Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice (1) di astenersi [51], ciascuna delle parti può (2) proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario [54 2] (3).
La ricusazione sospende il processo [296, 298] (4).
(1) Il giudice è qui considerato nella sua fisicità, ma è possibile anche ricusare un intero collegio giudicante, se si adducano motivi relativi a ciascuno dei suoi componenti.
(2) Si tratta di un diritto delle parti quasi certamente potestativo, di carattere processuale ed esercitabile nel caso in cui non venga attivato d'ufficio il procedimento obbligatoriamente previsto dall'art. 51.
(3) Entrambi tali termini sono da ritenersi perentori [v. 153]. Atto introduttivo è il ricorso da depositarsi in cancelleria, contenente i motivi di ricusazione e le prove a sostegno portate dalle parti.
(4) La sospensione si determina automaticamente con la presentazione del ricorso anche se un recente orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene che la sospensione segua necessariamente alla presentazione di una istanza di ricusazione che sia rispettosa delle previsioni dettate dagli artt. 51-52 cioè ammissibile. Vige, inoltre, la regola generale [v. 298] della impossibilità di compiere atti processuali durante tale stato di sospensione del giudizio, pena la nullità degli stessi, salvi i provvedimenti cautelari ex art. 669quater.