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Articolo 702 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma della domanda. Costituzione delle parti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 702 bis Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente(1). Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163(2).

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma(3).]

Note

(1) Il procedimento sommario di cognizione, introdotto con la legge di riforma 69/2009, trova applicazione nelle ipotesi in cui la questione sia tale da poter essere decisa in maniera sommaria, non presentando punti controversi complessi e che necessitano di un'istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione. Tuttavia, è bene precisare che la decisione sommaria attiene solo ed esclusivamente alla celerità che caratterizza tale procedimento, poiché il giudizio è in realtà un processo a cognizione piena in ragione del fatto che svolge in ogni caso la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, diversamente dagli altri procedimenti sommari.
(2) Dall'analisi del presente articolo si evince che la competenza appartiene esclusivamente al tribunale in composizione monocratica escludendosi qualsiasi competenza del collegio o del giudice di pace, che la forma della domanda con la quale si introduce il giudizio è quella del ricorso e che si tratta di un istituto alternativo al processo ordinario di cognizione.
Nel ricorso, modellato sulla falsa riga dell'atto di citazione, è necessario che vengano indicati in maniera completa tutti gli elementi utili affinché il giudice possa avere già una chiara contezza della questione.
(3) Per ragioni di completezza, si indica che agli artt. 14-30 del D. Lgs. n. 150 del 2011 si trovano i riti speciali che sono regolati dal processo sommario di cognizione, tra cui si annoverano a titolo esemplificativo le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, quelle in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale a favore dei cittadini dei paesi membri dell'U.E., le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai etc..

Ratio Legis

La norma in commento apre il Capo III bis, intitolato "Del procedimento sommario di cognizione", introdotto dalla legge di riforma 69/2009 e comprendente gli articoli da 702 bis a 702 quater del c.p.c.. Tali disposizioni regolano un procedimento volto sia ad ottenere la tutela piena del diritto fatto valere in via sommaria sia a snellire la trattazione dei procedimenti meno complessi.

Spiegazione dell'art. 702 bis Codice di procedura civile

La fase introduttiva del giudizio non è diversa da quella del rito a cognizione piena, con l'unica eccezione dell'utilizzo, in luogo della citazione, del ricorso, il quale deve contenere gli stessi elementi previsti dall’art. 163 del c.p.c. per la citazione, con esclusione della fissazione della data dell'udienza.
È stato osservato che, essendo il giudice il soggetto designato alla fissazione dell'udienza e non più l'attore, non spetterebbe più alla parte attrice l'incombente di avvisare il convenuto delle decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c.; in realtà, ragioni prudenziali suggeriscono di inserire nel ricorso introduttivo del giudizio sommario di cognizione anche l'avvertimento che la mancata costituzione nei termini determina le decadenze di cui all' art. 167.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, disposta dal giudice designato, deve essere notificato al convenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza stessa.
In caso di mancata osservanza dei requisiti formali relativi alla vocatio in jus, ovvero della edictio actionis, potrà comunque trovare applicazione la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ex [[164cpc]; il giudice, dunque, dovrà assegnare un termine perentorio affinché il ricorrente possa provvedere ad una nuova notificazione.

Si è affermato che l'azione esperita nelle forme del rito sommario di cognizione non esclude la previa instaurazione del procedimento di mediazione di cui all'art. 5, 1° e 4° co., D.Lgs. n. 28 del 2010, non essendo il rito a determinare l'obbligatorietà del procedimento conciliativo, bensì la natura della controversa.

Il convenuto dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima della data medesima; al riguardo, si fa rilevare come il 4° co. della norma in esame riporti sostanzialmente il contenuto dell' art. 167 (anche la chiamata di un terzo in causa ha luogo allo stesso modo del processo ordinario).

L'ultimo comma della norma si riferisce unicamente alla “chiamata in garanzia”. Occorre, tuttavia, osservare che il legislatore ha inteso con tale espressione richiamare integralmente l'art. 106 del c.p.c., non essendovi ragione per escludere la chiamata per comunanza di causa.

Massime relative all'art. 702 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 31801/2018

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c.

Cass. civ. n. 6563/2017

La verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione.

