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Articolo 697 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

Dispositivo dell'art. 697 Codice di procedura civile

In caso di eccezionale urgenza (1), il presidente del tribunale, [il pretore] (2) o il giudice di pace (3) può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può (4) nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

Note

(1) La valutazione in ordine alla sussistenza del requisito dell'eccezionale urgenza viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
(2) Le parole nelle parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, con decorrenza dal 2-6-1999.
(3) La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita dalle parole "il giudice di pace" ai sensi dell'art. 39, l. 21-11-1991, n. 374.
(4) Nel caso in cui il giudice ritenga sussistente l'eccezionale urgenza dispone l'assunzione della prova con decreto. Tuttavia, il ricorrente non è tenuto a notificarlo alle altre parti, mentre sarà il cancelliere a dovere notificare in ogni caso notificare il decreto alle parti non presenti, non presenti, non oltre il giorno successivo all'assunzione delle prove. Diversamente, il giudice ha la facoltà (e non l'obbligo) di nominare alle parti non presenti alla assunzione della prova un procuratore.

Ratio Legis

L'articolo in commento trova applicazione nell'ipotesi in cui sussiste un'eccezionale urgenza per l'assunzione della prova richiesta, senza la preventiva convocazione delle altre parti la quale potrebbe essere di ostacolo alla materiale possibilità di assunzione, come ad esempio può accadere nel caso in cui le persone chiamate a testimoniare versino in grave pericolo di vita.

Spiegazione dell'art. 697 Codice di procedura civile

Questa norma si occupa di disciplinare quei casi di eccezionale urgenza, al ricorrere dei quali il giudice può accogliere l'istanza di assunzione preventiva del mezzo di prova richiesto con decreto inaudita altera parte, ovvero senza neppure fissare l'udienza e disporre la comparizione delle parti (il ricorrente, dunque, viene espressamente esonerato dalla notificazione del provvedimento alle controparti).

Il procedimento per decreto non può essere utilizzato qualora sia già pendente il giudizio di merito, in quanto, secondo il disposto di cui al secondo comma dell’art. 699 del c.p.c., nel procedimento di istruzione preventiva in corso di causa, il giudice provvede espressamente nelle forme dell'ordinanza.

In assenza di un'espressa definizione della nozione di “eccezionale urgenza”, si ritiene che tale presupposto ricorra nei casi in cui si presenti un periculum del tutto fuori dall'ordinario, in procinto di originare, in tempi ravvicinatissimi, un vero e proprio danno.
Sebbene la norma faccia espresso riferimento alle sole disposizioni di legge relative ai provvedimenti di assunzione preventiva della prova testimoniale, si ritiene che il procedimento per decreto debba applicarsi anche all'accertamento tecnico e all'ispezione.

Dalla lettura della norma, comunque, si evince che il legislatore prevede delle garanzie in favore della parte assente all’assunzione della prova, e precisamente:
  1. la prima, rimessa alla discrezionalità del giudice, consiste nella nomina di un procuratore che intervenga per la parte non presente durante l'assunzione della prova;
  2. la seconda, sottratta questa volta alla discrezionalità del giudice e, dunque, obbligatoria, si sostanzia nella notificazione del decreto a cura del cancellierenon oltre il giorno successivo”.

Si discute se per “giorno successivo” debba intendersi quello successivo alla pronuncia del decreto o quello successivo all'assunzione della prova, ovvero all'udienza fissata dal giudice per l'acquisizione del mezzo istruttorio (sembra volersi privilegiare quest’ultima interpretazione).
In ogni caso si fa osservare che, nel silenzio della legge, qualora venga omessa la notifica del decreto o non venga rispettato il termine prescritto, si determina una mera irregolarità e non la nullità del procedimento.

Massime relative all'art. 697 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1920/1993

Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d'urgenza inaudita altera parte, l'onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato d'ufficio a tutela della parte non presente (art. 697 c.p.c.), deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime.

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