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Articolo 160 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nullità della notificazione

Dispositivo dell'art. 160 Codice di procedura civile

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia (1), o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta (2) o sulla data (3) (4), salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Note

(1) La nullità della notificazione si verifica in seguito alla violazione delle formalità o delle disposizioni di legge relative alla persona del destinatario o la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto. Pertanto, è nulla la notifica che viene eseguita in un luogo o nelle mani di un consegnatario che ha un qualche riferimento con il vero destinatario. Ad esempio, la notifica effettuata mediante consegna dell'atto ad una persona diversa da quelle indicate dall'art. 139 ossia a persona che non sia un familiare, un vicino etc. (c.d. consegnatario).
Diversamente, si ha inesistenza della notificazione quando questa viene effettuata in un luogo o presso una persona che non risulta in nessun modo riconducibile al vero destinatario.
(2) Un'ulteriore ipotesi di nullità si verifica quando la consegna è effettuata ad una delle persone indicate dalla legge, ma il notificante omette di indicarne le generalità e ne riporta solo la qualifica (ad es. familiare) oppure indica le generalità, ma con scrittura indecifrabile.
(3) Con tale espressione la norma si riferisce alla data che viene apposta dall'ufficiale giudiziario sulla relata di notifica (v. 148).
(4) Accanto alle ipotesi indicate nelle note precedenti, la notifica è nulla quando l'atto non è idoneo a raggiungere lo scopo (v. 156 2). Ad esempio quando viene effettuata la notifica di un atto incompleto, ovvero che contiene alterazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto dell'atto.

Spiegazione dell'art. 160 Codice di procedura civile

Il richiamo che questa norma fa all’art. 156 del c.p.c. comporta che l’indicazione normativa qui contenuta non sia tassativa, dovendosi riconoscere l’esistenza di altre cause di nullità per difetto di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo.
Ogni prescrizione in tema di notificazione degli atti deve essere valutata in termini di essenzialità rispetto allo scopo della stessa notificazione, il quale viene unanimemente individuato nella certezza legale e non semplicemente materiale della conoscenza del contenuto dell’atto da parte del destinatario.

E’ stato precisato in giurisprudenza che non ricorre incertezza assoluta circa il destinatario della notificazione quando vi sia un errore sulla generalità o sulla denominazione esatta del destinatario della notifica, desumibili comunque da un esame complessivo dell’atto.

Il mancato rispetto delle disposizioni circa la persona ed il luogo in cui la consegna dell’atto deve effettuarsi, invece, è di norma causa di nullità e non di inesistenza, salvo che il giudice riconosca che la difformità sia così grave da dover escludere che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario; anche l’ordine dei luoghi in cui effettuare la notifica deve essere rispettato a pena di nullità.

Non determina nullità la mancanza di alcune pagine nella copia notificata, a meno che il destinatario non dimostri che dall’incompletezza ne sia derivata una incompiuta conoscenza dell’atto.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di nullità non comminate espressamente dall’art. 160 c.p.c., vanno ricordate l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario, la mancanza dei requisiti di abilitazione previsti per legge nel caso di notifica eseguita dall’avvocato, o ancora la mancanza di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale per la notifica che deve eseguire il messo comunale.

Il richiamo che viene fatto agli artt. 156 e 157 c.p.c. costituisce una conferma della tesi secondo cui il raggiungimento dello scopo coincide con il compimento dell’atto successivo.
A seguito di rilievo della nullità si deve procedere ex art. 291 del c.p.c. alla rinnovazione della notificazione, la quale ha non solo l’effetto di impedire la dichiarazione di nullità della notificazione, ma anche il prodursi di qualsiasi decadenza.

Si ha inesistenza della notificazione, oltre che nell’ipotesi di difetto di rappresentanza tecnica, anche in relazione a diverse fattispecie in tema di notificazione; si tratta di tutte quelle ipotesi in cui la difformità dal modulo legale è tale che il fenomeno così abnorme non riesce in alcun modo ad inserirsi nello sviluppo del processo, in quanto la fattispecie concreta esorbita completamente dallo schema legale della notificazione.
Più in particolare, si è affermato che la notificazione è inesistente oltre che nel caso di mancanza materiale dell’atto, anche nel caso in cui l’attività posta in essere sia priva degli elementi essenziali, idonei a ritenerla qualificabile come tale.


