Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 149 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione a mezzo del servizio postale

Dispositivo dell'art. 149 Codice di procedura civile

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (1).

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale (2) (3).

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (4).

Note

(1) Quando la notifica dell'atto processuale deve essere eseguita nell'ambito del comune in cui ha sede l'ufficio notifiche, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale, eccetto il caso in cui il giudice o la parte rispettivamente disponga o richieda che la notifica sia effettuata personalmente. Diversamente, se la notifica deve essere eseguita fuori dal comune, l'ufficiale giudiziario ha la necessità di avvalersi del servizio postale a meno che la parte richieda che la notifica sia effettuata di persona.
(2) Anche in questo caso vale il principio della scissione del procedimento notificatorio in virtù del quale per il notificante la notifica si considera perfezionata al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; mentre, per il destinatario rileva la data in cui riceve il plico, attestata sull'avviso di ricevimento. Nel caso in cui la data non risulta o se è comunque incerta, vale quella indicata dal timbro apposto sull'avviso medesimo. Infatti, solo quest'ultimo documento è pertanto idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il piego è stato consegnato.
(3) I casi di rifiuto a ricevere il plico o di irreperibilità sono disciplinate dall'art. 8, l. 20-11-1982, n. 890. In queste ipotesi l'agente postale ne faceva menzione, restituiva il plico e la notifica si aveva per eseguita con il decorso di dieci giorni dall'avvenuto deposito nell'ufficio postale. Tuttavia, con la sentenza n.1729 del 1996 le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato tale orientamento, stabilendo che per il notificante la notifica si ha per perfezionata quando il plico è, semplicemente, depositato presso l'ufficio postale.
(4) Tale comma è stato aggiunto dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Ratio Legis

La ratio della notificazione a mezzo del servizio postale consiste nell'esigenza di soddisfare interessi di ordine pratico e di rapidità. Appare opportuno precisare che si tratta sempre di un atto dell'ufficiale giudiziario anche se i compiti di ricerca, di consegna e di documentazione sono ripartiti tra l'ufficiale giudiziario e l'ufficio postale. Infatti, l'ufficiale giudiziario svolge il compito di espletare le attività preliminari (dalla redazione della relata alla consegna all'ufficio postale), mentre il servizio postale compie l'attività di individuazione del destinatario o degli eventuali consegnatari (indicata espressamente all'art. 7, l. 20-11-1982, n. 890) nonché di consegna del plico e, infine, di documentazione della consegna effettuata.

Spiegazione dell'art. 149 Codice di procedura civile

L’art. 1 della Legge 890/1982 prevede che l’ufficiale giudiziario per effettuare la notificazione degli atti di cui all’art. 107 DPR n. 1229/1959 possa avvalersi del servizio postale quando il notificando risieda nello stesso comune in cui ha sede l’Ufficio NEP e salvo che l’autorità giudiziaria o la parte non richiedano espressamente che la notifica venga eseguita di persona, mentre deve avvalersene nel caso in cui il destinatario si trovi fuori del comune (sempre con le stesse riserve di cui si è detto prima).

La notificazione a mezzo posta, dunque, si affianca a quella eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario, e si configura come un sistema parallelo alla notifica a mani, ma con alcune importanti conseguenze, quali:
  1. l’art. 7 legge 890/1982, a differenza dell’art. 139 cpc, prevede espressamente la possibilità di notificare anche nelle mani del convivente;
  2. l’art. 8 Legge 890/1982, a differenza dell’art. 140 cpc, non prevede il deposito dell’atto nella Casa comunale.

Va posto in evidenza che la potestà notificatoria dell’ufficiale giudiziario al di fuori del comune in cui ha sede l’ufficio a cui il medesimo è addetto non incontra limitazione di tipo territoriale quando la notificazione avvenga a mezzo del servizio postale.

Di particolare importanza in materia di notifica postale è stato l’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 477 del 26.11.2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4 comma 3 della Legge 890/1982 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
La Corte ha posto in evidenza, infatti, la necessità che le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario si coordino con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.
E’ rimasto ovviamente fermo, per il destinatario, il principio secondo cui per il medesimo la notifica si perfeziona solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario.
E’ stata così consacrata quella che viene definita scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante e per il destinatario (sul punto si veda anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14.01.2010).

Le predette decisioni della Corte Costituzionale hanno inoltre indirizzato l’attività successiva del legislatore che, con il D.l. n. 248/2007 (conv. Nella Legge n. 31/2008) ha aggiunto all’art. 7 della Legge 890/1982 un sesto comma.
Viene infatti previsto che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, occorre effettuare, a mezzo raccomandata, una comunicazione di avvenuta notifica (CAN) quale ulteriore mezzo volto a garantire meglio tale conoscenza.

Sono sorti a tal proposito diversi problemi interpretativi, primo fra tutti quello di individuare il momento perfezionativo della notifica ex art. 7, dovendosi stabilire se la comunicazione di avvenuta notifica rientri o meno tra gli elementi costitutivi della fattispecie notificatoria (sembra preferibile la tesi secondo cui la sua mancanza determina solo una mera irregolarità del procedimento notificatorio).

Altro dubbio è sorto in ordine alla operatività o meno di tale norma per le notifiche a mezzo posta da effettuare alle persone giuridiche, in ipotesi di consegna del plico a persona addetta alla ricezione, diversa dal legale rappresentante della società, nella sede di quest’ultima.
Appare preferibile la tesi che esclude la necessità di inviare la CAN, in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il dipendente addetto alla ricezione alla società, il che porta ad escludere la necessità di tale adempimento ulteriore; l’obbligo di spedizione, invece, si ritiene che sussista nel caso in cui a ricevere l’atto sia un soggetto non legato alla società da alcun rapporto di subordinazione.