Cass. civ. n. 5517/2017

Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all’“editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell’atto introduttivo nullo ai sensi dell’art. 164 c.p.c. con l’assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione.

Cass. civ. n. 19345/2015

In materia di procedimento sommario di cognizione, il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702 bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell'atto, ma il semplice spostamento d'udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze; ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un'attività processuale sovrabbondante, la cui irregolarità formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente e non al loro difensore costituito) non produce effetti invalidanti in base al principio "utile per inutile non vitiatur".

Cass. civ. n. 11512/2012

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione afferente a procedimento sommario ex art. 702 bis e seguenti c.p.c., trattandosi di rito avente natura cognitiva e non cautelare, come è anche esplicitamente affermato dalla rubrica del capo III bis del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cass. civ. n. 3/2012

Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702 bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, secondo comma, c.p.c..

Cass. civ. n. 23691/2011

Il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e seguenti c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009 n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace), non se ne può invocare l'applicazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 702 bis Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Maurizio S. chiede
domenica 26/07/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Maurizio S.

Sono con la presente a richiedere il seguente parere,

L’avvocato fa ricorso nei confronti dell’ex cliente chiedendo al giudice la concessione del decreto ingiuntivo per mancato pagamento degli onorari ex artt., 633 e 642 c.p.c.

L’ex cliente propone ricorso opposizione al decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e “chiamata di un terzo in causa”.

L’avvocato si costituisce con “comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione” ex art. 648 c.p.c., e tra l’altro per quanto d’interesse del presente parere, eccepisce quanto segue: […] “inammissibile” l’autorizzazione alla “chiamata del terzo” nell’ambito del procedimento sommario ( D.lgs. 150/2011), avendo un connotato esclusivamente dilatorio. L’intento dell’opponente sarebbe quello di “inammissibilmente” allargare il petitum e la causa petendi, allungando i tempi del giudizio, chiamata di terzo “preclusa” altresì dalla strutturazione del presente procedimento sommario, in cui è “notorio” siano “inammissibili” ipotesi di “chiamata di terzo” all’infuori della “chiamata in garanzia”, coerentemente con la sommarietà procedimentale che sarebbe compromessa laddove il contraddittorio fosse esteso, nel quale è addirittura esclusi (art. 14 D.Lgs. 150/2011) il mutamento del rito (da sommario ad ordinario di cognizione) proprio a servizio della celerità e snellimento del giudizio dal legislatore”.

La domanda è:

Quali norme di rito e/o quale orientamento giurisprudenziale si può richiamare, per eccepire l’infondatezza di quanto affermato dal professionista, in modo da contrastare l’asserita inammissibilità della “chiamata del terzo”, nel rito sommario inerente alle controversie in materia di liquidazione degli onorari?

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 29/07/2020
Il testo dell’art. 702 bis del c.p.c., ultimo comma, nel disciplinare la chiamata in causa del terzo nell’ambito del procedimento sommario di cognizione, si riferisce espressamente alla sola chiamata in garanzia.
Ciò ha suscitato non poche perplessità in dottrina, che si è mostrata invece propensa a ritenere che la disposizione in esame debba intendersi nel senso di ricomprendere ogni ipotesi di chiamata in causa del terzo, non solo quella in garanzia.
Non sono mancate, però, pronunce giurisprudenziali di segno opposto, ancorate al dato letterale della norma in commento, secondo le quali, nel procedimento sommario di cognizione, deve ritenersi inammissibile la chiamata del "terzo responsabile esclusivo" effettuata dal convenuto, essendo consentita soltanto la chiamata in garanzia (Tribunale Genova, ord. 16/01/2010).
Tuttavia, va detto che nei protocolli adottati in molti Tribunali si chiarisce proprio che la chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto deve essere ammessa in tutti i casi di comunanza della causa previsti dall’art. 106 del c.p.c., e non nelle sole ipotesi di chiamata del terzo in garanzia.
Sarebbe opportuno, pertanto, verificare l’eventuale protocollo attualmente in vigore presso il tribunale competente.
Ad ogni modo, si osserva che, nel nostro caso, la chiamata in causa del terzo potrebbe rientrare nella c.d. chiamata in garanzia impropria. La distinzione tra garanzia propria e impropria è stata chiarita anche dalla giurisprudenza: si veda Cass. Civ., Sez. III, n. 1515/2007, secondo cui si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande. Si configura, invece, la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto.
Per verificare la configurabilità, nel nostro caso, di una domanda di garanzia impropria occorrerebbe però esaminare direttamente il testo della comparsa di costituzione contenente la richiesta di chiamata in causa del terzo.

