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Articolo 139 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Dispositivo dell'art. 139 Codice di procedura civile

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza (1) del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (2).

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (3), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla (4).

Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata(7).

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci (5).

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti (6).

Note

(1) Di norma il luogo di residenza viene individuato basandosi sull'effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, poichè l'iscrizione anagrafica ha più che altro un mero valore presuntivo a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri.
(2) La norma in esame indica un ordine tassativo che l'ufficiale giudiziario deve seguire per individuare il luogo in cui procedere alla notifica, ovvero prima di tutto quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio. Una volta individuato uno di tale luogo, la norma lascia libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti, ovvero casa, ufficio o luogo dove esercita l'industria o il commercio.
(3) Per persona di famiglia si intende non solo colui che appartenga allo stretto nucleo familiare, ma anche parenti o affini legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili (non cioè del tutto momentanei o occasionali) con il destinatario.
Gli addetti a cui la norma si riferisce coincidono con tutti coloro che hanno un rapporto di solidarietà e di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell'atto. Si pensi ad esempio ad un collega di studio, all'amministratore dell'immobile, all'infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario.
(4) Alla pari dei luoghi in cui ricercare il destinatario che sono indicati tassativamente anche l'ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma risulta tassativo. Pertanto, sarà possibile passare da una categoria all'altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente. La norma, inoltre, specifica che il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta che attesti l'avvenuta notifica, e l'ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario dell'atto l'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In mancanza di tali adempimenti la notifica si deve considerare nulla.
(5) Il comma in analisi prevede una forma di notificazione meramente facoltativa, concorrente cioè con quella ordinaria, disciplinando l'ipotesi della notifica a colui che è costretto a vivere a bordo di un mercantile.
(6) Appare opportuno precisare che l'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi venti anni ha consacrato il principio della c.d. scissione del momento notificatorio per il notificante e per il destinatario dell'atto, proprio al fine di evitare che venisse addebitato a quest'ultimo l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Pertanto, risulta che mentre per il notificante il procedimento si perfeziona nel momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario, per il destinatario quando riceve l'atto notificatogli.
(7) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

L'articolo in commento ha lo scopo di garantire che la notifica degli atti processuali venga effettuata quando questa non può avvenire in mani proprie ex art. 138. Invero, vengono prescritte determinate modalità relative sia ai luoghi dove ricercare il destinatario, come la residenza, la dimora o il domicilio, sia alle persone abilitate a ricevere l'atto, i c.d. consegnatari. Questi ultimi soggetti permettono che in ogni caso sia assicurato il conseguimento dello scopo della conoscenza legale in mancanza della persona fisica destinataria.

Brocardi

Insinuatio ad domum

Spiegazione dell'art. 139 Codice di procedura civile

Il primo comma di questa norma dispone che, se la notifica non viene fatta in mani proprie del destinatario, essa deve essere effettuata nel comune di residenza dello stesso, indicando quali sono i luoghi in cui deve essere ricercato (casa di abitazione, luogo in cui ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio).

E’ dubbio se l’indicazione di tali luoghi sia o meno tassativa, mentre, per quanto riguarda l’ordine di essi, alla tesi secondo cui tale ordine deve ritenersi tassativo (con conseguente nullità della notifica per mancato rispetto dello stesso), si contrappone altra tesi che non lo qualifica come tale, ammettendosi la possibilità di scegliere se eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o l’ufficio (senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario presso l’abitazione, purchè si tratti di luogo situato nel Comune di residenza di esso).

In ogni caso è affetta da nullità (processuale) la notifica eseguita in un comune diverso da quelli indicati dall’art. 139 c.p.c., salvo che venga fatta a mani proprie del destinatario ex art. 138 del c.p.c. ed in luogo ove l’ufficiale giudiziario che notifica ha competenza territoriale.

Qualora la notifica riguardi un imprenditore commerciale individuale, come destinatario deve intendersi la persona fisica titolare dell’impresa, il che comporta che l’atto va notificato rispettando le regole delle notificazioni alle persone fisiche ex artt. 138 e ss. c.p.c.


Nell’ambito dei luoghi che vengono qui indicati, è prevista una successione preferenziale delle persone a cui l’atto può essere consegnato (persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda; in mancanza il portiere o un vicino di casa). Tale successione è ritenuta tassativa, per cui la sua violazione non può che comportare la nullità della notifica.

Alle persone di famiglia devono intendersi equiparati gli affini; da notare che la norma non richiede necessariamente la sussistenza di un rapporto di convivenza tra la persona di famiglia ed il destinatario dell’atto, con la conseguenza che se l’ufficiale giudiziario trova il familiare nell’abitazione del destinatario e questi accetti l’atto senza riserve, la validità della notifica si presume iuris tantum in conseguenza delle dichiarazioni rese al medesimo ufficiale giudiziario (indubbiamente ciò non vale, con conseguente nullità della notifica, nel caso in cui la stessa venga eseguita presso la residenza del familiare, non coincidente con quella destinatario).

