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Articolo 71 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 71 Codice di procedura civile

Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire [136, 713, 723; disp. att. 1] (1).

Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Note

(1) La norma in esame è prevista al fine di comunicare gli atti all'ufficio del P.M. per consentirgli di ntervenire nel processo. Tuttavia, si precisa che l'ordine è rivolto solamente alla comunicazione degli atti e non all'intervento del P.M., rimesso alla sua diligenza.
(2) Se il p.m. non interviene nel giudizio di primo grado in cui è prevista la sua necessaria partecipazione, si determina la nullità della sentenza. Tale nullità non è rilevabile d'ufficio ma tale vizio si converte in un motivo di impugnazione ex art. 168 del c.p.c.. Se nel giudizio di secondo grado viene omessa la necessaria comunicazione degli atti al p.m. che ne impedisce la partecipazione al processo, si determina la nullità dell'intero procedimento di impugnazione e della sentenza che lo conclude, con la conseguenza di una necessaria rinnovazione dell'intero giudizio di appello, con l'intervento obbligatorio del p.m..

Ratio Legis

La norma serve ad agevolare l'operato del p.m. potendo costui anche chiedere di propria iniziativa la trasmissione degli atti per intervenire. Non è fissato alcun termine per la restituzione degli atti, per cui ciò è lasciato alla discrezione del p.m..

Spiegazione dell'art. 71 Codice di procedura civile

La norma in esame prevede che, nelle ipotesi di intervento obbligatorio di cui al primo comma dell’articolo precedente, il giudice debba informare il P.M. della causa.
A tale obbligo di informazione vi provvede non mediante notifica (pur se il P.M. riveste il ruolo di parte in causa), ma mediante comunicazione di cancelleria.

Il secondo comma, invece, prevede che il giudice possa ordinare la comunicazione ogni volta che ritenga possibile un intervento ex art. 70 del c.p.c. ultimo comma.
In questo caso la valutazione circa la ricorrenza dell’interesse pubblico che giustifica la presenza del P.M. nel processo viene effettuata dal giudice della causa e si ritiene che non si tratti di una valutazione vincolante per il P.M. , in quanto lo stesso può ritenere che non sussista tale interesse e, così, decidere di non intervenire nel giudizio.

Il meccanismo previsto da tale norma deve poi raccordarsi con quanto previsto dall’art. 1 delle disp. att. c.p.c., norma che prevede che possa essere lo stesso P.M. a richiedere in ogni stato e grado al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio del poteri a lui attribuiti dalla legge.
Qualora, a seguito della intervenuta comunicazione, il P.M. abbia preso parte al giudizio di primo grado, lo stesso potrà partecipare anche alla successiva fase di impugnazione, escludendosi che nei suoi confronti debba effettuarsi la notifica dell’impugnazione.

Massime relative all'art. 71 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 40377/2021

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2020).

Cass. civ. n. 11211/2014

Nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d'appello è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall'intervento del P.G. presso la Corte di cassazione. (Rigetta, App. Firenze, 03/05/2012).

Cass. civ. n. 14969/2007

In tema di marchi d'impresa, ai sensi degli artt. 70 e 72 c.p.c., il P.M. è parte necessaria nei soli giudizi in cui sia stata esperita, in via principale o riconvenzionale, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità del marchio, potendo egli stesso proporre la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 69 c.p.c. e dell'art. 59 del D.L.vo 21 giugno 1942, n. 929, (tanto nel testo originario, quanto in quello sostituito dall'art. 55 del D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480), ed avendo in tal caso la facoltà d'impugnare la sentenza resa sulla domanda avanzata dal privato interessato, laddove il contrario è a dirsi quando sia in discussione l'illegittimità, per contraffazione del marchio stesso, o la questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione. Pertanto, qualora il P.M. sia intervenuto nel giudizio di merito avente ad oggetto la contraffazione del marchio, la mancata notificazione del ricorso per cassazione anche nei suoi confronti non incide sull'ammissibilità del ricorso stesso, né rende necessaria l'integrazione del contraddittorio, in quanto, non essendogli attribuito il potere d'impugnazione, le sue funzioni vengono ad identificarsi con quelle che svolge il P.G. presso il giudice ad quem e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo.

Cass. civ. n. 1197/2000

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla Corte d'appello — sezione speciale usi civici — non va notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, atteso che, nel procedimento in materia di usi civici disciplinato dalle disposizioni della legge n. 1078 del 1930, tale organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto di impugnazione.

Cass. civ. n. 571/2000

Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile — come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso — è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio di tale organo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, ma la concreta partecipazione ad esso è rimessa alla sua diligenza e pertanto non è necessario informarlo della data delle singole udienze ovvero degli atti formatisi nel procedimento, né è nulla la sentenza emessa senza comunicare al predetto ufficio il rinvio dell'udienza collegiale.

Cass. civ. n. 11915/1998

Il procedimento giudiziale per l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 274 c.c.) ha natura di giudizio contenzioso nonostante la previsione, per esso, del rito camerale, con la conseguenza che «l'audizione del pubblico ministero» ben può dirsi realizzata per effetto della comunicazione degli atti al suo ufficio, non inducendo alcuna nullità la circostanza che detta autorità si sia limitata ad apporre il suo visto sugli atti trasmessigli, ovvero (come nel caso di specie) prima sul verbale dell'udienza presidenziale e poi, ancora, in calce alle conclusioni definitive rassegnate dalle parti nell'apposita udienza, senza formulare esplicite conclusioni per iscritto ex art. 738 del codice di rito.

Cass. civ. n. 8005/1996

Per quanto il P.M. non costituisca parte necessaria del procedimento di ammissione all'amministrazione controllata, tuttavia è ammissibile un suo intervento facoltativo sotto il profilo dell'ultimo capoverso dell'art. 70 c.p.c. Peraltro, allo scopo di porre detto organo nella possibilità di compiere l'accertamento in ordine all'esistenza di un interesse generale connesso con la proposta depositata dall'imprenditore e di esprimere il relativo parere, è sufficiente la semplice trasmissione in visione della domanda suddetta e degli allegati, senza la necessità di ulteriori comunicazioni nel corso del procedimento.

Cass. civ. n. 5119/1996

Ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. (artt. 70, 71 nonché 221 c.p.c.) è sufficiente che quest'ultimo sia ufficialmente informato della esistenza del procedimento, così da essere messo in grado di parteciparvi concretamente e di presentare, se lo ritiene, le sue conclusioni, senza che rilevi, o possa in alcun modo essere oggetto di censura e motivo di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito.

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