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Articolo 706 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma della domanda

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 706 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[La domanda di separazione personale(1) si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata(2).

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi(3).]

Note

(1) L'articolo in commento è stato riformato dalla L.80/2005, la quale unitamente alla successiva L.54/2006 sull'affido condiviso ha previsto una disciplina uniforma e chiara alla materia della separazione personale dei coniugi e del divorzio.
(2) La norma in analisi indica dettagliatamente quale sia il giudice competente a conoscere della domanda di separazione che assume la forma del ricorso. Invero, la disposizione indica che la competenza spetta al giudice del luogo dell'ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo nel quale il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Se quest'ultimo risiede all'estero, la competenza spetta al giudice del luogo dell'ultima residenza o domicilio del ricorrente, mentre se entrambi i coniugi sono residenti all'estero sarà competente qualunque Tribunale della Repubblica.
Il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice e deve l'esposizione dei fatti fondanti la domanda di separazione e l'indicazione della eventuale prole affinché il Presidente possa assumere i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli. Inoltre, al ricorso deve essere allegata la dichiarazione dei redditi necessaria per l'adozione dei provvedimenti di carattere fiscale.
(3) Comma così sostituito dal D. L.vo 28 dicembre 2013, n. 154.

Spiegazione dell'art. 706 Codice di procedura civile

Gli articoli dal 706 al 710 c.p.c. disciplinano il procedimento di separazione giudiziale che, insieme a quello di separazione consensuale di cui all’art. 711 del c.p.c. costituisce una delle due possibili forme di separazione personale dei coniugi.
Entrambi i procedimenti hanno carattere costitutivo necessario, poichè consentono una modifica di status non altrimenti raggiungibile.
E’ stato osservato che sia la separazione giudiziale che quella consensuale presentano, nella fase introduttiva e nella c.d. fase presidenziale, forme procedimentali simili, le quali si diversificano solo in un momento successivo, dando luogo ad un procedimento di volontaria giurisdizione nel caso della separazione consensuale e ad un giudizio contenzioso (appartenente ai procedimenti di cognizione speciali a carattere non sommario) nella separazione giudiziale.

Il procedimento contenzioso di separazione giudiziale prende avvio solo con l'udienza davanti al giudice istruttore, nel corso della quale alla costituzione del coniuge convenuto e alla trattazione del giudizio si applicano le norme del procedimento ordinario.

Si ritiene che le disposizioni contenute nella norma in esame debbano trovare applicazione anche nel caso della separazione consensuale, sia perchè l’art. 711 del c.p.c. è privo di riferimenti alla competenza per territorio sia perchè la nuova formulazione della norma in esame fa riferimento alla “domanda di separazione personale” senza operare ulteriori specificazioni o rinvii.

Il 1° co. attribuisce la competenza al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, prevedendo, in mancanza, l'applicazione del criterio della residenza o domicilio del coniuge convenuto; il secondo comma, invece, disciplina le ulteriori ipotesi legate all'eventualità che il coniuge convenuto sia residente all'estero o sia irreperibile.
Se il coniuge convenuto è residente in Italia, occorre ulteriormente distinguere a seconda che i coniugi abbiano avuto una residenza comune prima del giudizio o se questa sia mancata (dovendosi intendere, con tale espressione, che sia mancata ab origine).

Il criterio residuale della competenza del tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto, quindi, trova applicazione solo nel caso in cui i coniugi non abbiano mai avuto una residenza comune, essendo irrilevante che, al momento della proposizione del giudizio, essi vivano separati già da anni e abbiano diverse residenze.

In particolare, l'ultima residenza comune dei coniugi viene individuata nel luogo ove si trova la c.d. casa coniugale, espressione con cui si individua, in base ad una presunzione semplice, la dimora abituale di tutti i componenti la famiglia.
Si ritiene che, nonostante il riferimento alla nozione prettamente giuridica di residenza, la ratio della scelta del legislatore debba individuarsi nella volontà di radicare il processo nel "luogo maggiormente vicino alla vita matrimoniale"; pertanto, in ipotesi di difformità della residenza anagrafica con il luogo di effettivo svolgimento della vita matrimoniale, il criterio da privilegiare dovrebbe essere comunque quest'ultimo.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, il 2° co. della norma in commento distingue a seconda che il coniuge attore sia residente in Italia o all'estero.
Nel primo caso, sussiste la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del coniuge ricorrente.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile ed anche il ricorrente sia residente all'estero, il 2° co. precisa che la domanda può essere portata alla cognizione di qualsiasi tribunale della Repubblica.

