Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 122 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete

Dispositivo dell'art. 122 Codice di procedura civile

In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana (1) (2) (3).

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete (4).

Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio (5).

Note

(1) Rappresentano una deroga a tale principio diverse eccezioni dettate da norme speciali per alcune Regioni e Province autonome, ad es. il d.P.R. 15-7-1988, n. 577 il quale, per la Regione Trentino-Alto Adige, ha parificato la lingua tedesca alla lingua italiana in relazione ai vari atti del processo; l'art. 38 della l. cost. 26-2-1948, n. 4 per la Valle d'Aosta dove la lingua francese è equiparata a quella italiana; l'art. 3 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, per quanto riguarda i diritti spettanti alla minoranza linguistica slovena.
(2) Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, la norma trova applicazione nei confronti degli atti processuali in senso stretto (provvedimenti del giudice, atti di parte introduttivi del processo, etc.). Inoltre, per le dichiarazioni probatorie raccolte nel processo nonché per i documenti allegati, è consentito l'utilizzo di una lingua straniera, purché con la relativa traduzione nel verbale d'udienza o con il documento allegato.
(3) Nel caso in cui l'atto processuale venga redatto in altra lingua o anche in dialetto italiano dovrà considerarsi del tutto inefficace.
(4) In ogni caso in cui il giudice istruttore o il collegio lo ritengano necessario, quindi anche d'ufficio, procederanno alla nomina dell'interprete mediante un'ordinanza.
(5) Il mancato giuramento dell'interprete è causa di nullità del singolo atto processuale, rilevabile dalla sola parte interessata e, comunque, non oltre la prima istanza o difesa successiva all'atto stesso.

Spiegazione dell'art. 122 Codice di procedura civile

L’uso della lingua italiana previsto da questa norma si riferisce al compimento di tutti gli atti processuali in senso stretto, i quali, in caso di uso di una lingua diversa, saranno da considerare nulli e come non proposti.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, tale nullità è rilevabile soltanto ad istanza della parte nel cui interesse è posto il requisito della forma.

Quanto previsto al secondo comma non costituisce eccezione alla regola fissata al comma precedente, in quanto si fa riferimento al compimento di un mero atto istruttorio, dovendosi qualificare come tale l’atto con cui il giudice è chiamato a sentire una persona che non conosce la lingua italiana.

Dispone la norma che in tal caso il giudice deve nominare un interprete, il quale è tenuto a prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Trattasi di decisione che deve essere assunta dal giudice con massima discrezionalità e che non è necessaria se egli stesso conosce la lingua parlata dalla persona che deve essere ascoltata.

L’interprete così nominato assume la posizione di ausiliario del giudice e non di consulente tecnico, in quanto il suo compito sarà soltanto quello di mettere in contatto linguistico l’organo giudicante con il soggetto che parla la lingua diversa da quella italiana.
Il suo mancato giuramento, inoltre, determina la nullità del singolo atto processuale, nullità che, tuttavia, non sarà rilevabile d’ufficio, ma solo su istanza della parte interessata, da eccepire non oltre la prima istanza o difesa successiva all’atto affetto da nullità.

La disciplina relativa ai compensi dei traduttori è contenuta nella Legge n. 319 del 1980.

Massime relative all'art. 122 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22979/2019

Non viola il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice (nella specie, decreto di diniego di riconoscimento della protezione internazionale a rifugiato) che rechi in motivazione citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese di facile comprensibilità, tali da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti.

Cass. civ. n. 2331/2019

Nel giudizio di legittimità, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c. con riferimento ai soli atti processuali in senso stretto, nel caso di produzione di documenti redatti in lingua straniera va conformato alla previsione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. che impone, in applicazione del principio di specificità, un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, previa traduzione, in italiano, nonché della specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso.

Cass. civ. n. 17686/2016

Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige, il mancato uso della lingua prescritta nella stesura della sentenza nella parte in cui sono riportate le conclusioni di una delle parti non implica la nullità dell'atto, ma integra una mera irregolarità formale salvo che tale omissione leda il diritto di difesa, incidendo in concreto sull'attività del giudice per averne comportato un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni della parte, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalla parte medesima.

Cass. civ. n. 14792/2014

La mera presenza di un interprete di fiducia di un cittadino straniero, parte di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, non è, di per sé, causa di nullità, ove non risulti che questi sia concretamente intervenuto nell'attività processuale di udienza, traducendo, per l'organo giudicante e per lo straniero medesimo, gli atti ivi svoltisi, fermo restando che l'eventuale nullità, per violazione dell'art. 122 cod. proc. civ., degli atti compiuti con il suo intervento non investe la regolarità del contraddittorio, ma solo le modalità di audizione dello straniero, per cui deve essere eccepita dalla parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva alla stessa audizione.

Cass. civ. n. 20715/2012

In base all'art. 100 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, diretto a tutelare una minoranza linguistica territoriale, soltanto "i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano" hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, sicché un cittadino di lingua tedesca non residente nella provincia di Bolzano non può redigere in tedesco l'atto introduttivo del giudizio, ma deve attenersi alla regola generale dell'uso della lingua italiana, posta dall'art. 122 c.p.c., incorrendo, altrimenti, in una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 23 bis del d.p.r. n. 574 del 1988, aggiunto dall'art. 11 del d.l.vo n. 283 del 2001, salva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ove il convenuto si costituisca in giudizio ed accetti l'uso della lingua tedesca, in tal modo qualificando il processo, ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. n. 574, come processo "monolingue" in tedesco.

