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Articolo 654 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

Dispositivo dell'art. 654 Codice di procedura civile

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita(1) con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione(2)(3) scritto in calce all'originale del decreto di ingiunzione.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà(4)(5).

Note

(1) In caso di rigetto dell'opposizione o di estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo è titolo idoneo a promuovere l'esecuzione forzata, purché vi sia un'espressa dichiarazione di esecutorietà che può essere già stata apposta al decreto provvisoriamente esecutivo, altrimenti tale dichiarazione è disposta dal giudice dell'opposizione o da quello che pronuncia l'estinzione del giudizio. In mancanza di una tale statuizione, la dichiarazione di esecutorietà è pronunciata dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
(2) La competenza spetta funzionalmente al giudice che ha emanato il decreto.
(3) Le parole "del giudice di pace, del pretore o del presidente" sono state sostituite dalle seguenti: "del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione" ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(4) La menzione del provvedimento con cui il giudice ha disposto l'esecutorietà deve essere effettuata nell'atto di precetto. La sua mancanza produce la nullità del precetto che può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617.
(5) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 654 Codice di procedura civile

La norma in esame si pone in stretto collegamento con quella che precede in quanto fa riferimento all’esecutorietà (ossia l’attitudine astratta del provvedimento fondare l’esecuzione forzata) ed all’esecuzione (da intendere come attuazione coattiva di un provvedimento avente efficacia esecutiva) del decreto, conseguenti alla sentenza di rigetto dell’opposizione (passata ingiudicato o provvisoriamente esecutiva) nonché al caso dell’estinzione del processo.
Il decreto di esecutorietà, contemplato dal 1° co. dell'articolo in commento, ha carattere dichiarativo-costituitivo: in altri termini, è requisito formale indispensabile per l'acquisizione della qualità di titolo esecutivo.

Secondo quanto previsto dal primo comma, se l’esecutorietà del decreto ingiuntivo non è stata disposta con uno dei provvedimenti previsti dall’articolo che precede, essa può essere conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’estinzione, scritto in calce all’originale del decreto stesso.
Il decreto ingiuntivo, munito della dichiarazione di esecutorietà e della formula esecutiva, costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti e non deve essere ulteriormente notificato per procedere ad esecuzione forzata (questo per semplificare l’inizio del procedimento esecutivo).
In questo caso il creditore procedente è tenuto a fare menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva.
L’omessa menzione di tale provvedimento determina la nullità del precetto, deducibile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..

L’erronea indicazione della data di emissione dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione, invece, non comporta la nullità del precetto qualora l’esigenza di determinazione del titolo esecutivo sia soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso.

Esigenze di economia processuale hanno indotto la dottrina a ritenere che la disposizione in esame debba trovare applicazione non solo nelle ipotesi contemplate dall'art. 654, ma anche in tutte le ipotesi in cui sia disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo prevista in forma definitiva o provvisoria, compresa quella dell'art. 648 del c.p.c..

La norma in esame è stata modificata per effetto della Riforma Cartabia solo per finalità di coordinamento con l’abolizione della formula esecutiva.

Massime relative all'art. 654 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24226/2019

Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà).

Cass. civ. n. 14730/2001

Nell'esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma è sufficiente che, con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali.

Cass. civ. n. 14729/2001

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo e perciò trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, e non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio.

Cass. civ. n. 12766/2000

Il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poiché tale menzione sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.

Cass. civ. n. 12792/1997

Poiché competente a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo è lo stesso giudice che lo ha emesso (art. 654, primo comma, c.p.c.), se il precetto menziona, al fine di identificare il titolo esecutivo (secondo comma del medesimo articolo), la data del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e quella in cui è stata apposta la formula esecutiva, il precetto è valido, anche se manca l'indicazione dell'autorità dichiarante.

Cass. civ. n. 3273/1995

Nel caso in cui il precetto sia stato intimato al debitore sulla base dalla sentenza pronunciata in grado d'appello reiettiva dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non trova applicazione la norma dell'art. 654 c.p.c. concernente la menzione dell'atto di precetto del provvedimento che attribuisce esecutorietà al decreto e dell'opposizione della formula esecutiva, essendo costituito il titolo esecutivo che deve essere notificato al debitore esclusivamente dalla sentenza d'appello, ancorché integralmente confermativa della decisione di primo grado.

Cass. civ. n. 330/1987

Poiché il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, resta esclusa — ex art. 654 c.p.c. — la necessità ai fini dell'esecuzione, di una sua nuova notificazione, quale titolo esecutivo. Il creditore procedente, tuttavia, ha l'obbligo di menzionare nel precetto il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto nonché l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, trattandosi di elementi formali la cui menzione sostituisce la notificazione del titolo esecutivo (cioè decreto ingiuntivo munito del provvedimento che gli conferisce esecutorietà e con l'apposizione della formula esecutiva) ed integra la precedente notificazione del decreto stesso, non avente ancora la qualità di titolo esecutivo. Consegue che l'omessa indicazione di tali elementi, indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, comporta la nullità del precetto a norma dell'art. 156 comma 2 c.p.c.

Cass. civ. n. 3465/1986

Qualora l'estinzione del processo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ancorché verificatasi ope legis, non possa essere dichiarata con ordinanza resa a norma dell'art. 653, primo comma, c.p.c., come si verifica nell'ipotesi di cancellazione dal ruolo della relativa causa e di estinzione per mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno, alla parte che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio deve riconoscersi la facoltà di far valere la suddetta estinzione mediante istanza di declaratoria di esecutorietà dell'ingiunzione, rivolta, ai sensi dell'art. 654, primo comma, c.p.c., allo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione, e tale declaratoria, ove venga pronunciata nel presupposto dell'effettivo verificarsi della predetta estinzione del giudizio di opposizione, deve ritenersi legittima ed efficace indipendentemente dal fatto che fornisca per errore una diversa motivazione (nella specie, essendo stata dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per difetto di opposizione, in relazione ad un'erronea attestazione in proposito del cancelliere).

Cass. civ. n. 199/1985

Il principio posto dall'art. 654 secondo comma c.p.c., secondo il quale, al fine dell'esecuzione, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, essendo sufficiente che nel precetto si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, trova applicazione in ogni ipotesi di esecutività del decreto medesimo, e, quindi, non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio, ma anche quando venga accordata in pendenza del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Cass. civ. n. 2795/1978

La sentenza di rigetto dell'opposizione passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva conferisce al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva, ma non lo rende titolo idoneo per l'esecuzione forzata in mancanza di un'espressa dichiarazione di esecutorietà: mancando tale dichiarazione, infatti, l'esecutorietà deve essere disposta dal conciliatore, dal pretore o dal presidente del tribunale con decreto scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 654 c.p.c.

Cass. civ. n. 1656/1975

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata. In tal caso è sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa. Non è invece applicabile nella specie la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 654 c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, in quanto tale norma è dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.

Cass. civ. n. 1948/1971

Il provvedimento che conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., in relazione alla funzione che esso adempie nella formazione del titolo esecutivo ha carattere dichiarativo-costitutivo e condiziona l'esistenza dell'azione esecutiva. Da ciò consegue che — giusta quanto si ricava anche dalla lettera del citato articolo — ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, è insufficiente la sola menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere, ma è necessaria altresì la precisa menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorietà del decreto ingiuntivo.

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