Il primo elemento necessario per la validità del ricorso introduttivo è la completa identificazione dei coniugi.
La norma, nella sua nuova formulazione, si limita adesso a prescrivere che il ricorso debba contenere “l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”.
Nessun riferimento viene fatto all'indicazione dei mezzi di prova, né alla formulazione delle conclusioni; il termine ultimo per indicarli, infatti, ai sensi del terzo comma dell'art. 709 del c.p.c., che espressamente richiama il n. 5 dell’art. 163 del c.p.c., è quello del deposito della memoria integrativa, che deve essere depositata in cancelleria anteriormente all'udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore.
In tal modo si rafforza il carattere prevalentemente conciliativo dell'udienza presidenziale, mentre la specificazione di domande accessorie e conclusioni viene rinviata, qualora il tentativo di conciliazione non dovesse avere esito positivo, alla fase contenziosa, che prende avvio con l'udienza dinanzi il giudice istruttore.

Il fatto costitutivo della domanda di separazione è rappresentato dall'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o dal grave pregiudizio per la prole.
Tuttavia, nulla vieta che il coniuge ricorrente indichi in modo esaustivo i motivi della propria richiesta già nel ricorso introduttivo, essendo tale rappresentazione funzionale a consentire al presidente del tribunale di espletare il tentativo di conciliazione, nonché di emanare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.

La riforma ha introdotto espressamente al 3° co. la necessità di indicare nel ricorso “l'esistenza di figli legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio”, prevedendo che debbano essere allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate (prescrizione che riproduce sostanzialmente il disposto dell' art. 4 legge sul divorzio).
Per quanto concerne l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi, è stato osservato che tale disposizione può interpretarsi in due modi diversi, nel senso che i coniugi possano limitarsi a presentare ciascuno la propria ultima dichiarazione dei redditi, oppure che essi siano tenuti a depositare quelle relative agli ultimi anni.

L'70, 1° co., n. 2 c.p.c. prevede l'intervento obbligatorio del P.M. nelle cause di separazione, intervento che, secondo la tesi prevalente, si rende necessario soltanto nel procedimento successivo alla fase presidenziale.
Il P.M. può esercitare i poteri di cui al secondo comma dell’art. 72 del c.p.c.; tra le facoltà del PM vi sono quelle di deduzione di prove ed allegazione di fatti comprovanti le esigenze della parte pubblica, di produzione documentale nonché quella di prendere conclusioni ma solo nel limite delle domande e delle eccezioni delle parti (si esclude che il PM possa formulare la richiesta di addebito della separazione).
L'inosservanza di tale disposizione è causa di nullità del procedimento.

La domanda introduttiva può anche contenere domande accessorie relative, ad esempio, all'affido dei figli, alla condanna al mantenimento ex art. 156 del c.c., all'inibizione nei confronti della moglie di usare il cognome del coniuge ex art. 156 bis del c.c..
Sussistono incertezze in merito alla possibilità di formulare nel giudizio di separazione domande restitutorie di beni personali.
A questo giudizio si applicano le disposizioni in tema di esenzione fiscale dettate in materia di divorzio, esenzione che oggi viene estesa anche al contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, come implicitamente si ricava dall'art. 10 DPR 115/2002 (la gratuità del giudizio sembrerebbe estendersi anche ai trasferimenti patrimoniali oggetto di domande accessorie e previsti da specifici capi della sentenza).

Circa l’individuazione del momento di produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, secondo la tesi prevalente il giudizio è pendente dal deposito del ricorso introduttivo, atto che realizza la costituzione in giudizio del ricorrente, del quale pertanto non è configurabile la contumacia.
Secondo altra tesi, invece, il deposito è inidoneo a realizzare la costituzione del ricorrente, che si perfezionerebbe solo a seguito dell'udienza presidenziale, nel termine assegnato dal presidente.

Con il deposito del ricorso in cancelleria si determina l'iscrizione della causa al ruolo generale degli affari contenziosi civili e quindi l'obbligo per il cancelliere, ex art. 36 delle disp. att. c.p.c. di formare contestualmente il fascicolo d'ufficio.
Il 3° co. stabilisce che il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto in calce al ricorso la data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé e stabilisce un termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Si prevede che l'udienza di comparizione debba comunque essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso e che il presidente debba altresì assegnare un termine “entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti”.