Maurizio S. chiede
domenica 19/07/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Sono con la presente a richiedere il presente parere.

L’avvocato emette nei confronti dell’ex cliente, decreto ingiuntivo per mancato pagamento degli onorari ex artt., 633 e 642 c.p.c.

L’ex cliente resiste in giudizio con ricorso di opposizione all’esecuzione ex art. 702 bis c.p.c. ed eccepisce le illegittime richieste del professionista, e a supporto di ciò dichiara di volere avvalersi a titolo di prova della documentazione indicata ed allegata al ricorso.

L’avvocato controparte, contesta nella comparsa di costituzione e risposta difronte al Giudice monocratico, che l’ex cliente di fatto non ha depositato in sede di trasmissione telematica la documentazione a titolo di prova della eccezione sollevata, dichiarando quanto segue: l’eccezione è indimostrabile in quanto la produzione del documento viene citata nell’atto ma probabilmente in via strumentale non allegata, e in forza di ciò è assolutamente priva di efficacia probatoria e nell’assenza e/o inammissibilità delle ulteriori istanze istruttorie ovvero il deferimento di interrogatorio formale.

In altre parole l’ex cliente seppure abbia specificatamente indicato nel ricorso di opposizione all’esecuzione i mezzi di prova documentale dei quali intendeva avvalersi, ne ometteva per un mero errore il deposito, e controparte in forza di ciò, ne la reclama la sanzione della decadenza, in quanto la documentazione a cui intendeva avvalersi l'ex cliente non veniva depositata agli atti del giudizio contestualmente al ricorso.

I documenti in oggetto erroneamente non trasmessi, sono documenti di controparte ovvero di fonte dell’avvocato e firmati dall’avvocato stesso, inerenti a memorie difensive processuali dell’attività contestata dell’avvocato, difatti a prescindere di quanto eccepito dallo stesso, ne formulava nella comparsa di costituzione comunque il contraddittorio come se gli stessi documenti fossero correttamente stati depositati in giudizio (con il raggiungimento dello scopo per il riconoscimento implicito degli stessi) in quanto i documenti in oggetto non potevano essere disconosciuti dall'avvocato in quanto dallo stesso formati e sottoscritti.

L’ex cliente, il giorno dell’udienza presso il Giudice monocratico, deposita un verbale che è stato ritenuto dall’avvocato di controparte non autorizzato respingendone a tout-court il contenuto che giusitifciava che l’omesso deposito dei documenti indicati nell’atto di ricorso, costituisce una mera irregolarità e non comporta la decadenza della produzione, non ricadendo nella fattispecie nel divieto di cui all’art. 416 c.p.c. e potranno essere prodotti in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, in quanto non si tratta di documenti nuovi, ma documenti rubricati nel ricorso e che potranno essere consultati successivamente al deposito che avverrà prima dell’udienza collegiale, consentendo a controparte l’assicurazione ad un effettivo contraddittorio.

Il Giudice monocratico a svolgimento della riserva ex art. 14 del d.lgs. n.150/2011 nel rimettere agli atti al presidente della sezione civile del tribunale per la designazione del collegio e la fissazione della prossima udienza, nulla dichiarava a proposito della mancanza degli allegati sopra descritti.

Il Presidente del Tribunale Civile fissa l’udienza per la comparizione delle parti avanti al collegio, ed assegna il termine per la costituzione del convenuto sino a dieci gironi prima dell’udienza ai sensi e nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze previste dagli artt. 167 e 38 c.p.c. e dispone che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto. (art. 702 bis III comma c.p.c.).

La domanda è:

Vista la peculiare fattispecie inerente alla fissazione dell’udienza collegiale ex artt. 166, 167 e 38 c.p.c., in che modo l’ex cliente può replicare e rimediare alla produzione dei documenti di prova in tal contesto, al fine di rimediare all’originario errore per non avere depositato la prova documentale indicata nell’atto di ricorso contestualmente al ricorso stesso?

