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Articolo 345 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Domande ed eccezioni nuove

Dispositivo dell'art. 345 Codice di procedura civile

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio (1). Possono tuttavia domandarsi gli interessi [1282 ss. c.c.], i frutti [820 c.c.] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa (2).

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio (3).

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova (4) e non possono essere prodotti nuovi documenti (5), salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] (6) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio (7).

Note

(1) Poiché il provvedimento che dichiara inammissibile l'appello è una pronuncia di rito, essa non preclude la riproponibilità della domanda in un autonomo e separato giudizio di primo grado.
Anche la parte rimasta contumace in primo grado è soggetta al divieto di ius novorum, a meno che non chieda ed ottenga la rimessione in termini (art. 294 del c.p.c.).
Non si considerato domande "nuove":
- la richiesta di restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
- le domande proposte dai terzi intervenuti ex art. 344 del c.p.c.;
- quelle che derogano al divieto per legge, come il caso previsto dall'art. 1453, comma 2 c.c., secondo il quale è possibile trasformare in domanda di risoluzione l'originaria domanda di adempimento (la giurisprudenza, però, richiede che non vengano dedotti nuovi fatti costitutivi).
(2) Tali domande, esonerate dal divieto di ius novorum, costituiscono lo svolgimento logico e cronologico delle domande proposte in primo grado e quindi non sono propriamente "nuove".
La giurisprudenza:
- in ordine alla domanda per gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza (che ha ad oggetto un credito di valuta), la ritiene ammissibile solo se in primo grado sia stata proposta analoga domanda per i frutti, naturali e civili, maturati fino alla pronuncia della sentenza impugnata;
- in relazione al risarcimento dei danni, distingue il debito di valuta dal debito di valore. Per il primo vale il principio nominalistico, per cui, al pari dell'ipotesi precedente, si chiede che fosse stata proposta analoga domanda nel giudizio di primo grado per il danno maturato fino alla pronuncia della sentenza. Al contrario, il debito di valore, soggetto a rivalutazione, può essere liquidato anche d'ufficio dal giudice d'appello, tenendo in considerazione le variazioni che il prezzo del bene ha subito nel frattempo.
Non è, invece, considerata ammissibile la domanda di risarcimento dei danni prodotti da fatti posteriori alla sentenza, non direttamente ricollegabili ai fatti costitutivi dedotti nel giudizio di primo grado, che dovrà essere proposta in autonomo processo.
(3) La norma prevede il divieto di proporre in appello le eccezioni in senso stretto, cioè quelle la cui deduzione sia rimessa all'iniziativa del convenuto: ad esempio, non può proporsi l'eccezione di compensazione ex art. 1242 del c.c., quella di annullamento ai sensi dell'art. 1442 del c.c. e quella di rescissione ex art. 1449 del c.c..
Sono sempre ammesse, al contrario le mere difese (o eccezioni improprie), attraverso le quali non si deducono fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto a quelli dedotti dall'attore, ma che consistono nella semplice negazione dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria pretesa.
Il terzo intervenuto ex art. 344 del c.p.c. può proporre qualsiasi eccezione.
La giurisprudenza ammette anche, pacificamente, la proposizione delle c.d. eccezioni riconvenzionali: si tratta di eccezioni che ampliano, sì, il tema della controversia, ma non mirano alla pronuncia di un provvedimento favorevole a colui che le propone, bensì all'emissione di un provvedimento di rigetto della domanda. Per far ciò, la parte deduce in giudizio un diritto idoneo a paralizzare quello fatto valere dall'attore.
(4) Sono considerati nuovi mezzi di prova, oltre a quelli mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, anche quelli diretti a dimostrare un fatto che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso (per esempio, è "nuova" in tal senso la prova testimoniale richiesta in appello quando abbia ad oggetto circostanze che in prime cure abbiano formato oggetto di prova documentale).
(5) Le parole "e non possono essere prodotti nuovi documenti" e "o produrli" sono state aggiunte con l. 18 giugno 2009, n. 69.
Prima della riforma, nel silenzio della norma si riteneva generalmente ammissibile la produzione di nuovi documenti. Ora la norma chiarisce che non possono essere prodotti nuovi documenti, tranne nelle ipotesi descritte.
(6) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143.
(7) Oltre al giuramento decisorio, che può sempre essere deferito ex lege, la dottrina reputa ammissibili anche il giuramento suppletorio e quello estimatorio.

Ratio Legis

Il divieto assoluto di proporre domande nuove ha la funzione di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Le domande nuove proposte in appello vanno dichiarate inammissibili dal giudice con pronuncia declinatoria di rito; ciò, anche se la controparte abbia accettato il contraddittorio su di esse.

Brocardi

Ius novorum
Pendente lite nihil innovandum
Revisio prioris instantiae

Spiegazione dell'art. 345 Codice di procedura civile

Si deve alla L. 26.11.1990, n. 353 l’eliminazione della possibilità di introdurre qualunque jus novorum in appello.
Nel vigore della precedente disciplina, non era possibile soltanto proporre domande nuove (per le quali era previsto il rigetto anche d'ufficio), mentre era possibile sia proporre nuove eccezioni che chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, essendo l’appello strutturato come novum iudicium.

Adesso l’appello si presenta conforme ad un modello di revisio prioris instantiae e la proposizione di una domanda nuova, ad eccezione di quelle espressamente consentite, determina la declaratoria di inammissibilità.
La dichiarazione di inammissibilità della domanda nuova, che può essere fatta d'ufficio dal giudice, esclude che la stessa possa essere esaminata nel giudizio di appello, ma non ne è preclusa la riproposizione in un nuovo giudizio ordinario di primo grado, sempre che non vi siano incompatibilità e preclusioni derivanti dal fatto che la materia del contendere sia ancora sub iudice nel giudizio di secondo grado.

Cosa debba intendersi per domanda nuova è un'indagine che va fatta sulla base dei principi che regolano l'identificazione delle domande, ovvero avendo riguardo alle personae, al petitum (mediato ed immediato) ed alla causa petendi.
Pertanto, possono qualificarsi come domande nuove quelle che si differenziano dalle domande proposte in primo grado perché cambia uno degli elementi di identificazione, ovvero anche quella che, pur essendo relativa allo stesso diritto soggettivo della domanda proposta in primo grado, è volta ad ottenere un provvedimento di contenuto diverso.
Ciò significa che non è mai possibile allegare per la prima volta in appello fatti nuovi che avrebbero dovuto essere introdotti nel giudizio di primo grado anteriormente al verificarsi delle preclusioni, in quanto ciò determinerebbe una violazione del principio dell'unità processuale fra primo e secondo grado di giudizio e del diritto di difesa.
Volendo esemplificare, le domande riconvenzionali sono domande nuove e, in quanto tali, inammissibili in appello, anche se proposte dal convenuto rimasto contumace in primo grado.

Non sono considerate nuove domande, e sono pertanto ammissibili, le c.d. domande accessorie, cioè relative a interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza impugnata nonché ai danni subiti dopo la sentenza stessa, e ciò al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che ha ragione.
Va chiarito che l'ammissibilità delle domande accessorie incontra un limite, in quanto queste non sono ammesse se non sono uno sviluppo di omologhe domande già proposte in primo grado.

L'espressione “dopo la sentenza impugnata” si ritiene che faccia riferimento al periodo successivo alla deliberazione della sentenza, in quanto il riferimento alla data del deposito rischierebbe di lasciare un vuoto di tutela nel lasso di tempo che intercorre tra i due momenti.

Il secondo comma pone anche il divieto di nuove eccezioni. La ratio di tale divieto è la stessa del divieto di nuove domande e si pone in linea con la disciplina delle preclusioni in primo grado.
Va precisato che il divieto di proposizione di nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso stretto, e non anche quelle che possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, ossia le c.d. eccezioni in senso lato.

Devono ritenersi in linea di massima liberamente proponibili le eccezioni processuali, a meno che non siano già precluse in primo grado, così come sono sicuramente ammissibili le eccezioni rese necessarie dalla sentenza impugnata, perché si pongono come conseguenza della stessa.

E’ stato avanzato il dubbio se la novità dell'eccezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice o debba essere a sua volta eccepita dalla parte; preferibile appare la soluzione di ritenere che il giudice possa rilevare d'ufficio la novità dell'eccezione, a nulla valendo l'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.

Per quanto concerne il momento processuale entro cui le parti devono proporre le nuove eccezioni, viene criticato l'orientamento giurisprudenziale che indica momenti diversi per appellante (nell'atto introduttivo) e appellato (sino alla precisazione delle conclusioni) e si ritiene che per entrambe le parti il momento preclusivo dovrebbe essere rappresentato dagli atti introduttivi del giudizio.

Come risulta chiaramente disposto al terzo comma, nel giudizio di appello è stato definitivamente esclusa l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, salva l'ipotesi, rimasta immutata, di una remissione in termini.
Dalla riforma del 2012, l'unica attività istruttoria che potrà svolgersi nei processi civili di appello con rito ordinario sarà l'assunzione di prove costituende e precostituite, che la parte richiedente dimostri di non aver potuto assumere in primo grado per causa ad essa non imputabile (ovviamente si tratterà di prove nuove, quindi mai richieste in primo grado, non di prove richieste e non ammesse).

I nuovi documenti, a cui si fa riferimento sempre al terzo comma, sono quelli non prodotti in primo grado.
Per quanto riguarda il termine entro il quale devono essere fatte le nuove produzione documentali in appello, si ritiene che la relativa facoltà possa essere esercitata dalle parti, a pena di decadenza, mediante la specifica indicazione dei documenti stessi negli atti introduttivi del giudizio.
I documenti si devono intendere ritualmente prodotti in giudizio solo con l'adempimento delle formalità previste dall'art. 87 delle disp. att. c.p.c., ossia devono essere depositati in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 del c.p.c..
Se, invece, prodotti in udienza se ne deve fare menzione nel verbale, con la conseguenza che il giudice non può porre a fondamento della sua decisione un documento di cui si sia fatta semplice menzione negli scritti di parte, senza rituale allegazione.

Massime relative all'art. 345 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21606/2021

La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/11/2015).

Cass. civ. n. 157/2020

Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio. (Cassa senza rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 04/05/2017).

Cass. civ. n. 30738/2019

Il principio di immanenza della prova, per il quale una prova documentale, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche da una parte diversa da quella che l'ha introdotta, va riferito non al documento materialmente incorporante tale prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti; ne consegue che le prove documentali, non riesaminate in appello perché non più materialmente presenti in atti per l'inerzia della parte che ne invochi una diversa valutazione, continuano, tuttavia, a spiegare efficacia nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante.

Cass. civ. n. 30495/2019

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.

Cass. civ. n. 28439/2019

Il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria "ex officio", con l'acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, sulla base di allegazione effettuata già nella memoria di primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare il carattere provvisorio della liquidazione del trattamento pensionistico ritenuto in parte indebito.

Cass. civ. n. 26880/2019

L'eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum" e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato; ne consegue che tale ultima domanda non può essere proposta in appello se in primo grado la relativa questione sia stata sollevata con eccezione riconvenzionale.

Cass. civ. n. 26495/2019

Il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per difetto di causa, in particolare per difetto di alea, in ragione della grave patologia che affliggeva il vitaliziato e che lasciava presumere l'imminente suo decesso, in un giudizio in cui il medesimo contratto era stato impugnato per altre ragioni).

Cass. civ. n. 25434/2019

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).

Cass. civ. n. 24597/2019

È consentito al creditore, anche in grado di appello, modificare la domanda originaria di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo titolo, sia diretta a conseguire la condanna "pro quota", perché mediante tale modifica il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il "petitum" fatto valere nei confronti dei singoli condebitori, che resta però, nel complesso, immutato.

Cass. civ. n. 24040/2019

Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il "thema decidendum" è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello.

Cass. civ. n. 23565/2019

La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio. (Nella specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale un'"actio confessoria servitutis", in primo grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia).

Cass. civ. n. 21956/2019

Il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile, ove la loro mancata produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'ammissibilità della produzione, in sede di gravame, del titolo di proprietà di un fondo, trattandosi di documento non depositato agli atti del processo di primo grado, nonostante l'invito in tal senso rivolto dal giudice alla parte in prime cure).

Cass. civ. n. 20322/2019

Ove in primo grado, a fronte di domanda di adempimento, sia opposta dal convenuto soltanto eccezione d'inadempimento, in sede di appello non può essere introdotta dallo stesso convenuto azione di risoluzione per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, inammissibile (art. 345 c.p.c.), ancorché risulti formulata in primo grado una riserva (nel futuro) di tale azione, la quale costituisce una manifestazione di intenti processualmente irrilevante.

Cass. civ. n. 17062/2019

Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice d'appello aveva confermato la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione processuale di una società per azioni che aveva agito in giudizio quale rappresentante dell'INPS, dopo aver respinto la richiesta di produzione di documenti ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dalla stessa avanzata al fine di dimostrare la legittimazione contestata).

Cass. civ. n. 15931/2019

Il convenuto in un'azione negatoria di servitù di passaggio, che eccepisca il proprio diritto di passare sul fondo dell'attore per avere usucapito la servitù o per l'esistenza di una servitù di uso pubblico ovvero, ancora, sostenendo la demanialita dell'area su cui intende esercitare il passaggio, dà luogo ad una semplice eccezione (a meno che non tenda ad ottenere, sul suo preteso diritto, non già una semplice pronuncia incidentale, intesa solo a paralizzare la pretesa attrice, ma una pronuncia principale con valore di giudicato), come tale proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 12574/2019

La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale.

Cass. civ. n. 6281/2019

In tema di giurisdizione, la parte convenuta che abbia proposto domanda riconvenzionale (o, nel processo amministrativo, ricorso incidentale), rimasta non esaminata in quanto assorbita dal pieno rigetto nel merito della domanda principale, non è legittimata a proporre appello incidentale, eventualmente in via condizionata, contro il capo implicito della sentenza con cui il giudice adito ha affermato la propria giurisdizione, in quanto tale parte, avendo a sua volta implicitamente invocato la giurisdizione del medesimo giudice spiegando domanda riconvenzionale, sul punto è risultata pienamente vittoriosa.

Cass. civ. n. 2037/2019

In tema d'appalto, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova. Infatti, all'appalto non può essere esteso il principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, c.c., dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo; inoltre, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. impedisce al committente, che abbia proposto domanda di risoluzione, di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo.

Cass. civ. n. 23796/2018

Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccezione nuova la deduzione dell'appellante di infondatezza per mancanza di prova dell'avversa ragione di credito, in quanto basata su documentazione all'uopo inidonea).

Cass. civ. n. 26741/2017

Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum" che del "donatum", mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius", trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.

Cass. civ. n. 24164/2017

Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito, che aveva ritenuto che l’omessa produzione dei documenti giustificativi del credito nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall., allo stato passivo di un fallimento, e la mancata deduzione dell’impossibilità di depositarli, fossero circostanze sufficienti a dimostrarne la non indispensabilità, in tal modo non effettuando il relativo giudizio).

Cass. civ. n. 22983/2017

La deroga al divieto di "nova" in appello, consentita dall'art. 1453, comma 2, c.c., si estende anche alle domande, quale quella restitutoria, consequenziali alla domanda di risoluzione proposta per la prima volta in sede di gravame, purché, tuttavia, quest'ultima sia accolta giacché, in caso contrario, tali domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui dipendono.

Cass. civ. n. 22669/2017

Proposta in primo grado domanda di risoluzione di diritto di un contratto, ex art. 1456 c.c., non soggiace al divieto di "nova" in appello, ai sensi dell'art. 345, commi 1 e 2, c.p.c., il motivo di gravame con il quale l’appellante, originariamente difesosi invocando il rigetto della domanda sulla base della scarsa importanza del proprio inadempimento, deduca l’inefficacia, per la loro genericità, delle clausole risolutive espresse azionate in prime cure, in quanto tale deduzione, equivalendo alla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa (avvenuta o meno risoluzione "di diritto" del contratto), rientra fra le mere difese, non soggette al suddetto divieto.

Cass. civ. n. 20347/2017

La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello.

Cass. civ. n. 15945/2017

Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall’art. 345, comma 3, c.p.c., che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio.