Se la notificazione viene eseguita a mani del portiere (dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda), l’ufficiale giudiziario è tenuto a dare al destinatario notizia dell’avvenuta notifica mediante raccomandata, senza avviso di ricevimento; in tal caso, secondo il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e non al momento del completamento delle formalità poste in essere dallo stesso ufficiale giudiziario (è questo il c.d. principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, fatto proprio dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 477/2002 e n. 28/2004).
Il quarto comma di questa norma è stato oggetto di modifica per effetto della Riforma Cartabia, non risultando adesso più richiesta per il perfezionamento della notifica la firma del portiere o del vicino del destinatario.
Si è inteso così da un lato dematerializzare il flusso di ritorno al richiedente della copia dell’atto notificato e dall’altro semplificare l’attività notificatoria dell’ufficiale giudiziario, riducendo la quantità di carta che deve produrre e trasportare con sé quando si reca sui luoghi di notifica e consentendogli di redigere una relata di notifica in via esclusivamente telematica.
La soppressione della firma da parte del ricevente, quando la consegna venga fatta da soggetto che, come l’ufficiale giudiziario, riveste la qualità di pubblico ufficiale e restituisce relazione scritta dell’attività svolta, con valore probatorio dell’atto pubblico, estende a casi analoghi, senza modificarne la natura, la potestà
certificatoria che l’ufficiale già ha con riferimento al caso in cui il ricevente rifiuti la firma o non possa firmare e agevola il flusso telematico degli atti processuali.
In assenza di tale modifica, invece, poiché non si può prevedere se il ricevente sia munito di firma digitale, né si può imporre che se la procuri, l’ufficiale giudiziario, che debba procedere a consegna a mani di copia cartacea, avrebbe dovuto sempre portare con sé anche una ulteriore copia cartacea sulla quale il ricevente, eventualmente diverso dal destinatario, avrebbe dovuto apporre firma autografa. La copia cartacea firmata doveva poi essere materialmente restituita al richiedente per conservarla.

Nel caso in cui vi sia discordanza tra residenza anagrafica e residenza o domicilio effettivi del notificato (desumibili, questi ultimi, da qualsiasi fonte di convincimento), è sempre valida e deve avere preferenza la notifica effettuata presso la residenza o il domicilio effettivi.
Solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello in cui il notificato risulta anagraficamente residente, la notificazione può essere eseguita presso l’ultima residenza anagrafica.
E’ stato anche affermato che, solo se la residenza ed il domicilio del destinatario dell’atto sono nello stesso luogo, la notifica può effettuarsi alternativamente nell’una o nell’altro, mentre se i due luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla solo se la residenza non è ignota.

Un caso particolare che può presentarsi è quello della notifica da effettuare a persona detenuta; a tal proposito si è affermato che, poiché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo, salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, è conforme a diritto la notifica effettuata a persona detenuta, nelle mani di un suo familiare e nel luogo di residenza.

La relazione (o relata) di notifica che l’ufficiale giudiziario è chiamato a redigere costituisce atto pubblico e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso. Tale efficacia probatoria privilegiata, però, è relativa soltanto all’accertamento compiuto direttamente dall’ufficiale giudiziario, mentre non si estende a tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, ma solo di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri.

Tra i luoghi in cui è possibile effettuare la notifica, la norma in esame prevede l’ufficio del destinatario, espressione con la quale si ritiene che debba intendersi non solo quello dallo stesso destinatario creato, organizzato o diretto, ma anche quello in cui egli presta servizio o svolge una sua attività, a prescindere dal fatto che si tratti di attività privata o pubblica (ciò che conta è che vi sia una stabile relazione, che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell’atto consegnato a persona estranea addetta a quell’ufficio).

Nei casi di consegna a familiare o addetto alla casa, ufficio o azienda, non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, previsto solo per il caso di notifica al portiere o al vicino di casa.
In alcune sentenze la Suprema Corte ha affermato che la consegna dell’atto a persona di famiglia non richiede l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di sangue che giustifichi la presunzione di consegna dell’atto al destinatario stesso.
Se la notificazione avviene in luoghi diversi, perde ogni rilevanza il rapporto tra il consegnatario e la persona a cui l’atto è destinato e la notificazione deve considerarsi nulla, così come sarà nulla se avviene in uno dei luoghi indicati dalla norma, ma a persona che non ha le qualifiche precisate dalla legge.

Può verificarsi che il destinatario dell’atto ed il familiare convivente o addetto alla casa si trovino in situazione di conflitto di interessi; in questi casi la validità della notificazione sarà inficiata qualora tali soggetti abbiano assunto posizioni contrapposte nell’ambito dello stesso processo.

Per quanto riguarda la consegna a persona addetta alla casa o all’ufficio, prevista dal secondo comma della norma, si ritiene che ci si voglia riferire a peculiari rapporti sostanziali fra consegnatario e destinatario dell’atto, anche di natura provvisoria o precaria, i quali facciano presumere che il secondo verrà successivamente edotto dal primo dell’avvenuta notificazione.

Il secondo comma di questa norma prevede un limite alla validità della notifica, costituito dalla palese incapacità di intendere o di volere dell’accipiens, legalmente equiparata ad un minore di 14 anni; a tal fine non è richiesto che l’ufficiale giudiziario compia indagini particolarmente approfondite sulla capacità del consegnatario, ma è sufficiente un suo esame superficiale.