Osservazioni:

Nel diverso rito del lavoro (e nei giudizi inerenti alle locazioni), per un contemperamento dall’esigenza della ricerca della «verità materiale», l’orientamento giurisprudenziale di legittimità afferma che l’errore nel deposito della documentazione che come nel caso di specie sia stato enunciato e richiamato nell’atto di parte, ovvero la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, specificamente indicato di avvalersi di un determinato documento in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma per mero errore materiale omesso di produrlo telematicamente, non può comportarne la dichiarazione di decadenza, che abilita il giudice all’esercizio del potere, dovere di cui all’art. 421, comma primo, cod. proc. civ. (Cass. SU, 20 aprile 2005, n. 8202; successivamente, in senso conforme, Cass. n. 12847/2010, Cass. n. 2577/2009, Cass. n. 18884/2008). Conseguentemente, il giudice, ove ritenga la detta produzione pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve rilevare la riscontrata irregolarità, ammettendo la documentazione.

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 22/07/2020
Il quarto comma dell’art. 702 bis c.p.c. prevede che il convenuto debba costituirsi in giudizio “mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Come emerge già dal tenore letterale della norma in questione la decadenza è prevista soltanto per domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d’ufficio e non per la produzione documentale.
Ciò era stato evidenziato dalla Suprema Corte già nella sentenza n.25547 del 2015 secondo cui: “al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l'art. 702 bis c.p.c., sancisce, infatti, alcuna preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perchè il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommarietà dell'istruzione, ai fini dell'art. 702 ter c.p.c., comma 3, porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie. Ancor meno agevolmente appare allora ravvisabile un momento preclusivo per le deduzioni probatorie con riguardo alle controversie trattate con il rito sommario elencate nel Capo III del D.Lgs. n. 150 del 2011, in quanto ad esse neppure si applica l'art. 702 ter c.p.c., comma 3.”.

In ogni caso, stando a quanto riportato nel quesito, i mezzi di prova sono stati comunque indicati da parte ricorrente. Sempre in merito alle preclusioni istruttorie di tale specifico rito, la Corte di Cassazione con la più recente sentenza n.24538 del 2018 ha altresì evidenziato che: “La specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., risiede anche nella necessità che le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697 c.c.. Solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può, infatti, valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.. 10.3.3. Se la valutazione del thema decidendum e delle "prove" dedotte dalle parti è tale da far ritenere non provata la domanda il giudice è tenuto a rigettarla, perchè, sulla base delle prove dedotte, essa risulta non fondata. La valutazione in merito alla conversione del rito non può essere, quindi, condotta sulla base dell'insufficienza o dell'inidoneità delle prove dedotte a fondamento della domanda, altrimenti la conversione del rito consentirebbe di rimettere nei termini la parte ricorrente per le allegazioni istruttorie, aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate non dalla natura non sommaria dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove: ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art. 702 ter c.p.c.”

Fermo quanto precede, nella presente vicenda, leggiamo che vi è stato il mutamento del rito e fissata l’udienza di comparizione parti ex art. 183 c.p.c.
Pertanto, nel prosieguo del giudizio con le memorie istruttorie sarà possibile produrre i documenti non depositati nella fase sommaria.

Alla luce di ciò ed in risposta al quesito possiamo dunque affermare quanto segue.
L’eccezione sollevata dalla controparte appare priva di pregio in quanto non è maturata alcuna decadenza relativamente alle produzioni documentali (peraltro già indicate anche se non allegate).
La replica dell’ex cliente in merito alla predetta eccezione (ormai comunque superata dalla trasformazione del rito) potrà appunto fare leva sia sul dettato letterale della norma che sulla posizione della giurisprudenza di legittimità sopra citata.

MAURIZIO S. chiede
lunedì 06/07/2020 - Lazio
“Spett. le Brocardi.it
M.S. Lazio

Richiesta parere.

In data 01.02.2019 viene notificato al presunto cliente debitore, un ricorso di un professionista (avvocato) per un mancato pagamento dell’onorario di patrocinio legale sostenuto a favore del cliente, a mezzo decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. presso il Tribunale competente, con richiesta di emettere ex artt. 633, 642 c.p.c. decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del preteso debitore.