Con tali disposizioni si tende sostanzialmente ad abbreviare i tempi necessari per la trattazione della fase presidenziale, in quanto viene espressamente indicato sia il termine entro il quale il presidente deve fissare l'udienza, sia il termine massimo che deve intercorrere tra la notificazione del ricorso e del decreto ed il giorno dell'udienza presidenziale.

Si tratta, tuttavia, di termini non perentori ma ordinatori, il cui mancato rispetto non comporta l'irrogazione di sanzioni.
Sia il ricorso che il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale devono essere notificati all'altro coniuge a cura del ricorrente ai sensi delle ordinarie norme in tema di notificazione di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.
Si esclude che il coniuge ricorrente possa assumere la veste di consegnatario, in qualità di persona di famiglia, della notificazione eseguita ai sensi del secondo comma dell’art. 139 del c.p.c. presso la residenza del coniuge convenuto.

Il coniuge convenuto non è soggetto all'onere di costituzione in giudizio fin dall'udienza presidenziale, ma può, nel termine concesso dal presidente, depositare una memoria difensiva.
Il presidente è chiamato a verificare la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al coniuge resistente, ed eventualmente a disporne la rinnovazione ai sensi dell' art. 291 del c.p.c..
Il mancato rispetto del termine fissato dal presidente per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, in difetto di espressa sanzione, non determina la nullità del ricorso, ma implica, al contrario, la concessione di un nuovo termine, funzionale al rispetto del principio del contraddittorio.
Il vizio di nullità/inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto non può ritenersi sanato per effetto della successiva costituzione del coniuge resistente dinanzi al G.I.

Massime relative all'art. 706 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13912/2017

L’accettazione della giurisdizione italiana nell’ambito del giudizio di separazione personale non esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato per ottenere l'affidamento di figli minori, sia perché quest’ultimo è un nuovo giudizio (come si evince anche dall’art. 12, par. 2, lett. a), del reg. CE n. 2201 del 2003), sebbene ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l’omologa della separazione consensuale non più reclamabile, in base al suo carattere di giudicato “rebus sic stantibus”, sia perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza, dettato nell’interesse superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE, assume una pregnanza tale da comportare l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione.

Cass. civ. n. 4109/2017

Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale dei coniugi, l’art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l’ultima residenza comune, e, solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, il criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.

Cass. civ. n. 1161/2017

In materia di separazione personale dei coniugi, la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non è solo soggetta agli ordinari criteri di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi, ma, ove le somme non risultino previamente determinate o determinabili, in base al titolo e con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l’insorgenza dell’obbligo di pagamento e dell’esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione.

Cass. civ. n. 18870/2014

Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.

Cass. civ. n. 16957/2011

Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l'ultima residenza comune dei coniugi, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta, sulla base di una applicazione estensiva della sentenza 23 maggio 2008, n.169 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 - nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con emendamenti, in legge 14 maggio 2005, n. 80 - limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero in mancanza", per manifesta irragionevolezza, data la normale cessazione della convivenza, secondo "l'id quod plerumque accidit"; non è invero ammissibile estendere ad altre norme una pronunzia di illegittimità costituzionale riferita ad una specifica disposizione, essendo semmai necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art. 706 c.p.c., nella parte in cui impone come criterio principale di collegamento l'ultima residenza comune dei coniugi e, solo nell'ipotesi in cui mai vi sia stata convivenza, il foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta; nè peraltro sembra sussistere il predetto dubbio di legittimità, stante la diversità di situazioni, dei coniugi in procinto di separarsi, rispetto a coniugi già separati da tempo e parti nel giudizio di cessazione degli effetti civili nel matrimonio.

Cass. civ. n. 3680/2010

Il giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di due diversi Stati membri dell'Unione Europea, può essere validamente instaurato nella residenza abituale della parte attrice, così come previsto nell'art. 3, n. 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2201 del 2003, anche se la domanda non sia proposta congiuntamente da entrambi i coniugi, in quanto tale criterio di collegamento è previsto in via alternativa sia in caso di domanda congiunta sia in caso di domanda proposta da una sola parte, in presenza (come nella specie) di una durata almeno annuale della residenza abituale dell'attore prima della proposizione della domanda.