Cass. civ. n. 10790/2017

Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

Cass. civ. n. 10728/2017

L'intervenuta cessazione della materia del contendere (nella specie, per transazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis”.

Cass. civ. n. 7743/2017

In tema di appello, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione di una qualificazione giuridica della proprietà in termini di condominio edilizio anziché di comunione ordinaria, ove la ricostruzione si fondi sui medesimi fatti.

Cass. civ. n. 7294/2017

Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..

Cass. civ. n. 6854/2017

Il divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad applicare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la deduzione in appello, ai fini dell’applicazione dell’art. 879 c.c., della violazione del regolamento edilizio di un comune, non costituisse domanda nuova rispetto a quella con la quale, in primo grado, era stata chiesta la rimozione di alcune opere costruite in violazione delle norme sulle distanze perché, in relazione ai fatti prospettati, doveva applicarsi, anche “ex officio”, la disposizione indicata in appello, senza che ciò incidesse in alcun modo sull'identità della domanda stessa).

Cass. civ. n. 6590/2017

La modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012.

Cass. civ. n. 3654/2017

L’indispensabilità dei nuovi mezzi di prova in appello, agli effetti dell’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), deve apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata, sicché, solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne deriva che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di avvalersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che lo stesso sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte di non aver introdotto tale prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto inammissibile in appello la produzione di un testamento poiché la stessa era correlata alla questione afferente l’esistenza di un valido titolo successorio in favore di una parte intervenuta che aveva costituito oggetto specifico del giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 21190/2016

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c..

Cass. civ. n. 18299/2016

Costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causa petendi", fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine; ne consegue che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l'originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale, dipendendo da elementi di fatto diversi da quest'ultima circa l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Cass. civ. n. 19894/2015

Non costituisce domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., quella con la quale il danneggiato - la cui azione risarcitoria sia stata accolta in primo grado - proponga appello nei confronti del capo della sentenza che abbia rigettato la domanda di garanzia, rivolta dall'assicurato-danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in causa, così surrogandosi al medesimo, rimasto inerte nell'esercizio del diritto di impugnazione ed inadempiente verso il danneggiato, suo creditore, e facendo pertanto valere lo stesso diritto da questi azionato, senza ampliare in alcun modo il "thema decidendum". (Nella specie, si è ritenuto che la chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile auto, anche oltre il massimale, per la sua condotta negligente integrante la cd. "mala gestio", sebbene non coltivata successivamente dal responsabile del sinistro, legittimasse comunque i danneggiati ad impugnare la sentenza di merito che aveva omesso di pronunciare sul punto).

Cass. civ. n. 18468/2015

Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum".

Cass. civ. n. 16801/2015

In materia di locazione, la domanda di rilascio dell'immobile locato include anche quella diretta al rilascio delle pertinenze, sicché quest'ultima non costituisce domanda nuova e può essere proposta, per la prima volta, anche in appello.

Cass. civ. n. 15506/2015

Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, l'indennità supplementare era stata richiesta, in primo grado, ai sensi degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. Dirigenti Aziende Industriali per ingiustificatezza del licenziamento per insussistenza dello stato di crisi aziendale, laddove in appello l'erogazione della medesima indennità era stata ancorata al diverso, ed antitetico, presupposto dell'effettività dello stato di crisi aziendale in forza del successivo Accordo interconfederale del 23 maggio 2000).

Cass. civ. n. 12049/2015

Il carattere di novità di un documento, preclusivo della sua produzione in appello ex art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., deve valutarsi alla stregua della sua materiale esibizione in giudizio, non anche della sua mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale.

Cass. civ. n. 7137/2015

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante dalla occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo senza titolo, la qualificazione in primo grado della domanda risarcitoria come di accessione invertita (o occupazione cd. acquisitiva) non esclude l'ammissibilità di una riqualificazione della stessa in occupazione usurpativa da parte dell'attore in sede di appello, atteso che la presenza o meno della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare le due forme di illecito, entrambe a carattere permanente ed improduttive di effetti giuridici, poiché non comporta l'acquisizione del bene occupato alla mano pubblica, né incide sulla "causa petendi" giuridicamente significativa, rappresentata in entrambi i casi dalla occupazione illegittima.

Cass. civ. n. 1529/2015

È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non reclamati in primo grado, perché introduttiva di un "novum" non consentito in sede di impugnazione, salvo che si tratti di interessi che non avrebbero potuto essere richiesti precedentemente.

Cass. civ. n. 26243/2014

La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345.

Cass. civ. n. 24991/2014

Nel giudizio per danni da sinistro stradale la deduzione in grado di appello del mancato verificarsi del sinistro si risolve nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, la cui sussistenza va verificata dal giudice anche d'ufficio, sicché tale deduzione, integrando una mera difesa, non incontra il divieto dei "nova" in appello ex art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 24400/2014

In tema di "confessoria servitutis", l'attore, che abbia dedotto in primo grado l'acquisto della servitù per usucapione, può dedurne in appello il titolo convenzionale, senza violare il divieto di "ius novorum", atteso che la servitù è un diritto autodeterminato, sicché la "causa petendi" dell'azione confessoria si identifica con esso, e col bene che ne forma l'oggetto, piuttosto che con i fatti o gli atti allegati a suo fondamento.

Cass. civ. n. 17970/2014

Il giudice di appello può procedere all'ammissione di prove testimoniali ritenute inammissibili in primo grado in ragione dei limiti stabiliti dagli artt. 2721 e ss. cod. civ., senza incorrere nel divieto stabilito dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - nella formulazione successiva alla novella recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e precedente alla modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, - laddove, investito del riesame sull'ammissibilità del mezzo di prova, rispetto al quale si deduca l'esistenza di una violazione di legge (processuale o sostanziale), lo ritenga, invece, positivamente superato.

Cass. civ. n. 17474/2014

L'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello.

Cass. civ. n. 16745/2014

In tema di giudizio di appello, l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.

Cass. civ. n. 15228/2014

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.

La produzione per la prima volta in appello, da parte della compagnia di assicurazione, delle condizioni generali di polizza, riguarda la prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo fatto valere dall'assicurato, vale a dire la ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza, ed è, quindi, ammissibile in quanto indispensabile, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 14637/2014

Nell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per "mala gestio" cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con cui in appello i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al pagamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge.

Cass. civ. n. 3709/2014

L'indispensabilità della nuova produzione documentale in appello, agli effetti dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis"), non va apprezzata limitatamente al momento della formazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, ma deve essere valutata in relazione allo sviluppo assunto dall'intero processo, comprensivo della sentenza di primo grado e di ciò che essa afferma a commento delle risultanze istruttorie.

Cass. civ. n. 533/2014

L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un' eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta in appello.

Cass. civ. n. 23949/2013

In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione e mobbing del datore di lavoro (nella specie, una pubblica amministrazione), deve ritenersi domanda nuova - e come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, comma quinto, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso.

Cass. civ. n. 19608/2013

In tema di nuova produzione documentale in appello, la valutazione di non indispensabilità, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.

Cass. civ. n. 19340/2013

In materia di contributi alle imprese danneggiate a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tanto l'art. 22 della legge statale 14 maggio 1981, n. 219, (sostanzialmente trasfuso nell'art. 28 del d.l.vo 30 marzo 1990, n. 76), quanto l'art. 2 della legge della Regione Campania 3 giugno 1983, n.21, in ipotesi di riallocazione dell'azienda, correlano il contributo al danno ed alla spesa per il ripristino conseguenti alla distruzione del 23 novembre 1980, e non ai costi di un investimento equivalente per qualità aziendale. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio confermando la sentenza di merito, che aveva condiviso l'erogazione di un contributo ragguagliato all'ammontare dei soli danni effettivamente patiti dall'azienda).

Cass. civ. n. 17612/2013

La previsione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 46, comma 18, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che vieta - di regola - la produzione in appello di nuovi documenti, allude non solo a quelli tipici (scritture private, atti pubblici, etc.), che hanno un'efficacia probatoria determinata dalla legge, ma anche a documenti, come le scritture provenienti da un terzo, che possono avere efficacia di prova atipica.

Cass. civ. n. 17257/2013

Proposte eccezioni di nullità del contratto nel primo grado (nella specie, di abusivo riempimento dei moduli da parte della banca nelle parti riguardanti le dichiarazioni di aumento della fideiussione), è ammissibile in appello, alla stregua del disposto dell'art. 345 c.p.c., la proposizione di altre eccezioni che deducano ulteriori profili di nullità ed il loro rilievo d'ufficio, dal momento che, posta all'attenzione del giudice la questione della nullità di un testo negoziale, quale elemento costitutivo della domanda, tutti i profili di nullità non soggetta a regime speciale possono essere rilevati sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti "ex actis", fermo l'obbligo per il giudice di merito di sollecitare al riguardo l'attivazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 15658/2013

Anche in materia di mediazione la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente. Ne consegue che l'eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far valere la nullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamento della provvigione, ex art. 6 della legge 2 febbraio 1989, n. 39 - soltanto nella comparsa conclusionale d'appello, esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordine alla sua fondatezza.

Cass. civ. n. 13902/2013

In una controversia risarcitoria in cui si discuta circa l'effettiva quantificazione dei pretesi danni, non configura come domanda nuova, inammissibile in appello, la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta "ab origine".

La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello.

Cass. civ. n. 10531/2013

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto. Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 cod. civ. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi, operando l'effetto espansivo previsto dall'art. 510 cod. civ. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità.

Cass. civ. n. 9486/2013

La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge, pertanto, tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di "ius novorum" posto dall'art. 345 cod. proc. civ., inapplicabile per le eccezioni rilevabili d'ufficio.

Cass. civ. n. 9239/2013

Non costituisce domanda nuova, ai fini di cui all'art. 345 cod. proc. civ., la proposizione per la prima volta in appello della domanda di corresponsione dell'indennizzo ex art. 2045 cod. civ., quando l'appellante abbia proposto in primo grado domanda di risarcimento del danno, dovendo la prima ritenersi implicita nella seconda, tanto che il giudice può provvedere su di essa persino "ex officio".

Cass. civ. n. 6391/2013

Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell'art. 345 c.p.c., e successivamente esteso al giudizio tributario dall'art. 57 del d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non costituire domanda nuova la censura proposta in appello dall'Agenzia delle Entrate che aveva prospettato la necessità di fare corretta applicazione del trattamento tributario applicabile "alla previdenza integrativa erogata in forma di capitale", contestando l'assimilazione delle somme, dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di conversione del trattamento integrativo aziendale, al prelievo previsto dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicabile "ratione temporis").

Cass. civ. n. 3033/2013

Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame. (Nell'enunciare il suddetto principio, la S.C. ha altresì precisato che, nei casi in cui una norma processuale si presti a due possibili alternative interpretazioni, ciascuna compatibile con la lettera della legge, ragioni di continuità dell'applicazione giurisprudenziale e di affidabilità della funzione nomofilattica devono indurre a privilegiare quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento del contesto processuale o l'emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l'abbandono, consentendo la conseguente adozione delle diversa opzione ermeneutica; condizioni che la Corte ha ritenuto di non ravvisare riguardo alla tematica di discussione).

Cass. civ. n. 1370/2013

L'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 8203 del 2005, secondo cui, nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, il terzo comma dell'art. 345 cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa il principio dell'inammissibilità di mezzi di prova nuovi (cioè non richiesti in precedenza) e, quindi, anche delle produzioni documentali - indicando, nello stesso tempo, i limiti di detto principio ed i requisiti che tali documenti devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame -, non ha dato luogo ad una fattispecie di "overruling", in quanto preceduto da decisioni dello stesso segno, con conseguente inapplicabilità della regola per la quale mantiene validità l'atto processuale compiuto secondo le forme e i termini previsti dal diritto vivente al momento del suo compimento, in caso di successivo mutamento giurisprudenziale relativo a quelle forme ed a quei termini.

Cass. civ. n. 414/2013

Chi, replicando ad un'eccezione di decadenza, assuma di avere tempestivamente compiuto l'atto necessario ad evitarla, non solleva una eccezione in senso stretto, ma svolge una mera difesa, come tale proponibile per la prima volta anche in appello, fermo restando che l'onere della relativa prova deve essere assolto nel rispetto delle preclusioni processuali.

Cass. civ. n. 20217/2012

La domanda di liquidazione dei compensi per una prestazione di lavoro autonomo, secondo i criteri sussidiari previsti dall'art. 2233 c.c., non modifica i presupposti di fatto e l'oggetto della domanda di liquidazione del compenso originariamente proposta per la medesima prestazione con esclusivo riferimento alla tariffa professionale, ma solo il profilo giuridico o, più propriamente, il quadro normativo di riferimento della domanda e, pertanto, può essere proposta anche in appello.

Cass. civ. n. 17227/2012

Nel giudizio in appello, la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che la domanda oltre a non implicare la violazione del divieto di domande nuove, sancito dall'art. 345 c.p.c., può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

Cass. civ. n. 9356/2012

Qualora, proposta in via principale un'"actio negatoria servitutis", il convenuto, nel costituirsi, si limiti ad invocare il rigetto dell'avversa domanda, per la supposta esistenza di un titolo costitutivo contrattuale del controverso diritto di servitù, formulando altresì, in via subordinata, distinte domande riconvenzionali di acquisto della servitù a titolo di usucapione o di costituzione coattiva del passaggio, ai sensi dell'art. 1051 c.c., deve qualificarsi come domanda nuova, inammissibile nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 345, primo comma, c.p.c., l'"actio confessoria servitutis", fondata sul titolo contrattuale, che venga proposta in sede di gravame dal convenuto soccombente.

Cass. civ. n. 8877/2012

In tema di prove nuove in appello, la valutazione di indispensabilità dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., può risultare dalla motivazione della sentenza di appello, presupponendo unicamente che i nuovi documenti siano depositati con l'atto di appello ed indicati nell'elenco a corredo, senza che occorra una richiesta espressamente rivolta al giudice affinché ne autorizzi la produzione.

Cass. civ. n. 8564/2012

Costituisce mutamento inammissibile della domanda invocare in primo grado l'esistenza d'un contratto preliminare e chiederne l'esecuzione in forma specifica, e qualificare, invece, in appello quel contratto non come preliminare, ma come patto di opzione e invocare l'accertamento dell'avvenuto trasferimento del bene per effetto dell'esercizio del relativo diritto.

Cass. civ. n. 2201/2012

Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza appellata, la quale aveva ritenuto nuova la domanda, proposta dallo IACP per la prima volta in appello, di riconoscimento dell'agevolazione ICI prevista dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sul presupposto che l'agevolazione medesima spettasse in forza di una decisione delle S.U. pubblicata dopo la sentenza di primo grado).

Cass. civ. n. 27906/2011

L'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie in sede di appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva l'eccezione ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire.

Cass. civ. n. 26020/2011

L'art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; indispensabilità da apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Tale facoltà deve esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilità, positivo o negativo, deve essere comunque espresso in un provvedimento motivato.

Cass. civ. n. 24847/2011

L'interpretazione dell'atto di appello non è censurabile per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., non essendo questi ultimi applicabili all'interpretazione della domanda giudiziale, rispetto alla quale non si pone il problema dell'individuazione di una comune intenzione delle parti, e la stessa soggettiva intenzione dell'appellante rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire all'appellato di cogliere l'effettivo contenuto dell'impugnazione e di poter svolgere un'adeguata difesa.

Cass. civ. n. 18962/2011

In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..

Cass. civ. n. 15832/2011

In tema di impugnazioni, la deduzione, ad opera dell'appellato, del proprio difetto di titolarità passiva del rapporto fatto valere in giudizio dall'attore, risolvendosi nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda, non rientra tra le eccezioni riservate alla parte, ma, integrando una mera difesa, può essere sollevata per la prima volta anche in appello, senza incorrere nel divieto dei "nova" nel giudizio di gravame, previsto dall'art. 345 c.p.c..

Cass. civ. n. 7441/2011

Nel giudizio di appello l'indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne consegue che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova.

Cass. civ. n. 99/2011

La rinuncia tacita a far valere la prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione; pertanto, se la parte si difende nel giudizio di primo grado sul merito della causa senza eccepire preliminarmente la prescrizione, non per questo tale condotta assume la valenza di un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di sollevare tale eccezione, la quale, oltretutto, nella vigenza del testo originario dell'art. 345 c.p.c. - applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - poteva essere dedotta per la prima volta anche in appello.

