Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 200 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata conciliazione

Dispositivo dell'art. 200 Codice di procedura civile

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma (1).

Note

(1) Va ricordato che il giudice può desumere argomenti di prova in generale dal contegno delle parti nel processo (art. 116, secondo comma, c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 200 Codice di procedura civile

Esperito inutilmente il tentativo di bonaria composizione della lite, il consulente contabile dovrà pur sempre concludere le attività che gli sono state affidate, di cui esporrà i risultati nella relazione che depositerà in cancelleria entro il termine che gli è stato fissato dal giudice (trattasi, comunque, di termine ordinatorio).

Le dichiarazioni che le parti hanno reso al c.t.u. contabile durante le operazioni di consulenza, e che devono essere riportate nell'elaborato peritale, possono essere utilizzate dal giudice come argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell’art. 116 del c.p.c. (quest’ultima parte della norma è stata ritenuta applicabile in linea generale alle dichiarazioni delle parti in qualunque tipo di consulenza tecnica).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!