Cass. civ. n. 25618/2007

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale, con la conseguenza che non è configurabile la reconventio reconventionis.

Cass. civ. n. 18448/2004

Il procedimento di divorzio — così come quello di separazione personale — è caratterizzato da due fasi distinte che si perfezionano, rispettivamente, la prima con il deposito del ricorso in cancelleria e la seconda con la notifica al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del tribunale, contenente la fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al presidente stesso e del termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Pertanto, il rapporto cittadino-giudice si costituisce già con il deposito del ricorso, mentre la seconda fase è finalizzata esclusivamente alla costituzione del necessario contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine fissato per la notifica non comporta, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso — già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria — e che, quindi, deve essere concesso un nuovo termine, onde garantire il rispetto del contraddittorio e non lasciare pendente un ricorso ritualmente introdotto.

Cass. civ. n. 9884/2001

La pendenza davanti ad un giudice francese della causa di divorzio fra cittadini italiani non esclude la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale fra i medesimi coniugi, atteso che tra le due cause non ricorrono i requisiti della identità di petitum e di causa petendi che costituiscono, insieme con l'identità dei soggetti, presupposti indispensabili perché possa applicarsi la disciplina della litispendenza di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Cass. civ. n. 5729/2001

In tema di separazione personale tra coniugi, il momento determinativo della competenza per territorio del giudice adito va stabilito attribuendo rilevanza esclusiva alla data del deposito del ricorso presso la cancelleria di quest'ultimo — dovendosi ritenere già in tale momento realizzata l'instaurazione del rapporto processuale, ancorché tra due soltanto dei tre soggetti tra i quali il processo è destinato a svolgersi —, senza che spieghi, all'uopo, alcuna influenza la data della notificazione del ricorso alla controparte secondo il criterio dell'art. 39, comma terzo c.p.c., la cui applicazione comporta, invece, la dipendenza dal giudice della possibilità, per il ricorrente, di notificare l'atto introduttivo del giudizio e di determinare, così, la pendenza della lite ai sensi della norma citata.

Cass. civ. n. 4686/2001

Se la stessa causa di separazione personale dei coniugi viene introdotta davanti a giudici diversi, per individuare, ai fini della litispendenza, il giudice preventivamente adito occorre avere riguardo non già alla data di notifica degli atti introduttivi dei due giudizi ma a quella del deposito dei relativi ricorsi in cancelleria. Ha, infatti, rilievo generale il principio, affermato con particolare riferimento al processo del lavoro, nonché ai giudizi d'impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, secondo il quale nei procedimenti che s'instaurano con ricorso (ad eccezione del rito monitorio per il quale vige la diversa regola di cui all'art. 643 ultimo comma c.p.c.) la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito del ricorso stesso in cancelleria.

Cass. civ. n. 8427/1990

Con riguardo a domanda di separazione personale, proposta nei confronti di coniuge straniero, la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano va riscontrata in base al criterio di collegamento di cui all'art. 4 primo comma (prima parte) c.p.c., e, pertanto, deve essere affermata ove il convenuto, alla stregua della legge italiana, abbia in Italia la residenza od il domicilio, cioè l'abituale e volontaria dimora, ovvero il centro principale dei suoi affari ed interessi (da individuarsi con riferimento alla generalità dei rapporti facenti capo al soggetto).

Cass. civ. n. 5773/1989

La causa di separazione fra coniugi, entrambi di nazionalità italiana, spetta alla cognizione del giudice italiano, in forza del principio dell'assoggettamento del cittadino alla giurisdizione italiana, mentre non rileva l'ubicazione all'estero della loro residenza o del loro domicilio, trattandosi di circostanza influente ai diversi fini della competenza, da riconoscersi in tal ipotesi a qualunque tribunale della Repubblica (per effetto della mancanza di criteri di collegamento, e poi, dopo l'entrata in vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, in forza della espressa previsione dell'art. 8 di tale legge).

Cass. civ. n. 5293/1989

La domanda di separazione personale, proposta dal marito, cittadino italiano, nei confronti della moglie, anch'essa munita di cittadinanza italiana per effetto del matrimonio, introduce una controversia fra cittadini italiani, e, pertanto, ancorché la convenuta mantenga pure la cittadinanza di stato straniero, secondo la legge di quest'ultimo, e senza che rilevi l'ubicazione all'estero della residenza o del domicilio dei coniugi (circostanza influente ai diversi fini della competenza territoriale, da ritenersi in tal caso estesa a tutti i giudici della Repubblica, alla stregua di un principio generale evincibile dall'ordinamento e poi espressamente recepito dall'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74).