Cass. civ. n. 25569/2010

Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare; deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici.

Cass. civ. n. 23195/2010

La domanda di corresponsione degli interessi compensativi sul residuo prezzo dovuto per una vendita di immobile, se proposta per la prima volta nel giudizio di appello, è da considerare nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., potendo tali interessi, in quanto dotati di un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, essere attribuiti soltanto su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.

Cass. civ. n. 21791/2010

Non costituisce domanda nuova, nel giudizio di divisione avente ad oggetto un bene immobile, quella con cui si introduca per la prima volta in grado di appello un tema d'indagine riguardante la stima del bene, atteso che essa non modifica né l'oggetto né la "causa petendi" del giudizio, costituendo la stima del bene momento necessario per procedere alla divisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto domanda nuova quella con la quale - in sede di stima di uno degli immobili oggetto di divisione - uno dei condividenti aveva eccepito un mutamento di destinazione d'uso del bene, da abitazione a studio professionale).

Cass. civ. n. 20178/2010

La proposizione di domande nuove in appello è inammissibile, anche se la stessa questione sia stata sollevata in primo grado con eccezione riconvenzionale, perché questa, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum", a differenza della domanda riconvenzionale che è diretta a chiedere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato. (Nella fattispecie, la parte aveva eccepito in riconvenzionale l'intervenuta usucapione, mentre solo in appello aveva proposto inammissibile domanda riconvenzionale volta ad ottenere pronuncia dichiarativa del diritto di proprietà per intervenuto acquisto a titolo originario).

Cass. civ. n. 10193/2010

In tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e se avanzata per la prima volta in appello non comporta una violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito.

Cass. civ. n. 9042/2010

La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purchè prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (Nella specie, sulla base dei medesimi fatti, l'attore aveva fondato la domanda contrattuale nei confronti del Comune, chiedendo la restituzione delle somme eccedenti gli importi dallo stesso già versati, a prescindere da qualsiasi rapporto contrattuale con l'Ente locale).

Cass. civ. n. 7951/2010

Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova (nella specie, domanda riconvenzionale proposta, solo in appello, da parte del Comune convenuto nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale), giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.

Cass. civ. n. 6350/2010

Poiché il giudice è tenuto ad accertare l'avvenuta estinzione del debito, ove sia provata, anche in assenza di una richiesta da parte del debitore, l'eccezione di pagamento non rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio e, pertanto, può essere sollevata per la prima volta anche in appello.

Cass. civ. n. 5067/2010

La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d'appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un'azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado. La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo "petitum", costituisce inammissibile domanda nuova.

Cass. civ. n. 25213/2009

L'interruzione della prescrizione può essere dedotta per la prima volta in sede di appello e il giudice del gravame, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione ritualmente introdotta dal convenuto, può tener conto del fatto interruttivo, ancorché non dedotto formalmente dall'attore come controeccezione purché la relativa prova sia stata ritualmente introdotta in giudizio, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, rientri nei poteri del giudice di merito esaminare ogni profilo in ordine alla validità dell'atto interruttivo anche se non espressamente preso in considerazione nella precedente fase processuale, trattandosi di circostanze ormai validamente acquisite all'accertamento devoluto al giudice.

Cass. civ. n. 24414/2009

Nel giudizio di appello l'istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è sottoposta agli stessi limiti di ammissibilità previsti dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., con riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa non è ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia stata richiesta nel giudizio di primo grado.

Cass. civ. n. 21980/2009

In tema di giudizio di appello, l'art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; tale facoltà va peraltro esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilità, positivo o negativo, deve comunque essere espresso in un provvedimento motivato. (Fattispecie relativa alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, in cui, ai fini della prova dell'avvenuta interruzione del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, il contribuente aveva prodotto in appello le istanze di rimborso).

Cass. civ. n. 14338/2009

Il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall'art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.

Cass. civ. n. 14098/2009

Il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello - previsto dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall'art. 437, secondo comma, in relazione al processo del lavoro - non attiene al merito della decisione, ma al rito, in quanto la relativa questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte: ne consegue che, nel caso in cui venga dedotta in sede di legittimità l'erronea ammissione di una prova documentale non indispensabile da parte del giudice di appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile.

Cass. civ. n. 8377/2009

La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diritta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 2562/2009

In materia contrattuale, pur essendo l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, non di meno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stata proposta in primo grado la domanda di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice d'appello è preclusa, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova.

Cass. civ. n. 553/2009

In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.

Cass. civ. n. 26905/2008

A norma dell'art. 345 c.p.c. si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ricorrere una emendatio libelli nell'ipotesi di deduzione in appello dell'inesistenza di un contratto di apertura di credito e non più soltanto genericamente di una convenzione di fido, non essendovi mutamento della domanda originaria volta all'accertamento dell'inesistenza del contratto di finanziamento).

Cass. civ. n. 24055/2008

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris basato sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione delle domande delle parti con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, in relazione ad un giudizio promosso per l'evizione parziale ai sensi dell'art. 1484 c.c., aveva ritenuto inammissibile — considerandola domanda nuova — la domanda subordinata avanzata ai sensi dell'art. 1489 c.c., senza procedere ad una diversa qualificazione dei fatti esposti dall'appellante).

Cass. civ. n. 21382/2008

Lo ius superveniens è applicabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno; ne consegue che qualora, nelle more del giudizio in appello, venga introdotta una nuova norma che modifichi la materia sub iudice e di essa il giudice dell'appello non tenga conto, è necessario che la parte, per evitare che si produca una preclusione, alleghi specificamente, con i motivi di ricorso in cassazione, l'applicabilità della nuova normativa. (Nella specie, relativa all'assoggettamento all'obbligo contributivo delle prestazioni rese negli studi di incisione da parte di lavoratori dello spettacolo, in assenza di pubblico, per la realizzazione di registrazioni fonografiche, introdotto dall'art. 43 della legge n. 289 del 2002 nelle more del giudizio di appello, la S.C., nell'accogliere il ricorso, ha rilevato che l'ENPALS avrebbe potuto dedurre la questione, nel corso del giudizio di merito, solo come sollecitazione dei poteri d'ufficio del giudice ma non anche come specifico motivo, per cui non si era verificata alcuna preclusione; correttamente, pertanto, l'applicabilità della norma era stata dedotta quale motivo di ricorso davanti alla corte di cassazione, così da evitare il formarsi del giudicato interno).

Cass. civ. n. 19678/2008

L'eccezione relativa a sopravvenienze che operano come fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fatta valere in primo grado può essere formulata per la prima volta in appello, giacché quei fatti non sono elementi negativi della fattispecie, analogamente a quelli che l'art. 112 c.p.c. considera come normalmente rilevabili; il divieto di allegazione in appello, infatti, non riguarda le argomentazioni e i fatti posti dalla parte a fondamento della domanda o dell'eccezione e che costituiscono oggetto di accertamento e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve pronunciarsi sulla domanda o sull'eccezione proposte davanti al primo giudice, riesaminando i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevano per la decisione. Qualora, invece, trattasi di eccezioni che soddisfano solo esigenze individuali e che possono essere fatte valere se tempestivamente indicate nel giudizio, il giudice può provvedere sulle stesse soltanto se proposte dalle parte e non oltre i limiti di esse né può esaminare le ragioni estintive, modificative o impeditive che per legge debbono essere proposte dalla parte interessata.

Cass. civ. n. 19029/2008

Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 c.c. poi dichiarato costituzionalmente illegittimo e di nullità della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, secondo comma, c.c. ), sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità ; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.

Cass. civ. n. 4603/2008

In tema di risarcimento da diffamazione a mezzo stampa, l'allegazione, per la prima volta in grado di appello, di fatti lesivi derivanti dalla illegittima pubblicazione di atti coperti dal segreto istruttorio, ai sensi degli artt. 114 e 335, comma 3, del codice di procedura penale, integra una inammissibile mutatio libelli qualora la domanda risarcitoria, nel giudizio di primo grado, sia fondata esclusivamente sulla natura offensiva dello scritto.

Cass. civ. n. 4591/2008

La domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (in virtù dell'art. 2051 c.c.) deve essere considerata, dal giudice d'appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio. Pertanto, allorquando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dai ponteggi che avevano consentito l'accesso dei ladri all'immobile della ricorrente danneggiata), l'invocazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d'appello.

Cass. civ. n. 24458/2007

La riduzione della penale pattuita ex contractu ove invocata dalla parte interessata non in via di azione ma in via di eccezione, può essere proposta per la prima volta anche nel giudizio di appello; peraltro il relativo potere del giudice, essendo posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato anche d'ufficio pur se le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale.

Cass. civ. n. 24446/2007

In tema di nuove eccezioni in appello, ai sensi dell'articolo 345, secondo comma, c.p.c., non è legittimo il richiamo alla categoria dei diritti autodeterminati (la proprietà e gli altri diritti reali di godimento), in virtù della quale essi, non essendo condizionati dal titolo, si identificano con la stessa causa petendi per sostenere, nella controversia riguardante, come nella specie, l'incorporazione di un muro dello stabile condominiale, il mutamento in appello delle proprie difese, assumendosi la proprietà esclusiva di detto muro allorquando nel primo grado si era eccepito che la sua utilizzazione per costruire un nuovo vano non aveva ecceduto i limiti fissati dagli articoli 1102 e 1120 c.c. Infatti, tale mutamento interessa non già o non solo il titolo, quanto direttamente il contenuto del diritto fatto valere, giacché la comunione di beni (articolo 1102 c.c.,) consiste nella contitolarità del diritto reale, caratterizzata proprio dalla non illimitatezza delle facoltà spettanti a ciascun comunista, il cui esercizio incontra un limite nel diritto dell'altro, situazione affatto diversa da quella che si riscontra nella proprietà esclusiva (articolo 832 c.c.), derivandone una diversità sostanziale tra le due situazioni giuridiche soggettive, che non può non proiettarsi sul contenuto dei rispettivi diritti (principio enunciato in relazione a procedimento instaurato in primo grado con atto del 1 febbraio 1997).

Cass. civ. n. 22494/2007

È nuova, come tale inammissibile in appello, la domanda — nella specie in tale grado proposta con la formula «anche o alternativamente» — di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita di un immobile (art. 2932 c.c.), a fronte delle conclusioni avanzate in primo grado di accertamento dell'avvenuto trasferimento dell'immobile per effetto dell'esercizio del diritto convenzionale di riscatto, essendo le due domande difformi nel petitum e nella causa petendi.

Cass. civ. n. 21291/2007

La richiesta in sede di gravame di una somma ulteriore, basata su distinte fatture rispetto a quella che aveva costituito l'oggetto di primo grado, configura domanda nuova comportando un tema d'indagine diverso da quello prospettato in precedenza; ne consegue la sua inammissibilità in grado di appello, in relazione al mutamento della causa petendi trattandosi non di semplice specificazione della domanda medesima della quale rimangono fermi i fatti costitutivi ovvero di un mero superamento dei suoi limiti quantitativi.

Cass. civ. n. 11774/2007

Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma secondo, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero «non rilevabili d'ufficio» e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni «in senso lato» o «improprie». (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ravvisato una mera argomentazione difensiva volta a contrastare la formulata eccezione di prescrizione nell'allegazione addotta in appello circa l'individuazione della diversa data di decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella indicata in primo grado).

Cass. civ. n. 11261/2007

In tema di domande nuove in appello, gli interessi anatocistici — considerati i limiti entro i quali la legge ne ammette la corresponsione (articolo 1283 c.c.) — non si possono automaticamente includere tra gli effetti accessori della condanna al pagamento, analoghi a quelli di cui all'articolo 345 c.p.c., sicché la relativa domanda non può essere proposta per la prima volta in appello.

Cass. civ. n. 9514/2007

La richiesta nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello di adottare, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, il più alto parametro, costituito dal reddito di un perito chimico, rispetto al parametro del triplo della pensione sociale già adottato dalla sentenza di primo grado, prima ancora di costituire una mutatio libelli (introducendo nel giudizio un elemento di fatto che, pur esistendo al momento della domanda, non era stato introdotto nel giudizio di primo grado, con conseguente violazione dell'articolo 345 c.p.c., anche nella vecchia formulazione), costituisce una violazione del principio devolutivo nel giudizio di appello e delle modalità con cui esso si attua in merito alle statuizioni del giudice di primo grado.

Cass. civ. n. 8056/2007

Affinché vi sia una mutatio libelli vietata in grado di appello, occorre che sussista una radicale immutazione del fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, essendo stati posti a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto costituire domanda nuova quella avanzata, a titolo di risarcimento danni per l'attività di broker di assicurazione, in primo grado invocando a fondamento la mancata percezione delle provvigioni a seguito della mancata partecipazione alla stipula dei contratti, mentre in appello la pretesa risarcitoria era stata avanzata per il mancato svolgimento della medesima attività in occasione dei successivi rinnovi dei contratti medesimi).

Cass. civ. n. 4034/2007

A norma dell'art. 345 c.p.c., può configurarsi un mutamento della domanda non consentito, riguardo al petitum solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato (ossia come provvedimento richiesto), bensì come petitum mediato (cioè come richiesta di attribuzione di un bene determinato). Ne consegue che non ricorre mutatio ma semplice emendatio libelli allorché la modifica della domanda in appello rispetto alla domanda iniziale venga ad incidere sul petitum nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso che potesse considerarsi nuova la domanda con cui la parte, dopo avere chiesto in primo grado, ai sensi dell'art. 890 c.c., l'arretramento di una manufatto del vicino adibito a ricovero di animali ad una distanza dal confine tale da preservare la salubrità del proprio fondo, aveva chiesto in grado di appello, dopo che il manufatto era stato sgomberato e l'ambiente circostante sanificato, che fosse ordinato alla controparte di non adibire lo stesso a ricovero di animali).

Cass. civ. n. 2095/2007

Il principio di unità ed infrazionabilità della prova non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado ed esclusi dal primo giudice con la riduzione della lista sovrabbondante, purché la parte interessata abbia richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, l'escussione dei testi esclusi.

Cass. civ. n. 20328/2006

Il danneggiato da un incidente stradale che, nei gradi di merito, abbia dedotto la responsabilità dell'ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell'art. 2051 c.c., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 19067/2006

Nel vigore dell'art. 345 nuovo testo c.p.c., non è possibile proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. per la prima volta in appello con riferimento ad una scrittura privata prodotta in primo grado e in quella sede disconosciuta ai sensi dell'art. 214 stesso codice, atteso che verrebbe altrimenti stravolto il disegno generale della scansione dei tempi processuali, quale costruito dal legislatore con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990.

Cass. civ. n. 17439/2006

La richiesta di ammissione di nuove prove in appello, ex art. 345 c.p.c., è sottoposta al vaglio del giudice di merito, che le ammetterà solo ove indispensabili ai fini del decidere; il potere di apprezzamento di tale necessario presupposto di ammissibilità della prova non è però del tutto discrezionale ma deve essere esercitato secondo criteri logici che il giudice ha il dovere di indicare e che possono essere oggetto di censura in sede di legittimità nei limiti della rivelabilità del vizio di omessa, irrazionale o contraddittoria motivazione. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto non provato nel suo esatto ammontare il danno patrimoniale subito per la riparazione di una autovettura danneggiata in uno scontro stradale senza pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale formulata nell'atto di appello, con articolati specifici relativi alla consistenza dei danni riportati dal veicolo).

Cass. civ. n. 17089/2006

In tema di proposizione di domande nuove nel giudizio di appello, la sopravvenienza della possibilità e dell'esigenza di proporre tali domande non comporta deroghe alla disposizione dell'articolo 345 c.p.c., derivando il carattere assoluto del divieto di proporre domande nuove dall'esigenza fondamentale di garantire il rispetto del principio del contraddittorio ed il doppio grado di giurisdizione.

