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Articolo 123 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nomina del traduttore

Dispositivo dell'art. 123 Codice di procedura civile

Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana (1), il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento (2) a norma dell'articolo precedente [122].

Note

(1) La norma in analisi si riferisce in via implicita alla possibilità di produrre nel processo documenti scritti in una lingua straniera, purchè naturalmente non si tratti di atti processuali in senso proprio, vigendo per questi l'obbligo di redazione in lingua italiana di cui all'articolo precedente.
(2) Qualora vengano prodotti documenti il lingua straniera il giudice può nominare con ordinanza un traduttore, il quale, alla pari dell'interprete, acquista la qualifica di organo ausiliario del giudice. Tuttavia, sussiste una sostanziale differenza rispetto all'interprete in quanto il primo deve tradurre una dichiarazione scritta anziché orale, rendendo comprensibile al giudice il documento scritto in un'altra lingua.

Spiegazione dell'art. 123 Codice di procedura civile

L’obbligo sancito dall’art. 122 del c.p.c. di usare nel processo solo la lingua italiana deve intendersi riferito ai soli atti processuali in senso proprio, rimanendone di conseguenza escluse le dichiarazioni probatorie raccolte nel processo, le prove documentali che si può rendere necessario acquisire, gli atti preparatori ed in generale tutti quegli atti che non hanno un’influenza immediata sul rapporto processuale, anche se con esso coordinati.

Incombe sulla parte interessata l’onere (comportante una mera facoltà e non un dovere) di chiedere che si proceda alla traduzione degli atti processuali redatti in lingua non italiana, o in alternativa di richiedere l’intervento di un interprete da cui farsi assistere nella partecipazione alle attività processuali (quest’ultimo non assume la posizione di consulente tecnico, ma di mero ausiliario del giudice).

L’irregolarità nella nomina del traduttore è irrilevante se le parti giungono ad una determinazione concorde in ordine al significato da attribuire alle espressioni contenute nel documento ed alla conformità della traduzione al contenuto del documento stesso.

Qualora il giudice sia a conoscenza della lingua straniera e non ne ravvisi la necessità, il medesimo non può ritenersi obbligato ad accogliere la richiesta di nomina dell’interprete e tale sua decisione non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.

L’art. 14 della Legge 218/1995, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, dispone che, ai fini della conoscenza della lingua straniera, il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate e, per garantire effettività al diritto straniero applicabile, è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale.

Particolare interesse ha assunto in giurisprudenza il caso di procura alle liti rilasciata in uno Stato straniero per essere utilizzata nell’ambito di un processo soggetto all’applicazione della legge processuale italiana; al riguardo si afferma che la stessa deve essere tradotta nella lingua italiana, anche se non è necessario che tale traduzione esista al momento della costituzione in giudizio della parte, in quanto trattasi pur sempre di un atto preparatorio e non di un atto processuale a tutti gli effetti.

Massime relative all'art. 123 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12525/2015

Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera.

Cass. civ. n. 2217/1984

Qualora si renda necessario procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina del traduttore (nella specie, per essere stata la traduzione operata da tale giudice) non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 3400/1973

Quando occorre procedere all'esame di documenti che non siano in lingua italiana, l'art. 123 c.p.c. non obbliga, ma faculta il giudice a nominare un traduttore; del quale, pertanto, può farsi a meno qualora il documento prodotto sia accompagnato da una traduzione che, esibita dalla parte e ritenuta idonea dal giudice di merito, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della controparte. (Nella specie, trattandosi di procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante dell'attrice, una «ditta statale» ungherese, con attestazione degli scopi istituzionali di questa e della qualità nonché dei poteri del rappresentante legale, con traduzione da parte di organo ufficiale ungherese e sua certificazione di conformità della traduzione all'originale, la convenuta aveva sollevato solo generiche e soggettive riserve circa la fedeltà della traduzione, ma aveva poi dedotto in cassazione l'inattendibilità della procura predetta sia in ordine alla lingua in cui era redatta, sia con riguardo ai poteri del legale rappresentante che l'aveva rilasciata. La Suprema Corte, nel rigettare tali deduzioni, ha enunciato il principio di cui in massima).

Cass. civ. n. 1991/1969

Quando si tratti di lingua universalmente nota, come il francese, e se il giudice dimostri di averne perfetta conoscenza, non occorre la nomina di un traduttore, prevista dall'art. 123 c.p.c.

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