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Articolo 124 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interrogazione del sordo e del muto

Dispositivo dell'art. 124 Codice di procedura civile

Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto (1) (2).

Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.

Note

(1) Dall'analisi della norma, si evince che il giudice ha il più ampio potere discrezionale in ordine alla scelta delle modalità con cui procedere all'esame del soggetto, potendo scegliere quali domande porre e se nominare o meno un interprete.
(2) E' bene precisare che le persone affette da minorazioni godono di una ampia libertà di scelta per quanto riguarda la forma delle risposte da fornire al giudice.

Spiegazione dell'art. 124 Codice di procedura civile

La presente norma prevede il caso in cui nel corso del processo si renda necessario ascoltare un sordo, un muto o un sordomuto e riconosce al giudice ampia discrezionalità nel decidere quali forme utilizzare per procedere alla loro interrogazione o escussione, prevedendo la possibilità di porre al soggetto le domande in forma scritta e consentendogli di rispondere allo stesso modo (o, se è possibile, con risposte formulate oralmente).

Qualora, poi, non sia possibile o sia più gravoso procedere per iscritto, il giudice può richiedere la nomina di un interprete, privilegiandosi sempre la risposta per iscritto, in modo da salvaguardare il rapporto diretto tra giudice e parte.

L’eventuale interprete dovrà essere designato con ordinanza e prestare giuramento secondo quanto prescritto dall’art. 122 del c.p.c.; non è richiesto che lo stesso possieda requisiti particolari, essendo sufficiente che sia in grado di intendere e farsi intendere dal sordo, dal muto o dal sordomuto.

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