In materia di notifica a mezzo posta, va anche precisato che nei casi in cui il legislatore prescrive per l’esecuzione di una notifica il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che farsi riferimento al c.d. servizio postale universale fornito dall’ente poste; pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio la notifica a mezzo posta affidata ad un’agenzia privata di recapito.

Gli artt. 14 o 15 del Reg. CE n. 1393/2007 legittimano la notifica a mezzo posta di un atto giudiziario in altri Stati membri dell’Unione Europea, salva la facoltà di opposizione da parte dello Stato membro prevista dall’art. 15 del medesimo Regolamento.

Nella notifica a mezzo posta l’attività svolta dall’agente postale, su delega dell’ufficiale giudiziario, gode della stessa fede privilegiata di quella svolta da quest’ultimo.
La relativa attestazione, dunque, fa fede fino a querela di falso anche con riguardo alla firma del destinatario o alla dichiarazione del ricevente di essere incaricato della ricezione.

Per quanto concerne la patologia di questo tipo di notificazione, essa deve considerarsi inesistente (e dunque insuscettibile di sanatoria), oltre che nel caso in cui l’avviso non contenga alcuna menzione delle attività di consegna, anche qualora dalla relata risulti che la notifica sia stata eseguita da soggetto non identificabile.
Configurano, invece, nullità della notifica:
- l’aver effettuato la stessa in uno dei luoghi di cui all’art. 139 del c.p.c. a mani di persona non identificata e non a mani del destinatario (senza che dall’avviso risulti il rapporto con il destinatario);
- l’inosservanza dell’ordine delle persone di cui all’art. 7 Legge 890/1982.

L’art. 2 comma 4 e 4 bis del D.l. n. 35/2005 (conv. nella Legge n. 80/2005), che ha modificato l’art. 4 Legge 890/1982, ha previsto che l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta possa essere trasmesso oltre che a mezzo fax, anche per via telematica, purchè l’autorità giudiziaria o la parte interessata ne faccia richiesta, anticipandone le spese.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza più recente, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della Legge 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.
E’ stato a tal proposito precisato che l’avvenuto completamento del procedimento notificatorio (con la ricezione dell’atto da parte del destinatario) non può esser comprovato dal foglio stampato del servizio on line di Poste Italiane.

Massime relative all'art. 149 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20778/2021

Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 06/11/2012).

Cass. civ. n. 299/2020

In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/04/2012).

Cass. civ. n. 32255/2019

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica.

Cass. civ. n. 29642/2019

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Cass. civ. n. 26287/2019

In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro.

Cass. civ. n. 22058/2019

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

Cass. civ. n. 16601/2019

In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

Cass. civ. n. 8082/2019

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.

Cass. civ. n. 18361/2018

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Cass. civ. n. 6242/2017

La notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.

Cass. civ. n. 24823/2016

In tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, la mancata prova dell'avvenuta spedizione della cd. raccomandata informativa determina non l'inesistenza, bensì la nullità della notifica dell'atto di appello, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per raggiungimento dello scopo nel caso di costituzione dell'appellato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità.

Cass. civ. n. 19730/2016

La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezione, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo.

Cass. civ. n. 15905/2016

Nella notifica a mezzo posta, ove il plico indichi come destinatario il domiciliatario e non il domiciliato, si ha mera irregolarità e non nullità, giacché il plico deve comunque pervenire nelle mani del domiciliatario, che dall'esame del contenuto individua quale sia il destinatario della notifica, tra le persone presso di lui domiciliate.

Cass. civ. n. 16289/2015

In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno.

Cass. civ. n. 15347/2015

In tema di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l'attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un'agenzia postale privata, sia da quest'ultima veicolato all'Ente Poste, il quale provveda all'integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa.

Cass. civ. n. 4891/2015

In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna.

Cass. civ. n. 3261/2015

In tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato "ex lege" tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario. dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell'atto notificato, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell'art. 1228, esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga.

Cass. civ. n. 19563/2014

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 novembre 1982 n. 890, ne comporta non l'irregolarità, ma la nullità sanabile con la costituzione del convenuto. (Nella specie, non essendo stata sanata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello né dalla rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. né dalla costituzione del convenuto, la S.C., dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 15973/2014

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 13758/2014

In caso di notificazione eseguita a mezzo posta da un avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la carenza sulla busta con cui è spedita la raccomandata, e nel rigo appositamente dedicato, di ulteriore e separato segno grafico di sottoscrizione, cioè di ripetizione manoscritta e olografa del nome e cognome ad opera del notificante, costituisce una mera irregolarità di compilazione, che non comporta la nullità della notifica comminata dall'art. 11 della citata legge, purchè le suddette indicazioni siano presenti in altra parte del medesimo piego.

Cass. civ. n. 2262/2013

In tema di notifiche a mezzo posta, il d.l.vo 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.l.vo n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.

Cass. civ. n. 21725/2012

In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 - applicabile "ratione temporis" alla notifica eseguita dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.

Cass. civ. n. 17676/2012

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel prescrivere che l'agente postale, in ipotesi di mancato recapito dell'atto per assenza del destinatario, o per mancanza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo, rilascia avviso al destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza, non impone l'obbligo di specificare altresì la modalità concretamente prescelta, né tale obbligo emerge dalla successiva prescrizione, che impone di fare menzione, sull'avviso di ricevimento unito al piego, di tutte le formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, poiché tale obbligo ha ad oggetto il rilascio dell'avviso e le ragioni dello stesso, e non anche la specificazione delle modalità seguite, ovvero se esso sia avvenuto mediante affissione o mediante immissione nella cassetta, facendo fede dell'effettivo avvenuto rilascio la dichiarazione dell'agente.