Massime relative all'art. 160 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6743/2019

La notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione. (In applicazione del principio, la S.C., ha escluso la nullità della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della debitrice nel suo ultimo domicilio sebbene la "de cuius" fosse interdetta e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il suo effettivo domicilio e diretta al curatore dell'eredità giacente).

In tema di atti processuali, la parte che ha effettuato la notificazione non è legittimata a dedurne l'inesistenza giuridica e, nell'ipotesi di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione ritenuta nulla, non è legittimata a dedurre la nullità della conseguente attività processuale di rinnovazione, alla quale essa stessa ha in sostanza dato luogo.

Cass. civ. n. 18937/2017

In tema di notificazioni, qualora l’atto da notificare venga consegnato presso un indirizzo errato, ma all’effettivo destinatario (nella specie, una società) presso la sua sede, la notifica deve ritenersi valida, trattandosi di una semplice irregolarità.

Cass. civ. n. 21819/2016

In tema di notifiche, l'erronea trascrizione dell'indirizzo del destinatario costituisce mero errore materiale, e non provoca l'inammissibilità dell'atto (nella specie, il controricorso), ove la seconda notifica vada a buon fine e sia positivamente eseguita all'indirizzo esatto entro un termine ragionevole dalla prima.

Cass. civ. n. 14916/2016

L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Cass. civ. n. 23420/2014

Qualora la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di alcune pagine rispetto ad esso, così da non consentire al destinatario di difendersi, la notifica è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica dell'atto originale. La costituzione del convenuto sana la nullità della notifica, dovendosi, peraltro, disporre la sua rimessione in termini per l'espletamento delle difese ed eccezioni ove il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la costituzione, avuto riguardo alla data di "vocatio in ius", sia insufficiente.

Cass. civ. n. 16402/2014

E nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in un domicilio dal quale il destinatario si è trasferito, quando nella relazione di notifica l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il destinatario stesso è "assente".

Cass. civ. n. 15327/2014

L'omessa apposizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l'effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell'interessato la "vocatio in jus" per il tramite indefettibile dell'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 1990/2014

In virtù dell'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata da quest'ultimo, in difetto assoluto dell'autorizzazione del presidente della corte d'appello, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.

Cass. civ. n. 14360/2013

La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso.

Cass. civ. n. 16759/2011

In tema di validità della notifica - nella specie, controricorso per cassazione -, sussiste radicale inesistenza quando venga effettuata con consegna di copia dell'atto in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario, mentre nel caso in cui essa abbia avuto luogo con consegna a procuratore diverso dal domiciliatario, ma con studio comune e comunque sito nello stesso stabile, il quale ne ha curato la consegna al suo destinatario, ricorre mera nullità, sanata a seguito del raggiungimento dello scopo dell'atto.

Cass. civ. n. 25350/2009

La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impuignata che - nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera - aveva ritenuto sanata dalla costituzione del convenuto la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita presso il difensore domiciliatario che aveva assistito le medesime parti nella fase a cognizione sommaria).

Cass. civ. n. 21244/2009

Ove il processo, interrotto a seguito della morte di una parte dichiarata in udienza, venga riassunto con atto notificato al domicilio eletto anziché a quello effettivo del "de cuius", la notifica deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità e, in quanto tale, non è suscettibile di sanatoria, perché compiuta in un luogo e ad una persona (il procuratore domiciliatario) che non ha alcun rapporto con gli eredi della persona da lui difesa, i quali, a loro volta, ben potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un giudizio nel quale il defunto era rappresentato dal difensore destinatario della notifica.

Cass. civ. n. 17752/2009

Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 del D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato. (Nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 c.p.c., e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica).

Cass. civ. n. 16444/2009

La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., a mani di persona non legata al destinatario da rapporti di parentela, di affinità o di servizio, né convivente con la famiglia del notificando, è nulla anche se tale persona sia stata trovata nell'abitazione del destinatario.

