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Dispositivo dell'art. 706 Codice di Procedura Civile
La domanda di separazione personale (1) si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata (2).
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Note
(1) L'articolo in commento è stato riformato dalla L.80/2005, la quale unitamente alla successiva L.54/2006 sull'affido condiviso ha previsto una disciplina uniforma e chiara alla materia della separazione personale dei coniugi e del divorzio.
(2) La norma in analisi indica dettagliatamente quale sia il giudice competente a conoscere della domanda di separazione che assume la forma del ricorso. Invero, la disposizione indica che la competenza spetta al giudice del luogo dell'ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo nel quale il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Se quest'ultimo risiede all'estero, la competenza spetta al giudice del luogo dell'ultima residenza o domicilio del ricorrente, mentre se entrambi i coniugi sono residenti all'estero sarà competente qualunque Tribunale della Repubblica.
Il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice e deve l'esposizione dei fatti fondanti la domanda di separazione e l'indicazione della eventuale prole affinchè il Presidente possa assumere i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli. Inoltre, al ricorso deve essere allegata la dichiarazione dei redditi necessaria per l'adozione dei provvedimenti di carattere fiscale.
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Angela T., lunedì 28 gennaio 2013, chiede:
Vorrei separarmi da mio marito con il quale non convivo più da qualche mese. A causa di un ictus mi sono trasferita in Sicilia nella citta dei miei genitori poichè mio marito non si occupava più di me. Mio marito abita ancore nella nostra casa a Napoli. Quale è il tribunale competente per territorio?
Grazie.