Nel caso di notifica dell’atto secondo le forme previste dal terzo comma della norma (ossia con consegna al portiere o al vicino), ai fini del perfezionamento della notifica rispetto al destinatario non occorre che la raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a tali soggetti, prevista dal quarto comma, sia fatta con avviso di ricevimento.

Solo quando il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e non sia stato possibile consegnare la copia da notificare per mere difficoltà di ordine materiale (quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.), sarà consentito per l’ufficiale giudiziario fare ricorso alle forme di notificazione di cui all’art. 140 del c.p.c..

Per procedere a quest’ultima forma di notifica, infatti, occorre che si abbia certezza che il luogo dove è stata tentata la notificazione sia quello in cui vive o lavora il destinatario, potendosi supporre che l’assenza dello stesso o degli altri soggetti abilitati a ricevere l’atto sia solo momentanea e che quindi il destinatario verrà comunque a conoscenza della avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.

Se, invece, sussistono elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l’ufficiale giudiziario dovrà svolgere delle ricerche per accertare l’avvenuto trasferimento, anche in considerazione del valore meramente indiziario che possono avere le risultanze anagrafiche.

Massime relative all'art. 139 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 40118/2021

E' valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell'atto venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario (esercente, nella specie, la professione d'ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di una società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il medesimo destinatario, spettando a quest'ultimo, ove contesti la ritualità di detta notificazione, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega, nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2017).

Cass. civ. n. 30393/2018

In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica.

Cass. civ. n. 24681/2018

La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.

Cass. civ. n. 24933/2017

Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c..

Cass. civ. n. 18992/2017

Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

Cass. civ. n. 27352/2016

La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione).

Cass. civ. n. 8646/2016

In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore di giustizia "ex lege" n. 82 del 1991, per "persone addette alla casa", a mani delle quali può essere legittimamente consegnato l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c., possono intendersi anche gli appartenenti alle forze dell'ordine preposti alla protezione del collaboratore.

Cass. civ. n. 18989/2015

La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare.

Cass. civ. n. 24502/2013

La validità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso l'ufficio del destinatario, richiede che la copia dell'atto da notificare sia consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona addetta all'ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l'atto. Ne consegue che è valida la notificazione di una sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia ad un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, nella qualità - risultante testualmente dalla relata di notificazione - di "persona addetta allo studio/ufficio/sede incaricata a ricevere gli atti di notificazione", anche se iscritto al registro dei praticanti avvocati di ordine diverso da quello di appartenenza del procuratore domiciliatario. Spetta, infatti, al destinatario della notificazione dimostrare l'inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del procuratore destinatario della notificazione.

Cass. civ. n. 11550/2013

Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.

Cass. civ. n. 3906/2012

In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela.

Cass. civ. n. 17903/2010

La notificazione da effettuarsi, ex art. 139, ultimo comma, c.p.c., presso il comune di dimora del destinatario, con preferenza rispetto al comune di domicilio, quando non sia noto ovvero conoscibile con ordinaria diligenza il comune di residenza, è validamente compiuta nel luogo in cui il destinatario esercita la propria attività lavorativa (nella specie, un rapporto d'impiego pubblico), postulando essa, secondo la "ratio" della predetta norma, una relazione di fatto fra il soggetto ed il luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando.

Cass. civ. n. 26985/2009

In tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall'indicazione di dimora abituale quale emerge dall'esecuzione del contratto intercorso tra le parti. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 24536/2009

In caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve chiaramente attestare l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; poiché, peraltro a tal fine non è necessario l'uso di formule sacramentali, é legittima la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere con l'attestazione - come nella specie - "domiciliatario e familiari al momento assenti".

Cass. civ. n. 19218/2007

In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 c.p.c., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale (nella specie, a persona che si assumeva «coniuge di fatto» del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest'ultimo aveva il domicilio o la dimora) — pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza — non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilità di tale nullità con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l'atto di impugnazione.

Cass. civ. n. 322/2007

L'art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario.

Cass. civ. n. 239/2007

In caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139, comma secondo, c.p.c., con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto la validità della notifica ricevuta dalla dipendente di uno dei tre avvocati che avevano lo studio presso i locali in cui l'atto era stato notificato, essendo emerso dalle prove espletate che i diversi dipendenti facenti capo ai tre studi legali ricevevano indifferentemente la corrispondenza, provvedendo allo smistamento al legale di competenza).

Cass. civ. n. 23587/2006

In tema di notificazioni, l'ignoranza cui fa riferimento l'art. 139, sesto comma, c.p.c. nel regolare l'ipotesi in cui «non è noto» il comune di residenza non è l'ignoranza meramente soggettiva del notificante, bensì un'ignoranza con carattere di oggettività, ossia quella che residua nonostante l'effettuazione delle ricerche della relativa informazione esperibili secondo l'ordinaria diligenza, le quali devono precedere, e non seguire, la notificazione stessa.

