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Articolo 318 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contenuto della domanda

Dispositivo dell'art. 318 Codice di procedura civile

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto(3).

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281 undecies(7).

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) E' indifferente che la domanda sia proposta in forma scritta o verbale.
(3) Il primo comma dell'articolo in commento riproduce il testo del previgente art. 313.
Il contenuto della domanda, rispetto alla citazione da proporsi innanzi al tribunale, è più semplice, essendo previsti espressamente come elementi essenziali dell'atto soltanto l'indicazione del giudice adito e delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto (si tratta della c.d. editio actionis, art. 163, comma terzo, n. 3 e 4 c.p.c.).
Si considerano comunque elementi essenziali della citazione anche l'indicazione della data dell'udienza di comparizione e la sottoscrizione, la cui omissione comporta la nullità dell'atto.
Gli elementi, invece, non necessari né previsti - ma che possono essere ugualmente inseriti - sono: l'indicazione dei mezzi di prova (anche se la giurisprudenza esige l'indicazione delle scritture private che l'attore offre in comunicazione), l'invito a costituirsi nei modi di cui all'art. 319 (tantomeno sarà necessario l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7), la formulazione delle conclusioni.
Alla domanda si applica il regime di nullità disciplinato dall'art. 164 del c.p.c..
(4) Con sentenza del 22 aprile 1997, n. 110, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.
(5) L'art. 163 bis del c.p.c. è richiamato interamente, quindi all'attore sarà concessa la facoltà di chiedere la ulteriore abbreviazione fino alla metà dei termini di comparizione così ridotti e parallelamente, al convenuto, quella di chiedere la anticipazione della udienza fissata al di là dei termini minimi.
(6) Si tratta della prima udienza successiva tenuta dal giudice di pace secondo il calendario annuale delle udienze predisposto ai sensi dell'art. 54 disp. att.
(7) Disposizione interamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La semplificazione del contenuto della domanda è espressione della volontà del legislatore di configurare il processo innanzi al magistrato onorario come giudizio di minore importanza.

Spiegazione dell'art. 318 Codice di procedura civile

L’articolo 318 c.p.c. è stato modificato dalla Riforma Cartabia al fine di prevedere che la domanda davanti al giudice di pace si propone con ricorso e non più con atto di citazione.
Il comma secondo è stato, pertanto, soppresso, mentre il terzo comma è stato sostituito al fine di disciplinare le modalità di fissazione dell’udienza a seguito della presentazione del ricorso.

Nel procedimento davanti al giudice di pace la domanda, comunque venga proposta (con ricorso ovvero verbalmente), deve contenere l'indicazione del giudice, delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
In caso di proposizione orale, di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale, che andrà poi notificato al convenuto.

Massime relative all'art. 318 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24294/2014

Nel procedimento davanti al giudice di pace il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato con l'atto introduttivo va disposto per l'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita il rinvio, sicché è onere delle parti presentarsi all'udienza successiva secondo il calendario ufficiale. Nè osta in senso contrario il carattere speciale del rito di opposizione alle sanzioni amministrative atteso che l'introduzione del giudizio e l'instaurazione del contraddittorio avvengono in una forma comunque equipollente a quella disciplinata dagli artt. 318 e 168 bis cod. proc. civ. (Rigetta,Trib. Roma, 30/12/2011).

Cass. civ. n. 15655/2013

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite deve intendersi disposto, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data della comparizione stessa, per l'udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, con la conseguenza che, per le parti, vi è l'onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva e così di seguito fino a quando l'udienza sarà effettivamente tenuta. (Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 06/04/2006).

Cass. civ. n. 184/2011

Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa attribuiti al giudice di pace dall'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), per la disciplina dei termini di comparizione trova applicazione la specifica regola dettata per tale tipo di procedimento dall'art. 23, terzo comma, della stessa legge n. 689 del 1981 (anch'esso modificato dal citato d.lgs. n. 507 del 1999), il quale rinvia all'art. 163-bis cod. proc. civ., che prescrive debbano decorrere 60 giorni dalla notificazione, e non quella di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ., secondo la quale tra il giorno della notificazione "e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti della metà". (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 163-bis cod. proc. civ. introdotte dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263). (Cassa con rinvio, Giud. pace L'Aquila, 31/08/2005).

Cass. civ. n. 23662/2009

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, così come modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, tra il giorno della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e quest'ultima deve intercorrere (nella disciplina anteriore alla legge n. 263 del 2005, applicabile nella specie "ratione temporis") un termine non inferiore a sessanta giorni. Tale termine, tuttavia, è inderogabile, a pena di nullità della sentenza, esclusivamente a beneficio dell'autorità convenuta che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che soltanto per essa la notifica del ricorso ha il valore di "vocatio in ius", e non anche a favore dell'opponente, per il quale, invece, la notifica è prevista solo in funzione di conoscenza della data dell'udienza al fine di consentirgli la presenza a quest'ultima, posto che egli già conosce gli atti di causa ed il ricorso che ha lui stesso introdotto. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 16/12/2005).

Cass. civ. n. 10307/2009

La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest'ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 145 c.p.c. Tale principio, che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, comporta che, ai fini della regolarità della notificazione degli atti, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.

Cass. civ. n. 19987/2008

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge davanti al giudice di pace, la riduzione del termine a comparire, nella misura della metà del termine ordinario stabilito nell'art. 163 bis c.p.c., deve essere ulteriormente dimezzata ex art. 645, secondo comma, c.p.c. Non può, invece, procedersi ad un'ulteriore riduzione della metà ex art. 163 bis secondo comma c.p.c., poiché tale facoltà non è applicabile al giudizio davanti al giudice di pace, in quanto regolato per ciò che riguarda la fase introduttiva, esclusivamente dall'art. 318 c.p.c.

Cass. civ. n. 8523/2006

Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 318, secondo comma, c.p.c. produce la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 stesso codice. Tale nullità, ove il convenuto non si sia costituito, non è sanata per effetto dell'integrazione del termine conseguente al rinvio d'ufficio della comparizione all'udienza immediatamente successiva, previsto dal terzo comma del citato art. 318 e dall'art. 57, primo comma, disp. att., nel caso in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, giacché l'art. 70 bis disp. att., costituente norma avente carattere generale, stabilisce che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, come previsto dall'art. 164, secondo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 9025/2005

Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 c.p.c., con la conseguenza che l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 801/2000

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite, deve intendersi disposto, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data della comparizione stessa, per l'udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, con la conseguenza che, per le parti, vi è l'onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva e così di seguito fino a quando l'udienza sarà effettivamente tenuta.

Cass. civ. n. 5919/1999

In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto; in particolare non prescrive che l'atto debba contenere l'avvertimento al convenuto, previsto per il procedimento innanzi al tribunale dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge produca la decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c., non essendo del resto applicabili al procedimento davanti al giudice di pace le decadenze e le preclusioni proprie del processo ordinario innanzi al tribunale; non è pertanto motivo di nullità della citazione l'omissione di detto avviso.

Cass. civ. n. 5900/1994

Nei procedimenti dinnanzi al pretore o al conciliatore, il principio dell'automatismo del rinvio di ufficio delle udienze non tenute nel giorno fissato, in virtù del quale la causa viene rinviata alla udienza immediatamente successiva del pretore o del conciliatore, senza necessità di comunicazione ai difensori delle parti, non è applicabile nei casi in cui la trattazione della causa di fatto sospesa a causa dell'impedimento o dell'assenza del giudice a cui è stata assegnata, sia ripresa da un altro giudice.

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