Cass. civ. n. 13439/2012

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti.

Cass. civ. n. 17023/2011

Il mancato compimento delle formalità previste, dall'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982, per la notificazione mediante il servizio postale (nel caso in cui le persone rinvenute presso il destinatario della notifica ed in sua assenza rifiutino di ricevere il plico), non dà luogo ad inesistenza della notifica, che si verifica quando il tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullità sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso; tuttavia la sanatoria è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata "medio tempore" alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 13338/2010

Il principio secondo il quale la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pone a carico del notificante, a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tardività della notifica, l'onere di provare l'avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto deposito del plico nel rispetto del termine di apertura dell'ufficio al servizio, mentre è irrilevante che la registrazione sul registro dell'Ufficiale giudiziario sia avvenuta successivamente, trattandosi di dato imputabile all'organizzazione interna dell'Ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, il quale risultava depositato l'ultimo giorno utile, ma in orario in cui l'organizzazione dell'ufficio non consentiva la ricezione delle richieste urgenti ai fini della loro evasione, ed era quindi stato caricato sul registro dell'Ufficiale giudiziario solo il giorno successivo).

Cass. civ. n. 7607/2010

A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.

Cass. civ. n. 22607/2009

In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell'art. 149 c.p.c., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, con cui si era ritenuta superata la presunzione di conoscenza della notificazione da parte del destinatario, siccome ricevuta dalla suocera dichiaratasi convivente, poiché dal certificato storico anagrafico risultava che il destinatario non risiedeva più da quattro anni all'indirizzo presso cui era stata eseguita la notifica a mezzo posta).

Cass. civ. n. 17748/2009

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della L. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della L. n. 53 del 1994. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte).

Cass. civ. n. 16184/2009

In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a verbale di infrazione al codice della strada, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato tardiva l'opposizione, nonostante non risultasse con certezza la data di perfezionamento della notificazione a mezzo posta del verbale opposto, in assenza della produzione del relativo avviso di ricevimento).

Cass. civ. n. 3256/2009

In tema di notifica a mezzo posta, l'art. 8 della legge n. 890 del 1982, letto alla luce della sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, impone che la "vacatio" tra il deposito del plico presso l'ufficio postale per impossibilità di consegnarlo al destinatario e la restituzione del plico stesso al mittente abbia una durata ragionevole e tale da non frustrare le possibilità difensive del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito secondo cui il deposito di un plico contenente decreto ingiuntivo doveva durare per tutto il periodo di tempo previsto per proporre opposizione, ed ha affermato che tale lettura della norma non è suffragata da alcun elemento ricavabile dalla legge).

Cass. civ. n. 25031/2008

Nella notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, di rilasciare al notificando l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che l'hanno determinate, e, infine, alla restituzione del piego e dell'avviso al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza. La notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell'assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego e l'omessa attestazione circa la sussistenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti impedisce la verifica dell'effettiva presenza delle condizioni di legge e non consente all'atto di raggiungere il suo scopo. Ne consegue che, in caso di omessa certificazione sull'avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é nulla. (Fattispecie regolata, "ratione temporis", dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1992, nell'originaria formulazione, sia pure nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998).

Cass. civ. n. 15298/2008

Il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale ) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell'avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza.

Cass. civ. n. 13580/2008

In tema di notifica a mezzo posta, le norme sui soggetti ai quali il piego postale può essere consegnato ( artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 ), in ragione della loro natura casistica, hanno natura speciale rispetto a quelle del codice di procedura civile ed il grado di specificazione con cui si individuano i soggetti ai quali l'atto può consegnarsi in vece del destinatario è tale da escludere che si possa ravvisare una eadem ratio per aggiungere ad essi altri soggetti, sia pure sulla base delle norme sulle notifiche eseguite direttamente dall'ufficiale giudiziario. Non è, pertanto, possibile l'estensione analogica dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., che consente la consegna del piego al vicino di casa, anche per l'incidenza di tale estensione sul mutamento del luogo di consegna del plico, in quanto la norma non allude al rinvenimento del vicino nei luoghi indicati nel primo comma (ipotesi cui, invece, si riferisce il secondo comma per soggetti diversi ), bensì ad una consegna al di fuori di tali luoghi.

Cass. civ. n. 14294/2007

In tema di perfezionamento della notificazione dell'impugnazione, per la prova della tempestività è sufficiente il timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sull'atto da notificare, ancorché non firmato, recante l'indicazione della data e del numero cronologico. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 10837/2007

La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come per la costituzione dell'appellante o il deposito del ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli articoli 165 e 369 c.p.c., al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui l'impugnazione è rivolta. (Nella specie, il termine previsto dagli articoli 165 e 347 c.p.c. è stato ritenuto dalla S.C. decorrente dalla data di ricezione della notifica dell'atto di appello e non dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario).

Cass. civ. n. 6360/2007

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio, in difesa, oltretutto, di fissazione da parte del giudice di un termine perentorio).

Cass. civ. n. 6021/2007

In materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio), non potendo desumersi che il portiere fosse stato espressamente incaricato a ricevere gli atti da una successiva notifica effettuata con le stesse modalità, dovendo la validità della notifica effettuarsi con riferimento esclusivo al suo contesto.

Cass. civ. n. 5927/2007

È nulla la notificazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione che sia stato indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esservi o meno conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora, circostanze, queste, da provare dal notificante (nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della notifica effettuata per compiuta giacenza in un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza nè anagrafica nè effettiva, avendo il notificante provato esclusivamente che una successiva notifica allo stesso indirizzo fu ricevuta da persona addetta alla ricezione della posta e che ivi il destinatario aveva una casa di proprietà).