Cass. civ. n. 23368/2006

In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia» secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela — cui è da ritenersi equiparato quello di affinità — né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

Cass. civ. n. 17453/2006

La notificazione effettuata, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all'ufficio o all'azienda; viceversa, il ricorso alle forme di notificazione di cui all'articolo 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. (Nella fattispecie, relativa ad una convalida di intimazione di sfratto per morosità, la corte di merito, a seguito dell'impugnazione del conduttore, aveva dichiarato la nullità della notificazione, effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza del primo giudice, e la S.C. ha rigettato il ricorso del locatore, secondo cui legittimamente si era proceduto alla notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., ritenendo che la corte di merito avesse applicato corrette regole di diritto e logicamente e congruamente motivato in fatto, per avere accertato la nullità della prima notificazione dell'atto di intimazione — essendo stato il relativo avviso restituito dall'ufficiale postale, poiché il destinatario risultava, in quel luogo, “sconosciuto” — siccome nessuna indagine era stata svolta presso il luogo di residenza anagrafica per conoscere il nuovo luogo di dimora, domicilio o residenza; e la nullità della seconda notificazione — tentata presso il luogo di lavoro del conduttore, dove egli risultò assente in quanto prestava servizio altrove — in quanto l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto lasciare l'atto a persona addetta all'ufficio o, quanto meno, avrebbe dovuto lì assumere informazioni sulla dimora, sul domicilio o la residenza del destinatario).

Cass. civ. n. 7816/2006

Nella notificazione mediante consegna al vicino di casa, l'invio della raccomandata al destinatario a norma dell'art. 139 c.p.c. non attiene alla perfezione dell'atto e alla sua validità, onde la relativa omissione concreta una mera irregolarità formale che non determina la nullità della notificazione. (Fattispecie relativa alla notificazione di verbale di accertamento di violazione del codice della strada).

Cass. civ. n. 8214/2005

In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno disposto, ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, la cui nullità non era stata sanata, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato).

Cass. civ. n. 7827/2005

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., la qualità di portiere di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza della succitata qualità. (Nella specie, avente ad oggetto la notifica di verbali di contestazione di un'infrazione amministrativa, la Corte Cass., ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la mera affermazione del ricorrente in ordine alla circostanza che lo stabile ove egli risiedeva fosse diverso da quello dove colui che aveva ricevuto la notifica svolgeva attività di portiere, fosse inidonea a smentire in modo certo l'espletamento di detta attività anche presso lo stabile in cui risiedeva il ricorrente).

Cass. civ. n. 15755/2004

In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi — quello della sede dell'impresa e quello della residenza — essere diversi.

Cass. civ. n. 17040/2003

In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 16941/2003

Ai fini della legittimità della notifica presso l'abitazione del destinatario, se il richiedente conosce il luogo di reale dimora abituale, o sia in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, la notifica è legittimamente eseguita solo se tentata presso quel luogo, mentre solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello ove questi risulti anagraficamente residente, la notificazione può essere legittimamente eseguita presso l'ultima residenza anagrafica.

Cass. civ. n. 16164/2003

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.

La qualifica di “coadiuvante” attribuita nella relata di notifica alla persona consegnataria dell'atto va ritenuta espressione equivalente a quella di “addetta alla casa”, con la quale l'art. 139, secondo comma, c.p.c. fa riferimento a peculiari rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, fra consegnatario e destinatario dell'atto, che facciano presumere, indipendentemente dall'espressione letterale utilizzata nella relata, che il secondo venga successivamente edotto dal primo dell'avvenuta notifica.

Cass. civ. n. 7349/2003

In caso di notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere dell'atto da notificare con contestuale spedizione della prescritta raccomandata, la spedizione della raccomandata non si configura come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, in quanto tale ipotesi di notificazione si perfeziona con la modalità e nel momento della consegna dell'atto al portiere.

Cass. civ. n. 12021/2002

Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e affidata all'apprezzamento del giudice di merito.

Cass. civ. n. 6906/2001

Deve esser disposta la rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., dell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio — da fare personalmente, ai sensi dell'art. 392 c.p.c. — nei confronti di un condominio rimasto contumace, se effettuata nell'edificio condominiale e a mani di un “impiegato dipendente addetto alla ricezione atti”, secondo quanto risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, perché tale qualità, non consistendo in un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuto, non può ritenersi provata fino a querela di falso, ma costituisce soltanto presunzione iuris tantum dei rapporti tra ricevente e destinatario — che è un ente di gestione sfornito di soggettività giuridica, ancorché imperfetta, e di autonomia patrimoniale, ancorché limitata — rappresentato dall'amministratore. Pertanto la notifica a questi personalmente, ovunque si trovi, degli atti indirizzati al condominio è valida, mentre in mancanza dello stesso, deve avvenire a mani delle persone e nei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c., sì che se effettuata a persona diversa dall'amministratore e nello stabile condominiale, devono esservi locali destinati all'organizzazione e allo svolgimento e della gestione delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la portineria, per la configurabilità dell'“ufficio” dell'amministratore.

Cass. civ. n. 5547/2001

La notificazione di un atto con il rito degli irreperibili va compiuta nella sola ipotesi in cui siano totalmente ignoti la residenza, la dimora ed il domicilio del notificando, mentre, nella diversa ipotesi in cui quest'ultimo, allontanatosi dall'ultima dimora senza lasciare un recapito certo, non abbia purtuttavia rescisso ogni legame con il luogo di ultima dimora, l'atto è legittimamente notificato presso tale luogo mediante consegna all'addetto alla casa, in base al principio della cognizione legale di cui all'art. 139 c.p.c. (principio secondo il quale la persona che riceve l'atto, trovandosi in particolari rapporti con il destinatario, dà per ciò stesso affidamento che quest'ultimo venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova del contrario da parte del destinatario medesimo).