Cass. civ. n. 9528/2009

La notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall'Albo professionale, in quanto eseguita nei confronti di persona avente un collegamento con il soggetto destinatario dell'atto, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. o eseguita spontaneamente dalla parte, ovvero a seguito della costituzione del suo destinatario.

Cass. civ. n. 5212/2008

La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (fattispecie in tema di notifica del ricorso finalizzato al riconoscimento dello stato di apolide compiuta direttamente al Ministero dell'interno anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato).

Cass. civ. n. 7514/2007

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di notifica dell'atto di citazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio od abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, l'atto di appello, che la S.C., ha ritenuto ritualmente notificato, conteneva l'esatta individuazione di una delle destinatarie ed era stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, restando così agevolmente riconoscibile l'errore contenuto nella notificazione indirizzatale indicando un prenome diverso).

Cass. civ. n. 23028/2006

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non è causa di nullità delle notificazione la mancata indicazione del rapporto tra la persona cui è fatta la consegna dell'atto e il destinatario della notificazione, né l'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica addetta alla casa e il destinatario dell'atto, dovendo affidarsi alle dichiarazioni che gli vengono rese, semprechè queste concorrano con le apparenze, incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la nullità della notificazione di una cartella esattoriale, in quanto l'avviso di ricevimento risultava sottoscritto da persona qualificatasi come «addetta al ritiro» senza ulteriori indicazioni sulla capacità e la qualità della stessa).

Cass. civ. n. 14436/2006

La notificazione è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico erroneo della stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla.

Cass. civ. n. 12806/2006

In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, indentificandola con le sue generalità, nonchè il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle genaralità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario «a mani della madre Anna così qualificatasi capace e convivente stante la sua precaria assenza» consentisse la identificabilità del consegnatario e, quindi, la certezza del destinatario dell'atto stesso).

Cass. civ. n. 11369/2006

La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.

Cass. civ. n. 4794/2006

La nullità della notificazione della citazione è sanata, in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, soltanto con la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto medesimo, non essendo a tal fine idonea la dimostrazione che la stessa aveva avuto conoscenza extraprocessuale dell'atto in persona priva dei poteri rappresentativi.

Cass. civ. n. 9928/2005

L'errore sulle generalità del convenuto, contenuto nella citazione nel giudizio di primo grado e nella relata di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Cass. civ. n. 9892/2005

È nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte; conseguentemente, la nullità è sanabile o mediante costituzione della parte – che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione – o in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 5392/2004

In tema di notificazioni di atti processuali civili, la legittimazione di chi vi provvede è condizione essenziale perché la notificazione esplichi, almeno in parte, gli effetti che le sono propri. Ne consegue che la notificazione eseguita a mezzo di ufficiale di P.G. – che è assolutamente incompetente a compiere notifiche di atti processuali civili e, ove vi provveda, non ha veste né poteri diversi da quelli di qualsiasi cittadino che si arroghi la medesima funzione – non consente di ravvisare una ipotesi di nullità, sanabile con il rinnovo della notifica in forma rituale, perché, non provenendo l'atto da persona investita del potere di certificazione, non assume rilievo né quanto la relata attesta, né il fatto che l'atto scritto sia materialmente pervenuto nella sfera del destinatario.

Cass. civ. n. 637/2003

In tema di notificazioni, l'incompetenza per territorio dell'ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità (e non di inesistenza) dell'atto, con conseguente ammissibilità della sanatoria di detta nullità (nella specie, realizzatasi per effetto della presentazione del controricorso da parte del difensore interessato ad eccepire la nullità de qua).

Cass. civ. n. 11734/2002

In tema di notificazione degli atti processuali, l'ordine dei luoghi fissato dai commi primo e sesto dell'art. 139 c.p.c. deve ritenersi tassativo, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale ordine nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio comporta l'obbligo, per il giudice, di dichiarare la nullità della notificazione.

Cass. civ. n. 6805/2001

Ai fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto.

Cass. civ. n. 1184/2001

Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo cui “la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorché tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera ex tunc.