Cass. civ. n. 3095/1989

Nel procedimento di separazione personale ex art. 706 c.p.c. — che è unico, seppure distinto in due fasi, delle quali anche quella presidenziale ha carattere contenzioso — la costituzione dell'attore si perfeziona al momento e per effetto del deposito del ricorso introduttivo, che deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura, instaurandosi attraverso tale deposito il rapporto cittadino-giudice e dovendo ex art. 36 disp. att. c.p.c. la cancelleria provvedere alla formazione del fascicolo di ufficio ed all'iscrizione della causa a ruolo generale, nonché a ricevere gli adempimenti di cui all'art. 38 disp. att. c.p.c., mentre la notificazione del ricorso e del decreto che fissa l'udienza di comparizione è finalizzata unicamente alla formazione del contraddittorio ed alla difesa della controparte. Ne discende che nel procedimento di separazione personale l'attore non ha l'onere, dopo l'udienza presidenziale, di costituirsi in giudizio anche davanti al giudice istruttore, restando inapplicabili le disposizioni fissate dall' art. 165 e 171, primo comma, c.p.c. e di conseguenza esclusi gli effetti perentivi del giudizio ex art. 307, primo e secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 2658/1989

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, di cui agli artt. 706 e ss. c.p.c., la domanda riconvenzionale (nella specie, domanda di addebitabilità all'attore della separazione stessa, avanzata dal convenuto nei cui confronti era stata richiesta analoga declaratoria) è tempestivamente introdotta con la comparsa di risposta in sede di costituzione davanti al giudice istruttore, ancorché non sia stata formulata in controdeduzioni scritte depositate dal difensore nella fase preliminare davanti al presidente del tribunale, posto che solo la successiva comparizione davanti a detto istruttore segna l'inizio della fase cognitoria.

Cass. civ. n. 1013/1982

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la ritualità e tempestività delle domande riconvenzionali va riscontrata con riferimento non alla fase preliminare innanzi al presidente del tribunale, ma bensì alla costituzione davanti al giudice istruttore, la quale segna l'inizio della fase cognitoria.

Cass. civ. n. 2989/1973

Nel procedimento per separazione personale dei coniugi il vizio di notificazione del ricorso introduttivo non può considerarsi sanato se il coniuge, in conseguenza di detto vizio, non compaia avanti al presidente del tribunale, ma si costituisca, invece, davanti al giudice istruttore. La fase presidenziale è, infatti, funzionale ed inderogabile, per cui l'impossibilità della sua attuazione per un vizio di notificazione comporta la nullità dell'intero giudizio.

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Angela T. chiede
lunedì 28/01/2013 - Sicilia
“Vorrei separarmi da mio marito con il quale non convivo più da qualche mese. A causa di un ictus mi sono trasferita in Sicilia nella citta dei miei genitori poichè mio marito non si occupava più di me. Mio marito abita ancore nella nostra casa a Napoli. Quale è il tribunale competente per territorio?
Grazie.”
Consulenza legale i 29/01/2013
Ai sensi del primo comma dell'art. 706 del c.p.c. la domanda di separazione va proposta al tribunale di Napoli (ultima residenza comune dei coniugi nonché luogo in cui il coniuge convenuto - il marito - ha la residenza o il domicilio).
La domanda potrebbe essere proposta al tribunale del luogo di residenza o domicilio della moglie ricorrente solo se il marito (coniuge convenuto) risultasse residente all'estero o irreperibile.

Giuseppe chiede
lunedì 11/07/2011 - Lombardia

Al ricorso di separazione vanno allegate anche le ultime due dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi. Nello specifico, cosa bisogna presentare? E' sufficiente copia delle buste paga, il CUD, o il modello 730?”

Consulenza legale i 22/07/2011

Certo. I coniugi devono produrre il modello Unico relativo ai redditi percepiti nell’ultimo anno. Il Giudice può sempre richiedere la presentazione di ulteriore documentazione nel corso del giudizio ed ha addirittura il potere di ordinare un’ispezione tributaria nei confronti dei coniugi, ove le informazioni offerte risultassero insufficientemente documentate e ciò in special modo se esistono anche figli minori cui dover provvedere (v. art. 155 del c.c.).