Cass. civ. n. 9658/2000

L'art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione “iuris tantum” di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto di citazione notificatogli, idonea alla instaurazione del rapporto processuale, dalla consegna dell'atto stesso effettuata, presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a “persone di famiglia”, la cui convivenza non occasionale con quest'ultimo va immediatamente dedotta dalla loro presenza in quel luogo, salva prova contraria. Infatti, la relazione dell'ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria. Peraltro, ove la consegna dell'atto di citazione sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare (nella specie, figlia) del destinatario dell'atto, e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario non può ritenersi superata dalla certificazione anagrafica che non includa la consegnataria nell'elenco delle persone componenti il nucleo familiare del destinatario stesso, non escludendo la convivenza di fatto, sulla quale si fonda la presunzione di conoscenza dell'atto notificato.

Cass. civ. n. 2814/2000

La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va quindi notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex artt. 138 e ss. c.p.c., privilegiando, circa il luogo in cui la notifica deve essere eseguita, la residenza effettiva, mentre la residenza anagrafica può costituire soltanto un indizio-presunzione per la sua individuazione; indizio che può essere superato sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare la dimora abituale del soggetto in luogo diverso.

Cass. civ. n. 2323/2000

La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l'identità personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al p.u., penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p.

Cass. civ. n. 1592/2000

Le notificazioni di atti ad un avvocato, dipendente da un ente pubblico, che operi presso un ufficio legale ubicato all'interno di una sede dell'ente stesso, può avere luogo, in caso di assenza del notificando, a mani di qualsiasi persona inserita nell'ufficio nel suo complesso, di cui fa parte come struttura burocratica specializzata anche l'ufficio legale, secondo quanto previsto dall'art. 139, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 662/2000

Il comune di residenza della persona è presuntivamente determinabile, anche ai fini della validità di una notificazione eseguita a norma degli artt. 139 ss. c.p.c., e fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche, nel senso che la persona che adduca una diversa situazione abitativa rispetto a quella risultante dal certificato anagrafico deve necessariamente provare l'anteriorità del trasferimento della residenza rispetto alla data di notificazione mediante produzione della doppia dichiarazione resa presso il comune della vecchia residenza e presso quello ove sia stata fissata la nuova dimora abituale. Quando, peraltro, manchi una certificazione anagrafica che consenta di identificare il comune in cui è stata eseguita la notificazione con quello della residenza del destinatario al momento dell'atto, e risultino altresì versate in atti attestazioni di tale comune e di altro comune entrambe convergenti nell'evidenziare lo spostamento di residenza dal primo al secondo in epoca anteriore alla data della notifica, difetta il presupposto per presumere la collocazione della dimora abituale del soggetto nel luogo di esecuzione della notificazione, e non può, conseguentemente, ritenersi gravante su quest'ultimo l'onere di provare anche l'effettuazione delle due sopra menzionate dichiarazioni prima del giorno della notificazione. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla notifica della convocazione ex art. 15 della legge fallimentare avvenuta in epoca successiva al trasferimento della residenza dell'imprenditore, senza che in atti risultasse versato alcuna certificazione anagrafica che identificasse il comune di residenza di questi al tempo dell'atto con quello della notificazione).

Cass. civ. n. 793/1999

In tema di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., l'invalidità della stessa non può essere contestata sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di «addetto» richiesta dal legislatore (nella specie il ricorrente, con una tesi respinta dalla Suprema Corte, aveva sostenuto l'invalidità della notificazione, sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue).

Cass. civ. n. 6602/1999

Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale «addetto» alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario. La carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c. e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario.

Cass. civ. n. 5706/1999

Ai fini della validità della notificazione effettuata a persona diversa dal destinatario in uno dei luoghi in cui lo stesso può essere ricercato, non è richiesta l'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica del mancato rinvenimento in loco del destinatario stesso, poiché ciò non è richiesto dall'art. 148 c.p.c., che solo nell'ipotesi di mancata consegna richiede la menzione delle ricerche effettuate, mentre, a norma dell'art. 139, solo in caso di notifica a mani del portiere è richiesta l'indicazione della ricerca delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, in assenza del destinatario. (Fattispecie relativa a notificazione di sentenza e a consegna della stessa a mani di un impiegato dell'Inps in una sede comune ad un ufficio legale dell'ente stesso, senza menzione delle vane ricerche del procuratore destinatario della notifica stessa).

Cass. civ. n. 250/1999

In assenza del destinatario, la notificazione o presso l'abitazione del destinatario, o presso l'ufficio (o il luogo di esercizio dell'industria o del commercio), in base all'art. 139, secondo comma, c.p.c. può avvenire mediante consegna della copia dell'atto a persona di famiglia convivente che si trovi in uno dei luoghi indicati dalla citata norma, anche se non addetta all'ufficio o all'azienda, in quanto l'appartenenza di essa al nucleo familiare del destinatario, rivelata dal rapporto di convivenza, e l'accettazione a ricevere la copia dell'atto la rendono idonea a curarne la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia, basato sulla solidarietà connessa a questi vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione della notifica.