Cass. civ. n. 15747/2000

In materia di notificazioni, la nullità è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione, effetto della quale sia la normale conoscenza dell'atto da parte del destinatario; pertanto, poiché la funzione istituzionale di difensore dell'amministrazione dell'Avvocatura dello Stato fa ritenere normale, anche se non certo, che la medesima informi l'amministrazione degli atti a questa indirizzati ma da essa ricevuti, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la notificazione del medesimo presso l'Avvocatura dello Stato anziché nella sede dell'amministrazione, costituita nel giudizio di merito per mezzo di un suo funzionario, dà luogo a nullità sanabile e alla dichiarazione di nullità deve seguire l'ordine di rinnovazione della notifica.

Cass. civ. n. 13468/2000

È da escludere la nullità della notifica del ricorso per cassazione, per incertezza assoluta sulla persona cui è fatta, quando dal contesto dell'atto siano ricavabili indicazioni idonee a colmare le eventuali lacune. (Nella specie i destinatari della notifica erano stati compiutamente indicati nella relata, anche senza specificare la qualità di uno di essi quale procuratore generale degli altri, posto che le qualità di rappresentante e rappresentati erano chiaramente ricavabili dal contenuto del ricorso).

Cass. civ. n. 10571/2000

In relazione al luogo della notificazione ed alla persona cui l'atto è consegnato, la notifica dell'atto processuale è inesistente allorché l'atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo o per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato alla Spa Ferrovie dello Stato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dopo che nel giudizio di primo grado la società era stata rappresentata da un suo funzionario, ex R.D. n. 1611 del 1933, e in quello di appello era rimasta contumace; la S.C. ha anche precisato che l'astratta previsione legale di proroga del patrocinio dell'Avvocatura pur dopo la privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, ex art. 24 legge n. 210 del 1985, non valeva a fornire alcun collegamento fra destinatario dell'atto e notifica, non avendo la stessa Avvocatura mai assunto la difesa delle Ferrovie).

Cass. civ. n. 6463/2000

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate.

Cass. civ. n. 4804/2000

La sanatoria della nullità della notificazione dell'impugnazione se può essere effettuata – con effetto ex tunc – a seguito della rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., negli stessi termini e agli stessi effetti può essere operata, prima della costituzione in giudizio, dalla stessa parte che ha rilevato tale nullità. Ciò anche in applicazione del principio della economia dei giudizi.

Cass. civ. n. 1313/2000

Ove la notificazione dell'atto venga effettuata nell'abitazione del destinatario, mediante consegna di copia a persona qualificatasi moglie di quest'ultimo, e non venga specificamente contestata né l'esistenza del vincolo coniugale con persona avente quel cognome né la veridicità della dichiarazione al riguardo resa dalla consegnataria all'ufficiale giudiziario, l'erronea indicazione nella relazione di cui all'art. 148 c.p.c. di un prenome non corrispondente a quello anagrafico della consegnataria non incide sulla validità della notifica; essendo infatti identificabile la persona della consegnataria attraverso l'indicazione del vincolo coniugale e del cognome della stessa, è da escludersi alcuna incertezza circa la persona di famiglia ricevente la copia.

Cass. civ. n. 14068/1999

La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione; la notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare. Nel primo caso (di nullità della notificazione) i vizi della notificazione del ricorso per cassazione, attinenti alla persona presso la quale la notificazione stessa deve essere eseguita, sono sanabili ex tunc per raggiungimento dello scopo, quando segua la costituzione del resistente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto affetta da nullità — e non già inesistente — la notificazione fatta, non già al procuratore della parte, bensì al procuratore che aveva sostituito il primo nell'udienza di discussione innanzi al giudice d'appello e, quindi, in relazione ad una specifica attività processuale, aveva assunto la rappresentanza in giudizio della parte).

Cass. civ. n. 12610/1998

L'impugnazione notificata al rappresentante legale anziché al minore divenuto maggiorenne in corso di causa è invalida quando dagli atti processuali risulti che il notificante abbia conosciuto, ovvero abbia colpevolmente ignorato l'intervenuta maggiore età, e perciò la cessazione della rappresentanza legale. (Nella specie, l'età del minore risultava da una cartella clinica prodotta fin dal primo grado del giudizio).