L'ex cliente preteso debitore, resiste e deposita tempestivamente presso il medesimo Tribunale, un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione al decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo. Anche se espressamente prevista solo per iniziativa del convenuto e per l'ipotesi di chiamata in garanzia, si ritiene che, sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 702-bis c.p.c., entrambe le parti abbiano facoltà di richiedere la chiamata in causa del terzo, quale mezzo di difesa per le ipotesi normativamente previste. (Trib. Bari, 14.3.2014; Trib. Verona 5.2.2010).

Il preteso debitore, in via principale eccepisce l’annullamento del contratto da cui aveva origine la controversia, in via subordinata la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei suoi presupposti, e in via riconvenzionale il risarcimento del danno provato documentalmente.

L’avvocato controparte, deposita tempestivamente in Tribunale la comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., contestando l’inammissibilità della chiamata del terzo e ulteriormente eccepiva l’improcedibilità del giudizio di opposizione in quanto le controversie in materia di crediti professionali per prestazioni rese dall’avocato nei confronti del proprio cliente sono soggette al rito speciale prescritto dall’art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, richiamando la sentenza Cass. S.U. 4485/2018.

Il professionista fa richiamo agli art. 633 c.p.c. e ss. e segnatamente agli artt. 648,649 e 653, sostenendo quanto segue: […] “che è ormai pacifico che sia invece esclusa la possibilità di introdurre l’azione, indi anche quella di opposizione a decreto ingiuntivo, tramite il rito di cognizione ordinario od il procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli art. 702 bis c.p.c. e segg. eccependo quindi l’inammissibilità del procedimento utilizzato dal preteso debitore con ogni conseguenza processuale di legge”.

In sede di prima udienza, il Giudice a svolgimento della riserva dichiara: - atteso che il presente procedimento risulta ritualmente introdotto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. – rilevato però che l’art. 14 del d.l. n. 150/11 prevede, per il procedimenti relativi ai compensi professionali degli avvocati, il rito collegiale, applicabile peraltro per tutta la durata del giudizio e non solo per la fase di decisione; p.q.m. – rimette gli atti al presidente della II sezione civile del tribunale per la designazione del collegio e la fissazione della prossima udienza in tale sede.

Il Presidente del tribunale fissa per la comparizione delle parti avanti al Collegio l’udienza del… assegna i termini e decadenze ex art. 166 c.p.c., 167 e 38 c.p.c. e dispone che parte ricorrente notifichi il ricorso e il decreto almeno 30 gironi prima della data fissata per la controversia del convento (art. 702 bis III comma c.p.c.).

Domanda:

Alla luce dei fatti sopra esposti, per quanto affermato dal professionista è da ritenere inammissibile il ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo con riconvenzionale dell’ex cliente ?

Quali deduzioni sono eccepibili dal debitore in sede di controdeduzione per raffermare e sostenere l’ammissibilità al giudizio?

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 11/07/2020
La sentenza a Sezioni Unite n.4485 del 2018 citata dall’avvocato che ha chiesto il decreto ingiuntivo aveva evidenziato che l’opposizione ex art. 702 bis bis c.p.c. dovesse essere azionata sempre nell’ambito della procedura particolare prevista dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs 150/2011.
Deve infatti ritenersi esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis c.p.c. e seguenti.
Tale principio è stato ribadito anche dalla sentenza n.24069 del 2019.
Detta ulteriormente in altri termini: l’opposizione introdotta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c (come nel caso in esame) deve essere coordinata con la disciplina di cui al D.Lgs 150/2011.
L’art. 3 del predetto D.Lgs prevede che “nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile” che escludono la possibilità di proporre domande riconvenzionali. Ciò significa che nella ipotesi prevista dall’art. 14 del D.Lgs in esame (e cioè le controversie in materia di liquidazione di onorari dell’avvocato) in caso di opposizione è possibile proporre anche domande riconvenzionali.
Tuttavia, il tribunale decide in composizione collegiale come espressamente previsto dal secondo comma dell’art. 14.

