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Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice (1) di astenersi [51], ciascuna delle parti può (2) proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario [54 2] (3).
La ricusazione sospende il processo [296, 298] (4).
(1) La norma si riferisce al giudice considerato come persona fisica. Non è pertanto ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, salvo il caso in cui si adducano motivi relativi alle persone fisiche che lo compongono.
(2) Il diritto delle parti di ricusare il giudice non astenutosi viene configurato quale diritto potestativo, di carattere processuale ed esercitabile nel caso in cui non venga attivato d'ufficio il procedimento obbligatoriamente previsto dall'art. 51. Inoltre, si può anche configurare come onere, ovvero una facoltà che il soggetto deve esercitare per evitare conseguenze negative perchè se non la esercita entro i termini di legge non ha altri mezzi processuali per far valere il difetto di imparzialità del giudice.
(3) Si tratta di due termini perentori (v. 153 c.p.c.). L'atto introduttivo assume la forma del ricorso che deve essere depositato in cancelleria e deve contenere i motivi di ricusazione e ed i mezzi di prova a sostegno portati dalle parti.
(4) La presentazione del ricorso determina in via automatica la sospensione del processo, anche se un recente orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene che la sospensione segua necessariamente alla presentazione di una istanza di ricusazione che rispetti le condizioni ed i termini prescritti dalla legge (artt. 51-52), ovvero sia ammissibile. Gli atti compiuti durante la sospensione (v. 298 c.p.c.) risultano nulli, eccezione fatta per quegli atti adottati in una situazione d'emergenza ovvero i provvedimenti cautelari ex art. 669quater e ss..