Cass. civ. n. 9875/1998

In caso di notificazione in uno dei luoghi pertinenti alla persona del destinatario indicati dall'art. 139 c.p.c. e consegna dell'atto a soggetto non avente una delle qualifiche precisate dalla legge, la conseguente nullità della notificazione deve ritenersi sanata, per il conseguimento dello scopo della medesima, se l'atto sia poi effettivamente consegnato al suo destinatario. Ne consegue che quando nel giudizio risulti tale ultima circostanza, il destinatario della notificazione deve ritenersi gravato dall'onere della deduzione e prova della tardività dell'effettiva ricezione dell'atto da parte sua, in quanto tale circostanza assume il rilievo di un'eccezione in senso tecnico a norma dell'art. 2697 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando, in base al riportato principio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la opposizione proposta contro ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, ha ritenuto anche che non fosse stata adeguatamente provata l'insussistenza nel consegnatario della qualità di addetto all'azienda del destinatario).

Cass. civ. n. 2264/1996

Il principio per cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi con effetto ex tunc, si applica anche all'ipotesi in cui il vizio della notificazione derivi dalla incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica – sia essa diretta, per mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sia essa derivata, per difetto delle condizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata; infatti l'incompetenza del soggetto notificante, quale che ne sia l'origine, è causa di nullità non dell'atto ma della sua notificazione, suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto, a tale atto processuale essendo strumentalmente finalizzata la notificazione stessa.

Cass. civ. n. 1084/1996

La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. La notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare. Solo la notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 9395/1995

È affetta da nullità la notifica (nella specie, di una sentenza) eseguita dal messo comunale senza l'autorizzazione specifica del presidente del tribunale prevista dall'art. 34, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla L. 11 giugno 1962, n. 546.

Cass. civ. n. 8372/1995

La notificazione è giuridicamente inesistente quando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, ossia sia tale da non consentirne l'assunzione nel tipico atto delineato dalla legge; essa è, invece, nulla allorquando è effettuata in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge, ma che abbiano sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione stessa. Pertanto, è nulla, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione avvenuta nel domicilio eletto presso il difensore di più resistenti, con consegna di un'unica copia a mani di persona addetta allo studio; nullità che non può essere, però, dichiarata nel caso in cui i resistenti stessi si siano costituiti, notificando tempestivamente il controricorso, nel termine di cui all'art. 370 c.p.c.

Cass. civ. n. 5169/1994

La violazione delle disposizioni relative alla ripartizione dei compiti tra i vari ufficiali giudiziari non costituisce autonoma ragione di nullità della notificazione dell'atto, non determinando una violazione delle regole di competenza in senso proprio, né essendo tale nullità prevista dalla legge ovvero configurabile come nullità formale dell'atto.

Cass. civ. n. 3795/1994

La sanatoria della nullità della notifica di un atto d'impugnazione o di riassunzione per raggiungimento dello scopo che si realizza con la costituzione in giudizio del destinatario (art. 156 c.p.c.) retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione e la riassunzione, se a quel momento non era decorso il relativo termine, perché il raggiungimento dello scopo, combinandosi con la notifica irregolare, da luogo ad una fattispecie dotata della medesima efficacia del corrispondente atto perfetto.

Cass. civ. n. 3039/1994

L'incompetenza dell'ufficiale giudiziario notificante è causa di una nullità, non dell'atto, ma della sua notificazione, suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto, questo essendo l'atto del processo cui la notificazione stessa è strumentale e non trovando, quindi, equipollenti nella semplice certezza di avvenuta ricezione, che è, di per sé circostanza estranea al processo medesimo.

Cass. civ. n. 10647/1992

La sanatoria della nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, non può ritenersi realizzata per il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c. da vicende estranee al processo, non equiparabili alla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, quali la consegna dell'atto da notificare a persona convivente con il destinatario medesimo. (Nella specie, partecipazione alle operazioni del consulente tecnico di ufficio da parte di altro soggetto del rapporto processuale).

Cass. civ. n. 4377/1992

L'erronea indicazione dell'ufficiale giudiziario notificante quale addetto all'ufficio unico notifiche della Corte di cassazione non determina nullità della notificazione, ove sia rimasta improduttiva di conseguenze giuridiche, per essere stata la notificazione stessa richiesta all'ufficiale giudiziario competente e da questi eseguita.

