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Dispositivo dell'art. 81 Codice di Procedura Civile

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (1), nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (2) (3) (4).

Note

(1) Fra i casi espressamente previsti dalla legge vanno ad esempio ricordati nel codice di procedura civile:
-- l'ipotesi del garante che, chiamato in causa, abbia accettato di assumere la causa in luogo del garantito, il quale, se vi è l'accordo delle parti, può essere estromesso [v. 108];
-- l'ipotesi (nei casi di successione a titolo particolare nel diritto controverso) di continuazione del giudizio da parte dell'alienante della cosa controversa (come sostituto processuale dell'acquirente) o dell'erede in luogo del successore a titolo particolare [v. 111];
-- l'ipotesi della distrazione delle spese e degli onorari chiesta al giudice dal difensore con procura anche per gli altri difensori, sostituendosi così a loro [v. 93].
Nel codice civile sono invece tipici esempi di sostituzione processuale:
-- l'ipotesi di sostituzione al mandatario senza rappresentanza ad opera del mandante per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato [v. c.c. 1705];
-- l'ipotesi dell'esercizio da parte dei creditori cessionari delle azioni di carattere patrimoniale inerenti ai beni ceduti dal debitore [v. c.c. 1979];
-- l'ipotesi di sostituzione del creditore pignoratizio all'avente diritto per rivendicare, da chi lo possiede, il bene oggetto di pegno [v. c.c. 2789];
-- l'ipotesi dell'azione surrogatoria che consente al creditore di sostituirsi al debitore negligente o inerte nell'esercizio di singoli diritti o azioni, nel proprio interesse [v. c.c. 2900].

(2) Tale norma, sancendo il divieto di far valere in giudizio i diritti altrui in nome proprio, afferma, argomentando a contrariis, la regola generale della legittimazione ad agire o legitimatio ad causam, che consiste nella possibilità di chiedere, da parte di chi si afferma titolare del diritto sostanziale dedotto in giudizio, al giudice una decisione sul merito (salvo poi a verificare se colui che si afferma tale sia effettivamente titolare della situazione giuridica sostanziale oggetto del processo).
La sostituzione processuale è una deroga a tale principio perché dissocia la titolarità dell'azione dalla titolarità della situazione sostanziale dedotta nel processo e proprio per questo è consentita solo in ipotesi specificamente previste.

(3) Appare chiara la differenza tra il rappresentante ed il sostituto processuale. Il primo, infatti, agisce in nome e per conto del rappresentato, non acquista pertanto la qualità di parte e non subisce alcun effetto se non quelli strettamente inerenti al suo potere di rappresentanza. Il sostituto, invece, agisce in nome proprio per far valere un diritto altrui ed acquista la qualità di parte anche se formale, tant'è vero che a lui spettano diritti, obblighi ed oneri processuali. Sul sostituto si producono dunque tutti gli effetti, ma poiché costui agisce per un diritto altrui, gli effetti del giudicato ricadono anche nella sfera del titolare del diritto e cioè del sostituito.

(4) Quando è consentito dalla legge far valere in giudizio un diritto altrui è, secondo una regola generale, richiesto che venga chiamato nel processo anche il sostituito. In effetti, tranne alcune eccezioni [ad es. v. 108 e 111], tutti i casi di sostituzione processuale sono anche delle ipotesi di litisconsorzio necessario [v. 102].


Ratio Legis

Il legislatore partendo dalla constatazione che la sostituzione processuale presuppone sempre l'esistenza di un particolare rapporto tra l'interesse di colui che agisce e il diritto di un altro soggetto, ha ritenuto che in alcune ipotesi tipiche vi fosse l'esigenza, a causa della normale interferenza fra i rapporti giuridici, di tutelare il diritto del sostituto a non vedersi pregiudicata la propria posizione giuridica, conferendogli il potere di far valere in giudizio un diritto altrui.

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Quesiti degli utenti

Quesito numero 4926
Diego, mercoledì 1 febbraio 2012 , chiede:
E' possibile che il giudice rigetti la domanda per difetto di legittimazione (attiva o passiva) senza scendere all'esame del merito, e quindi, con una sentenza di rito? Se ciò è possibile, in quali occasioni?
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4926 del giovedì 2 febbraio 2012 :

Sì, è possibile.

Le pronunce di rito (cioè sul procedimento) sono tendenzialmente emesse dal giudice prima di entrare sulle questioni di merito e riguardano questioni preliminari, come ad esempio: sussistenza della condizione dell'azione, presupposti di procedibilità, questioni attinenti alla litispendenza, alla connessione o alla mancata instaurazione del contradittorio. Il giudice, con le sentenze di rito, non si addentra nella questione sostanziale sottostante, si ferma prima, in quanto vi è un problema che osta alla successiva analisi del fatto.

Alle sentenze di rito si giustappongono quelle di merito. Queste affrontano le allegazioni in fatto e in diritto sottostanti il caso proposto all'organo giudicante.



Tag: sentenze di merito; sentenze di rito
Quesito numero 4957
Diego, venerdì 10 febbraio 2012 , chiede:

Che differenza intercorre tra mandato senza rappresentanza e sostituzione processuale, visto che nel nostro sistema processuale, il primo istituto non e ammissibile?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4957 del domenica 12 febbraio 2012 :

In relazione all'attività giuridica, si parla di sostituzione nei casi in cui un soggetto ha il potere di sostituirsi ad un altro nel compimento di un negozio, divenendo parte (in senso formale) del negozio stesso ma rimanendo estraneo all'interesse regolato. Il potere di agire per il compimento di un negozio destinato a produrre effetti nella altrui sfera giuridica può essere attribuito dalla legge o trovare la propria fonte in un atto di autonomia privata.

La sostituzione processuale si ha nel momento in cui un soggetto non ha la capacità di agire o non la utilizza ed un terzo agisce in nome proprio ma per conto altrui nell'esercizio della stessa. Il sostituto processuale agisce in nome proprio nei casi tassativamente indicati dalla legge ma per far valere un diritto altrui: egli è quindi parte ma non titolare del diritto fatto valere. Gli effetti del giudicato si produrranno nei confronti del sostituito, titolare del diritto su cui la sentenza ha provveduto. L'istituto della sostituzione processuale trova la sua giustificazione in un rapporto di diritto sostanziale che unisce il titolare della pretesa a un altro soggetto, il quale, come portatore di interesse legittimo, è legittimato a stare in giudizio in nome proprio, cioè come parte.

La sostituzione processuale si differenzia dalla rappresentanza processuale, in quanto il rappresentante agisce in nome altrui. Il rappresentante non è mai parte formale del processo. Parte formale del processo è sempre il rappresentato.

Il mandato, invece, è il contratto con cui una parte (mandatario) assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell'interesse dell'altra parte (mandante). Il mandato può essere con o senza rappresentanza. In quest'ultimo caso il mandatario agisce in nome proprio, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dal negozio. I terzi non hanno rapporti con il mandante. Il mandatario, tuttavia, in virtù del mandato ricevuto, ha l'obbligo di trasferire con un atto successivo gli effetti degli atti nei confronti del mandante.



Tag: Mandato, sostituzione processuale
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