Cass. civ. n. 390/2007

In tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 447 — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario — opera nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'atto di appello, benché dal timbro apposto sul retro dell'ultimo foglio risultasse l'avvenuto pagamento all'ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariali nell'ultimo giorno entro il termine legale dei trenta giorni, dalla notificazione della sentenza appellata, previsto dall'art. 325 c.p.c.).

Cass. civ. n. 24852/2006

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione.

Cass. civ. n. 11929/2006

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8 della legge n. 890 del 1982) — al pari di quanto accade in tema di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art. 143, ultimo comma, c.p.c.) ovvero a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica (art. 142 stesso codice) — bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante — alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico —, coincidente, nella notificazione a mezzo posta, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Corte cost. n. 477 del 2002), ed il secondo con il momento in cui si realizza il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, dell'atto per il destinatario, coincidente, nel sistema di cui al richiamato art. 8. con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta «compiuta giacenza». (Nella specie si trattava di pignoramento notificato per mezzo del servizio postale e l'atto, non consegnato per l'assenza del destinatario, era stato depositato presso l'ufficio postale ed era stato ritirato dal debitore in data rispetto alla quale risultava rispettato il termine perentorio di cinque giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, primo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 19508/2004

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che investano specificamente la tempestività della notifica del ricorso (nella specie, per cassazione), non integra la prova certa una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalità. In tal caso, la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione (nella specie, ex art. 372 c.p.c., trattandosi di dimostrare l'ammissibilità del ricorso) della ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell'incarico affidatogli e del documento consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare.

Cass. civ. n. 11452/2003

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa della propria qualità; ne consegue che la contestazione del destinatario dell'atto, il quale affermi che le parole che compaiono sulla relata di notifica («incaricato del ritiro») siano state aggiunte da persona diversa dal pubblico ufficiale, dopo la sottoscrizione del consegnatario dell'atto notificato, può essere proposta solo con querela di falso, avendo ad oggetto il contenuto estrinseco di un atto proveniente da un pubblico ufficiale.

Cass. civ. n. 11072/2003

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo. A tale conclusione non osta la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 — con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario —, atteso che detta decisione presuppone l'avvenuto accertamento della sussistenza della notificazione.

Cass. civ. n. 6105/2003

Con riguardo alla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto da parte di una delle persone diverse dal destinatario indicate nell'art. 139 c.p.c. consente esclusivamente il compimento delle attività alternative previste dal citato art. 140 c.p.c. (deposito, avviso, raccomandata), ma non è equiparato alla consegna, come nel caso in cui all'art. 139 c.p.c., concernente la notifica a mani proprie, che si considera effettuata se il destinatario rifiuta di ricevere la copia).

Cass. civ. n. 2276/2003

In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la disposizione dell'art. 7, terzo comma, legge n. 890 del 1982, secondo cui, nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche; inoltre, poichè il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, la notifica deve ritenersi validamente effettuata anche qualora l'atto giudiziario sia stato consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano, ovvero — nel caso di società — hanno sede nel fabbricato custodito. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato validamente effettuata la notifica a mani del custode, escludendo che l'appellante avesse fornito la prova che non spettava al custode il compito di distribuire la posta, in quanto si era limitata ad eccepire che nel fabbricato avevano sede anche altre società, circostanza, da sola, irrilevante, poichè non esclude che il custode sia al servizio delle diverse società aventi sede nello stesso edificio).

Cass. civ. n. 11496/2001

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale da eseguirsi presso la sede di una società di persone, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 890/1982 postula, per la validità della notifica stessa, che l'atto sia ricevuto da persona addetta all'ufficio o all'azienda, non essendo, per converso, necessario che il ricevente sia stato formalmente investito della qualifica e del correlativo compito di “incaricato” della ricezione della posta.

Cass. civ. n. 11015/2001

In tema di notificazione a mezzo posta eseguita ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, il rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero il mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), obbliga l'ufficiale giudiziario a dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l'omissione di tale attività comporta la nullità della notifica.

Cass. civ. n. 9928/2001

In tema di notificazione a mezzo posta, l'art. 7 della legge n. 890/1982 ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa al momento della notifica ed abbia preso in consegna l'atto stesso, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza.

Cass. civ. n. 7113/2001

Ai fini dell'accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ad un imprenditore, ricevuta da persona diversa dall'imprenditore individuale o dal rappresentante della società, la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, che l'ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla sede dell'impresa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario.

Cass. civ. n. 1783/2001

Nella notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto. (Nella specie dalla relata di notifica risultava che la notifica era stata eseguita a mani proprie del destinatario in quanto l'avviso di ricevimento risultava essere stato sottoscritto dal destinatario ma lo stesso, pur non avendo formalmente disconosciuto la firma, sosteneva che la stessa non era autografa).

Cass. civ. n. 1097/2000

Nella notifica a mezzo del servizio postale, l'inosservanza dell'ordine delle persone indicate dall'art. 7 legge n. 890 del 1982 quali possibili consegnatari dell'atto in assenza del destinatario è causa di nullità che può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole del giudizio di impugnazione. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto la nullità della notifica dell'avviso dell'udienza di discussione dinanzi al Consiglio nazionale forense — e perciò la nullità del procedimento disciplinare svoltosi dinanzi al suddetto consiglio — in quanto l'avviso era stato consegnato al portiere dello stabile del destinatario senza certificare la ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto).

Cass. civ. n. 12666/2000

È valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, mediante consegna del plico a persona abilitata a riceverlo (nella specie: collaboratore di studio) a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica ex art. 136 e 170 c.p.c. abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato.

Cass. civ. n. 11498/2000

Nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario stesso non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciargli avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte comporta la giuridica inesistenza della notificazione.

