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Articolo 128 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Udienza pubblica

Dispositivo dell'art. 128 Codice di procedura civile

L'udienza in cui si discute la causa (1) è pubblica a pena di nullità (2), ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Note

(1) L'inciso deve riferirsi sia all'udienza di discussione davanti al giudice monocratico sia a quella davanti al collegio. Pertanto, viene concretamente assicurata la possibilità per chiunque di assistere all'udienza medesima. A tale forma di pubblicità garantita verso i terzi, si accompagna la pubblicità per le parti, ovvero la possibilità per queste ultime di essere presenti al compimento degli atti processuali.
(2) La mancanza di pubblicità dell'udienza determina la nullità della sentenza che chiude il giudizio. Tale nullità può essere fatta valere solo dalle parti e non rilevata d'ufficio.

Ratio Legis

La norma in commento sancisce il principio della pubblicità, secondo il quale le attività processuali devono, di regola essere compiute pubblicamente, per permettere all'opinione pubblica di poter avere un controllo sull'amministrazione della giustizia. L'udienza è pubblica sia per le parti che intendano assistere allo svolgimento degli atti processuali sia per gli eventuali terzi ammessi a presenziare all'esercizio dell'attività di causa.

Spiegazione dell'art. 128 Codice di procedura civile

La pubblicità qui prevista per le udienze di discussione della causa vale per ogni grado di giudizio; la sua violazione è sanzionata con la nullità dell’udienza e, conseguentemente, di tutte le attività ed i provvedimenti emanati nel corso dell’udienza stessa.

Solo se ricorrono ragioni collegate alla necessità di garantire la sicurezza dello Stato o relative all’ordine pubblico ed al buon costume, il giudice prescrive che l’udienza si svolga a porte chiuse.
Nel corso dell’udienza il giudice dispone di c.d. poteri di polizia, che gli consentono di mantenere l’ordine ed il decoro; tra i poteri che gli vengono attribuiti vi è anche quello di condannare a pene pecuniarie con ordinanza da emettere ex art. 179 del c.p.c..

Secondo il disposto dell’art. 84 delle disp. att. c.p.c. le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche e, pertanto, vi possono soltanto partecipare le parti assistite dai loro difensori.

Dal principio di pubblicità dell’udienza di discussione, qui sancito, se ne ricava che la partecipazione del pubblico non è consentita ad udienze diverse da quella di discussione o a quelle del processo di esecuzione.

Massime relative all'art. 128 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5563/1984

Il requisito della pubblicità dell'udienza di discussione, fissato a pena di nullità dall'art. 128 c.p.c., resta soddisfatto quando risulti concretamente assicurata la possibilità di assistere all'udienza medesima, mentre è irrilevante la utilizzazione di un locale normalmente non destinato ad aula di udienza (nella specie, studio del pretore).

Cass. civ. n. 216/1975

La nullità della sentenza, in quanto pronunciata dopo la discussione della causa avvenuta davanti al collegio in Camera di Consiglio e non in pubblica udienza, come prescrive il primo comma dell'art. 128 c.p.c., non può essere sollevata d'ufficio, ma dalle parti nella prima istanza o difesa successiva alla verificazione e notizia della nullità (art. 157, secondo comma, c.p.c.); e poiché il principio della pubblicità, a presidio del quale la nullità è comminata, è stato violato fin dal momento in cui con la relazione del giudice istruttore le attività previste dall'art. 375 c.p.c. hanno avuto inizio, la parte interessata deve eccepire la nullità appena sia ammessa alla discussione; in difetto la parte stessa dimostra di voler rinunziare tacitamente a dedurre la predetta nullità (artt. 157, terzo comma, c.p.c.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 128 Codice di procedura civile

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L. L. chiede
domenica 19/06/2022 - Emilia-Romagna
“Ho già avuto una consulenza Q202231158.
Riportandomi a tale consulenza ne apro un’altra. Durante la prima comparizione dove il giudice fissava le date per le tre memorie, essendo io presente e registrato come presente dal Giudice, io ho registrato tutto l’incontro. Ho saputo dopo che non è’ vietato. Ma io non essendo stato avvisato e non esperto di udienze e di tribunali, l’ho fatto. Risentendo la registrazione il Giudice stesso fissa le tre date
-9 febbraio
-11 marzo
-32 marzo.
Il giudice chiede anche conferma agli avvocati.
Il 14 di aprile durante la seconda comparizione con le memorie consegnate in quelle date, c’è stata l’opposizione della controparte ed il Giudice ha accettato l’opposizione. Ora mi trovo senza memorie e senza prove con dichiarazioni firmate da eventuali testimoni che mi sollevavano da ogni posizione di illegalità nei confronti dell’azienda che mi ha citato a giudizio.
Posso far fare una istanza al Giudice allegando la registrazione di ciò che ha detto lui e di quello che oltretutto avevano sentito anche gli avvocati della parte attrice.
I miei diritti sono stati calpestati da un Giudice e anche dagli avvocati che deontologicamente parlando non hanno avuto un comportamento corretto. Il mio avvocato si sta consultando con altri colleghi.
Come potrei agire secondo Voi per far rimettere i termini delle memorie?
Grazie”
Consulenza legale i 18/07/2022
Con riguardo al quesito posto si osserva che registrare un’udienza civile è vietato, soprattutto con riguardo all’art. 128 del c.p.c.. È prassi, infatti, che le udienze civili si svolgano “a porte chiuse”.
In questo senso si rimanda alle osservazioni già formulate con la consulenza n. 31214.

Si segnala anche l’art. 422 c.p.c. il quale prevede come “Il Giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti”.

Ad ogni buon conto si consiglia di confrontarsi con il proprio avvocato al fine di predisporre la linea difensiva migliore.