Cass. civ. n. 6431/2006

Si configura domanda nuova — e, come tale, inammissibile in appello (con rilevabilità dell'inerente violazione del divieto anche d'ufficio in funzione dell'attuazione rigorosa del principio del doppio grado di giurisdizione) — quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione. (Nella fattispecie, relativa ad una controversia di lavoro, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto e cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la Corte di appello, a fronte di una domanda originariamente formulata in primo grado diretta ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunto da parte del ricorrente, per effetto dell'approvazione della graduatoria concorsuale, con la correlata condanna dell'ente resistente di procedere all'assunzione, aveva accolto l'appello in ordine alla diversa — ed, invero, nuova — domanda avanzata in secondo grado, alla stregua della quale era stata richiesta la declaratoria di un rapporto di impiego già costituito con la condanna dell'appellato alla rifusione delle retribuzioni arretrate e al ristoro dei danni).

Cass. civ. n. 6003/2006

È improponibile in appello la domanda di risarcimento danni, che, a seguito della dichiarata nullità, da parte del giudice di primo grado, del contratto di cessione volontaria, in relazione al quale si fondava la pretesa di pagamento del residuo prezzo, la stessa parte proponga in relazione all'affermata illegittimità della procedura espropriativa, prospettando in tal modo una situazione giuridica fondata su un mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e introducendo un nuovo tema di indagine e di decisione difforme dall'oggetto sostanziale dell'azione esercitata.

Cass. civ. n. 5678/2006

In tema di eccezioni al divieto dello ius novorum in appello, l'art. 345, c.p.c., disponendo che è ammissibile la domanda di risarcimento dei «danni sofferti dopo la sentenza» di primo grado, comporta che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti i danni riconducibili alla causa già dedotta in primo grado, atteso che la ratio della norma è quella di evitare il frazionamento dei giudizi. (Nella specie, relativa a danni cagionati durante lavori di scavo per l'installazione di cavi telefonici, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, con motivazione apodittica, aveva ritenuto inammissibile la domanda con la quale si chiedeva il risarcimento di danni manifestatisi successivamente all'inizio della controversia, attribuendoli a carenze delle opere di risistemazione).

Cass. civ. n. 4804/2006

A norma dell'art. 345 c.p.c. non è configurabile come domanda nuova in appello quella con cui non vengano mutati il bene della vita richiesto, ossia il petitum né i fatti posti a base della domanda, ossia la causa petendi ma solo la qualificazione giuridica di questi ultimi. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso con il quale era stata addotta la supposta violazione dell'art. 345 c.p.c. sul rilievo che era stata prospettata, per la prima volta in appello, la deduzione che, anziché ritenere un assegno come consegnato quale prestazione di garanzia fideiussoria, si sarebbe dovuto ritenere che il titolo configurasse una promessa di pagamento implicante un riconoscimento di debito da parte del soggetto che lo aveva sottoscritto).

Cass. civ. n. 17567/2005

Il principio della infrazionabilità e contestualità della prova testimoniale tra i vari gradi del giudizio, derivante dall'art. 244 c.p.c., coordinato con il successivo art. 345, secondo comma, nel testo previgente alla riforma del processo del 1990, è finalizzato a garantire l'immediatezza e genuinità della prova e comporta l'inammissibilità in secondo grado della prova per testi vertente su circostanze già oggetto di quella svoltasi in primo grado, ovvero diretta ad integrarle.

Cass. civ. n. 8203/2005

Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l'art. 345, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova «nuovi» — la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza — e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nell'impulso del processo meno incisivo che nel rito del lavoro, l'ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti.

Cass. civ. n. 19812/2004

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, basata sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione della richiesta delle parti con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato. (Principio espresso in fattispecie di domanda di risoluzione di contratto preliminare di compravendita, ricollegata dall'attore in appello anche all'art. 1489 c.c., laddove nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado vi era stato il riferimento, come causa di risoluzione del contratto, al vincolo paesaggistico imposto sul bene compromesso in vendita in epoca anteriore alla stipulazione del preliminare; enunciando tale principio, la S.C. ha ritenuto che, pur non essendo stato espressamente richiamato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'art. 1489 c.c., ben poteva il giudice d'appello ritenere compresa anche la garanzia per oneri reali, senza che operasse il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.)

Cass. civ. n. 18915/2004

Anche nel nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., il quale (al secondo comma) non ammette in appello la proposizione di nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio, è ammissibile la doglianza con la quale l'appellante faccia valere per la prima volta la questione, non sollevata in primo grado, dell'improponibilità della domanda, ex adverso azionata, per il contrasto con il diritto comunitario (e in particolare con l'art. 87 del Trattato CE in tema di aiuti di Stato) derivante dall'applicazione dell'azione revocatoria fallimentare in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26), atteso che la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello ius superveniens e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, la relativa questione può essere conosciuta anche d'ufficio.

Cass. civ. n. 12417/2004

Le nuove eccezioni, al pari delle nuove domande, non possono trovare ingresso in appello (art. 345 c.p.c. novellato); se prospettate, la relativa preclusione è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità, in considerazione della natura pubblicistica del divieto, a meno che non si sia formato il giudicato sul punto.

Cass. civ. n. 12147/2004

Dato il rilievo di ordine pubblico che ha il divieto di ius novorum in appello, vanno dichiarati inammissibili in secondo grado (anche rilevando tale inammissibilità in sede di giudizio di legittimità, ove il giudice di appello abbia omesso di farlo) le questioni che, non essendo rilevabili d'ufficio, siano state avanzate dalle parti solo nelle memorie successive e non anche nell'atto di appello e abbiano formato oggetto di esame da parte del giudice di secondo grado (nella specie: questioni relative all'esistenza di limiti temporali, per l'ufficio fiscale che intenda procedere alla rettifica del valore di un cespite, ed alla eventuale decadenza di esso dal potere di accertamento tributario ex art. 76, secondo comma, D.P.R. n. 131 del 1986).

Cass. civ. n. 11483/2004

Qualora una questione di nullità (nel caso di specie, di un contratto di assicurazione) venga sollevata per la prima volta in appello non come domanda ma solo come eccezione riconvenzionale rispetto all'altrui domanda di pagamento, in quanto con essa vengono avanzate richieste che, pur ampliando i termini della controversia, rimangono nell'ambito della difesa, senza tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, non va incontro ai limiti di inammissibilità delle domande nuove in appello fissati dall'art. 345 c.p.c., ma è ammissibile, in quanto sotto questo più limitato aspetto può essere rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 1421 c.c.

Cass. civ. n. 11470/2004

Il principio generale dell'esclusione dello ius novorum nel giudizio di appello comporta la preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e non della diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione a quelli già acquisiti al processo. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto ammissibile il motivo d'appello con cui si affermava che un articolo giornalistico costituiva esercizio del diritto di critica a fronte della precedente impostazione difensiva riferita al diritto di cronaca).

Cass. civ. n. 10487/2004

In relazione all'ammissibilità di nuove prove in appello, ex art. 345 c.p.c., qualora la parte dimostri di non aver potuto proporre la prova in primo grado per causa non imputabile, potrà ottenerne l'ammissione a prescindere dal requisito dell'indispensabilità, mentre l'eventuale valutazione di indispensabilità della prova non potrà servire a superare la preclusione nella quale sia incorsa la parte in primo grado in quanto il potere del collegio di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado.

Cass. civ. n. 10168/2004

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, come tale inammissibile nel giudizio di appello a norma dell'art. 345 c.p.c., in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti «eterodeterminati» (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario petitum ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la P.A., anche il riconoscimento della utilitas della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale.

Cass. civ. n. 10036/2004

In materia di responsabilità civile, la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per mala gestio dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato. Ciò comporta che la domanda per cosiddetta mala gestio se proposta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 5090/2004

Il requisito di novità della prova, che la rende ammissibile in appello, sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello espletato in prime cure, ovvero allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova già assunto in primo grado, esso verta, però, su fatti diversi, essendo necessario che la prova abbia ad oggetto circostanze non aventi alcuna connessione con quelle già dedotte. Pertanto, manca tale requisito quando la prova testimoniale richiesta in appello, pur vertendo su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, abbia ad oggetto fatti che hanno formato oggetto delle deposizioni testimoniali ivi rese (come nella fattispecie, relativa ad un giudizio di separazione personale, in cui la ricorrente aveva riproposto fatti e accadimenti che avrebbero dovuto escludere l'addebito a lei attribuito dai primi giudici, ovvero dimostrare le responsabilità del marito: fatti e accadimenti che, dunque, dovevano essere dedotti in occasione dell'ammissione del mezzo istruttorio chiesto a quei giudici).

Cass. civ. n. 5006/2004

A norma dell'art. 345 c.p.c., può configurarsi un mutamento di domanda non consentito, riguardo al petitum, solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato (ossia come provvedimento richiesto), bensì come petitum mediato (cioé come richiesta di attribuzione di un determinato bene). Ne consegue che è da escludere la mutatio libelli vietata, dovendosi invece ritenere ricorrente una consentita emendatio, allorché cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il thema decidendum.

Cass. civ. n. 4185/2004

Il principio del divieto di domande nuove in appello, essendo di ordine pubblico, non può essere sanato dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, valendo tale accettazione solo nell'ipotesi di novità di domande proposte in primo grado, dove il relativo divieto risponde alla diversa esigenza di tutela della regolarità del contraddittorio. Ne consegue che è improponibile in appello perché integra domanda nuova la deduzione di una diversa causa petendi che, essendo fondata sulla prospettazione di nuove circostanze di fatto, determini il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione.

Cass. civ. n. 3803/2004

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, incidente stradale), il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso verso gli altri, o se comunque abbia chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, qualora il presunto autore dell'illecito si limiti a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, seppure in via graduata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non propone alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti, e tale domanda, ove proposta per la prima volta in appello, deve ritenersi domanda nuova, come tale inammissibile.

Cass. civ. n. 3310/2004

In tema di giudizio di appello davanti al giudice ordinario, il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dal comma terzo dell'arte. 345 c.p.c., benchè abbia carattere ampiamente discrezionale, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado (essendo tale limite superabile — secondo la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c. — nella sola ipotesi in cui la parte dimostri di non avere potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado «per causa ad essa non imputabile»).

Cass. civ. n. 511/2004

La produzione di documenti nel primo grado del giudizio non ne comporta la definitiva acquisizione al processo, restando la parte interessata, che abbia sottoposto tali documenti all'esame del giudice di prime cure, libera di non avvalersene nel grado successivo del giudizio, con la conseguenza che, ove detti documenti forniscano la prova dei fatti costitutivi della domanda, e tali fatti siano controversi, il giudice di appello non può che trarne le necessarie conclusioni in ordine al fondamento della domanda.

Cass. civ. n. 19727/2003

Nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare — con motivo di gravame — le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo.

Cass. civ. n. 17525/2003

La mancata proposizione, per il tramite di appello incidentale ovvero nella comparsa di costituzione e risposta, dell'eccezione relativa al difetto di rappresentanza della persona giuridica appellante, non determina alcuna tardività, atteso che l'accertamento della legittimazione processuale può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione sul punto della cosa giudicata. (Nella specie l'eccezione venne sollevata dall'appellato nella seconda udienza innanzi alla corte d'appello, avendo egli in tale occasione avuto certezza della carenza di prove in ordine alla qualità di rappresentante allegata dal suo contraddittore).

Cass. civ. n. 15408/2003

Si ha domanda nuova — inammissibile in appello — per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contradditorio. Pertanto, in fattispecie concernente la cessione a riscatto di un alloggio dell'ex Governo alleato di Trieste, non si ha domanda nuova allorché — fermi tra il primo ed il secondo grado del processo i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad essi ancorate (posizione giuridica del precedente assegnatario, decesso di quest'ultimo, qualità ereditaria dell'attore, diritto al trasferimento) — l'attore si sia limitato, in appello, a dedurre di non voler far valere un diritto ereditario (subentro al de cuius nella proprietà dell'immobile già riscattato), ma di esercitare il riscatto come diritto proprio, atteso che tale circostanza non introduce un nuovo tema d'indagine rispetto a quelli già allegati in primo grado, ma involge una questione di qualificazione.

Cass. civ. n. 12118/2003

In tema di prova nel giudizio di appello, “l'indispensabilità” richiesta dall'art. 345, comma terzo, c.p.c. nuovo testo, non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti (condizione di ammissibilità di ogni mezzo istruttorio), ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale, sicché il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dalla norma in parola (benché abbia carattere ampiamente discrezionale) non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado, atteso che la prova richiesta, in tal caso, non può neppure considerarsi “prova nuova”, per essere invece prova dalla quale la parte è decaduta.

Cass. civ. n. 7829/2003

Nei contratti a prestazioni corrispettive (nella specie, preliminare di compravendita di immobile), la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento; tuttavia, in assenza di una espressa domanda della parte, il giudice non può emanare i provvedimenti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto e siffatta domanda non può essere proposta per la prima volta in appello a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio (art. 345, c.p.c.), trattandosi di domanda nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 7631/2003

In tema di eccezioni al divieto dello ius novorum in appello, la disposizione dell'art. 345 secondo comma c.p.c. ammette il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata. Con riferimento all'aggravamento dei postumi permanenti, e quindi dei danni già chiesti nel giudizio di primo grado, occorre che esso si sia verificato successivamente alla sentenza di primo grado o almeno al momento in cui esso aggravamento poteva essere dedotto dal danneggiato nelle domande proposte al primo giudice.

Cass. civ. n. 3602/2003

Proposta in primo grado domanda di restituzione di un terreno e, in via graduata, il risarcimento del danno sul presupposto della invalidità del decreto di espropriazione e della conseguente sua inidoneità ad attribuire la proprietà del bene alla P.A. espropriante, costituisce domanda nuova, come tale improponibile in appello, quella diretta ad ottenere la retrocessione totale del terreno ai sensi dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, giacché quest'ultima presuppone che l'espropriazione sia stata validamente eseguita, che la proprietà del bene sia quindi passata all'espropriazione e che il bene possa ritornare all'originario proprietario in presenza delle condizioni indicate nel citato art. 63.

Cass. civ. n. 2869/2003

In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente anche la richiesta volta al risarcimento del danno biologico anche se non dovesse contenere alcuna precisazione in tal senso, in quanto la domanda, per la sua onnicomprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno. Ne consegue che solo nel caso in cui nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, e tra esse non sia indicata quella relativa al danno biologico, l'eventuale domanda proposta in appello costituisce domanda nuova, e come tale inammissibile.

Cass. civ. n. 1952/2003

Nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, in secondo grado, in sostituzione di dette pretese, può chiedere il recesso dal contratto e la ritenzione della caparra (art. 1385, secondo comma, c.c.), in quanto dette domande hanno minore ampiezza rispetto a quelle originariamente proposte, ed inoltre esse possono essere proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto per una delle cause previste dalla legge (artt. 1454, 1455, 1457, c.c.), dato che rientra nell'autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di recesso e di ritenzione della caparra proposta in secondo grado, sul rilievo che il contratto si era già risolto di diritto, omettendo di accertare se la parte avesse o meno rinunciato, in forma espressa o tacita, agli effetti della risoluzione del contratto).

Cass. civ. n. 198/2003

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicurato può proporre verso l'assicuratore due distinte domande: la domanda di garanzia, che si fonda sul rapporto assicurativo, e la domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio, ovvero per l'ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell'assicuratore nell'adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato. La domanda volta a far valere la mala gestio non può di regola ritenersi compresa nella domanda di garanzia (a meno che quest'ultima non contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all'altra domanda); ne consegue che, proposta nel giudizio di primo grado la sola domanda di garanzia, la domanda di mala gestio, proposta per la prima volta in appello, deve essere, anche d'ufficio, dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 13820/2002

In tema di jus novorum in appello, la norma di cui all'art. 345 c.p.c. pone un'indubitabile alternativa allo svolgimento di un giudizio chiuso alle nuove prove, prevedendo non già il divieto tout court della loro acquisizione, ma lasciando al prudente apprezzamento del collegio la valutazione in ordine al requisito della loro indispensabilità rispetto alla decisione della controversia, atteso che, nella sua formulazione novellata, la norma de qua, non diversamente da quanto sancito dal successivo art. 347 (dettato in tema di controversie di lavoro), introduce l'anzidetta deroga alla preclusione processuale posta a presidio dell'infrazionabilità della prova rimettendo, appunto, alla discrezionalità dell'organo giudicante la verifica della decisività o meno delle nuove, costituende prove.