Cass. civ. n. 1916/2011

Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige nel processo civile, l'art. 23 bis del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, che prevede la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo negli atti successivi redatti nella lingua diversa da quella scelta per il processo, si riferisce ai soli atti processuali in senso stretto e non a quegli atti, come la procura alle liti o la procura rilasciata al rappresentante processuale, che sono preparatori al processo, ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l'art. 123 c.p.c.. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato che correttamente i giudici di merito avevano ritenuto valido ed efficace - in un cd. processo monolingue - l'appello redatto in lingua tedesca, nonostante la procura a margine del detto atto fosse stata redatta in lingua italiana).

Cass. civ. n. 1608/2011

In tema di valutazione delle prove, l'art. 122 c.p.c. che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti. Ne consegue che il giudice del merito non può da un lato dichiarare nulla la deposizione testimoniale resa nell'unica lingua, nella specie l'inglese, conosciuta dal teste, in mancanza dell'interprete in udienza, e dall'altro non riconoscere alcun valore giuridico alla dichiarazione del teste tradotta in italiano, atteso che agli scritti provenienti da terzi può riconoscersi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., valore probatorio indiziario, in concorso con altri elementi idonei a suffragarne l'attendibilità.

Cass. civ. n. 11038/2004

Ai sensi dell'art. 122 c.p.c., l'italiano resta la lingua ufficiale del processo, che deve essere usata per gli atti compiuti dal difensore della parte appartenente alla minoranza linguista, di cui quest'ultima ha però il diritto di chiedere la traduzione. Il rifiuto eventualmente opposto dal giudice non determina tuttavia, ex se l'invalidità degli atti processuali per mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell'art. 6 Cost., una tale conseguenza potendosi avere solo quando l'interessato deduca che la mancata traduzione non l'ha posto, in concreto, nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti processuali compiuti nella lingua ufficiale, menomandolo nei propri diritti di azione e di difesa. La verifica se la parte processuale che gode della protezione conosca o meno la lingua italiana e se la mancata traduzione abbia inciso sul diritto dell'appartenente alla minoranza linguistica di agire e di difendersi nel processo è demandata, previa necessaria specifica denuncia dell'interessato, in via esclusiva al giudice del merito, di talché ove questi — con valutazione immune da vizi, e quindi insindacabile in sede di legittimità escluda un simile pregiudizio, la violazione in sé della tutela accordata dall'ordinamento interno al cittadino appartenente alla minoranza linguistica resta priva di rilevanza (cfr. Corte cost., sentenza n. 15 del 1996). (Principio espresso in fattispecie di cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena).

Cass. civ. n. 2748/2002

Nei procedimenti previsti dalla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64) in tema di illecita sottrazione di minori, non è necessaria la nomina d'ufficio di un interprete di fiducia per il cittadino straniero che vi prenda parte, stante la mancanza, nel testo normativo, di una prescrizione in tal senso ed apparendo la posizione di detto soggetto adeguatamente tutelata dalla presenza dell'interprete nominato ai sensi dell'art. 122 c.p.c., il quale, dopo aver prestato giuramento, è tenuto a tradurre non solo all'organo giudicante le dichiarazioni rese nella sua lingua dallo straniero, ma anche allo straniero stesso nella sua lingua, il contenuto delle domande rivoltegli e le deduzioni delle parti al riguardo, in modo che egli sia pienamente in grado di comprendere il significato di quanto gli si chiede e di rendere dichiarazioni adeguate e coerenti.

Cass. civ. n. 12591/2001

Le sentenze emanate nella regione Friuli-Venezia Giulia (nella specie, dal giudice di pace di Trieste) che non siano tradotte in lingua slovena (in violazione, pertanto, del disposto dell'art. 8 della legge n. 73/1977, di ratifica del trattato di Osimo del 10 novembre 1975), non possono ritenersi affette da nullità qualora l'omessa traduzione non determini una concreta menomazione del diritto di difesa della parte, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, atteso che il principio della tutela delle minoranze linguistiche previsto dall'art. 6 della Carta fondamentale non costituzionalizza i relativi trattati, che rimangono, pertanto, operativi, nel diritto interno, per effetto e con la forza impressa dalla relativa legge di ratifica. (Nella specie, la violazione del diritto di difesa è stata esclusa dal giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., avendo la parte ricorrente mostrato ampia conoscenza della lingua italiana, come dimostrato dall'azione risarcitoria proposta).

Cass. civ. n. 13295/2000

Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella regione Trentino-Alto Adige, l'art. 20 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 non prevede la nullità degli atti redatti in lingua diversa da quella che deve considerarsi lingua del processo civile e tale silenzio non può non essere significativo se si considera che, invece, per altre ipotesi (artt. 15, 16) considerate nello stesso provvedimento legislativo la nullità è espressamente prevista. Ne consegue che l'inosservanza della citata disposizione può comportare solo sanzioni disciplinari, ai sensi del successivo art. 37.

Cass. civ. n. 10831/1994

La parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrne anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice — che non conosca detta lingua — disporre d'ufficio tale traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata a far esaminare i documenti stessi (il cui valore probatorio ex adverso contestato) e tenuta a sopportare le spese della relativa traduzione.

Cass. civ. n. 4537/1990

Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra questi, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche a documenti prodotti dalle parti; quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà e non l'obbligo di nominare un traduttore per cui il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!