Cass. civ. n. 5267/1984

Per le notificazioni eseguite in forma diversa da quella della consegna a mani proprie dell'intimato nella sua residenza, dimora o domicilio, ex art. 139 c.p.c., vale il principio della cognizione legale che si basa sulla presunzione — intesa nel senso di fondamento razionale della disciplina e non come criterio legale di distribuzione dell'onere della prova — in forza della quale chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l'atto a sua conoscenza con il limite naturale che il principio non può operare quando il rapporto di fiducia non vi sia per un contrasto giuridicamente qualificato di interessi, salva la responsabilità del consegnatario per l'omissione. Pertanto, qualora il destinatario della notificazione non deduca l'inesistenza del rapporto di fiducia con chi la copia dell'atto notificando ha ricevuto, tale notificazione è valida e la parte che, ciò malgrado, non si è costituita, non può richiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

Cass. civ. n. 7374/1983

L'incertezza della data di notificazione, per spiegare effetti invalidanti a norma dell'art. 160 c.p.c., deve essere assoluta, tale, (cioè, da non permettere di individuare la data effettiva, neppure per relationem, e perciò non è ipotizzabile nel caso di errore materiale riconoscibile alla stregua degli elementi forniti dall'atto notificato.

Cass. civ. n. 6857/1983

L'individuazione della data di notificazione o comunicazione di un atto processuale, per quanto riguarda gli effetti a carico del destinatario (nella specie, decorso del termine d'impugnazione, a norma dell'art. 11 della L. 8 luglio 1980, n. 319, avverso il decreto di liquidazione di compenso peritale), resta regolata, ove vi sia contrasto fra più documenti, dal principio della prevalenza delle risultanze fornite dall'atto consegnato al destinatario medesimo.

Cass. civ. n. 6137/1983

Per l'accertamento della data della notifica, costituente elemento essenziale dell'atto, non altrimenti sostituibile, quando, in particolare, occorra stabilire, in base ad essa, la decadenza o meno dal diritto d'impugnazione a carico del destinatario, deve farsi riferimento alla relata contenuta nella copia consegnata a quest'ultimo e non già alla relata contenuta nell'atto restituito a colui che ha chiesto la notifica. Pertanto, la difformità quando a detta data tra l'atto in possesso del notificante e quello consegnato al notificato si risolve a favore di quest'ultimo, gravando sul notificante, che eccepisca la decadenza, l'onere di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto fra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in proprio possesso con quella redatta sulla copia notificata.

Qualora, nella relazione di notificazione stilata sulla copia dell'atto consegnata al destinatario, manchi l'indicazione della data, e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto, si verifica una nullità insanabile della notificazione medesima, se da essa decorre un termine perentorio, entro il quale il predetto destinatario deve, a pena di decadenza, esercitare determinati diritti.

Cass. civ. n. 5577/1983

La notificazione è valida anche se la relativa data sia nella relata indicata con un timbro, invece che essere scritta dall'ufficiale giudiziario di suo pugno, in quanto tale ipotesi non è prevista tra i casi di nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., mentre il precedente art. 148 limita l'autografia della relata alla sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario e non l'estende pure alla data.

Cass. civ. n. 4364/1982

La nullità della notificazione di un ricorso incidentale, perché eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, ha carattere relativo ed è sanabile ex tunc, qualora il ricorrente principale con la memoria illustrativa (ed a maggior ragione con il controricorso) abbia confutato le ragioni esposte nel ricorso incidentale, dimostrando così di aver preso cognizione, attraverso la notificazione, del contenuto dell'atto.

Cass. civ. n. 235/1982

L'ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del suo ministero anche a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale, purché l'atto da notificare si riferisca ad un procedimento di competenza del giudice cui l'ufficiale notificante è addetto, e, pertanto, la notificazione dell'atto contenente controricorso per cassazione e ricorso incidentale, eseguita da un ufficiale giudiziario di una circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma, è nulla. Tale nullità, in quanto suscettibile di sanatoria solo con salvezza dei diritti quesiti, non è sanata per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata, nell'ipotesi di notificazione effettuata oltre il termine fissato dall'art. 371 c.p.c.