Cass. civ. n. 13746/2002

È inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 30 aprile 1995, la proposizione per la prima volta in appello dell'eccezione d'inadempimento, che rientra fra quelle non rilevabili d'ufficio.

Cass. civ. n. 10751/2002

La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado è ammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in deroga al divieto generale di domande nuove, trattandosi di domanda che dipende strettamente da quella iniziale.

Cass. civ. n. 10685/2002

Costituisce eccezione nuova e come tale inammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353/1990, l'eccezione di usucapione che, essendo riconducibile al tema della prescrizione del diritto, non è fra quelle rilevabili d'ufficio.

Cass. civ. n. 1287/2002

Proposta opposizione a decreto ingiuntivo emanato su istanza di un istituto di credito contestando la misura degli interessi richiesti dalla banca, non costituisce eccezione nuova preclusa in grado d'appello la contestazione del criterio di computo degli interessi per il periodo successivo alla chiusura del conto; trattasi, infatti, di un difesa già proposta in primo grado, la cui specificazione non dà luogo a inammissibilità del ricorso, perché inerente alla domanda di ingiunzione, che, quanto agli interessi, era stata contestata in modo globale e quindi sia per quelli maturati durante che per quelli calcolati dopo la chiusura del rapporto.

Cass. civ. n. 464/2002

Il mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (si è, pertanto, escluso, da parte del S.C., che, in tema di procedimento tributario, tale mutamento fosse legittimamente ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fondamento del petitum della domanda, sia originariamente dedotta, da parte dell'amministrazione finanziaria, l'omessa autofatturazione di operazioni imponibili, e, successivamente, la tardiva autofatturazione delle medesime operazioni).

Cass. civ. n. 12136/2001

Alla stregua del principio di concentrazione e unicità della prova, deve ritenersi tardiva, e perciò inammissibile, la prova contraria dedotta in appello per confutare la prova diretta che, già dedotta in primo grado e non ammessa, sia stata poi ammessa dal giudice del gravame.

Cass. civ. n. 8663/2001

L'eccezione di compensazione, costituendo un'eccezione in senso proprio, è proponibile per la prima volta anche in appello, con lo stesso atto di impugnazione che segna i limiti del giudizio di secondo grado pur se amplia l'oggetto della controversia, perché essa tende esclusivamente a paralizzare in tutto o in parte la domanda avversaria.

Cass. civ. n. 7511/2001

Nell'udienza collegiale in appello non è ammissibile la produzione di documenti, anche ove si tratti di documenti non costituenti nuovi mezzi di prova e pertanto non vietati dall'art. 345 c.p.c., giacché l'udienza collegiale, essendo destinata alla relazione del giudice istruttore e alla discussione delle parti che l'abbiano chiesta, non consente alla controparte l'esame del documento prodotto e l'eventuale replica sulla sua efficacia nel processo.

Cass. civ. n. 7510/2001

Nel rito ordinario, conformemente al disposto dell'art. 163 c.p.c., richiamato dall'art. 342, primo comma, mirante a salvaguardare le esigenze di celerità del processo e a consentire completa instaurazione del contraddittorio, la produzione di documenti nuovi in grado d'appello deve essere compiuta dall'appellante, a pena di decadenza, sia mediante loro specifica indicazione nell'atto introduttivo del giudizio, sia mediante il loro deposito contestualmente all'atto di appello.

Cass. civ. n. 5703/2001

Il divieto posto dall'art. 345 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 52 legge 1990/353, non opera nel caso di nuova eccezione basata su fatto sopravvenuto dopo lo scadere del termine per la sua deducibilità in primo grado; l'insussistenza, nel precedente grado di giudizio, del fatto storico, che ha reso impossibile la deducibilità dell'eccezione, non viola, infatti, l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l'eccezione di giudicato esterno sul presupposto che esso si era formato su sentenza resa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 4190/2001

Il nuovo testo dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., nel vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni (che non siano rilevabili anche d'ufficio), configura uno schema procedimentale improntato al principio della revisio prioris instantiae; ne consegue che la violazione di tale regola va rilevata anche d'ufficio, senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 3460/2001

In sede di gravame possono trovare ingresso (per ragioni di economia processuale, pur in mancanza di una espressa disposizione a riguardo) le pretese restitutorie conseguenti all'auspicata riforma della sentenza di primo grado, al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni. In tal caso, la data di proposizione della domanda restitutoria non assume significato agli effetti della determinazione della decorrenza degli interessi, posto che non si pone l'alternativa tra la decorrenza dal pagamento nei confronti dell'accipiens in mala fede e la decorrenza della domanda nei confronti dell'accipiens in buona fede (art. 2033 c.c.), non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni effettuate e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti e dovendosi, quindi, in vista della specifica esigenza ripristinatoria della situazione anteriore alla decisione riformata, riconoscere il diritto agli interessi dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.

Cass. civ. n. 2080/2001

È domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su di un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine. Ne consegue che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale — essendo diversa da quella di risarcimento per responsabilità extracontrattuale in quanto dipendente da elementi di fatto diversi non solo per quanto attiene all'accertamento della responsabilità, ma anche per quanto riguarda la determinazione dei danni — non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l'originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale.

Cass. civ. n. 1719/2001

Il requisito della novità a cui è condizionata, a norma dell'art. 345, comma secondo, c.p.c. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353), l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta a che la prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado, possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, dal momento che il potere conferito al giudice di consentire in primo grado l'integrazione della prova testimoniale dedotta in modo incompleto comporta, a fortiori, la possibilità per la stessa parte, non incorsa in alcuna decadenza, di farlo spontaneamente in appello.

Cass. civ. n. 14930/2000

Il divieto di proporre domande nuove in appello, operante sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro (v. artt. 345 e 437 c.p.c.) è rivolto ad assicurare il principio del doppio grado di giurisdizione ed, al contempo, a garantire che il contraddittorio non venga alterato in danno della parte nei cui confronti una o più domande nuove vengano proposte per effetto dell'ampliamento dell'oggetto del contendere. Ne consegue che l'introduzione per la prima volta in appello della domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio in un giudizio avente ad oggetto la semplice domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore incorre nel suddetto divieto, richiedendo la domanda stessa l'indagine su nuove situazioni di fatto al fine di verificare se l'assicuratore abbia posto in essere un comportamento incurante degli interessi dell'assicurato, ovvero abbia ingiustificatamente ritardato di porre a disposizione del danneggiato l'importo del massimale di assicurazione. (Fattispecie relativa alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del datore di lavoro in un giudizio instaurato da una lavoratrice per ottenere il risarcimento del danno derivatole da un infortunio lavorativo non compreso nella copertura dell'assicurazione Inail).

Cass. civ. n. 14598/2000

Il requisito di novità della prova per la sua ammissione in appello (art. 345 c.p.c., testo previgente) sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello assunto in prime cure o allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova, già assunto in primo grado, essa verta però su fatti diversi.

Cass. civ. n. 11760/2000

Nell'ipotesi di versamento di una somma di danaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per l'esecuzione o risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c., può, in sostituzione di dette pretese, chiedere anche in appello il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, c.c., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, bensì configurando, rispetto alla domanda di adempimento, l'esercizio di una perdurante facoltà solo un'istanza ridotta con riguardo alla proposta risoluzione, nello stesso ambito risarcitorio, in relazione all'inadempimento dell'altra parte.

Cass. civ. n. 10676/2000

In base ai principi sul giudicato interno, qualora il giudice di primo grado abbia previsto, in relazione ad un credito pecuniario, il computo degli interessi sul capitale definitivamente (e non anno per anno) rivalutato, il giudice d'appello, ove tale questione non abbia formato oggetto di gravame, provvedendo sulla domanda degli interessi maturati successivamente e di risarcimento del danno sofferto dopo la prima sentenza, non può riliquidare gli interessi per il periodo anteriore seguendo un criterio diverso, ma deve limitarsi ad applicare il criterio di liquidazione, ritenuto corretto, degli interessi sul capitale maturato anno per anno, solo con riferimento al periodo successivo al deposito della sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 10129/2000

Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345, primo comma c.p.c., integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 9921/2000

Qualora nel giudizio di primo grado la conformità all'originale della copia versata in atti di una scrittura privata non sia stata disconosciuta, è inammissibile nel giudizio di appello, la richiesta di esibizione dell'originale, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità richiesto dal combinato disposto degli artt. 210 e 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 8400/2000

L'eccezione riconvenzionale tendente ad ampliare il tema della controversia al solo fine di provocare il rigetto della domanda, può essere proposta per la prima volta in appello nella vigenza del testo originario dell'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 8095/2000

Avuto riguardo ai diversi presupposti e finalità che contraddistinguono rispettivamente le azioni di risoluzione del contratto per mutuo consenso e per inadempimento, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento (totale o parziale) dell'altra parte, dopo che in primo grado è stata proposta istanza di risoluzione per mutuo consenso.

Cass. civ. n. 7878/2000

L'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva (e perciò inammissibile) l'allegazione in appello dell'esistenza di una precedente pronuncia tra le stesse parti e sul medesimo rapporto, quando in precedenza si sia semplicemente affermata l'esistenza di una precedente sentenza senza indicarne gli estremi idonei all'individuazione, a nulla rilevando l'eventuale rilevabilità d'ufficio del fatto tardivamente allegato, giacché la rilevabilità d'ufficio si riferisce soltanto alla produzione degli effetti costitutivi, impeditivi o estintivi di un fatto già acquisito al processo per essere stato ritualmente (e tempestivamente) allegato da una delle parti in causa (anche se non necessariamente dalla parte interessata), sia pure senza invocarne gli effetti normativamente previsti.

Cass. civ. n. 4456/2000

La parte che abbia eccepito in primo grado la prescrizione quinquennale non può in appello eccepire la prescrizione decennale, né il giudice può applicare d'ufficio detta prescrizione, atteso che colui contro il quale è stata eccepita la prescrizione quinquennale ben potrebbe limitare la sua difesa all'ambito temporale del quinquennio, trascurando ogni deduzione e allegazione (ad esempio relativa a fatti interruttivi) con riguardo al più ampio periodo decennale, sicché una diversa valutazione operata dal giudice comporterebbe una violazione del principio del contraddittorio, mentre una nuova eccezione sollevata dalla parte (riferita al diverso fatto costituito dal decorso del decennio) sarebbe preclusa in appello dal divieto di eccezioni nuove posto dall'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 4392/2000

L'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo e, poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato; pertanto, non essendo nella disponibilità delle parti il limite all'introduzione di fatti nuovi in appello, l'allegazione con la memoria conclusionale di un fatto rilevabile d'ufficio è tardiva e impedisce l'esercizio del potere ufficioso. (Nella specie, l'appellato aveva prodotto con la memoria conclusionale copia di una sentenza asseritamente passata in giudicato, la cui efficacia intendeva far valere in giudizio e la S.C., in applicazione dell'esposto principio ha confermato, correggendone la motivazione, la decisione di merito che aveva disatteso l'eccezione di giudicato per tardività della relativa produzione non sanata dal consenso della controparte).

Cass. civ. n. 3892/2000

A norma degli artt. 184 c.p.c. e 87 disp. att. c.p.c., disposizioni operanti anche in grado di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., la rimessione della causa al collegio costituisce il limite temporale entro il quale le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti, con la conseguenza che questi, ove successivamente prodotti, non possono essere utilizzati ai fini della decisione; tuttavia, trattandosi di disciplina dettata nell'interesse delle parti, la sua inosservanza deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa davanti al collegio.

Cass. civ. n. 13270/1999

I diritti reali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto (ossia il bene che ne forma l'oggetto) e non in base al titolo che ne costituisce la fonte, onde l'allegazione nel corso del giudizio di rivendicazione, sia in primo grado che in appello, di un titolo diverso (nella specie, contratto) rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda (nella specie, usucapione) rappresenta soltanto una integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione che non è configurabile come domanda nuova, né come rinunzia alla valutazione del diverso titolo in precedenza dedotto; ne consegue che, decisa la controversia sulla base di uno dei titoli suddetti, non è preclusa al giudice dell'impugnazione la decisione sulla base dell'altro o di entrambi i titoli dedotti, anche se la parte interessata non abbia proposto alcuna specifica doglianza sul punto ed istanza in tal senso, giacché l'art. 346 c.p.c. attiene alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello, non agli elementi di prova che, acquisiti al giudizio ma pretermessi dal primo giudice, il secondo ritenga, invece, rilevanti ai fini dell'esatta definizione della controversia.

Cass. civ. n. 10871/1999

In tema di crediti pecuniari, ove la domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria sia stata omessa in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello, neanche al limitato fine della liquidazione del danno verificatosi successivamente alla decisione impugnata, in quanto l'eccezione che il primo comma dell'art. 345 c.p.c. reca al principio dell'inammissibilità di domande nuove in appello, per ciò che concerne i frutti naturali o civili ed i danni maturati dopo la sentenza, opera a condizione che in primo grado sia stata proposta analoga domanda per frutti o danni maturati in precedenza.

Cass. civ. n. 9567/1999

Non costituisce domanda nuova in appello quella mediante la quale una parte, fermi petitum e causa petendi del primo grado, modifichi la prospettazione delle modalità di formazione di quest'ultima avvalendosi di documenti già prodotti. (Nella specie la domanda era fondata su un regolamento condominiale contrattuale, formato tramite rappresentante; avendo il giudice di primo grado ravvisato il difetto di forma della rappresentanza, in secondo grado, in base ad un documento già prodotto nel precedente grado, l'appellante rilevava la ratifica del dominus).

Cass. civ. n. 4852/1999

La consulenza tecnica può essere sia strumento di valutazione tecnica che di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e, qualora la parte solleciti l'esercizio del potere ufficioso di disposizione della consulenza per accertare fatti di tale specie, il giudice deve motivare l'eventuale diniego e le ragioni spiegate sono sindacabili in sede di legittimità; peraltro, allorquando si richieda in appello la rinnovazione della consulenza contestando non i dati tecnico-storici accertati ma le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, da un lato l'istanza è ammissibile in quanto non si versa nell'ipotesi di richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e dall'altro il giudice non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, bensì di rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata; conseguentemente l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non dà luogo a vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. potendo se del caso sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 12234/1998

La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.

Cass. civ. n. 11383/1998

Il giudice d'appello che abbia dichiarato la contumacia dell'appellato non può fondare la propria decisione su documenti inseriti nel fascicolo di parte del contumace, già attore in primo grado, atteso che tali documenti, da ritenersi non prodotti nel giudizio di secondo grado, non sono equiparabili ai documenti irritualmente prodotti e, pertanto, rispetto ad essi, non è configurabile una sanatoria ex art. 157 c.p.c., non potendosi fare carico all'appellante delle conseguenze dell'omissione di un'eccezione relativa a documenti che egli non aveva ragione di ritenere appartenenti, sia pure irritualmente, al materiale probatorio acquisito.

Cass. civ. n. 4846/1998

Il giudice di appello è legittimato a liquidare la rivalutazione monetaria maturata successivamente alla data della sentenza di primo grado se, in quella prima sede, tale rivalutazione sia stata già riconosciuta fino alla data della decisione e se, in sede di appello, la parte abbia proposto, in tal senso, specifica domanda (ammessa ai sensi dell'art. 345, primo comma, c.p.c., nel testo vigente sino al 29 aprile 1995). La ammissibilità di tale, nuova domanda è, peraltro, indefettibilmente correlata alla esigenza di escludere alcuna soluzione di continuità nel riconoscimento della rivalutazione monetaria, così che, alla richiesta di rivalutazione limitata, in primo grado, dallo stesso attore istante, al momento di presentazione alla domanda giudiziale (anziché a quello della decisione), conseguirà la preclusione, in sede di appello, della facoltà di proporre, sic et simpliciter, una domanda di assegnazione della rivalutazione successivamente maturata, senza che il giudice di appello possa, dal sua canto, provvedervi di ufficio (incorrendo, altrimenti, nel vizio di ultrapetizione).

Cass. civ. n. 4521/1998

La disposizione dell'art. 1453 c.c. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando inizialmente sia stato chiesto l'adempimento, fissa un principio di contenuto processuale in virtù del quale la parte che ha invocato la condanna dell'altra ad adempire può sostituire a tale pretesa quella di risoluzione non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche del giudizio d'appello, in deroga agli artt. 183, 184, 345 c.p.c., sempre che non alleghi distinti fatti costitutivi e quindi degli inadempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria.

