione sulla sospensione (disciplinata dal secondo e terzo comma), si prevede in ogni caso la comparizione delle parti davanti all’istruttore, al fine di non appesantire ulteriormente l’attività del collegio e assicurare agilità e celerità del subprocedimento che si viene così ad instaurare.

L’ultimo comma presenta mere modifiche di coordinamento, in quanto già la vecchia norma prevedeva che nel decidere sull’istanza di sospensione il giudice potesse disporre la discussione orale dell’impugnazione.
In particolare, si è mantenuto fermo quanto previsto dal testo anteriormente vigente e, per il caso in cui davanti alla corte d'appello l’udienza di comparizione delle parti si sia tenuta davanti all’istruttore, si prevede che il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, se ritiene che la causa sia matura per la decisione nelle forme della discussione orale, fissa a tal fine udienza davanti a sé, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusionali, onde consentire loro di esplicare a pieno il diritto di difesa.

Massime relative all'art. 351 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19708/2015

Nel giudizio di appello, le doglianze relative alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado - sia essa di condanna ovvero costitutiva - assumono rilievo esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 351 c.p.c., non risultando necessaria, al riguardo, un'autonoma statuizione della sentenza di secondo grado che, per il suo carattere sostitutivo, è destinata ad assorbire interamente l'efficacia di quella di primo grado, sicché, ove il giudice d'appello si sia egualmente pronunciato su tali censure, la relativa decisione non è impugnabile per cassazione, non avendo il ricorrente interesse a dolersi di una statuizione la cui efficacia si è esaurita con la pronuncia della sentenza di secondo grado, a meno che non deduca una questione relativa alla legittimità degli atti esecutivi eventualmente compiuti dalla parte vittoriosa in forza della sentenza di primo grado e prima della definizione del giudizio d'appello.

Cass. civ. n. 8150/2014

La costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 cod. proc. civ., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, in quanto, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo, e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 6344/1999

L'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice d'appello per rinnovare la notifica del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, depositati contestualmente al ricorso in appello, incide soltanto sul procedimento incidentale, di natura cautelare, ma non anche sulla rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio ordinario avente ad oggetto l'impugnazione.

Cass. civ. n. 6059/1998

È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice di appello nega la propria competenza funzionale sull'istanza di revoca della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e rimette gli atti al Presidente, — sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 351 c.p.c. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 — perché la natura ordinatoria e cautelare di esso, destinato ad esser assorbito dalla sentenza conclusiva del giudizio, ne determina l'idoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, senza che rilevi in contrario la circostanza che il provvedimento si sia limitato ad affrontare questioni pregiudiziali, quali quella della devoluzione dell'istanza all'uno o all'altro organo dello stesso ufficio.

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