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Articolo 669 quaterdecies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 669 quaterdecies Codice di procedura civile

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo(1)(2).

Note

(1) Si tratta di una norma di chiusura che ha come effetto quello di determinare l'applicabilità delle disposizioni analizzate a tutte le misure cautelari previste dal codice di rito, dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto compatibili. Infatti, il giudizio di compatibilità va compiuto comparando la disciplina generale introdotta dalla l. 26-11-1990, n. 353 con le peculiarità proprie delle singole misure cautelari previste dal codice civile e da leggi speciali. A dimostrazione di questo, è la stessa norma in analisi che indica come ai procedimenti di istruzione preventiva si applichi solamente l'art. 669septies, attesa la diversità del diritto posto a tutela dei due procedimenti: processuale in quelli di istruzione preventiva, sostanziale in tutti gli altri procedimenti cautelari.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 10 novembre 2023 n. 202 (in G.U. 1a s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669- terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice".

Ratio Legis

La norma disciplina l'ambito di applicazione del procedimento cautelare introdotto dalla l. 353/1990, e lo estende a tutte le misure cautelari disciplinate nel codice di procedura civile, nel codice civile e in altre leggi speciali. Pertanto, l'effetto è quello della tacita abrogazione di tutte quelle disposizioni procedimentali riferite a singole misure cautelari.

Spiegazione dell'art. 669 quaterdecies Codice di procedura civile

La norma in esame non fa altro che individuare e delimitare l'ambito di applicazione della disciplina dei procedimenti cautelari contenuti agli artt. 669 bis ss. c.p.c., statuendo che le disposizioni contenute nella sezione “procedimenti cautelari” si applicano a tutti i provvedimenti cautelari in modo generale, ed anche a quelli contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali in quanto compatibili.
Più precisamente, la norma fa riferimento alle sezioni che riguardano il sequestro, la denuncia di nuova opera e di danno temuto, i provvedimenti d'urgenza, mentre vengono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina i provvedimenti di istruzione preventiva, relativamente ai quali troverà applicazione soltanto l'[669septiescpc]].

Si ritiene in dottrina che hanno natura cautelare i provvedimenti che si caratterizzano per la loro "sommarietà", per la "provvisorietà" (ossia la non attitudine al giudicato), per la loro strumentalità rispetto al processo di cognizione piena, la cui funzione è quella di assicurare la tutela giurisdizionale dal pregiudizio grave ed irreparabile che vi possa derivare.

Le misure più ricorrenti alle quali, tra gli altri, è stata riconosciuta natura cautelare sono:
  1. i provvedimenti con i quali viene disposto il sequestro dei beni del coniuge previsti all'art. 156 del c.c.;
  2. i provvedimenti di rilascio del terreno agricolo oggetto di concessione edilizia, ex art. 50, 4° co., L. 3.5.1982, n. 203.
  3. i provvedimenti completati negli artt. 81 e 83, R.D. 29.6.1939, n. 1127 in materia di diritto industriale e di autore.

Massime relative all'art. 669 quaterdecies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17862/2011

Il provvedimento previsto dall'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è suscettibile di riesame in sede di decisione definitiva del grado di giudizio in cui sia stato emesso; pertanto, pure laddove si lamenti che sia stata negata l'ammissibilità del reclamo contro di esso, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., sull'assunto che si tratti non già di provvedimento cautelare, bensì di provvedimento sommario di natura anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, l'errore eventualmente contenuto in tale pronunzia non dà comunque luogo in alcun modo ad una sentenza in senso sostanziale, essendo priva di definitività. Risolvendosi, pertanto, la negazione della reclamabilità dell'ordinanza, resa a norma dall'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto nella stabilità dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio in primo grado, non è ammissibile avverso essa il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost..

Cass. civ. n. 4082/2005

Il procedimento di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 — il quale prevede, nella ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica, che il richiedente la stessa possa fare istanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di una pubblicazione capace di produrre gli effetti riparatori cui ha diritto — deve essere inquadrato nell'ambito della tutela sommaria cautelare, non essendo a ciò di ostacolo la particolarità rispetto allo strumento tipico di cui all'art. 700 c.p.c., costituita dal fatto che il periculum in mora è ritenuto comunque sussistente e pertanto non richiede al giudice una valutazione sul punto. Pertanto si debbono ritenere applicabili ai procedimenti in questione, nei termini di cui all'art. 669 quaterdecies c.p.c., le norme di cui ai procedimenti cautelari in genere stabilite dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c., con la conseguenza che l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo, costituendo un provvedimento interinale o provvisorio, non è soggetta al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che in contrario rilevi la irreversibilità degli effetti della sua esecuzione sotto il profilo che, concretandosi nella pubblicazione di una rettifica, essa non potrebbe essere successivamente eliminata qualora il provvedimento perda efficacia a causa dell'omessa instaurazione della causa di merito, atteso che il fenomeno della irreversibilità degli effetti — il quale si verifica in tutti i casi in cui per la natura del diritto sottoposto a cautela il carattere anticipatorio della misura cautelare è in sè sufficiente per soddisfare l'interesse del richiedente — Non vale ad attribuire ad un provvedimento giurisdizionale il carattere della definitività e decisorietà supposto dall'art. 111, settimo comma, Cost.

Cass. civ. n. 1748/1999

La natura cautelare dei provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso le decisioni del G.I. in tema di sospensione delle delibere societarie di esclusione di un socio rende detti provvedimenti soggetti alla disciplina dettata dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (giusta disposto del successivo art. 669 quaterdecies stesso codice), e non anche ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

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