Cass. civ. n. 9279/1998

In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza.

Cass. civ. n. 5452/1998

Per le notificazioni eseguite in forma diversa da quella della consegna a mani proprie del notificando nella sua residenza, dimora o domicilio, ex art. 139 c.p.c., opera il principio della cognizione legale che si basa sulla presunzione in forza della quale chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l'atto a sua conoscenza, con il limite naturale che il principio non può operare quando il rapporto di fiducia non via sia per un contrasto giuridicamente qualificato di interessi, salva la responsabilità del consegnatario per l'omissione, talché qualora il destinatario della notificazione non deduca l'inesistenza del rapporto di fiducia con chi ha ricevuto la copia dell'atto notificato, detta notifica è pienamente valida.

Cass. civ. n. 599/1998

Nel caso di notifica al rappresentante legale di una società nominativamente indicato nell'atto di notificazione, la consegna di quest'ultimo ad una persona di famiglia di tale rappresentante (nella specie: alla cognata) rende valida la notifica, ancorché nella relata non sia precisato se il consegnatario dell'atto sia convivente o no con il destinatario, presumendosi la convivenza del familiare fino a prova contraria.

Cass. civ. n. 8597/1997

Le persone di famiglia del destinatario dell'atto che sono abilitate a ricevere la consegna non sono soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto legati da uno stabile rapporto di convivenza, ma in genere gli altri parenti (o affini), trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica — in caso di accettazione dell'atto senza esternazione di alcuna riserva — la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario. A tal fine la consegna ai suddetti parenti può avvenire non solo se essi siano stati rinvenuti nella casa di abitazione del destinatario, ma anche se siano stati trovati nell'ufficio di lui o nel luogo in cui egli esercita l'industria o il commercio, senza che sia richiesta la condizione di essere addetti all'ufficio o all'azienda come per le persone estranee alla famiglia. Ciò perché è dal rapporto di parentela che scaturisce la presunzione della consegna dell'atto al destinatario da parte di chi abbia con il predetto verosimili occasioni di frequenti incontri in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 c.p.c., dovendo la validità della notificazione essere esclusa soltanto nella ipotesi in cui il notificando, il quale assuma di non aver ricevuto l'atto, fornisca adeguata dimostrazione che la presenza del familiare era del tutto occasionale e temporanea; dimostrazione per la quale non è sufficiente la sola produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.

Cass. civ. n. 5945/1997

Poiché l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c. primo e sesto comma, per la notifica — se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. — è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.

Cass. civ. n. 2506/1997

Per ufficio del destinatario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., deve intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica; ne consegue che l'essere destinatario dell'atto (nella specie, di un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro) non quale sindaco, ma quale comune cittadino, non esclude la regolarità della notifica effettuata presso il comune.

Cass. civ. n. 3817/1996

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando, il comportamento delle persone che accettano di ricevere l'atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora. (Nella specie, la concorde dichiarazione resa a distanza di qualche giorno da due diversi familiari è stata assunta come elemento di prova della residenza del destinatario).

Cass. civ. n. 7329/1993

In tema di notificazione, agli effetti della disposizione di cui all'art. 139 c.p.c., il termine «ufficio» comprende il luogo in cui il destinatario svolga in modo continuativo attività lavorativa o presti, comunque, servizio, anche se trattasi di attività di servizio di carattere volontario, configurabili come mansioni onorarie in favore di uno Stato (nella specie, console onorario), senza che, a tale riguardo, assumano rilievo la natura di pubblico impiego e la stabilità o non del relativo rapporto. Egualmente in senso ampio deve essere intesa l'espressione «addetto all'ufficio» contenuta nella richiamata disposizione, la quale trova il suo fondamento nella presunzione che, data l'esistenza di una relazione immediata ed obiettiva tra la persona «addetta» ed il luogo in cui la consegna dell'atto deve essere eseguita, il consegnatario (nella specie, impiegata del consolato) provvederà ad effettuarne la consegna stessa al destinatario.

Cass. civ. n. 6362/1993

L'indicazione contenuta in una lettera dell'indirizzo del mittente, quale luogo di ricezione di dichiarazioni negoziali a prescindere dall'effettiva presenza fisica in esso del destinatario, non esprime a differenza della residenza il collegamento della persona con il territorio ed è, pertanto, inidonea a costituire deroga all'ordine tassativo stabilito dall'art. 139 c.p.c., secondo cui la notifica che non sia eseguita a mani proprie deve essere effettuata nel comune di residenza del convenuto o, se questo non è noto, in quello di dimora o del domicilio, con la conseguenza che ove ciò non avvenga la notifica è nulla ed è irrilevante ogni ulteriore indagine sulla qualifica della persona alla quale l'atto sia stato consegnato.

