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Articolo 772 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Avviso dell'inizio dell'inventario

Dispositivo dell'art. 772 Codice di procedura civile

L'ufficiale che procede all'inventario (1) deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni(2).

L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto del giudice (3) per rappresentarli [766] (4).

Note

(1) Il cancelliere o il notaio incaricato di redigere l'inventario devono comunicare alle persone indicate dalla norma precedente almeno tre giorni prima, il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni di inventario e devono ripetere l'avviso nel caso in cui la redazione dell'inventario debba essere effettuata in più sedute. La mancanza dell'avviso determina la nullità dell'inventario, con la conseguenza che, nel procedimento di accettazione con beneficio di inventario, gli eredi dovranno essere considerati quali eredi puri e semplici.
(2) Generalmente devono essere avvertiti tutti i soggetti che potrebbero essere interessati all'esatta formazione dell'inventario, e che come tali, hanno diritto di assistervi (771).
(3) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(4) Come espressamente previsto dalla norma, nel caso in cui vi sono perse che non hanno residenza nè domicilio nella circoscrizione del Tribunale nella quale si procede all'inventario, il cancelliere o il notaio procedente può inviare l'avviso di inizio delle operazioni di inventario presso la loro residenza o domicilio. Diversamente, il tribunale deve nominare un notaio che rappresenti tali soggetti e al quale deve essere inviato l'avviso.

Spiegazione dell'art. 772 Codice di procedura civile

L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso del luogo, giorno ed ora in cui si procederà all'inventario, alle persone che hanno diritto di assistervi ex art. 771 del c.p.c. e che risiedono o hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale; tale avviso può essere dato con biglietto di cancelleria ovvero con raccomandata, non risultando prescritta una forma ben precisa.
In ogni caso, lo stesso deve pervenire alla parte interessata almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni (nel computo del termine di tre giorni non va calcolato quello di spedizione, ma quello ad quem).

Non va effettuato alcun avviso, invece, per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nel circondario del tribunale; tuttavia, in tal caso la parte istante ha diritto di chiedere al giudice di nominare un notaio (con spese a carico del soggetto istante) affinché le rappresenti a tutelare il loro diritto al contraddittorio.

Il notaio è nominato dal giudice con decreto e per tale ipotesi l'avviso deve essere dato al notaio almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni.
Se l'ufficiale che dovrà procedere all’inventario è un notaio, il giudice deve nominarne uno diverso, affinché possa rappresentare i soggetti di cui al 2° comma.

Parte della dottrina ritiene che il notaio non debba essere necessariamente nominato nelle ipotesi previste dal secondo comma, in quanto sarebbe anche legittimo un avviso inviato direttamente alla residenza o al domicilio reali delle persone interessate.

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