Cass. civ. n. 12140/1997

Per stabilire in sede di appello se la prova testimoniale ivi richiesta sia nuova rispetto a quella già assunta in primo grado occorre raffrontare l'oggetto di essa con quello delle deposizioni già acquisite, indipendentemente dalla diversità dei capitoli formulati, con la conseguenza che deve essere negato il requisito della novità nel caso in cui la prova testimoniale sollecitata in appello, pur vertendo su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, riguardi i fatti che hanno formato oggetto delle deposizioni rese dai testi su domande delle parti ammesse dal giudice.

Cass. civ. n. 9851/1997

La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti «autodeterminati», individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative (a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito) la causa petendi si identifica con i diritti stessi e non con il titolo (contratto, successione ereditaria, usucapione, etc.) che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non ha la funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai soli fini della prova. Pertanto, non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova in appello, preclusa dall'art. 345 c.p.c. la deduzione da parte dell'attore in rivendicazione di avere acquistato la proprietà del bene controverso per usucapione, anziché per successione ereditaria dedotto in primo grado.

Cass. civ. n. 3984/1997

È inammissibile in appello — in quanto costituente domanda nuova — il mutamento della causa petendi, ancorché determinato dal sopravvenire di un decreto ministeriale, posto che lo ius superveniens suscettibile di incidere sui rapporti giuridici in corso può essere costituito solo da una norma giuridica di rango primario o da una sentenza della Corte costituzionale, non da un atto amministrativo, quale un decreto ministeriale. (Nella specie, la Srl Gambrinus di Napoli, titolare di un antico esercizio pubblico, vantando un diritto personale, aveva chiesto il ripristino di una locazione illegittimamente interrotta, e successivamente, in seguito all'intervento di un decreto del Ministero per i beni culturali, aveva fondato la medesima domanda sul «preminente interesse pubblico» alla ricostruzione del pubblico esercizio nella sua originaria dimensione. La S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto inammissibile la domanda con riferimento alla nuova causa petendi).

Cass. civ. n. 1298/1997

In materia di debiti di valore, poiché la rivalutazione ha funzione di reintegrazione patrimoniale, che realizza il petitum originario, la richiesta di ulteriore adeguamento monetario in appello, che può essere liquidato anche di ufficio, non integra una domanda nuova per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 8070/1996

L'art. 1453 c.c. contiene una deroga al divieto generale di mutamento della domanda nel corso del processo, limitatamente al petitum e non anche alla causa petendi. Pertanto, la risoluzione di un contratto preliminare di vendita non può essere chiesta per la prima volta in appello sulla base di presupposti di fatto (inadempimento da parte del promittente dell'obbligo nascente dall'art. 1478 c.c.) diversi da quelli posti a fondamento dell'originaria domanda di adempimento in forma specifica (inadempimento dell'obbligo del promittente di trasferire il bene di sua proprietà), dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, con statuizione non impugnata, per mancanza nel convenuto della qualità di proprietario del bene.

Cass. civ. n. 4720/1996

L'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello (rimessa istituzionalmente al giudice di merito nell'esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato) deve avvenire non solo in base alla sua letterale formulazione ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire, quali correttamente possono ritenersi compendiate e chiarite nelle specifiche conclusioni delle quali l'atto risulti corredato. (Nella specie, accolta dal pretore una domanda nei confronti dell'Inail diretta alla costituzione di rendita da infortunio, l'istituto nell'impugnare la sentenza aveva contestato la sussistenza di postumi indennizzabili e chiesto il rigetto della domanda previo rinnovo della c.t.u., deducendo altresì, per la prima volta in appello, che non si erano verificati aggravamenti rispetto alla misura dell'inabilità, concordemente valutata in sede di collegiale medica in percentuale inferiore almeno indennizzabile. Il giudice d'appello - con decisione che la S.C. ha confermato ribadendo il principio di cui alla massima - considerando che l'atto di gravame complessivamente interpretato lo avesse investito comunque della questione della sussistenza di postumi indennizzabili, in quanto requisito rilevante in sé e per sé, a prescindere dalla dedotta mancanza di un aggravamento, aveva disposto il rinnovo della c.t.u. rigettando poi la domanda).

La consulenza tecnica anche quando diventa strumento di accertamento di meri fatti non costituisce un mezzo di prova vero e proprio in quanto ogni accertamento implica, al di là della percezione della realtà, una valutazione fondata sull'applicazione di regole di esperienza tecnica cioè un giudizio e non una semplice testimonianza. Ne consegue che tale mezzo istruttorio, del resto sottratto alla disponibilità delle parti non incorre nel divieto di rinnovazione in grado di appello neanche quando, come nel rito del lavoro, in tale grado operi il divieto di nuove prove.

Cass. civ. n. 4023/1996

Poiché l'art. 345 c.p.c. consente, in deroga al divieto del novum in appello, di chiedere il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, anche l'ulteriore rivalutazione monetaria della somma liquidata a tale titolo dal primo giudice, trattandosi di debito di valore, può essere liquidata dal giudice d'appello sino alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado.

Cass. civ. n. 12460/1995

In caso di debito di valore la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado può essere accertata e liquidata d'ufficio dal giudice d'appello.

Cass. civ. n. 11600/1995

In tema di crediti pecuniari, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sé alcun risarcimento automatico che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, con la conseguenza che il risarcimento dell'eventuale maggior danno, rispetto a quello coperto dagli interessi legali, non può essere liquidato dal giudice in difetto di specifica domanda, la quale, se omessa in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello, neanche al limitato fine della liquidazione del danno verificatosi successivamente alla decisione di primo grado, in quanto l'eccezione che il comma 1 dell'art. 345 c.p.c. reca al principio dell'inammissibilità di domande nuove in appello, per ciò che concerne i frutti naturali o civili ed i danni maturati dopo la sentenza, opera a condizione che in primo grado sia stata proposta analoga domanda per frutti o danni maturati in precedenza.

Cass. civ. n. 11527/1995

La domanda volta alla restituzione delle somme corrisposte dopo la proposizione dell'appello in forza della sentenza di primo grado (provvisoriamente esecutiva) appellata, non costituisce domanda nuova, essendo conseguente (ex art. 336 c.p.c.) alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Con detta domanda possono chiedersi, in applicazione dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali dal giorno della domanda ove si riconosca la buona fede dell'accipiens, ma non anche il risarcimento del maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria delle somme da restituire, per il cui accertamento trattandosi di domanda autonoma, in quanto fondata su un titolo diverso da quello della domanda principale, è necessaria l'osservanza del principio del doppio grado di giurisdizione.

Cass. civ. n. 7074/1995

In tema di accertamento della proprietà, come di ogni altro diritto reale, i diversi titoli su cui essa può essere fondata (quali, esemplificativamente, l'atto negoziale, l'usucapione, la destinazione del padre di famiglia) costituiscono la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento e danno luogo sempre ad una unica azione, sicché essi possono esser indifferentemente adottati in primo ed il secondo grado, senza trovare ostacolo nel divieto delle nuove domande in appello. Pertanto, dedotto in primo grado l'acquisto di una servitù per usucapione, è consentito, in appello, far valere a suo fondamento la costituzione per destinazione del padre di famiglia, restandosi pur sempre nell'ambito dell'actio confessoria servitutis, che può esser fondata su una molteplicità di titoli.

Cass. civ. n. 5829/1995

L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello — che rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata — non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale, e deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alla finalità che la parte intende perseguire.

Cass. civ. n. 4382/1995

Il potere-dovere del giudice d'appello, che sia chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del danno da illecito (contrattuale od extracontrattuale), di tenere conto dell'ulteriore svalutazione verificatasi dopo la sentenza di primo grado, senza necessità di una specifica richiesta della parte danneggiata, discende dal fatto che solo il giudicato sul quantum segna il tradursi dell'obbligazione di valore in debito di valuta, con la conseguenziale applicabilità delle regole per quest'ultimo fissate (art. 1224 c.c.). Detto potere-dovere, pertanto, non trova deroga per la mera circostanza che la sentenza di primo grado sia assistita da provvisoria esecutorietà, trattandosi di connotazione che assicura al creditore l'anticipato soddisfacimento di una posizione ancora sub iudice, ma non conferisce definitività a tale pronuncia, destinata ad essere sostituita da quella di secondo grado (sia essa di conferma o di riforma).

Cass. civ. n. 1245/1995

Nel procedimento promosso per conseguire la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi nello stesso giudizio, la richiesta in grado d'appello di una pronuncia limitata all'an debeatur, con rinvio in separata sede della liquidazione del quantum, configura una mera riduzione della pretesa originaria e, pertanto, non incorrendo nel divieto di domande nuove fissato dall'art. 345 c.p.c. è idonea a circoscrivere nel senso indicato il giudizio d'impugnazione, ove la controparte — che non sia contumace — vi consenta espressamente o tacitamente.

Cass. civ. n. 1090/1995

La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive (art. 1467 c.c.) costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale, e non può essere proposta, quindi, per la prima volta nel giudizio di appello, ostandovi il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., neppure se in primo grado l'eccessiva onerosità sia stata dedotta dal convenuto a fondamento di una domanda di modifica delle condizioni contrattuali, dato che tale modifica può essere solo offerta per evitare la risoluzione e che, per il petitum che ne è oggetto, la relativa istanza è, comunque, del tutto diversa rispetto alla domanda di risoluzione.

Cass. civ. n. 956/1995

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., e l'eccezione riconvenzionale, la quale può invece essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consistente nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, abbiano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la prima il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale.

Cass. civ. n. 10969/1994

In sede di appello, l'exceptio inadimpleti contractus, costituendo eccezione in senso proprio, va proposta con l'atto di appello ed è, quindi, inammissibile, se sollevata in occasione di successive difese (nella specie era stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale).

Cass. civ. n. 9763/1994

L'ammissibilità nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345, comma 2, primo periodo, c.p.c., della domanda di risarcimento (o di ulteriore risarcimento) dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata comporta una deroga al principio dell'improponibilità di domande nuove in appello, disposto dal comma 1, primo periodo, dello stesso articolo. Essa, però, non esonera la parte dal provare la fondatezza della propria domanda ed, in particolare, che, nel periodo successivo alla sentenza di primo grado, si sia verificato il danno o l'aggravamento del danno, quando, vertendosi in tema di debito di valuta, il diritto al risarcimento si fonda sul disposto del comma 2 dell'art. 1224 c.c., il quale impone al creditore di dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dalla corresponsione degli interessi legali.

Cass. civ. n. 7881/1994

Giusta il principio di infrazionalità delle prove, è inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, e l'accertamento in ordine alla novità della prova involge un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 7668/1994

L'azione di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tale azione, per presupposti, carattere, natura, differisce sostanzialmente dall'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento. Ne consegue che, proposta in primo grado domanda di risoluzione a norma dell'art. 1456 citato, la domanda di risoluzione ex art. 1453 che venga proposta per la prima volta in appello deve considerarsi nuova e, quindi, preclusa a norma dell'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 7028/1994

Nel caso in cui venga proposto appello per ottenere una riduzione di quanto dovuto alla controparte per responsabilità di tipo contrattuale e l'appello venga accolto, l'appellato non può mai pretendere, a titolo di risarcimento del danno, per il tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello, la rivalutazione della somma definitivamente riconosciutagli in misura minore, trattandosi di danno dovuto a fatto proprio (la resistenza in appello) poi rivelatosi ingiusto e non già a colpevole ritardo dell'appellante.

Cass. civ. n. 1103/1994

È inammissibile in appello, non vertendosi in un'ipotesi di prova nuova ex art. 345 c.p.c., la prova testimoniale già indicata e rinunciata in primo grado. (Nella specie, la parte dopo avere articolato la prova testimoniale aveva omesso di coltivarla, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).

Cass. civ. n. 10512/1993

Nel giudizio di appello la parte può chiedere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado ma non anche il risarcimento del danno conseguente alla svalutazione monetaria delle somme da restituire, per il cui accertamento, trattandosi di domanda autonoma, è necessario il doppio grado di giurisdizione.

Cass. civ. n. 8995/1993

La domanda di risoluzione di diritto del contratto e di risarcimento del danno e quella di rescissione del contratto medesimo con incameramento della caparra hanno oggetto diverso, nonché differente causa petendi. Ne consegue che la seconda, formulata in appello in sostituzione della prima, proposta in primo grado, non costituisce modifica della iniziale pretesa, ma delinea una questione del tutto nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 5003/1993

Il requisito della novità cui è condizionata, a norma dell'art. 345 comma secondo c.p.c., l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta acché la prova testimoniale dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, sempreché la parte non sia incorsa in decadenze definitive (es.: art. 244 comma terzo c.p.c. o 104 disp. att. c.p.c.) e non sia violato il principio dell'unicità della prova, desumibile dall'art. 244 comma secondo c.p.c.

Cass. civ. n. 4932/1993

La parte che, allegando la medesima situazione posta a fondamento dell'eccezione opposta in primo grado, propone, per la prima volta in appello, domanda riconvenzionale, implicitamente ripropone anche l'eccezione, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 346 c.p.c., per cui, dichiarata la inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione del divieto dell'jus novorum, il giudice di appello non può astenersi dal pronunciare su questa eccezione, dalla quale la domanda riconvenzionale si distingue non per la natura del diritto fatto valere, ma per il più ampio fine che il deducente si propone nel chiedere, in forza della medesima situazione giuridica, un provvedimento sfavorevole all'attore, che implichi il rigetto della domanda da questo proposta.

Cass. civ. n. 13669/1992

Nel giudizio promosso per l'esecuzione in forma specifica di contratto preliminare, la domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione di detto contratto, ovvero la domanda riconvenzionale di rescissione del medesimo per lesione contengono, implicitamente, ma necessariamente, l'allegazione delle relative situazioni quali ragioni di rigetto della pretesa avversaria, e, pertanto, se inammissibilmente proposte per la prima volta in fase d'appello, vanno esaminate dal giudice di secondo grado sotto il limitato profilo di eccezioni nuove, ammissibili ai sensi dell'art. 345, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 9579/1992

Il convenuto rimasto contumace in primo grado non si sottrae, ove si costituisca in appello, al divieto di domande nuove, e, quindi, non può in tale sede avanzare domande riconvenzionali, proponibili, ma non proposte nella precedente fase.

Cass. civ. n. 7656/1990

La disposizione dell'art. 345 secondo comma ultima parte c.p.c. che derogando al fondamentale principio del divieto di domande nuove in appello, autorizza la proponibilità di quelle aventi ad oggetto gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa, postula che dette domande derivino da cause preesistenti all'inizio della lite e che trovino fondamento nella stessa causa petendi dedotta in primo grado, onde l'applicazione della menzionata eccezionale norma non ha luogo per il risarcimento dei danni cagionati da fatti posteriori che con quelli precedenti non abbiano un nesso diretto e sostanziale, come per le domande inerenti ai danni derivanti dall'esecuzione della sentenza di primo grado. (Nella fattispecie, il soccombente appellante aveva domandato in appello il risarcimento dei danni per il costo della fideiussione imposta dal presidente del tribunale per la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, poi travolta dalla statuizione dei giudici di appello. Nell'enunciare il principio di cui in massima, il S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto che siffatta domanda dovesse proporsi in un separato giudizio risarcitorio).

Cass. civ. n. 2459/1990

Il successore a titolo particolare che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. intervenga nel processo in fase d'appello si inserisce nella controversia quale è stata impostata in primo grado e non può proporre domande nuove al di fuori, eventualmente di quella diretta al riconoscimento del suo diritto di intervenire qualora esso venga contestato da una o entrambe le parti originarie.

Cass. civ. n. 2310/1990

Poiché la «novità», requisito necessario per l'ammissibilità di una prova in appello, attiene al tipo di mezzo istruttorio dedotto, l'interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione dell'altra parte è «nuovo» e perciò ammissibile, rispetto alla prova per testi espletata in primo grado, anche se vertente sulla medesima circostanza.