Cass. civ. n. 11644/1992

In tema di notificazioni, fra gli addetti all'ufficio del destinatario, nelle mani del quale può essere consegnata, ai sensi del secondo comma dell'art. 139 c.p.c., copia dell'atto da notificare, rientrano i soggetti per i quali sussista comunque una situazione di comunanza di rapporti con il destinatario dell'atto; non rileva pertanto, in presenza di tale presupposto, il fatto che il consegnatario definito nella relazione di notifica come collega di studio dell'avvocato o procuratore, privo di laurea in giurisprudenza, non risulti iscritto nell'albo dei procuratori o praticanti procuratori legali.

Cass. civ. n. 8920/1992

In caso di notificazione di un atto a mani di persona di famiglia e addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di cui all'art. 139, secondo comma, c.p.c., non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario della avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, prevista dal quarto comma del menzionato articolo solo in caso di notifica al portiere o al vicino di casa; peraltro la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ma contro tale presunzione semplice è ammessa la prova contraria da parte del destinatario.

Cass. civ. n. 13849/1991

In tema di notificazione l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda il comune nel quale deve essere effettuata, cioè prima quello di residenza, se questo è ignoto, il comune di dimora e, se anche questo è ignoto, il comune di domicilio. Qualora la residenza e il domicilio trovansi nello stesso comune, il criterio preferenziale sopra indicato non opera più e la notifica può essere effettuata, in via alternativa, o presso la residenza o presso il domicilio. Lo stesso criterio di alternatività opera in ipotesi di domicilio speciale eletto a norma dell'art. 47 c.c., nel senso che il notificante può scegliere tra il domicilio eletto e gli altri indicati dall'art. 139 c.p.c.

Cass. civ. n. 995/1986

Quando la notificazione non sia avvenuta a mani del destinatario, ma in uno degli altri modi indicati dagli artt. 139 e seguenti c.p.c., la prova della sussistenza dei relativi presupposti, i quali danno affidamento, nella previsione della norma, che l'atto sarà portato a conoscenza del destinatario, spetta, in caso di contestazione, al notificante.

Cass. civ. n. 2572/1983

In difetto di espresse prescrizioni limitative contenute nel secondo comma dell'art. 139 c.p.c., è legittimato a ricevere l'atto da notificarsi, nella casa e per conto del destinatario assente, chi si trova con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da fare escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo — secondo un giudizio di normalità — che una volta assunto l'incarico di trasmettere l'atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente, in tempi e modo adeguati a realizzare lo scopo della notificazione.

Cass. civ. n. 575/1983

In tema di notificazione mediante consegna di copia dell'atto notificando a mani di persona qualificatasi come «incaricata a ricevere», l'intrinseca validità di tale dichiarazione e, quindi, la validità della notificazione stessa, non richiedono di necessità un rapporto fra la persona ricevente ed il destinatario dell'atto, che sia all'origine di tale incarico, essendo sufficiente che la prima abbia ricevuto dal secondo, anche in via del tutto provvisoria e precaria, l'incarico medesimo sì da sentirsi impegnata a far consegna, al destinatario, della copia ricevuta dell'atto.

Cass. civ. n. 1856/1982

La notificazione eseguita, a norma dell'art. 139 c.p.c., con consegna di copia dell'atto a mani di un parente del destinatario, il quale abbia anche dichiarato di essere autorizzato a riceverla, deve ritenersi valida fino a che il destinatario medesimo non deduca e dimostri, per il caso di notificazione presso il luogo di abitazione, che il suddetto parente ivi si trovava per ragioni occasionali e momentanee, ovvero, per il caso di notificazione presso l'ufficio o l'esercizio dell'industria o commercio, la non veridicità dell'indicata dichiarazione, superando la presunzione di sussistenza di un rapporto implicante quella autorizzazione.

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Nicola C. chiede
giovedì 04/03/2021 - Calabria
“nell'ambito di un procedimento di ricorso al TAR con cui si chiede di ingiungere ad Ammnistrazione resistente la revisione della graduatoria finale di un concorso per scrutinio per merito comparativo, abbiamo notificato col mio avvocato il ricorso ai controinteressati con PEC del 26.10.2020 inviata agli Uffici ove prestavano servizio (comando VF di omissis e comando di omissis) .
Il ricorso era fatto sulla base della graduatoria pubblicata on line il 28.7.2020.
Chiedo di sapere se la data ultima utile per la notifica ai controinteressati era a tutto il 27.10.2020 ? e se la PEC del 26.10.2020 regolarmente accettata in ingresso dal sistema informatico degli Uffici a cui era stata inviata costituisce prova dell'avvenuta notifica (da perfezionare ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis della L. n. 53/94) ovvero se la data di avvenuta notifica al controinteressato ai fini del TAR deve configurarsi nell'effettiva data in cui i controinteressati sono entrati in possesso del ricorso e che puo' essere sia quella della consegna a mano o quella della ricevuta di ritorno della eventuale Raccomandata postale
si prega voler fornire qualche riferimento giurisprudenziale
si ringrazia”
Consulenza legale i 11/03/2021
Preliminarmente, si rileva che il problema della data e dell’ora di notificazione ai controinteressati è secondario rispetto a quello delle modalità con le quali essa è stata effettuata, che sono irrituali e non corrispondono a quelle previste dalla normativa di riferimento.

