Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente Codice relative all'astensione dei giudici [51], ma non quelle relative alla ricusazione[52](1).
(1) In caso di mancata astensione facoltativa del p.m. si è ritenuto che tale comportamento dia luogo ad un illecito disciplinare nel caso in cui possa ingenerare sospetti, anche se infondati, di compiacenza o mancanza di imparzialità.
La norma in esame estende al p.m. la sola disciplina dell'art. 51 del c.p.c. per gli organi giudicanti, escludendo l'applicazione dell'art. 52 del c.p.c. poichè in quanto parte non è ricusabile. L'illegittimo esercizio del potere di azione o intervento è fonte di responsabilità disciplinare.