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Articolo 783 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita di beni ereditari

Dispositivo dell'art. 783 Codice di procedura civile

La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario (1), salvo che il giudice (2), con decreto motivato non disponga altrimenti [747].

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio [737 ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente (3).

Note

(1) La vendita dei beni mobili ereditari è un atto obbligato per il curatore, in quanto diretto ad evitare l'occultamento o il furto degli stessi nonché a realizzare un introito per il pagamento dei debiti ereditari.
(2) La parola originaria «pretore» è stata così sostituita ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(3) La vendita dei beni immobili ereditari non deve, al contrario dei beni mobili, avvenire necessariamente, ma solo in caso di necessità ad utilità evidente (ad es. quando manchi denaro liquido per soddisfare i debiti ereditari).

Ratio Legis

La norma in esame è un'applicazione specifica di quella generale contenuta nell'art. 747: in particolare, il decreto dal giudice si considera reclamabile ai sensi dell'art. 747 del c.p.c. comma 3. Si ritiene, inoltre, che la vendita dei beni ereditari debba compiersi nella forma prevista dagli artt. 733-734, per la vendita dei beni dei minori.

Spiegazione dell'art. 783 Codice di procedura civile

Dopo aver compiuto l'inventario, al curatore viene assegnato un termine di trenta giorni per procedere alla vendita dei beni mobili presenti nell'asse ereditario, salvo che il giudice non disponga diversamente con decreto motivato.
Pertanto, la vendita dei beni mobili costituisce, in linea generale, un atto obbligato per il curatore e come tale non necessita di autorizzazione giudiziale.
Per quanto riguarda gli immobili, invece, la loro vendita è subordinata al ricorrere di motivi di necessità o utilità evidente, i quali dovranno essere valutati dal Tribunale, che l'autorizza con decisione in camera di consiglio.
Il decreto indica le modalità e le condizioni della vendita.
Avverso il provvedimento autorizzativo del giudice è ammesso il reclamo al giudice superiore ai sensi ex art. 739 del c.p.c..

Si ritiene possa essere utile osservare che, poiché l'amministrazione del curatore risponde ad una funzione prevalentemente conservativa, gli atti di straordinaria amministrazione, per il compimento dei quali è prescritta una specifica autorizzazione, sono consentiti nei limiti in cui costituiscono attuazione di tale finalità; tale considerazione induce a dover escludere che il curatore possa concludere contratti di locazione ultranovennali ovvero costituire rendite perpetue o vitalizie.

Massime relative all'art. 783 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 367/1995

Il curatore dell'eredità giacente non necessita di autorizzazione ex art. 783 c.p.c. per promuovere un giudizio di accertamento della nullità di un contratto di rendita vitalizia stipulato in vita dal de cuius ancorché detto giudizio, miri a recuperare un immobile all'asse ereditario.

Cass. civ. n. 808/1983

L'eredità condizionata non è una persona giuridica, ma un patrimonio separato sino a che la disposizione non prenda efficacia a seguito dell'avverarsi della condizione, con la conseguenza che l'amministratore di detta eredità non assume la veste di rappresentate di un altro soggetto, ma è titolare del solo potere di gestire e conservare quel patrimonio separato. Pertanto, l'atto di disposizione, posto in essere da tale amministratore senza autorizzazione, od in base ad autorizzazione nulla, non può essere regolato dalla disciplina propria del rapporto di rappresentanza, ma configura un atto esorbitante dai compiti conferiti dalla legge all'amministratore stesso, come tale viziato da nullità e non mera annullabilità su istanza dell'interessato.

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