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Autonomia privata e controllo del giudice nella separazione consensuale

Data di pubblicazione: dicembre 2006
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Nella separazione consensuale i coniugi sono liberi di decidere il loro futuro asseto di vita; tuttavia, in determinati casi il Giudice può giungere a negare l'approvazione ai loro accordi, pur se ciò accade raramente. Dalla normativa vigente è, infatti, garantita la massima autonomia del gruppo e a tale obiettivo è finalizzata l'esigenza che il Giudice guardi alla singola comunità familiare e al suo modo di vita, valutando globalmente le vicende della coppia in rapporto all'indirizzo di vita... (continua)

Art. precedente Art. successivo

Articolo 740

Codice di Procedura Civile

Reclami del pubblico ministero

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Dispositivo dell'art. 740 Codice di Procedura Civile

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo (1) contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere [disp. att. c.c. 45] (2).

Note

(1) Secondo l'opinione prevalente in dottrina, il pubblico ministero è legittimato a proporre reclamo, mediante la forma del ricorso, avverso i provvedimenti pronunciati dal giudice tutelare o nei quali è previsto il suo parere è obbligatorio. Inoltre, il pubblico ministero può impugnare il provvedimento anche quando questo sia conforme al parere espresso. Infine, si precisa che la giurisprudenza è per lo più concorde nel ritenere che il pubblico ministero possa rinunciare al reclamo pur dopo averlo proposto.

(2) Si tratta del decreto del presidente sul ricorso per interdizione o inabilitazione (713); dei decreti conservativi nell'interesse dello scomparso (48, 721 c.c.); del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione nel procedimento di assenza o morte presunta (723, 728); del decreto di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (725); dei provvedimenti del tribunale relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati (732) ed infine degli atti di omologazione in materia di società (2330 c.c.).


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