Cass. civ. n. 137/2000

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale e con riguardo alle ipotesi di mancata consegna del piego per temporanea assenza del destinatario, ovvero mancanza, rifiuto o inidoneità della persona abilitata a riceverlo, la notificazione si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui il piego (non potuto consegnare) viene depositato presso l'ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il piego viene ritirato, ovvero, in mancanza, quando interviene la cosiddetta «compiuta giacenza»; ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposito del piego non consegnato presso l'ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di spedizione del piego e quella di ritiro dello stesso da parte del destinatario, si ponga, in un arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante (nella specie, il termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), incombe sul notificante l'onere di provare la tempestività della notifica, dovendo quest'ultima, in mancanza, considerarsi intempestiva.

Cass. civ. n. 1996/2000

L'avviso di ricevimento — o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale — è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; il duplicato costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme per produrne gli effetti; conseguentemente, non costituisce prova dell'avvenuta notifica il documento il cui contenuto non sia conforme a quello dell'avviso di ricevimento. (Nella specie, il modulo postale di duplicato dell'avviso di ricevimento conteneva la dichiarazione del destinatario — che aveva aggiunto la parola «non» tra le parole «dichiarato di aver. . .» — di non aver ricevuto il piego raccomandato).

Cass. civ. n. 5884/1999

Nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, L. n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso.

Cass. civ. n. 2635/1999

Deve considerarsi giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria, la notificazione a mezzo del servizio postale che, dalla relata, risulti essere stata eseguita da un soggetto “non identificabile” certamente estraneo all'ufficio degli ufficiali giudiziari. (Nel caso di specie la notificazione del ricorso per Cassazione risultava essere stata eseguita da un sedicente “responsabile di Ufficio personale” non meglio identificato mentre nella dizione a stampa predisposta per la relazione di notifica — che non risultava affatto sottoscritta da un ufficiale giudiziario o da un suo aiutante — si leggeva, fra l'altro: “io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte di appello di Milano”; la S.C., dopo aver affermato il suddetto principio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso).

Cass. civ. n. 2391/1999

È nulla la notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esser conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora — circostanze tutte da provare dal notificante — né al fine di ritenere validamente costituito il contraddittorio può valere che un successivo atto giudiziario, al medesimo indirizzo, sia stato ritirato presso l'ufficio postale da una parente di detto destinatario, perché in mancanza del predetto collegamento tra il luogo e questi, non può ritenersi esistente la convivenza con il parente, giustificativa dell'abilitazione alla ricezione, fondamento della conoscenza de iure, stabilita dall'art. 139, secondo comma, c.p.c. Né infine ha rilevanza che detto parente sia parte nel medesimo giudizio di divisione e appartenga alla medesima stirpe succeduta al “de cuius” in rappresentazione, non avendo perciò il potere di rappresentare un litisconsorte necessario, ancorché cointeressato. (Nella specie colui che aveva ritirato il successivo atto era fratello del destinatario assente e altrove residente, ed entrambi, con altri, erano succeduti in rappresentazione).

Cass. civ. n. 880/1999

La notifica di un atto ad una società per mezzo del servizio postale è affetta da nullità qualora dall'avviso di ricevimento risulti essere stata eseguita la consegna a persona non identificabile, in quanto, in tale ipotesi, è impossibile la verifica della sussistenza in capo al consegnatario di una delle qualità suscettibili di legittimarlo alla ricezione di atti ex art. 7, quarto comma, della legge n. 890 del 1982.

Cass. civ. n. 5972/1998

La notificazione di un atto a mezzo posta è nulla qualora l'agente postale in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse oppure di temporanea assenza del destinatario, ometta di apporre la propria sottoscrizione sull'avviso di ricevimento che egli deve munire della data e unire al piego.

Cass. civ. n. 2327/1998

Non sussiste violazione dell'art. 7 legge 20 novembre 1982, n. 890, correlato all'art. 160 c.p.c., se l'avviso di ricevimento della notifica di un atto giudiziario a mezzo posta è sottoscritto con sigla, anziché con firma per esteso, dall'agente postale, perché l'identificabilità — normalmente difficile attraverso la sigla, di solito non facilmente leggibile — di chi esegue le formalità richieste dalla norma, è irrilevante, salvo che il destinatario dell'atto dimostri, vincendo la presunzione contraria, l'assenza della necessaria qualifica del notificante.

Cass. civ. n. 206/1998

In presenza di convenzioni internazionali che abilitino alle notifiche processuali a mezzo del servizio postale, le modalità di consegna sono quelle proprie dei regolamenti del Paese di destinazione, tuttavia il giudice italiano non può recepire o ritenere efficaci norme di quel Paese che contrastino con le esigenze di ordine pubblico dell'Italia, tra le quali devono ricomprendersi quelle relative alla costituzione dei rapporti processuali, che può ritenersi legittima solo se è assicurata la fondamentale e irrinunciabile esigenza dell'integrità del contraddittorio, da realizzare o attraverso la diretta relazione (tramite la notifica dell'atto) tra l'attore e il convenuto, o attraverso la consegna del plico a persone specificamente individuate in ragione di un rapporto cui l'ordinamento del Paese destinatario ritiene di dover dare rilevanza. (Nella specie è stata ritenuta la nullità della notifica di un atto di citazione effettuata in Austria a mezzo del servizio postale, secondo le disposizioni della convenzione italo-austriaca resa esecutiva con la legge n. 342 del 1977, in quanto non effettuata direttamente al destinatario, né presso il suo domicilio, bensì presso uno studio legale con cui il destinatario aveva «altri» rapporti, ossia rapporti diversi da quelli relativi al processo cui la notifica era inerente).

Cass. civ. n. 11210/1997

Ai sensi dell'art. 106, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare per mezzo del servizio postale atti del suo ministero a persone residenti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto. Ma la conseguente nullità per violazione di tale disposizione è sanata dalla costituzione in giudizio della persona cui l'atto è stato notificato.