Anzitutto, si sottolinea che gli indirizzi ai quali inviare il “plico telematico” non possono essere genericamente reperiti sul web, bensì mediante la consultazione di pubblici elenchi (peraltro di tale adempimento va dato conto nella relata di notifica), ai sensi dell’art. 3 bis, L. n. 53/1994.
I pubblici elenchi utilizzabili a tal fine sono esclusivamente Registro PP.AA., Registro Imprese, REGINDE e INPEC; lo scorso anno è stata ammessa la possibilità di utilizzare anche l’Indice IPA, ma soltanto nel caso in cui l’indirizzo PEC dell’Amministrazione destinataria non sia indicato nel Registro PP.AA. (art. 16 ter, D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e modificato da ultimo dal D.L. n. 76, 2020, convertito in L. n. 120/2020).

Tale vizio della notificazione, inoltre, è difficilmente sanabile facendo riferimento del principio di raggiungimento dello scopo, posto che la notificazione non era diretta agli Enti ai quali si riferiscono gli indirizzi estratti dai siti web istituzionali, ma a persone fisiche che lavorano alle dipendenze degli Enti suddetti.
Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notificazione indirizzata al dipendente pubblico presso l'ufficio pubblico dove egli presta servizio, in modo diretto od a mezzo del servizio postale, debba necessariamente essere effettuata mediante la consegna dell'atto o del plico a mani proprie del destinatario (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 7 marzo 2018, n. 1467; Consiglio di Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2638; T.A.R. Roma, sez. I, 08 luglio 2020, n. 7881; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 03 luglio 2020, n. 1201).
Ma l’invio all’indirizzo PEC riferibile in via generica alla P.A. non può equivalere ad una consegna a mani, posto che la ricevuta telematica di consegna attesta che il server ha consegnato il messaggio nella casella PEC di destinazione e nulla più.
Per le ragioni suddette e in mancanza della costituzione in giudizio di almeno uno dei controinteressati, vi è il concreto rischio che tali notificazioni siano ritenute nulle e che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41 c.p.a..

Inoltre, si nota che l’art. 9, comma 1 bis, L. n. 53/1994, indica soltanto le modalità di deposito in formato analogico (cioè cartaceo) della prova della notificazione eseguita in via telematica, ove non sia ammesso il deposito telematico (come ad esempio nei ricorsi davanti alla Corte di Cassazione).
Tale norma, quindi, non rileva ai fini del perfezionamento della notificazione e non viene in discussione per quanto riguarda il processo amministrativo, che è ormai dal 2018 completamente telematico.
Nel PAT, invece, il deposito dell’avvenuta notifica a mezzo PEC deve seguire le regole tecniche previste dall’art. 14, All. 1, Decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 28.12.20.

Tanto chiarito, circa il quesito si rileva che per le notificazioni telematiche vale il principio, analogo a quello pacifico relativo alle notifiche “tradizionali”, per cui esse si perfezionano per il notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (art. 3 bis, L. n. 53/1994).
La questione dell’orario, invece, è stata definitivamente superata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies, D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita dopo le ore 21 e entro le 24 si perfezionasse –anche nei confronti del notificante- alle ore 7 del giorno successivo.
Pertanto, nel caso specifico l’ultima data utile era l’intera giornata del 27.10.20, ferma restando la necessità di utilizzare una modalità di notificazione ammessa dalla Legge.

Paolo chiede
venerdì 11/02/2011 - Puglia

“Sottopongo alla Vs. attenzione un caso veramente singolare, ovvero, nella fattispecie delle notifiche ai sensi dell'art. 139 c.p.c., il vigile urbano ha notificato l'atto di ingiunzione di pagamento mediante l'inserimento sotto la porta del documento non in busta chiusa e senza sincerarsi dell'assenza o del rifiuto del familiare (moglie) ugualmente indicata nella relata di notifica redatta dal notificatore, indicando nella relata che la moglie del destinatario rifiuta l'atto. Mi chiedo se tutto ciò è ammissibile e se la notifica sia irrimediabilmente nulla e/o inesistente.”

Consulenza legale i 11/02/2011

Ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., l'ufficiale giudiziario che non possa eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 del c.p.c. (persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace, oppure portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla), deve depositare la copia dell'atto notificando nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; deve inoltre dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Quanto al caso di specie, si sottolinea in primo luogo che, se la moglie era parimenti destinataria della notifica, il suo rifiuto a ricevere l'atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 138 del c.p.c., equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie. In tal caso, la copia dell'atto che il destinatario rifiuta di ricevere, dopo la stesura della relata, va restituito unitamente all'originale alla parte od ufficio richiedente e non lasciata sotto la porta.
Tuttavia, né questa irregolarità, né il fatto che l'ufficiale giudiziario non si sia realmente accertato della presenza di qualcuno nell'abitazionenon sembra sufficiente a rendere invalida la notifica per rifiuto del destinatario.

Ciò perché agli occhi del giudice la notifica si è perfezionata, laddove nessuno gli faccia rilevare che vi è stata la negligenza del notificatore (di certo non lo rileverà l'attore, che ha interesse ad un processo contumaciale).

Qualora la parte convenuta si costituisse in giudizio tempestivamente per far rilevare l'irregolarità della notifica, ne conseguirebbe sanatoria della stessa con efficacia ex tunc. Se la costituzione fosse tardiva, dovrà applicarsi l’art. 293 del c.p.c.