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Articolo 779 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

Dispositivo dell'art. 779 Codice di procedura civile

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del Codice civile si propone con ricorso [125] (1).

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizionedell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498 2]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

[Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739] (2). Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [177 3, 738 ss.], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente (3).

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erededal beneficio d'inventario [c.c. 505].

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile (4) il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore (5).

Note

(1) I creditori ed i legatari possono proporre innanzi al tribunale del luogo di apertura della successione un'istanza per la nomina del curatore liquidatore, la quale dovrà essere proposta con ricorso.
(2) Le parole inserite tra le parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 115, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(3) Il provvedimento di nomina del curatore assume la forma dell'ordinanza nonostante sia un provvedimento assunto in camera di consiglio. Inoltre, si precisa che il procedimento descritto dalla norma in analisi si differenzia dallo schema generale della volontaria giurisdizione in ragione del fatto che viene richiesta l'audizione degli interessati. Ancora, tale provvedimento di nomina deve essere iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione della dichiarazione di accettazione beneficiata ed infine trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (si cfr. art. 509 del c.c.).
(4) Nell'ipotesi in cui l'erede contesti di essere incorso nella decadenza dal beneficio d'inventario, il giudizio da camerale si trasforma in contenzioso, dovendo essere rimesso davanti al giudice competente, affinché decida sulla persistenza o meno del beneficio della responsabilità limitata.
(5) Tale comma è stato così sostituito ex art. 115, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo previgente, in vigore fino all'1-6-1999, così disponeva: «Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del Codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore».

Spiegazione dell'art. 779 Codice di procedura civile

La norma in esame contiene la disciplina processuale di quanto viene disciplinato sotto il profilo del diritto sostanziale dall'art. 509 del c.c..
Prevede quest’ultima norma che qualora l'erede, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, decada dal beneficio d'inventario per una delle ipotesi indicate all'art. 505 del c.c., la liquidazione concorsuale dell'eredità può proseguire su istanza dei creditori o dei legatari.
Si parla al riguardo di c.d. ultrattività della procedura relativa all'eredità beneficiata, poiché anche se si verifica una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, la separazione continua per la soddisfazione dei creditori.

Legittimati a presentare detta istanza sono solo i creditori e i legatari che hanno presentato le dichiarazioni di credito entro il termine di cui al comma 2 dell’art. 498 del c.c..
Il procedimento si avvia con ricorso, indirizzato al tribunale, in composizione monocratica, del luogo dell'aperta successione; il ricorso conterrà l'istanza di nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità ai sensi degli artt. 499 e ss. c.c.

A seguito della presentazione del ricorso, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti; tale decreto dovrà essere comunicato, a cura del cancelliere, all'erede ed a coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito.
Se nessuno dei creditori o l’erede contesta l’avvenuta decadenza dal beneficio d'inventario e, sempre che i creditori non intendano farla valere neppure all'udienza, il giudice può nominare il curatore; a tale nomina si provvede con ordinanza, provvedimento tipicamente reso nel contraddittorio fra le parti.

Qualora, invece, uno o più creditori vogliano far valere la decadenza dal beneficio d'inventario, possono farlo sia all'udienza, precludendo in tal modo la pronuncia di nomina del curatore, che in sede di reclamo innanzi al collegio.
L'ordinanza in esame, infatti, è un tipico provvedimento di volontaria giurisdizione, e come tale è reclamabile ex art. 739 del c.p.c..
Si ritiene, tuttavia, opportuno precisare che secondo parte della dottrina va negata a tale ordinanza natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, argomentandosi dalla circostanza che il procedimento in esame è idoneo a trasformarsi in un giudizio contenzioso avente ad oggetto il diritto del creditore alla liquidazione giudiziale, diritto che può essere contestato da quei creditori che hanno interesse a che la decadenza sia dichiarata.
L’erede sarà parte necessaria di tale giudizio, avendo un interesse coincidente con quello dei creditori istanti, ma contrario a quello dei creditori opponenti.

Di indubbia natura contenziosa è invece il procedimento che prende avvio a seguito della contestazione dell'erede relativamente all'intervenuta decadenza dal beneficio d'inventario e quindi all'istanza per la sua estromissione dalla liquidazione; in questo caso, infatti, si assiste ad una trasformazione obbligatoria del giudizio da camerale a ordinario per mutamento dell'oggetto del processo.
La cognizione di tale controversia è devoluta al giudice competente per valore, il quale provvede all'istruzione del giudizio secondo le disposizioni previste per il processo di cognizione, venendo in rilievo una vera e propria contestazione intorno a un diritto spettante all'erede.
Se lo ritiene opportuno, il giudice può provvedere all'assunzione di provvedimenti conservativi, quali il sequestro dei beni ovvero la nomina di un amministratore degli stessi e, se del caso, anche alla nomina di un curatore provvisorio.

Massime relative all'art. 779 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1361/1960

La procedura di liquidazione dell'ereditā beneficiaria č obbligatoria soltanto quando i creditori abbiano proposto opposizione (art. 498 c.c.); altrimenti, essa č rimessa all'iniziativa dell'erede (art. 495 c.c., in relazione all'art. 503). In pendenza di detta procedura, i creditori possono iniziare azione di condanna contro l'erede, pur avendo presentato la dichiarazione di credito prevista dall'art. 498 c.c., data la completa autonomia fra l'azione individuale del singolo creditore, diretta a fare accertare la sussistenza della sua ragione creditoria, e la procedura li liquidazione, che presuppone il giā avvenuto accertamento della consistenza attiva e passiva dell'ereditā.

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