Cass. civ. n. 7544/1997

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, per ritenere la ritualità della notificazione, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela o di affinità con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, di persona cioè legata a lui da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza (nel caso di specie il Supremo Collegio ha ritenuto la nullità della notificazione effettuata alla cognata non convivente).

Cass. civ. n. 4779/1997

Nella notificazione a mezzo del servizio postale le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico fanno fede fino a prova contraria in ordine all'indicazione di un determinato luogo, dimora o domicilio del notificando, nonché in ordine al rapporto fra il predetto soggetto e la persona alla quale l'atto è stato consegnato.

Cass. civ. n. 3011/1996

In tema di notifica a mezzo posta, l'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 prescrive che la consegna del piego postale deve essere effettuata a persona che abbia almeno 14 anni, onde sussiste l'obbligo dell'agente postale di accertare che la persona a cui effettua la consegna non sia minore degli anni 14, con la conseguenza che la violazione di tale disposizione, attenendo alla persona del consegnatario, determina la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c.

Cass. civ. n. 1729/1996

Con riguardo a notifica a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8 legge n. 890 del 1982) — al pari di quanto accade in tema di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art. 143, ultimo comma, c.p.c.) ovvero a persona non residente né dimorante né domiciliata nella Repubblica (art. 142 stesso codice) — bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante — alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico — coincidente, nella notifica a mezzo posta, con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato, ed il secondo con il momento in cui si realizza il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, dell'atto per il destinatario, coincidente, nel sistema di cui al richiamato art. 8, con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per propiziare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta «compiuta giacenza».

Cass. civ. n. 7904/1995

Quando l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, deve eseguire la notifica con la spedizione di tanti plichi quanti sono i destinatari, anche se questi abbiano la stessa residenza, per cui, nel caso di spedizione di un solo plico contenente tante copie degli atti quanti sono i destinatari, la notificazione deve considerarsi efficace solo nei confronti della parte a cui il plico sia stato consegnato o a cui nome e per conto sia stato da altri ricevuto.

Cass. civ. n. 3764/1995

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; e la prova di tale consegna — alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato mediante il predetto servizio — è offerta solo dall'avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all'originale implica perciò l'inesistenza della notifica (restando conseguentemente esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.) e impone, in mancanza di costituzione del destinatario, la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 9836/1994

Nella notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna a persona che, vincolata al destinatario da rapporto di lavoro continuativo, è, comunque, incaricata di ricevere e riconsegnare la posta, la prova del rapporto di lavoro continuativo, che non deve essere necessariamente subordinato e che può anche essere, quindi, autonomo o di fatto, può essere tratta anche solo dalla dichiarazione del consegnatario, che l'ufficiale notificante ha il dovere di riferire nel verbale di notifica senza necessità di ulteriori accertamenti, purché queste dichiarazioni concordino con la situazione apparente, quale quella che risulta dalla presenza del consegnatario nell'ufficio o azienda del destinatario, salva la possibilità, per quest'ultimo, di fornire la prova contraria o, in altri termini, di vincere la prova presuntiva del regolare espletamento della notificazione desumibile dalla apparenza con elementi di prova di segno opposto.

Cass. civ. n. 5000/1994

È nulla per incompetenza dell'organo notificante la notificazione effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto, in quanto a norma dell'art. 175 dell'allegato al R.D. 28 dicembre 1924, n. 2771 i messi di conciliazione esercitano le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della rispettiva giurisdizione, mentre per il disposto dell'art. 34 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante dell'ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio può autorizzare a procedere alle notificazioni soltanto il messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato. La nullità si verifica anche se detta notifica è effettuata dal messo di conciliazione a mezzo del servizio postale, essendo applicabile soltanto nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 D.P.R. n. 1229/59 che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale essi sono addetti.

Cass. civ. n. 2956/1994

Nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9, L. 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la giuridica inesistenza della notificazione.

Cass. civ. n. 2348/1994

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale a «persona di famiglia che convive, anche temporaneamente» con il destinatario (art. 7, L. 20 novembre 1982, n. 890), la convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare ed abbia preso in consegna tale atto, onde non è sufficiente la mancata indicazione di «convivente» sull'avviso di ricevimento per desumere la nullità della notifica. Tale presunzione può essere superata nel caso concreto, ove si accerti che non sussisteva la convivenza, neanche temporanea, tra familiare consegnatario della copia e destinatario della notifica, con la conseguenza della nullità della notifica a norma dell'art. 160 c.p.c., per non essere state osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto.

Cass. civ. n. 1487/1990

Il principio dell'inesistenza della notificazione a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, comporta, ove si tratti di notificazione della sentenza impugnata, l'inidoneità della medesima a segnare il decorso del termine breve d'impugnazione.

Cass. civ. n. 3262/1984

Nel caso di notificazione a mezzo posta, l'omessa indicazione nell'avviso di ricevimento del rapporto esistente tra destinatario e consegnatario della copia dell'atto non importa senz'altro la nullità della notificazione, ma impone di accertare (alla stregua degli elementi forniti dal notificante ed anche di presunzioni semplici) la ricorrenza in concreto tra i due soggetti di uno dei rapporti voluti dalla legge.

Cass. civ. n. 7308/1983

Nella notificazione per mezzo del servizio postale, al fine della determinazione della competenza dell'ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione) occorre avere riguardo non solo al luogo di spedizione dell'atto, ma anche al luogo ove tale atto è consegnato al destinatario, attesto il rapporto di strumentalità che esiste fra la consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione e l'atto finale di consegna del plico.