Cass. civ. n. 2235/1990

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto dello jus novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., e l'eccezione riconvenzionale, la quale può, invece, essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la prima il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca, con efficacia di giudicato, beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale. (Nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, a fronte della richiesta dell'attore diretta ad ottenere la verifica dell'autenticità di una scrittura privata di compravendita immobiliare al fine di far dichiarare l'avvenuto trasferimento del bene in suo favore, aveva qualificato come eccezione riconvenzionale, e quindi proponibile per la prima volta in appello, la deduzione del convenuto, che aveva eccepito la carenza di interesse dell'attore, sul rilievo che il contratto suddetto era invalido per vizio di consenso del venditore, in dipendenza della mancata osservanza dell'art. 320 c.c.).

Cass. civ. n. 2952/1986

La facoltà della parte di deferire all'avversario giuramento decisorio resta soggetta, anche in grado d'appello, al disposto dell'art. 233 c.p.c., e, pertanto, è esercitabile davanti al giudice istruttore, non anche con la comparsa conclusionale.

Cass. civ. n. 1052/1986

Quando il giudice abbia pronunciato sul merito di una domanda riconvenzionale, proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni in violazione degli artt. 167, 183 e 184 c.p.c., l'attore, che abbia eccepito l'inammissibilità di tale domanda, rifiutandosi di accettare il contraddittorio su di essa, per evitare che la relativa questione resti definitivamente preclusa, deve nuovamente dedurre tale inammissibilità con uno specifico motivo di gravame, se soccombente, o riproporre l'eccezione a norma dell'art. 346 c.p.c., se vittorioso, in quanto il detto divieto è posto a esclusiva tutela del suo diritto di difesa (a differenza del divieto di proporre domanda nuova in appello, il quale, essendo di ordine pubblico, è rilevabile anche d'ufficio).

Cass. civ. n. 773/1986

Il giuramento decisorio deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati esclusi dalle risultanze di causa ed anche quando sia stato deferito per la prima volta in appello, sempre che i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà.

Cass. civ. n. 3849/1985

L'eccezione di compensazione, in quanto eccezione in senso proprio, è dal convenuto deducibile, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., anche dopo la comparsa di risposta, sino alla precisazione delle conclusioni di primo grado, e, non soggiacendo alla preclusione stabilita dall'art. 345 c.p.c., che colpisce soltanto le domande nuove, può anche essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello, ferma peraltro per l'appellante la necessità di proporre l'eccezione con lo stesso atto d'impugnazione, che segna i limiti del dibattito in secondo grado.

Cass. civ. n. 4277/1984

Mentre la legittimazione ad causam, costituendo una condizione dell'azione, intesa come diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di merito, è riscontrabile d'ufficio, in ogni stato e grado, alla stregua della prospettazione della domanda, potendosene rilevare il difetto quando questa sia formalmente diretta a far valere un diritto altrui o ad ottenere una pronuncia contro un soggetto estraneo al rapporto dedotto in giudizio, le questioni sull'appartenenza all'attore del diritto controverso e sulla titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa attengono al merito e sono affidate alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che sono riesaminabili in grado d'appello solo quando la parte interessata abbia impugnato sul punto la decisione di primo grado.

Poiché l'atto di appello fissa definitivamente il contenuto e la portata delle doglianze dell'appellante, sono inammissibili, perché tardive, le eccezioni nuove dallo stesso formulate non in tale atto, ma nel corso del giudizio di gravame.

Cass. civ. n. 6257/1982

L'eccezione di decadenza dell'attore dal diritto fatto valere, da qualificarsi eccezione in senso improprio, non è soggetta ad alcuna preclusione, potendo essere dedotta non solo quando la causa sia stata rimessa nuovamente all'istruttore, ma addirittura sollevata per la prima volta anche in appello.

Cass. civ. n. 4106/1982

Ai fini dell'ammissibilità in appello della rinnovazione dell'interrogatorio formale, è necessario, per il principio della contestualità ed unitarietà della prova, che tale mezzo istruttorio abbia il requisito della novità cioè verta su fatti del tutto diversi e distinti da quelli che hanno formato oggetto della prova assunta in primo grado.

Cass. civ. n. 3688/1982

Ammesso e prestato in primo grado giuramento decisorio su varie circostanze, ben può il giudice d'appello negare la decisorietà di alcuni dei capitoli sui quali il giuramento è stato prestato, senza che siffatta statuizione abbia alcuna influenza ove tali capitoli non concernano punti autonomi della causa.

Cass. civ. n. 2413/1981

La proposizione, da parte dell'appellante, di eccezioni nuove nel giudizio di secondo grado deve, per essere rituale e quindi ammissibile, effettuarsi con l'atto d'appello.

Cass. civ. n. 3449/1980

La richiesta in appello di danni e frutti, in via eccezionale consentita dall'art. 345 c.p.c. limitatamente a quelli successivi alla sentenza impugnata, è ammissibile soltanto se sia stata proposta in primo grado una domanda per danni e frutti maturati in precedenza.

Cass. civ. n. 3751/1979

I principi che regolano l'ammissione e la deduzione delle prove in appello sono applicabili anche alle prove legali, così definite in ragione della loro efficacia e dei loro effetti e non con riferimento al loro regime. Pertanto il giuramento decisorio, pur potendo essere normalmente deferito anche per la prima volta in appello, non può essere ammesso in tale fase del giudizio quando verta su fatti la cui deduzione in secondo grado risulti preclusa.

Cass. civ. n. 361/1979

Le eccezioni in senso proprio, le quali sono state sollevate in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, nel giudizio di primo grado, possono essere riproposte nel giudizio di gravame, purché l'appellante ne faccia specifica menzione nell'atto di appello, dal momento che le eccezioni predette vengono a concretare motivi di impugnazione.

Cass. civ. n. 4126/1978

Nel caso in cui la lite sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice d'appello, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto con il giuramento prestato né revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di questo — essendo tale facoltà riservata allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza — ha tuttavia il potere-dovere, se sia stato investito della relativa questione, di esaminare se il giuramento sia stato o meno legittimamente deferito e di decidere la causa prescindendo dal giuramento prestato qualora, andando in diverso avviso rispetto al primo giudice, addivenga alla conclusione che già prima del giuramento vi erano sicuri e sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa o che, comunque, la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto.

Cass. civ. n. 5362/1977

Il giudice di appello, allorché la lite è stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, pur non avendo il potere di disporre prove in contrasto con tale mezzo istruttorio, né di revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di esso — essendo questa facoltà riservata al giudice che l'ha pronunziata — può tuttavia procedere alla valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione per stabilire se le prove siano di per sé idonee a decidere la controversia o se, in caso contrario, sussista il requisito della semiplena probatio, indispensabile per l'ammissione del giuramento, e, qualora ne escluda l'esistenza contrariamente all'avviso manifestato dal primo giudice, può definire la lite prescindendo dal giuramento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 345 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. G. chiede
lunedì 18/09/2023
“Buongiorno, gradirei avere un Vs. parere su questa causa.Trattasi di multe del cds alle quali avevo fatto ricorso, avevo già chiesto una Vs. consulenza per altre multe x l'identico problema (Q202128496) ancora in corso. Il 14/09/23 mi ha contattato l'Avv. che ho per comunicarmi che era stato presentato ricorso contro la sentenza del 19/10/22 a me favorevole.
Allego copia sentenza e ricorso e avrei bisogno di un consiglio, con cortese sullecitudine in quanto da come mi è stato comunicato devo "costituirmi" entro il 14/10/23. Se avete bisogno di ulteriori informazioni Vi prego di contattarmi perchè sono una persona anziana e non sò se ho esposto bene il problema. Grazie cordiali saluti.”
Consulenza legale i 28/09/2023
In primo luogo, si chiarisce che nel nostro ordinamento la contumacia, cioè la mancata costituzione in un giudizio nel quale si venga citati, è una situazione “neutra”, che cioè non influisce sulle valutazioni del Giudice in merito alla fondatezza delle domande.

In altre parole, la circostanza di non costituirsi non deve essere giustificata e non equivale a “dare ragione” alla controparte, la quale deve comunque provare i fatti costituivi delle domande svolte.
Ciò detto, si nota che la sentenza del Giudice di pace impugnata ha accolto l’opposizione alle sanzioni amministrative sul presupposto che la strada sulla quale sono state accertate le infrazioni fosse esclusivamente privata e che l’amministrazione non abbia smentito in giudizio tale circostanza.
Con l’odierno appello, l’amministrazione sostiene che la regolamentazione della via sarebbe stata svolta con una ordinanza comunale, mai impugnata davanti al TAR e che non sarebbe stato possibile contestare davanti al Giudice di pace.
Inoltre, vengono riproposte a sostegno dell’appello le stesse argomentazioni del giudizio di primo grado, sulle quali si rimanda alle considerazioni e ai dubbi espressi nel precedente parere.

Quanto alla prima contestazione mossa dal Comune, invece, si nota che in appello vige il divieto di proporre nuove domande ed eccezioni non rilevabili d’ufficio (art. 345).
La giurisprudenza interpreta tale principio nel senso che “Il divieto di 'nova' previsto dall'art. 345 c.p.c. nel giudizio d'appello impedisce alle parti di prospettare ragioni di indagine diverse da quelle già sviluppate ed esplorate in prime cure, non attinenti a eccezioni in senso lato rilevabili anche d'ufficio - che si sottraggono al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. sempre che emergano da documenti o altre prove già ritualmente acquisite al processo -. Dunque il divieto di 'nova' riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado” (Corte appello Salerno sez. II, 07/03/2023, n. 331).
Ancora, è stato chiarito che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU. (Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n. 2963).

Pertanto, se le difese relative all’ordinanza che ha imposto il divieto di sosta sono state proposte per la prima volta con l’appello, vi è una buona base per sostenere che l’amministrazione non possa solo ora sollevare questo argomento, soprattutto se tale atto amministrativo non è stato prodotto in causa nel giudizio di primo grado.
In ogni caso, si nota che le argomentazioni del Comune non sembrano del tutto solide, poiché la regolamentazione della proprietà compete comunque al Giudice ordinario (al quale appartiene il Giudice di pace) e non al TAR.
Tale giudice, in particolare, ha sempre il potere di disapplicare gli atti amministrativi che ritenga illegittimi, categoria alla quale ben potrebbe appartenere una ordinanza che imponga limiti alla circolazione su una strada esclusivamente privata e che dunque non appartiene alle aree su cui il Comune ha il potere di intervenire.
Peraltro, si nota che l’appello per come formulato sembra voler spingere il Giudice di pace ad accertare l’esistenza di una servitù di pubblico transito sulla strada in questione, che però è un tema che appartiene alla competenza di un altro organo giudiziario, ossia il tribunale.
Fermo restando quanto scritto in premessa circa gli effetti della mancata costituzione in giudizio, sembra quindi che nel caso di specie vi siano vari argomenti difensivi sui quali fare leva nel caso in cui si scelga di partecipare attivamente al giudizio di appello costituendosi in giudizio.


Bruno B. chiede
lunedì 11/05/2020 - Lazio
“Il codice di riferimento della consulenza è Q202024960.
,
Buongiorno , chiarisco sinteticamente i termini della questione : il testamento di mia moglie , col quale mi nominava erede al 50% della casa coniugale nonché legatario del diritto di usufrutto a vita sull’intero immobile , veniva pubblicato in data 26/10/2009 dal beneficiario del restante 50% ; dopo un primo tentativo di suicidio , il giorno del funerale , tentavo per altre tre volte decidendo , prima . di rinunciare all’eredità perchè andasse ai nipoti di mia moglie e non potessero intervenire i mie parenti diretti , e così facevo in data 18/5/2010 con la successiva apertura della successione in data 15/7/2010 ad opera degli eredi succeduti che decidevano di mettere in vendita l’appartamento invitandomi a trasferirmi in quello di uno di loro facendosi carico dell’affitto e continuando a versarmi delle somme per un debito nei confronti di mia moglie per un accordo verbale non documentabile per impossibilità morale.Una volta venduto l’appartamento venivano meno a tutti gli impegni per cui mi rivolgevo ad un legale che dava corso ad una causa per il riconoscimento dell’indennizzo del mancato usufrutto , basandolo sul concetto che la rinuncia all’eredità non comportava la rinuncia al legato . La causa andava a sentenza il 6/2/2020 rigettando la richiesta in forza dell’art.588.Ora la domanda è se in fase di appello possa far valere la mia tacita accettazione ( ben documentata ) rifacendomi sia su la sussistenza o meno della qualità di erede.. rientrasse tra le questioni oggetto di accertamento incidentale e non con_gurasse causa pregiudiziale, da de_nire con autorità di giudicato, nel caso in cui una domanda relativa al
conseguimento di tale pronuncia non fosse stata formulata (Cass. 3288/1987, e/o
Cass. civ. n. 10790/2017
Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, , quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata..provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado e/o. . la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo e/o , le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26741 del 13 novembre 2017 ) per inficiare l’applicazione dell’art 588 in quanto mia moglie era titolare di un C/C con circa 13mila euro , un’attività commerciale con un magazzino di 9mila euro ed un valore commerciale di circa 50mila euro oltre ad un’auto , gioielli e mobilio


Oppure sia il caso di iniziare un nuovo procedimento ?
Grazie , Bruno B.”
Consulenza legale i 19/05/2020
Va premesso che il sistema del processo civile è basato su quelle che vengono definite “preclusioni”. Il che significa che il codice di procedura stabilisce delle scadenze piuttosto precise per il compimento delle attività processuali, con la conseguenza che il mancato rispetto di tali scadenze comporta l’impossibilità di compiere tali attività successivamente al decorso del termine fissato, con eccezioni molto circoscritte. Ciò vale sia per le domande, le eccezioni e le difese delle parti, sia per l'indicazione di mezzi di prova.
Non sfugge al sistema delle preclusioni neppure la disciplina dell’ammissibilità di prove nuove in appello.
Infatti l’art. 345 del c.p.c., dopo aver affermato il principio per cui nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, e quello per cui non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio, passa ad esaminare la questione dei mezzi di prova ed in proposito afferma quanto segue: “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Unica eccezione è costituita dal giuramento decisorio, che può sempre essere deferito.
Va precisato che il testo dell’art. 345 c.p.c. è divenuto ancora più rigoroso e restrittivo a seguito di modifiche legislative intervenute nel corso degli ultimi anni.
Infatti la norma prevedeva, in precedenza, la possibilità di ammettere nuovi mezzi di prova nel caso in cui il collegio li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa: tuttavia questa previsione è stata soppressa dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.
Dunque, al fine di indicare nuovi mezzi di prova in appello, la parte dovrà dimostrare non solo di non aver potuto proporli in primo grado, ma anche che ciò sia dipeso da causa non imputabile alla parte stessa. Invece non possono trovare ingresso, al fine di consentire l’ammissione di mezzi istruttori non articolati in primo grado, valutazioni relative alla eventuale “indispensabilità” della prova stessa.
Sul punto va precisato che la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 10790/2017, citata nel quesito, si riferisce a una vicenda processuale iniziata prima delle menzionate modifiche all’art. 345 c.p.c.
Inoltre, l’attuale testo della norma, come modificato con L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede espressamente che il divieto riguarda anche i documenti, eliminando così ogni distinzione che prima poteva eventualmente farsi tra le cosiddette prove costituende (come ad esempio la prova testimoniale) e le prove costituite (quali i documenti, appunto).
Non sembra, pertanto, che nel caso in esame vi siano margini per l’indicazione in appello di prove, anche documentali, ulteriori rispetto a quelle già indicate in primo grado.
Tra l’altro, nel nostro caso, la prova che si intende introdurre nel giudizio di appello sarebbe, per così dire, doppiamente inammissibile, dal momento che sarebbe finalizzata a supportare una domanda nuova e diversa rispetto a quella formulata in primo grado.
Infatti, come è emerso dalla lettura della sentenza, nel giudizio di primo grado l’attore chiedeva di accertare e dichiarare la titolarità in proprio favore del legato di usufrutto dell’immobile; ora, invece, si vuole sostenere la tacita accettazione dell’eredità (peraltro nonostante l’espressa rinuncia alla stessa).
Quanto alla possibilità di “far valere la [...] tacita accettazione” in un separato giudizio, occorrerebbe conoscere con precisione il contenuto della domanda che si vorrebbe andare a proporre, considerato che ora tra le parti è intervenuta una sentenza, della quale occorre tenere conto, e ricordando anche che l’intricata questione della possibilità di revocare o, in alternativa, di impugnare la rinuncia all’eredità è stata ampiamente affrontata nel precedente quesito 24960.