Ciò premesso, appare corretto quanto disposto dal giudice nella riserva assunta in sede di prima udienza e cioè che il procedimento è stato ritualmente introdotto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c ma debba essere trattato dal collegio e non dal giudice monocratico.

Sotto questo punto di vista quindi, in risposta alla prima domanda contenuta nel quesito, riteniamo che quanto sostenuto dall’avvocato non sia corretto nel senso che la riconvenzionale è ammissibile per espressa previsione normativa (art. 3 D.Lgs 150/2011).
A ciò si aggiunga che correttamente l’opposizione è stata promossa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.
Il giudice si è limitato soltanto, coordinando con quanto previsto dal predetto decreto legislativo, a rimettere gli atti al presidente per la designazione del collegio.

Quindi, in sede di controdeduzioni, il debitore può limitarsi ad eccepire quanto sopra evidenziato sottolineando che l’opposizione è stato proposta secondo il rito corretto ed è pertanto ammissibile; il giudice ha infatti soltanto disposto la rimessione al collegio in conformità e nei tempi previsti dall’art. 4 del D. Lgs 150 /2011 (cioè non oltre la prima udienza di comparizione delle parti).

Sergio C. chiede
martedì 24/01/2017 - Emilia-Romagna
“Ho incaricato un avvocato di presentare un ricorso ex legge Pinto per una controversia civile svoltasi a Palermo e protrattasi per ben 21 anni.Nell'aprile 2016 la Cassazione accoglieva il mio ricorso cassando la sentenza d'appello che mi vedeva soccombente e rinviando la causa a nuova sezione della C.A. di Palermo.Controparte,nelle more del processo, si era posta in liquidazione trasformandosi da S.p.A. in S.r.l. ,praticamente senza un patrimonio da attaccare.Per tale ragione ritenni di non riassumere la
causa.Preciso che tutto l'iter processuale si è svolto con il c.d. "vecchio rito" durante il quale non era previsto né il rito sommario di cognizione né la richiesta di trattazione orale,che costituiscono i c.d. "rimedi preventivi" indispensabili per l'accoglimento del ricorso.
L'Avv. incaricato preparava il ricorso,incaricava un legale a Palermo per l'acquisizione degli atti in originale da allegare al ricorso.Emetteva fattura pari a € 2030,08 e bonificavo € 1100,00 all'avv. di Palermo a titolo fondo spese. Successivamente,dopo un paio di settimane,l'avvocato incaricato del ricorso mi comunicava che,da notizie ricevute dal collega di Palermo,mi sconsigliava di presentare il ricorso in quanto privo dei richiesti rimedi preventivi onde evitare anche una condanna al pagamento della soccombenza processuale.
La domanda è: non poteva l'avvocato incaricato,verificare a monte i requisiti per presentare il ricorso anziché redigerlo,estrarre l'ingentissimo numero di atti in originale ed in definitiva farmi pagare,oltre alle sue competenze,anche le spese di tutto il procedimento ? Posso richiedere il rimborso del tutto,detratto l'onorario per la consulenza che avrebbe dovuto essere quella che indicava la mancanza dei requisiti richiesti?

Grazie e cordiali saluti.”
Consulenza legale i 29/01/2017
Dall’esposizione dei fatti di cui al quesito non si comprendono bene, in realtà, le ragioni per le quali il ricorso ai sensi della “Legge Pinto” non sia stato presentato.

La citata norma, L. n. 89 del 24/3/2001, ha conosciuto una rilevante modifica per effetto dei commi 777, 781 e 782 dell’art. 1 della legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, che hanno reso più difficile ricorrere per ottenere un indennizzo per irragionevole durata del processo.
La legge n. 208/2015, infatti, che è entrata in vigore il 1/1/2016, introduce una disciplina transitoria secondo cui (nuovo art. 6, co. 2-bis) ai processi che abbiano già raggiunto un’irragionevole durata alla data del 31/10/2016, oppure che alla medesima data siano già stati decisi, non dovranno essere applicabili le nuove norme e dunque non sarà necessario esperire i “rimedi preventivi”, introdotti con la normativa in commento, ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione: “Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.”