Cass. civ. n. 4569/1982

La notificazione a mezzo del servizio postale, fuori della propria circoscrizione, può essere eseguita esclusivamente dall'ufficiale giudiziario addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere la causa cui attiene la notificazione stessa (artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229), e, pertanto, è affetta da nullità ove eseguita da ufficiale giudiziario diverso.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 149 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

U. D. I. chiede
venerdì 04/02/2022 - Campania
“Vorrei sapere se la notifica di un appello civile a mezzo posta è valida. Sentenza pubblicata il 28.06.2021 consegnata in posta il 27.01.2022 e consegnata al destinatario in data 02.02.2022. Alla luce della sentenza di Cassazione Sezioni Unite n. 10021 del 2021 e 13452/2017. Il notificante ha depositato l'appello un giorno prima del termine massimo ma la consegna al destinatario è chiaramente fuori termine. Grazie”
Consulenza legale i 08/02/2022
L’art. 149 del codice di procedura civile prevede che se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso, "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto."
Tale principio (che aveva appunto comportato la modifica dell’articolo in questione) era stato enunciato nella nota sentenza della Corte Costituzionale n.477/2002 dove espressamente era stato affermato che: “gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.”
Ciò è ribadito anche nella costante giurisprudenza di legittimità. Per verificare la tempestività dell’impugnazione occorre fare riferimento a quando l’atto, appunto, è stato consegnato all’ufficiale giudiziario (o ufficio postale se la notifica è fatta direttamente dall'avvocato). Si vedano a tal proposito, ad esempio, l'ordinanza n.3755/2015 e l'ordinanza n.8862/2018.

La sentenza n.13452/2017 citata nel quesito non è pertinente al caso in esame in quanto riguarda la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio. In tale pronuncia si enuncia infatti il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.
Parimenti, non è pertinente al caso che ci occupa nemmeno l’altra sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 2021 citata nel quesito (il numero 10021 è un evidente refuso) in quanto in essa il principio di diritto enunciato è il seguente: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneita' di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria puo' essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".

Alla luce di quanto precede, in risposta al quesito, possiamo affermare che la notifica dell’atto di appello è stata tempestiva in quanto l’ultimo giorno utile per la consegna dell’atto da notificare sarebbe stato il 28 gennaio mentre nel quesito leggiamo che essa è avvenuta il 27 gennaio, assolutamente nei termini.
La circostanza che al destinatario l’atto di appello sia arrivato successivamente non inficia, per i motivi sopra illustrati, la regolarità della notifica.

C.C. chiede
martedì 09/11/2021 - Calabria
“Buonasera, nel 2018 mi sono rivolto ad un legale tributarista per fare ricorso su alcune cartelle esattoriali in commissione tributaria contro agenzia entrate-riscossione ed altri. In data 5/11/20 la commissione trib. emette ordinanza accoglie l'istanza di sospensione " ritendendo sussistenti i presupposti di legge" e fissa udienza per febbraio 2021. In sede di udienza la medesima, dichiara inammissibile il ricorso perchè la notifica del ricorso è stata effettuata da operatore privato non abilitato per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e pertanto la notifica effettuata è nulla. La decisione richiama gli artt. 137 e segg. cpc, tra i quali art. 149 cpc, il D.lgs.n. 58/2011 che ha determinato la limitazione della riserva a Poste Italiane Spa alla notificazione degli atti giudiziari. Anche se il processo di liberalizzazione del mercato e della libera concorrenza nel settore postale, regolato dalle direttive europee n. 2008/6/CE-2002/39/CE, è stato recepito con la legge n. 124/2017, la giurisprudenza consolidata afferma la riserva in via esclusiva a Poste Italiane della notifica degli atti giudiziari, posto che la notifica a mezzo poste risponde ad una funzione probatoria di ordine pubblico, relativa all'attestazione della data certa di invio e di quella di consegna delle raccomandate.
Domanda: quanto scrive la commissione tributaria è corretto? ci sono i termini per un appello?
Altra domanda, la più importante: ci sono i termini per esercitare un'azione di Responsabilità Professionale nei confronti dell'avvocato che mi ha rappresentato?

Grazie.”
Consulenza legale i 22/11/2021
La legge n. 124 del 2017 ha liberalizzato il settore delle poste, servizio prima riservato al “servizio universale” cioè a Poste Italiane.

Dunque, prima del 2017, le uniche notifiche valide erano quelle effettuate tramite Poste Italiane e ciò perchè il servizio inerente la notificazione a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 era affidato in via esclusiva al “fornitore del servizio universale” che era Poste Italiane S.p.a..
Nonostante la L. n. 124 del 04/08/2017 all'art. 1, comma 57, lett.b) abbia abrogato l'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n.261, con decorrenza dal 10 settembre 2017, liberalizzando i servizi postali, l’art. 5 della L. 124/2017 ha previsto che la gestione dei servizi di notifica degli atti giudiziari possa essere eseguita da Poste private che, però, siano dotate di apposite licenze individuali fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Fino a quando non vengono rilasciate le licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte della AGCOM, gli operatori privati non sono legittimati alla notificazione degli atti giudiziari.

La Commissione Tributaria, nella sentenza che ci occupa, si è dunque correttamente pronunciata in considerazione del fatto che, anche da verifiche effettuate da noi stessi, la “omissis” non sembra essere attualmente contemplata tra gli uffici dotati della specifica licenza abilitativa e soprattutto in considerazione della mancata costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Riscossione che avrebbe, con il suo intervento in giudizio, sanato la nullità della notificazione.

Si può dunque affermare che sarebbe sconsigliato un appello, a meno che non si riesca a dimostrare che al momento della notifica dell’atto giudiziario l’Ufficio postale privato “omissis” fosse dotato della specifica abilitazione prevista dalla legge per la notifica degli atti giudiziari.

