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Articolo 68 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Altri ausiliari

Dispositivo dell'art. 68 Codice di procedura civile

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo [disp. att. 52, 53, 161, 194] (1).

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge (2).

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica (3).

Note

(1) Per ausiliario del giudice si intende il soggetto che esercita una funzione strumentale al provvedimento che il giudice emette al termine di un determinato procedimento. Una volta nominati gli ausiliari devono necessariamente prestare giuramento ai sensi degli artt. 161 e 194 disp. att..
(2) La l. 3 agosto 1998, n. 302 ha previsto la facoltà per il giudice di nominare dei notaio delegati al compimento di alcune attività relative all'esecuzione forzata relativa a beni immobili o beni mobili registrati. Ad esempio è possibile che il giudice deleghi ad un notaio ile operazioni di vendita con incanto, o il compito di stendere il certificato notarile attestante le risultanze delle visure ipocatastali, o il compito di formare il progetto di distribuzione del ricavato dell'espropriazione (si cfr. 581, 591bis, 534bis c.p.c.). In tutti questi casi il notaio delegato dovrà riferire dei risultati delle operazioni da lui compiute al giudice che lo ha nominato.
(3) L'intervento della forza pubblica viene richiesto ogni qual volta vi siano delle oggettive difficoltà nell'esecuzione delle determinazioni del giudice o dell'ufficiale giudiziario. Tale richiesta non può però essere configurata come come un atto di nomina, poichè gli appartenenti alle forze dell'ordine hanno l'obbligo per legge di agevolare l'attività ed eseguire gli ordini dell'autorità giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 68 Codice di procedura civile

Sotto la nozione di altro ausiliario del giudice deve intendersi ricompreso qualunque privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale capace di compiere quegli atti che il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario non potrebbero compiere da soli.

Prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia (DPR n. 115/2002), argomentandosi dalla normativa in materia di compenso degli ausiliari del giudice (ossia la Legge n. 319/1980 e gli artt. 52 e 53 disp. Att. C.c.), si distingueva tra ausiliari c.d. nominati o tipici (tali erano definiti quelli previsti dalla Legge 319/1980, ossia, oltre ai consulenti tecnici, i periti, gli interpreti ed i traduttori) e tutti gli “altri ausiliari del giudice” c.d. innominati, così definiti per contrapporli ai primi, e per i quali trovavano applicazione, invece, le norme di attuazione del codice di rito (si qualificavano come tali, ad esempio, il commercialista, l’amministratore giudiziario, il custode giudiziario).

Dei dubbi furono sollevati in relazione alla esatta collocazione all’interno dell’una o dell’altra categoria per la figura dello stimatore o esperto nominato dal giudice per la stima del valore dei beni assoggettati a procedura esecutiva.

Con la Legge n. 302/1988 è stata introdotta la delegabilità ai notai di alcune operazioni inerenti l’esecuzione forzata su beni immobili e mobili registrati, mentre con la successiva Legge n. 80/2005, di conversione del d.l. 35/2005 è stata riconosciuta la possibilità di estendere il compimento di tali operazioni anche ad avvocati e dottori commercialisti.

Per quanto concerne la forza pubblica, non occorre una nomina specifica se chiamata ad adiuvandum, e ciò perché il suo intervento rientra nella funzione giudiziaria che le spetta per legge.
L’incarico che viene affidato agli ausiliari del giudice ha natura di prestazione occasionale e per tale ragione non possono considerarsi appartenenti all’organizzazione dell’ufficio giudiziario.
Il compenso spettante agli ausiliari viene determinato dal giudice con decreto, avverso il quale può proporsi ricorso entro venti giorni dalla sua comunicazione, e ciò ex Legge n. 319/1980.
Il procedimento che fa seguito a tale ricorso non ha natura di impugnazione e si conclude con l’emanazione di un’ordinanza, avente natura decisoria, ed in quanto tale ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost..

Massime relative all'art. 68 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2152/2012

L'esperto stimatore, nominato dal tribunale nell'ambito del procedimento di determinazione del valore delle azioni del socio recedente, di cui all'art. 2437-ter, sesto comma, c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., mettendo egli a disposizione delle parti il risultato della propria opera di valutazione al fine della regolazione delle loro posizioni. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato, secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in base alla tariffa giudiziale prevista per tutti gli ausiliari del giudice e non, invece, in base alla tariffa professionale.

Cass. civ. n. 8115/1999

In un procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il soggetto incaricato, dal giudice della esecuzione, del compimento di un'attività materiale (nella specie, la ricostruzione di parte di un immobile) rientra nell'ampia categoria degli ausiliari del giudice prevista dall'art. 68 c.p.c., configurandosi come persona idonea al compimento di atti (nella specie, attività materiale) che il giudice non è in grado di compiere da solo. Da ciò consegue che, giusta l'espressa previsione di cui agli artt. 52 e 53 att. c.p.c., in riferimento a tale categoria di soggetti, la liquidazione del compenso vada fatta, con decreto, dallo stesso giudice che ha provveduto alla loro nomina.

Cass. civ. n. 4714/1983

La scelta dell'ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale - non esistendo alcun espresso divieto al riguardo - può, nel giudizio di appello nominare lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa l'obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, i quali, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

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