Per il processo civile, costituisce “rimedio preventivo” la proposizione del giudizio con rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis-bis e ss. c.p.c. o la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario ai sensi dell’art. 183 bis-bis c.p.c. nonché, nei casi in cui non si applica il rito sommario, nei quali rientrano anche le cause in grado di appello, la richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 281 sexies-sexies c.p.c., ora resa possibile anche se vi è competenza collegiale del Tribunale (nuovo art. 1-ter, comma 1).

La Legge Pinto stabilisce ancora che (art. 4): “La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.”
Sotto quest’ultimo profilo, tornando al quesito specifico, se la decisione di rinvio della Cassazione è intervenuta nell’aprile 2016, ed è dunque presumibile che il termine per la riassunzione scadesse nel successivo mese di giugno, non essendo stata effettuata la riassunzione in questione, il procedimento si è estinto ed ogni precedente e già intervenuta decisione è divenuta definitiva. Da quel momento (da giugno 2016), decorreva quindi il termine di 6 mesi per la presentazione del ricorso ex Legge Pinto, termine che, come correttamente ha spiegato l’avvocato al cliente che ha posto il quesito, sarebbe scaduto nel mese di dicembre 2016.

Va tuttavia tenuta presente un’importante circostanza, ovvero che il procedimento di cui al quesito era soggetto al cosiddetto “vecchio rito”: per cause di “vecchio rito” si intendono i giudizi già pendenti in primo grado al 30 aprile 1995. La pendenza era data dalla notifica dell'atto di citazione oppure dal deposito del ricorso (come precisato dalla pronuncia 16347/2004 della Cassazione). Alle cause di vecchio rito «si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data» (articolo 90 della legge 353/1990).
Le cause “vecchio rito” costituiscono – si noti bene - una delle ipotesi che fanno eccezione all'applicabilità delle nuove norme della Legge Pinto sopra richiamate, poiché non prevedevano né la distinzione tra rito ordinario e rito sommario né la trattazione orale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c..

Di conseguenza, ad avviso di chi scrive, nel caso di specie si sarebbe potuto tranquillamente presentare il ricorso per irragionevole durata del processo.

Se il legale incaricato non aveva studiato a fondo le modifiche normative sopra richiamate, potrà essere ritenuto responsabile di negligenza ed è senz’altro corretta l’osservazione per la quale egli avrebbe dovuto esaminare meglio la disciplina applicabile al caso di specie prima di iniziare il lavoro ed addebitarlo quindi al cliente.
Al fine di evitare, in ogni caso, un contenzioso per responsabilità professionale nel quale chiedere il risarcimento di ogni danno subito, si potrà suggerire – come ragionevolmente ipotizzato nel quesito – al legale in questione di chiudere il tutto con il rimborso dell’onorario dovuto per la redazione del ricorso poi non depositato e relative spese.

GIUSEPPE V. chiede
martedì 28/04/2015 - Campania
“SULLA RINGHIERA DEL BALCONE DELL'APPARTAMENTO DEL PIANO SUPERIORE SECONDO PIANO DEL MIO APPARTAMENTO PRIMO PIANO SONO STATI ESPOSTI N. 2 CARTELLONI PUBBLICITARI MOLTO GRANDI DI UNA SCUOLA DI FORMAZIONE , ROVINANDO L'ESTETICA DEL FABBRICATO E CAUSANDO RUMORI IN CASO DI VENTO . A SEGUITO DI MIEI DUE RICORSI SONO STATI MULTATI PER BEN DUE VOLTE EURO 400,00 CADAUNA DALLA POLIZIA ANTIEVASIONE DI ... PERCHE' ILLEGITTIMI E ILLEGALI, TANTE' CHE IN DATA 12122014 L'UFFICIO TRIBUTI HA EMESSO ORDINANZA DI RIMOZIONE NOTIFICATA IN DATA 05012015 TERMINE DIECI GIORNI , MA A TUTT'OGGI I RESPONSABILI DELLA SCUOLA NON LI HANNO RIMOSSI .
L'ENTE PUBBLICO DIETRO MIA INSISTENZA ANCHE CON TELEGRAMMA , SOSTIENE CHE NON E' ATTREZZATO ALLA RIMOZIONE COATTA.
MI CHIEDO A QUESTO PUNTO, POSSO CHIEDERE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 700 DEL CODICE CIVILE, AVENDO IN MIO POSSESSO RELAZIONE SCRITTA SU CARTA INTESTATA DEL COMUNE DI ..., SOTTOSCRITTO DAL CORPO ANTIEVASIONE UFFICIO TRIBUTI SIA DEI DUE VERBALI CHE DELL'ORDINANZA DI RIMOZIONE?”
Consulenza legale i 04/05/2015
L'art. 23 comma 13-bis del Codice della Strada è molto chiaro: qualora vengano collocati cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada, dopo aver inutilmente diffidato l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto, è tenuto, trascorso tale termine, ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. La legge precisa addirittura che a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario.