Quanto invece al secondo quesito, inerente la responsabilità professionale dell’avvocato, si può affermare quanto segue.
Esiste giurisprudenza della suprema Corte secondo cui l’ avvocato che sbaglia la notifica può ritenersi responsabile professionalmente nei confronti del cliente. Si veda ad esempio Cass. Ord. N. 10822 del 5 giugno 2020
E’ da sottolineare tuttavia che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell’avvocato, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell’attività, ma bisogna provare (Cass. 10526/2015):
• la sussistenza del danno,
• il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente

È fondamentale dimostrare che, ove l’avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l’assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 1984/2016).
Quindi, il danno derivante dall’omissione del professionista (ad esempio, la tardiva proposizione dell’appello o l’omessa produzione di documenti) è ravvisabile solo se, in base a criteri probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato raggiunto (ad esempio, il gravame sarebbe stato giudicato fondato, se fosse stato proposto tempestivamente) (Cass. 2638/2013; Cass. 1984/2016).
Nel caso che ci occupa, da quanto può sinteticamente evincersi dalle poche righe della narrativa della sentenza della Commissione Tributaria, il risultato che si sarebbe potuto conseguire con il ricorso dichiarato inammissibile non è di fatto precluso.
La pronuncia di inammissibilità, infatti, non pregiudica la possibilità di impugnare le cartelle indicate in ricorso ed il ruolo ad esse sotteso, non avendo la Commissione espresso alcuna pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione.
Non essendo state le cartelle mai notificate, il predetto motivo di impugnazione potrà eventualmente essere riproposto nel caso in cui l’Agenzia Entrate Riscossione portasse ad esecuzione le medesime cartelle, impugnando l’atto che eventualmente dovesse richiamarle.

V’è in più che gran parte dei ruoli impugnati (anni fino al 2010), qualora portanti importi inferiori a 5.000,00 euro, verranno automaticamente e d’ufficio annullati, in presenza delle condizioni di legge.
L’art. 4, comma 4, del decreto Sostegni ha stabilito, infatti, l’automatico annullamento dei debiti - ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli (art. 3, D.L. n. 119/2018 e art. 16-bis, D.L. n. 34/2019) o nel saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, legge n. 145/2018):
(i) di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
(ii) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
(iii) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e
(iv) dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Filiberto D. chiede
giovedì 15/02/2018 - Lazio
“A seguito di accatastamento del fabbricato, la società di cui sono amministratore, ha ricevuto un accertamento imu per l'anno 2012.
L'avviso è stato spedito con posta raccomandata, ed è stato messo in cassetta il 27/12/2017 e ritirato da me il 03/01/2018.
Il tributo può considerarsi prescritto? (non decaduto) poiché è venuto a mia conoscenza superati i 5 anni(2013-2017), è giusto considerare il termine del 03/01/2018 come effettiva data in cui sono venuto a conoscenza
Eventualmente posso fare ricorso in autotutela?
Grazie”
Consulenza legale i 17/02/2018
Preliminarmente va osservato che la norma cui fare riferimento nel caso specifico è quella di cui all'art. 1, co. 161 della L. 296/06, la quale ha previsto una disciplina uniforme per tutti i tributi locali in relazione a liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi.
Tale articolo recita: "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."
Pertanto, l'ente locale era tenuto a notificare l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 entro e non oltre il 31 dicembre 2017 al fine di impedire la decadenza del proprio diritto alla riscossione dell'obbligazione tributaria in oggetto.

La norma inoltre parla chiaramente di decadenza e non di prescrizione, istituti profondamente diversi.

La prescrizione inizia a decorrere solamente dal momento in cui il diritto risulta esercitabile e, nel caso di specie, solamente dalla definitività dell'accertamento e non prima.

Una volta precisato tale aspetto, va dato atto che l'art. 149 c.p.c., stabilisce che, per quanto riguarda il soggetto notificante (l'ente locale), la notifica si perfeziona al momento in cui consegna il plico all'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando quindi l'effettiva ricezione o conoscenza dell'atto da parte del destinatario. La versione precedente di tale articolo prevedeva il contario, ossia che la notifica si perfezionasse nel momento in cui il destinatario ricevesse l'atto, ma venne dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Cost. con sentenza n. 477/2002. L'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario ha altre finalità, quali ad esempio il calcolo del tempo entro il quale proporre impugnazione.
In questa caso dunque si può senza dubbio sostenere che la notifica si è perfezionata in data antecedente al 31 dicembre 2017 e che quindi non opera alcuna decadenza.

Per quanto riguarda infine l'autotutela, essa consiste nella possibilità dell'amministrazione finanziaria di risolvere autonomamente i conflitti attuali o potenziali, senza la necessità di ricorrere al giudice. In estrema sintesi, l'ente impositore può decidere di annullare o revocare un proprio atto (d'ufficio o su richiesta del privato) quando esso appaia illegittimo o infondato, per evidenti finalità di deflazione del contenzioso tributario, per economicità e, più in generale, per questioni di giustizia sostanziale.

In ambito tributario, le fattispecie in cui si può procedere l'ente impositore può agire in aututela sono le seguenti:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regime agevolativi precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;

La fattispecie in oggetto non solo non rientra in una delle ipotesi su elencate, ma nemmeno risulta che vi sia stata qualche irregolarità della notifica, la quale infatti è da ritenersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario prima del 31 dicembre 2017.

Dunque, nonostante al condotta non propriamente irreprensibile dell'ente impositore, il quale ha atteso sino all'ultimo momento per notificare l'avviso di accertamento, esso non è incorso in alcuna decadenza e non può esservi alcun interesse sostanziale all'impugnazione dell'atto o alla presentazione di un'istanza di autotutela.