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Dispositivo dell'art. 108 Codice di Procedura Civile

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione (1). Questa è disposta dal giudice con ordinanza (2); ma la sentenzadi merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso (3).

Note

(1) Si ritiene che la norma trovi applicazione solo nei casi di garanzia propria, cioè quando causa principale e causa di garanzia hanno in comune lo stesso titolo, anche se la giurisprudenza l'ha estesa alle ipotesi di garanzia impropria, in cui la connessione fra le cause è di mero fatto [v. 32].
L'estromissione deve essere chiesta dal garantito ed accettata dall'attore.
Estromesso il garantito, il processo è proseguito da chi è tenuto a garantirlo, in qualità però di sostituto processuale [v. 81]. L'estromesso, infatti, rimanendo titolare del diritto sostanziale di cui si controverte, può di nuovo intervenire nel processo nonché impugnare la sentenza che spiegherà effetti anche nei suoi confronti.

(2) Secondo alcuni l'ordinanza sarebbe impugnabile innanzi al collegio [v. 178], mentre per altri sarebbe solo modificabile o revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa [v. 177].

(3) La norma parla di sentenza di merito, ma non si esclude che pure gli effetti di una sentenza processuale si estendano anche al garantito.


Ratio Legis

L'estromissione (che trova applicazione nei casi espressamente stabiliti) è il fenomeno inverso all'intervento e si giustifica ogni qualvolta il giudice riscontri il difetto dei presupposti (normalmente di legittimazione, originario o sopravvenuto) per stare in giudizio nelle parti costituite.

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Quesiti degli utenti

Quesito numero 4848
Diego, giovedì 5 gennaio 2012 , chiede:
Ho letto che l'estromissione del garantito sia possibile solo nei casi di garanzia propria e solo quando il garantito non eserciti l'azione di regresso nei confronti del garante perche altrimenti la causa pendente non è più unica ma sono due le cause. Ciò è possibile? Ed inoltre l'azione di regresso non dovrebbe essere proposta dal garante invece che dal garantito (es:Fideiussione) ?
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4848 del sabato 14 gennaio 2012 :

Si ritiene che la norma trovi applicazione solo nei casi di garanzia propria, cioè quando causa principale e causa di garanzia hanno in comune lo stesso titolo, anche se la giurisprudenza, in casi limitati, l'ha esteso anche alle ipotesi di garanzia impropria, in cui la connessione fra le cause è di mero fatto. L'estromissione deve essere chiesta dal garantito ed accettata dall'attore. Estromesso il garantito, il processo è continuato da chi è tenuto a garantirlo, in qualità, però, di sostituto processuale. L'estromesso, infatti, in qualità di titolare del diritto sostanziale di cui si controverte, può di nuovo intervenire nel processo, nonchè impugnare la sentenza che spiegherà effetti anche nei suoi confronti.

In tema di garanzie, ed in particolare di fideiussione, è il fideiussore a vantare un diritto di regresso nei confronti del debitore per il capitale, gli interessi, le spese successive alla denunzia al debitore delle istanze proposte contro di lui, per gli interessi legali sulle somme pagate (così come previsto ex art. 1950 del c.c.). E' evidente che vi sarà la possibilità di agire in via di regresso, solo quando il fideiussore abbia concretamente provveduto all'adempimento. 



Tag: Fideiussione, estromissione
Quesito numero 5013
Diego, venerdì 24 febbraio 2012 , chiede:

Quindi, riguardo l'estromissione, quale soggetto è in grado di essere estromesso , il garante o il garantito? Tra i due, chi è terzo nel processo ed in grado di esercitare l'azione di regresso?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5013 del lunedì 27 febbraio 2012 :

Con l'estromissione del garantito di cui all'art. 108 del c.p.c. si fa riferimento al caso nel quale una delle parti (garantito) sia legata ad un terzo (garante) da un rapporto di garanzia e il garante si costituisca - dopo essere stato chiamato o intervenuto - manifestando l'intenzione di assumere la difesa del garantito. Se le altre parti non si oppongono, il garantito può allora essere estromesso. Il garante diviene, nel prosieguo, sostituto processuale del garantito, che rimane però parte in senso sostanziale. Il garantito estromesso rimane infatti soggetto al giudicato, anche se sfavorevole. Sarà, infine, il garante a poter esercitare l'azione di regresso.



Tag: estromissione del garantito
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