Piero M. chiede
lunedì 15/02/2016 - Veneto
“Buon giorno. Il caso riguarda causa ante riforma del 1990.
Art. 345 Cpc …… Le parti possono proporre nuove eccezioni e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova,…..
Stante Art. 87 disp.att.c.p.c. (Produzione dei documenti)
I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del Codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.
Nel caso siano prodotti in udienza, di essi si fa menzione sul verbale, o meglio sul foglio allegato al verbale di udienza, quando le allegazioni sono notevoli.
1° ) Tale foglio essendo parte integrante del verbale, in quanto lo completa, nell’indicare le prove fa parte del fascicolo d’ufficio o fa parte del fascicolo di parte ?
2 ° ) Nel caso, sembra sia stato smarrito o/e forse modificato rispetto il depositata, che cosa è opportuno fare ? Considerando che la causa è in Cassazione e ne detengo una copia del documento depositato?
3° ) Posso comunicare alla corte il documenti visto che sono privo di difensore ?

4° ) Premesso che manca un elenco ufficiale di tutti i depositi firmati dal cancelliere e molti verbali di allegazione sono spariti, quindi una situazione, ove in primo grado molte prove sono state prodotte probabilmente in parte irritualmente prodotte e ipotizzando la difficoltà di distinguerle individuare le prove nuove e quelle prodotte irritualmente o prodotte ritualmente a chi spetta individuare la novità della prova o che i documenti erano stati prodotti irritualmente o ritualmente ?

5 ° ) Nel considerare le prove depositate, il giudice valuta lui la novità della prova o l’irritualità del deposito in primo grado per considerarne la possibilità che entri nel processo, come sua discrezionalità ?

6 ° ) La prova depositata deve sempre essere indicata nella memoria o è sufficiente sia stata allegata al verbale di udienza o il giudice nella valutazione la esamina direttamente dall’elenco ?

7 ° ) Sembra, che tale allegazione venga considerata come un riordino del fascicolo, non un nuovo deposito o deposito di atti irritualmente prodotti . E’ corretta una tale rappresentazione considerando tali presupposti, per altro non facili da soppesare/valutare ?

Cortesi saluti”
Consulenza legale i 25/02/2016
Il quesito prospettato sottende una serie di questioni di diritto processuale civile. Dati i numerosi chiarimenti richiesti, seppure tra loro connessi, si procederà in maniera sintetica a chiarire i punti, riprendendo, per comodità, l'ordine delle domande poste.
1. Viene richiesto se, in caso di deposito di documenti in udienza, il foglio allegato al verbale, nel quale viene fatta menzione dell'avvenuto deposito, venga inserito nel fascicolo d'ufficio o nel fascicolo di parte.
La menzione effettuata sul verbale, o su foglio allegato al verbale, dell'avvenuto deposito, viene inserita come tale nel fascicolo d'ufficio. Chiaramente la parte ha l'onere di depositare il relativo documento nel proprio fascicolo di parte, come confermato dalla giurisprudenza :"L'art. 87 disp. att. c.p.c. prevede che per i documenti prodotti in udienza è sufficiente che ne sia fatta menzione nel verbale, esonerando la parte dalle formalità che la norma prevede per il deposito dei documenti fuori udienza; tuttavia, il deposito di documenti, qualunque sia la relativa modalità e a differenza della semplice esibizione, impone che l'atto sia effettivamente inserito nel fascicolo di parte e rimanga in cancelleria a disposizione dell'altra parte e del giudice"(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 maggio 2007, n. 12783).
Per ulteriore chiarezza si precisa che, essendo tale verbale (o foglio allegato al verbale) parte del fascicolo d'ufficio, la verifica dell'avvenuto deposito in udienza può essere effettuata dalla Corte di Cassazione.
Infatti, ai sensi dell'art.369 del c.p.c., il fascicolo d'ufficio è nella disponibilità del Collegio in Cassazione: "Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso".
2. Viene richiesto se sia opportuno provvedere a depositare nuovamente dinanzi la Cassazione il documento depositato nel grado precedente (da cui si evinca l'attestazione dell'avvenuto deposito).
Sicuramente la parte interessata ha l'onere di dimostrare il tempestivo deposito nel grado precedente, come confermato dalla stessa Cassazione: "Il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, a condizione che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte. In particolare l'obbligo del giudice di procedere alla ricerca dei documenti ed, eventualmente, alla loro ricostruzione, postula che i documenti siano stati ritualmente depositati nelle forme previste dall'articolo 87 delle disposizioni di attuazione del Cpc in cancelleria, previa attestazione da parte del cancelliere e comunicazione alle controparti o, ancora, in udienza in cui deve essere fatta menzione. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte il ricorrente non ha allegato e tantomeno dimostrato né che dell'avvenuto deposito dei documenti fosse stata apposta attestazione dal cancelliere sul fascicolo di parte, né che il giudice abbia mai dato atto nel verbale di udienza dell'avvenuto deposito dei documenti che il ricorrente assume assenti al momento della decisione)" (Cass. Civ., Sez. II, 13 agosto 2015, n. 16854).
3. Viene richiesto se sia possibile fornire la prova dell'avvenuto deposito personalmente, senza l'asssistenza e la difesa dell'avvocato.
Si ritiene di dovere rispondere negativamente; risulta chiaro dal dettato di cui all'art. 86 del c.p.c. che l'unico caso in cui la parte può stare in giudizio personalmente è quando la parte sia un avvocato (per comodità, si riporta il dato testuale della norma richiamata: "la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore). Tra l'altro, dinanzi ai giudici di Piazza Cavour, è richiesto il patrocinio di un avvocato cassazionista. Si suggerisce pertanto di provvedere alla nomina di un avvocato, al fine di tutelare al meglio la propria posizione.
4. Viene richiesto se l'eccezione di inammissibilità delle prove per tardività costituisca un'eccezione di parte o possa essere rilevata dal Collegio.
In generale, il giudice ha il potere-dovere di rilevare i casi di inammissibilità della prova, indipendentemente dall'istanza della parte interessata.
5. Viene richiesto se il Collegio in Cassazione possa valutare la tempestività e/o la ritualità del deposito di nuove prove.
La Corte di Cassazione ha un sindacato di legittimità e non di merito; pertanto essa svolge un "controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata" (Cassazione civile, Sez. I, 23 luglio 2014, n. 16745).
Per ulteriore chiarezza, circa la distinzione tra sindacato di merito e di legittimità: "il giudice del merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in Cassazione, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti la stessa come inconducente. Trattasi di una valutazione demandata al potere discrezionale del giudice di merito con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità" (Cass. Civ., Sez. VI, 4 dicembre 2014, n. 25722).
6. Viene richiesto se il documento depositato debba essere richiamato in una memoria o se sia sufficiente la menzione e/o allegazione al verbale.
Chiarito che dinanzi alla Corte di Cassazione il sindacato è di mera legittimità, per quanto riguarda le corrette modalità di richiesta di ammissione di prove e, in particolare, di deposito di documenti, si rinvia a quanto già osservato ai punti precedenti.
In particolare, si ribadisce che l'art. 87 disp. att. c.p.c. prevede che per i documenti prodotti in udienza sia sufficiente che ne sia fatta menzione nel verbale, esonerando la parte dalle formalità che la norma prevede per il deposito dei documenti fuori udienza; tuttavia, il deposito di documenti, qualunque sia la relativa modalità e a differenza della semplice esibizione, impone che l'atto sia effettivamente inserito nel fascicolo di parte e rimanga in cancelleria a disposizione dell'altra parte e del giudice.
7. Viene richiesto, infine, se allo stato attuale del giudizio, possa configurarsi un eventuale "nuovo" deposito come un tentativo di ricostituire il fascicolo del grado precedente.
Anche con riferimento a tale ultimo quesito, e nell'ottica di raggiungere un risultato utile in sede di legittimità, si ribadisce l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale "se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa" (Cass. Civ. Sez. III, 3 luglio 2008, n. 18237).

TERESA chiede
venerdì 18/07/2014 - Lazio
“Art. 345 cpc. Nelle more del processo di appello relativo ad una eredità, l'erede testamentario, soccombente in primo grado, presenta un nuovo, diverso e precedente testamento sempre a suo favore da lui rinvenuto dopo la sentenza di primo grado. Si chiede se, al di la' di quanto disposto dall' art. 345, primo comma (in appello non è consentito produrre domande nuove) e terzo comma (possibilità di produrre in appello nuovi documenti che la parte dimostri di non aver potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile), il nuovo testamento non può avere comunque valenza giuridica se presentato dallo stesso erede testamentario in virtu' del principio del "giudicato che copre il dedotto e deducibile". Grazie”
Consulenza legale i 25/07/2014
Si parla di "cosa giudicata" per riferirsi all'accertamento contenuto nella sentenza che non possa più essere impugnata con i mezzi ordinari (v. art. 323 del c.p.c.) o perché questi sono stati già esperiti, o perché sono scaduti i termini per dar corso agli ulteriori gradi di giudizio. Più precisamente, il giudicato in senso sostanziale è dato dal fatto che il provvedimento fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 del c.c.), cioè il contenuto della sentenza non può più essere posto in discussione. Il codice di procedura civile prevede, invece, il cd. giudicato in senso formale (art. 324 del c.p.c.), intendendosi con tale espressione l'immutabilità relativa della sentenza (tendenzialmente stabile in quanto impugnabile sono con mezzi straordinari, come la revocazione).
Il principio per cui il giudicato copre "il dedotto e il deducibile" sta a significare che la cosa giudicata fa stato relativamente alle domande e ai fatti che si sono verificati sino ad un certo punto, identificato come il momento della precisazione delle conclusioni (che avviene in un'apposita udienza, l'ultima del processo). La sentenza accerta quanto è stato dedotto o poteva essere dedotto fino a quel momento, ma non quello che non avrebbe potuto, per diverse ragioni, essere dedotto.
Ricordiamo che finché il processo è ancora in corso, tale "deducibile" può "rientrare" se il giudice concede la rimessione in termini, come nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 345 del c.p.c. (su questo punto si rimanda a quanto già rilevato nella risposta relativa all'art. 345, http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-ii/art345.html#commento9985). Una volta terminato il processo, rileveranno giuridicamente quei fatti la cui mancata deduzione è avvenuta in circostanze tali da fondare l'azione di revocazione della sentenza (art. 395 del c.p.c.): ad esempio, il fatto che dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Nel caso di specie, la situazione è prematura perché si possa applicare il principio del "giudicato copre il dedotto e il deducibile", in quando è ancora pendente il giudizio di secondo grado e non si è formato alcun giudicato.
Anzi, questo principio non ha in realtà stretta attinenza con la questione relativa alla possibilità di produzione del testamento "scoperto" in fase di appello, in quanto il principio in sé serve solo a capire quali domande e quali fatti siano stati "cristallizzati" nella sentenza passata in giudicato e quindi non potrebbero essere più riproposti in altro giudizio tra le stesse parti.
Supponendo che il giudizio di secondo grado si concluda con la conferma dell'annullamento del testamento e la sentenza passi in giudicato, non ci sembra che questa possa "coprire" anche la domanda diretta ad accertare la validità di un testamento diverso (domanda non oggetto del giudizio conclusosi) , che a nostro giudizio potrebbe essere riproposta in altra e autonoma causa. Difatti si tratterebbe di una domanda che non si sovrappone in alcun modo a quella relativa alla validità del primo testamento, in quanto attiene ad una separata e autonoma questione, cioè all'esistenza e validità di un testamento del tutto diverso (tecnicamente, si dice che ha un diverso petitum).

TERESA D. chiede
lunedì 24/03/2014
“dopo la sentenza di primo grado che annulla un testamento(datato 1996 e redatto da persona interdetta nel 1998) perchè recante data falsa, uno dei due eredi testamentari eccepisce nel processo d' appello il ritrovamento "fra le sue carte" di altro testamento che lo indica questa volta unico erede. Si chiede se nel caso di specie operi "la causa ad esso non imputabile" di cui al 3°comma dell'art.345 cpc ed il giudice possa accogliere l' appello stesso o rimandare le parti davanti al primo giudice ovvero le deduzione nel processo d' appello del nuovo testamento è inammissibile siccome esulante ed eccedente il contraddittoro originariamente costituito e siccome proposto in subordine all' annullamento del primo testamento”
Consulenza legale i 30/03/2014
Quella prevista dall'art. 345, terzo comma, laddove viene consentito alla parte in appello di produrre documenti nuovi che la parte dimostri di non aver potuto proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, è un'ipotesi particolare dell'istituto della rimessione in termini prevista prima dall'art. 184 bis c.p.c. e ora dall'art. 153 c.p.c.
L'ordinamento, infatti, consente alla parte di compiere un'azione da cui sarebbe decaduta (per inosservanza di un termine perentorio o per il mancato esercizio del potere entro la fine di una fase processuale), solo, però, se tale decadenza sia dovuta a causa non imputabile alla parte.

Per causa "non imputabile" si intende quella causa che non proviene da un comportamento colposo della parte. Si deve trattare, cioè, di un impedimento di fatto, assolutamente non riconducibile alla sfera di volontà del soggetto, che può essere provocata anche dall’ignoranza circa l'esistenza di un documento o da errore (ma non da negligenza). L'onere della prova, naturalmente, è posto in capo alla parte che intende produrre il documento: ed è una prova particolarmente rigorosa quella che deve essere data, in quanto deve dimostrarsi, allegando fatti precisi e fondati, che il documento non abbia potuto prodursi per causa a sé non imputabile.
Solo ove il giudice di appello ritenga che l’errore in cui è incorso l'appellante (che ha provocato la mancata produzione del testamento in primo grado) possa essere ritenuto scusabile, ammetterà il documento.

In appello, quindi, si può ipotizzare la produzione di un testamento la cui esistenza sia stata scoperta dalla parte dopo la conclusione del processo di primo grado: deve trattarsi però di una prova nuova, quindi mai richiesta in primo grado, non di prova richiesta e non ammessa.

Va precisato che il documento "nuovo" non può essere prodotto in qualsiasi momento del processo di appello. La Cassazione ritiene che "le parti devono indicare negli atti introduttivi dell’appello i documenti che intendono produrre, perché alla prima udienza di trattazione il collegio, a norma dell’art. 352 c.p.c., deve provvedere all’ammissione delle prove eventualmente dedotte o invitare le parti a precisare le conclusioni" (Cass. SS.UU., 20 aprile 2005, n. 8203).

Tutto ciò chiarito, si deve ragionare sull'ampliamento del thema decidendum (cioè la materia del contendere) che potrebbe conseguire alla produzione del testamento tardivamente "scoperto".
In appello non è consentito proporre domande nuove (art. 345, primo comma, c.c.) e pertanto non è possibile che l'appellante chieda in subordine di essere dichiarato erede in base al testamento da lui rinvenuto, se ciò non era stato già chiesto in primo grado. E' solo possibile che, se il nuovo documento viene ammesso dal giudice d'appello, questi lo possa considerare rilevante ai fini di stabilire dati di fatto attinenti alle domande già proposte (ad esempio, un'ipotesi di fantasia è che nel "nuovo" testamento si evidenzi che il primo testamento era in realtà proprio stato scritto nel 1996 e che quindi quel testamento era valido).
Si deve escludere che il giudice di appello possa emettere una sentenza che decida sullo status di erede dell'appellante in base al testamento ritrovato: ciò dovrà essere oggetto di un nuovo e diverso processo.

Va in ogni caso sottolineato in maniera decisa che il fatto dell'ammissione del "documento" in giudizio non ne implica affatto la piena valenza probatoria: potrebbe trattarsi, infatti, di un documento falso, oppure di un testamento precedente a quello già conosciuto e quindi superato. Una volta entrato "nel processo", il documento potrà essere contestato sotto qualsiasi profilo (ad es. con querela di falso) e non condurrà necessariamente ad una vittoria dell'appellante.
Infine, non sembrano sussistere nel caso di specie cause di rimessione del giudizio in primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.

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