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Articolo 60 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Dispositivo dell'art. 60 Codice di procedura civile

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Cost. 28; c.c. 2043] (1):

  1. 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine [328c.p.] che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
  2. 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave (2).

Note

(1) L'inciso si riferisce all'ipotesi della responsabilità civile per i danni cagionati ai sensi dell'art. 2043 del c.c.. Nello specifico, nel caso di omissione o di rifiuto illegittimo di compiere un atto, qualora sia decorso il termine per il compimento dell'atto stesso, la parte danneggiata da tale omissione o rifiuto può fare istanza al giudice per ottenere la condanna dell'ausiliario al risarcimento dei danni.
La parte però sopporta comunque le conseguenze negative del rifiuto o dell'omissione, perchè non può essere rimessa in termini per il compimento dell'atto.
E' bene precisare che in tale ambito dovrebbe comunque valere l'art. 28 Cost. che prevede la responsabilità sussidiaria dello Stato.
(2) Tale nullità deve essere necessariamente accertata dal giudice, il quale ha la facoltà di addebitare le spese della rinnovazione al responsabile, condannandolo inoltre al risarcimento dei danni causati dalla nullità della sentenza che ha deciso la controversia (si cfr. art. 162 del c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 60 Codice di procedura civile

Il tipo di responsabilità che questa norma prende in esame è quella civile, non contemplando l’ipotesi di una responsabilità penale.
Presupposti perché si possa configurare un’ipotesi di responsabilità in capo sia al cancelliere che all’ufficiale giudiziario sono:
  1. avere, senza giustificato motivo, rifiutato di compiere un atto che avrebbero l’obbligo di compiere in ragione del proprio ufficio;
  2. aver posto in essere gli atti che loro competono oltre il termine stabilito, su istanza di parte, dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
  3. aver posto in essere un atto nullo con dolo o colpa grave.
In tutti i casi sopra visti, si tratta di una responsabilità da inadempimento, loro ascrivibile ex art. 2043 del c.c., ed estensibile anche allo Stato ex art. 28 Cost. (in virtù di tale estensione i predetti organi vengono considerati alla stregua di funzionari pubblici).
Poiché il rapporto tra cancelliere/ufficiale giudiziario, da un lato, e la parte privata, dall’altro lato, ha carattere pubblicistico, ne deriva che questi due organi sono personalmente responsabili delle violazioni poste in essere nel compimento degli atti che loro competono, salvo che la parte richiedente abbia preso parte personalmente (o tramite il proprio difensore) al compimento dell’illecito.

Occorre precisare che, anche se non previsto dalla presente norma, sia il cancelliere che l’ufficiale giudiziario possono incorrere in responsabilità penale (ex art. 328 del c.p. per omissione o rifiuto di atti d’ufficio) e disciplinare.
In particolare, per la responsabilità disciplinare i riferimenti normativi possono rinvenirsi:
  1. per il cancelliere nella Legge 23.10.1960 n. 1196, la quale all’art. 104 individua le sanzioni irrogabili, mentre all’art. 127 ne disciplina il procedimento;
  2. per l’ufficiale giudiziario nel D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari), il quale all’art. 60 disciplina le sanzioni, mentre agli artt. 79 e ss disciplina il relativo procedimento.

Per quanto concerne la fattispecie disciplinata dal n. 2 della norma in esame, deve osservarsi che presupposto perché possa integrarsi la responsabilità civile del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario è la declaratoria di nullità dell’atto realizzato, anche se detti organi non abbiano partecipato al relativo giudizio (un esempio può rinvenirsi nel compimento da parte dell’ufficiale giudiziario di un pignoramento oltre il termine di efficacia del precetto, dovendosi il tardivo compimento di quell’atto assimilare al rifiuto di provvedere nel termine senza giustificato motivo).
Tuttavia, come giustamente dispone la norma, occorre che l’inadempimento che ha dato luogo all’atto nullo sia accompagnato dalla sussistenza, in capo all’organo che pone in essere l’atto, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Si ritiene, infatti, che il legislatore abbia voluto escludere il requisito della colpa lieve al fine di non paralizzare l’attività di tali organi, consentendo loro di adempiere ai propri doveri senza il timore di poter essere perseguiti per una mera disattenzione, dalla quale ne possa comunque derivare un pregiudizio per la parte.

La presente norma, poi, va letta congiuntamente al secondo comma dell’art. 162 del c.p.c., il quale dispone che il giudice, nell’ipotesi di nullità di un atto del processo imputabile al cancelliere o all’ufficiale giudiziario, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, può, con la sentenza che decide la causa, condannare l’organo responsabile al risarcimento dei danni causati dalla nullità.

Si ritiene infine interessante segnalare una recente pronuncia della Corte di cassazione (la n. 24203/2018) nella quale si afferma che “la responsabilità dell’ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purchè, in quest’ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all’ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell’atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine”.
In tali casi, infatti, è opportuno che la parte che ne ha interesse apponga, sul frontespizio dell’atto che consegna all’ufficiale giudiziario, la dicitura “Si notifichi/esegua entro oggi ovvero entro il giorno ….”.

Massime relative all'art. 60 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24203/2018

La responsabilità dell'ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti, ai sensi dell'art. 60, n. 1, c.p.c., sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purché, in quest'ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all'ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell'atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine.

Cass. civ. n. 3030/1992

Il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo.

Cass. civ. n. 1242/1978

Ai sensi dell'art. 19, primo comma, L. 25 giugno 1943, n. 540, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonché delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, costituisce un obbligo dello stesso cancelliere, il quale nel caso di omissione è esposto a pene pecuniarie ed anche a responsabilità nei confronti delle parti interessate, talché è irrilevante che la parte abbia o non abbia chiesto la trascrizione di poi disposta con la sentenza.

Cass. civ. n. 3775/1974

La negligenza dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto d'impugnazione non può evitare la decadenza dall'impugnazione stessa, ma importa solo una responsabilità dell'ufficiale giudiziario medesimo

Cass. civ. n. 2773/1969

L'ufficiale giudiziario è legato alla parte privata da un rapporto di carattere pubblicistico, che importa un'autonomia funzionale. Pertanto, è responsabile in proprio, se, nell'esecuzione di una misura cautelare, assoggetti a vincolo beni eccedenti la necessità di cautela. Tale responsabilità non può essere estesa alla parte privata, se questa non abbia, direttamente o a mezzo del suo procuratore, partecipato all'illecito.

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