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Articolo 736 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 736 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale (1) fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio (2) con ordinanza non impugnabile (3).]

Note

(1) In tali casi la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza della famiglia.
(2) Trattandosi di un procedimento in camera di consiglio la norma rinvia agli artt. 737 e ss, applicabili in quanto compatibili.
(3) Come previsto espressamente dalla norma l'ordinanza non risulta impugnabile ma solo revocabile ai sensi dell'art. 742.

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