Viste anche le foto che ben rappresentano la situazione, sembra assolutamente inverosimile che gli agenti di polizia stradale non abbiano i mezzi per la rimozione coatta (si tratta semplicemente di sganciare i teli dalla ringhiera del palazzo, operazione che può compiere qualsiasi persona).
Pertanto, prima di intraprendere un giudizio cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che avrebbe buone probabilità di successo, ma che al contempo avrebbe dei costi iniziali importanti per il ricorrente (certo, solo anticipati, ma è noto che i procedimenti giudiziali si protraggono sempre per molto tempo e che non è sempre certo di riuscire a recuperare dalla controparte le somme anticipate), è assolutamente consigliabile insistere affinché la rimozione avvenga in modo coattivo ad opera dell'ente pubblico interessato.

La rimozione costituisce una sanzione accessoria che ha ad oggetto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
Il comma 13 bis è stato modificato dapprima con la legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha convertito con modificazioni il D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e poi da ultimo con la legge 29 luglio 2010, n. 120 (art. 5, comma 2, lett. c), che ha aggiunto l'espressione "a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario".

L'art. 24 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 dispone in generale che il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Il secondo comma, in particolare, stabilisce che le violazioni di norme regolamentari stabilite dal comune nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, implicano la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e che in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Sembra, quindi, che il legislatore abbia voluto stabilire un preciso obbligo in capo all'ente pubblico di rimozione dell'opera abusiva, quando non vi provveda il trasgressore stesso.

Nel caso di specie, la rimozione avrebbe un costo certamente contenuto. Del resto, è prassi di molti grandi comuni quella di rinviare sine die la rimozione, accampando scuse quali la mancanza di fondi o di personale.

Uno strumento di pressione, visto il danno alla salute lamentato dai proprietari dell'appartamento confinante, può essere quello di paventare una azione di risarcimento del danno da ritardo contro la p.a. interessata. E' stato infatti riconosciuto in giurisprudenza il diritto ad ottenere il risarcimento in caso di ritardi puramente burocratici nell'adempimento dei propri obblighi (Consiglio di Stato, sez. V, 28.2.2011, n. 1271: “l’inerzia della pubblica amministrazione, dettata da una condotta dell’ente rivelatasi inutilmente dilatoria, risulta lesiva di un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e fa scattare il risarcimento del danno biologico laddove ha inciso sull’equilibrio psico-fisico dell’interessato”). Si può quindi, innanzitutto, diffidare il comune a provvedere immediatamente alla rimozione, riservandosi la quantificazione del danno.

Nel caso in cui il comune continuasse a disinteressarsi, ferma la possibilità di chiedergli il risarcimento danni, qualora il vicino volesse muoversi autonomamente per far rimuovere i cartelli abusivi, egli potrebbe, come suggerito nel quesito, procedere ad una azione di tipo cautelare ai sensi dell'art. 700 del c.p.c.: l'azione potrà basarsi sul mancato rispetto delle norme di legge sulla collocazione di pubblicità stradali, ma soprattutto sul fatto che i cartelli creano un danno alla salute ai ricorrenti e, pertanto, si impone la necessità di provvedere con urgenza alla rimozione.
Poiché i rumori creati dai cartelli in caso di vento sono particolarmente forti, si può valutare anche una azione dinnanzi al giudice di pace (causa più semplice e più veloce), il quale è competente per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità (art. 7 c.p.c., art. 844 c.c.). Si dovrà effettuare una perizia per valutare se i rumori superano il livello di "normalità".

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