Cass. civ. n. 4130/1981

La notifica del ricorso per cassazione costituisce un atto di competenza promiscua che interessa sia la capitale, sia il luogo dove è stata emessa la sentenza impugnata, così da poter essere legittimamente eseguita, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, dagli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio del giudice che ha emanato la pronuncia, i quali devono valersi del servizio postale quando il destinatario della notifica sia domiciliato fuori della sede del mandamento in cui ha sede l'ufficio al quale sono addetti. L'eventuale nullità della notifica del ricorso ad opera di un addetto ad altra sede può ritenersi sanata, con effetto retroattivo, quando il resistente si costituisca, dimostrando con ciò che l'atto ha conseguito la finalità alla quale era preordinato.

Cass. civ. n. 1707/1980

La mancata indicazione, nella relazione di notificazione, dell'ufficio cui è addetto l'ufficiale giudiziario che ha proceduto, determina un'irregolarità che viene sanata con la costituzione della parte destinataria dell'atto.

Cass. civ. n. 3740/1971

La responsabilità derivante dalla nullità della notificazione di un atto è imputabile (a prescindere dall'eventuale concorrente responsabilità dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore) alla parte nel cui interesse e per conto della quale la notificazione stessa è stata effettuata, alla quale incombe il relativo obbligo ed onere, e che è tenuta perciò ad assicurarsi che sia stata ritualmente eseguita se vuole trarne gli effetti sostanziali e processuali che ne derivano.

Cass. civ. n. 118/1968

Il terzo pignorato non ha interesse ad opporre la nullità della notificazione del pignoramento, perché eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi del debitore, oltre l'anno dalla morte di quest'ultimo. Tale nullità, che è sanabile con effetti ex tunc, può dar luogo soltanto ad un'irregolare costituzione del contraddittorio, deducibile soltanto dagli eredi del debitore defunto.

Cass. civ. n. 2940/1962

... non sussiste tale incertezza assoluta nel caso in cui nella relazione di notifica sia stata omessa solo l'indicazione del giorno in cui l'atto è stato consegnato, ma siano stati indicati il mese e l'anno. In tale ipotesi, infatti, la notificazione può ritenersi avvenuta l'ultimo giorno del mese indicato dall'ufficiale giudiziario nella sua relazione e da tale data può computarsi il decorso del termine entro il quale l'intimato può svolgere la propria attività.

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ALDO M. chiede
giovedì 09/12/2010

“Ho ricevuto dal postino una raccomandata con ricevuta di ritorno presso il mio studio professionale ritirata dalla mia dipendente. La raccomandata e' indirizzata a Spett.le Societa' YYY C/O Dott. XXXXX via XXXXX n X, XXXXX.
Sono il Presidente della societa' sportiva YYY con sede in via ZZZ (lì c'e' la cassetta della posta e la sede della societa', con PC, telefono,etc.).
Posso ritenere nulla la notifica del postino in quanto risulta errata l'intestazione della società e l'indirizzo stesso?
Grazie.”

Consulenza legale i 10/12/2010

Ai sensi dell’art. 160 del c.p.c. la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione dell'art. 156 del c.p.c. e art. 157 del c.p.c..

La notificazione alle persone giuridiche è disciplinata dall’art. 145 del c.p.c. secondo il quale la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma dell'art. 138 del c.p.c., art. 139 del c.p.c. e art. 141 del c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui all'art. 36 del c.c. e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19 del c.c., secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita in ossequio ai precedenti commi, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 c.p.c. Poiché il Presidente di una società ha, di regola, i poteri di rappresentanza dell’Ente, è presumibile che sia stata scelta la notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente e, a norma dell’art. 139 del c.p.c., la notifica è stata quindi eseguita nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

L'errata indicazione, nell'intestazione dell’ente collettivo/persona fisica che rappresenta lo stesso, non è produttiva di nullità od inefficacia quando l'ente medesimo, risulti esattamente individuato in modo che non esista alcuna incertezza al riguardo.