Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 27 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione

Dispositivo dell'art. 27 Codice di procedura civile

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 (1) e 619 (2) è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma [28, 618bis] (3) (4). Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione (5).

Note

(1) Opposizione con cui si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Se l'esecuzione forzata non è ancora iniziata si può proporre opposizione al precetto con atto di citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio.
Se l'esecuzione è già iniziata, l'opposizione andrà proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa, il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e il temrmine perentorio per la notificazione del ricorso.
(2) Opposizione promossa da un terzo estraneo all'esecuzione, che vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, al fine di sottrarli all'esecuzione.
(3) Ai sensi dell'art. 480 del c.p.c., nel caso in cui la parte istante, nel notificare il precetto, abbia omesso di dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l'opposizione al precetto si propone innanzi al giudice del luogo nel quale è avvenuta la notifica.
(4) Si precisa che la competenza per valore e per materia viene individuata in ragione delle norme ordinarie (17).
(5) Se l'esecuzione non è ancora iniziata, il giudice competente a conoscere della opposizione al singolo atto esecutivo (617) si individua a norma dell'art. 480 terzo comma.

Ratio Legis

La norma in esame individua il foro territorialmente competente e inderogabile ai sensi dell'art. 28 del c.p.c. per le opposizioni ellì'esecuzione o agli atti ad essa preliminari. La norma trova applicazione anche alle opposizioni all'esecuzione promosse contro la pubblica amministrazione: in questo caso, infatti, non trova applicazione il foro erariale di cui all'art. 25.

Spiegazione dell'art. 27 Codice di procedura civile

L’articolo in esame fa riferimento alle cause di opposizione contemplate dagli artt. 615 e 619 c.p.c. (a cui viene fatto rinvio), stabilendo che in questi casi la competenza territoriale spetta inderogabilmente al giudice del luogo in cui avviene l’esecuzione.
In particolare, l’art. 615 del c.p.c. fa riferimento all’opposizione con cui viene contestato il diritto della parte istante di procedere all’esecuzione, mentre l’art. 619 del c.p.c. si riferisce alle opposizioni promosse da un terzo che intende vantare un diritto reale sul bene.
Lo stesso primo comma della norma fa salva la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 480 del c.p.c., norma che sancisce l’obbligo per la parte istante di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione; sarà proprio a questo giudice che spetterà la competenza a conoscere dell’opposizione a precetto.
Infatti, continua la stessa norma dicendo che, nel caso in cui il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, l’opposizione a precetto andrà proposta davanti al giudice del luogo in cui esso è stato notificato, ossia quello del luogo di residenza del debitore opponente.

Nell’ottica di una corretta applicazione dell’art. 480 comma 3 c.p.c. ed al fine di impedirne ogni sua strumentalizzazione, prevale in giurisprudenza la tesi secondo cui, onde evitare che il creditore procedente scelga discrezionalmente il foro competente, l’elezione di domicilio dallo stesso compiuta nell’atto di precetto vale a radicare la competenza del giudice dell’esecuzione e ad escludere il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto stesso solo se, in caso di contestazione di tale competenza, l’istante dia prova che, nel luogo prescelto, si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione.

Per contestare la competenza del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio, il debitore dovrà proporrre opposizione davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli è stato notificato.
Qualora nell’atto di precetto siano presenti più dichiarazioni o più elezioni di domicilio, in considerazione del fatto che con uno stesso precetto si possono portare avanti più esecuzioni, anche di specie diversa (tra le quali il creditore si riserva di scegliere successivamente), si avranno dei fori concorrenti.

Il secondo comma si occupa delle cause di opposizione a singoli atti esecutivi, per le quali va ricordato che:
  1. se l’esecuzione è già iniziata, sarà competente il giudice della stessa;
  2. se l’esecuzione non è ancora iniziata, il giudice territorialmente competente si individua ex art. 480 co. 3 c.p.c.
Infatti, secondo la prevalente dottrina, l’assenza in questo secondo comma del richiamo al 3° comma del suddetto articolo, è dovuta ad un mero difetto di coordinamento, e ciò tenuto anche conto del fatto che lo stesso primo comma dell’art. 617 c.p.c. prevede espressamente che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato all’art. 480 comma 3 c.p.c.
E’ stato in dottrina rilevato che, accanto alla distinzione tra cause di opposizione all’esecuzione (disciplinate dal primo comma) e cause di opposizione agli atti esecutivi (di cui al secondo comma), occorre operare un’altra distinzione, ovvero quella tra opposizioni promosse dal debitore anteriormente all’inizio dell’esecuzione (cioè, prima della notifica del precetto) e opposizioni promosse ad esecuzione già iniziata.

Si ritiene, infatti, che per le prime (anteriori alla notifica del precetto e successive alla notifica del solo titolo esecutivo), con le quali si vuole contestare il diritto della parte intimante di procedere ad esecuzione forzata, il giudice competente debba essere identificato in base ai criteri generali di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., che disciplinano la competenza nel giudizio di cognizione ordinario.
Nel caso, invece, di opposizione promossa dopo la notifica del precetto, ma prima dell’inizio dell’esecuzione, troverà applicazione il primo comma della norma in esame.

Massime relative all'art. 27 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13111/2019

Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie. (La S.C. ha affermato il principio di cui in massima in un caso nel quale l'opposizione era stata introdotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie).

Cass. civ. n. 11816/2018

Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace, il rilievo dell'incompetenza per materia - sia d'ufficio sia ad istanza dell'opposto per essere l'opposizione riconducibile alla competenza del tribunale ex art. 617 c.p.c. - deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione in applicazione dell'art. 38 c.p.c., con gli adattamenti richiesti dalle forme del giudizio davanti al giudice di pace; una volta verificatasi la preclusione, l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice nella sentenza anche se qualifichi l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e neppure dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza. (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MINERVINO MURGE, 07/11/2014).

Cass. civ. n. 10395/2016

In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella esattoriale emessa su richiesta di un'autorità giudiziario (nella specie, del presidente del tribunale), per la restituzione di somme ricevute a titolo di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per materia è del tribunale, secondo il foro erariale, avendo la lite ad oggetto un criterio di ripartizione della competenza per materia, riguardante i modi con cui il provvedimento di liquidazione può essere opposto. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 6945/2016

In un giudizio di opposizione all'esecuzione riservato alla competenza dei tribunali dell'impresa istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 27 del 2012, ove si tratti di opposizione promossa in relazione ad un precetto contenente solo l'ordine di pagare una somma di denaro determinata, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione come individuato sulla base dei criteri di cui agli artt. 17, 27 e 615 c.p.c., senza che venga in considerazione la particolare competenza di cui all'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 30 del 2005, la quale opera in relazione all'esecuzione delle speciali misure contenute nei commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 19579/2015

L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 12540/2009

Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata (come individuata dalla Corte cost. nella sentenza n. 480 del 2005), l'art. 480, comma terzo, c.p.c. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.

Cass. civ. n. 6571/2005

L'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., ultimo comma, vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione e ad escludere il Foro sussidiario del luogo della notifica del precetto medesimo solo se, in caso di contestazione di tale competenza, il creditore istante dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la regola generale dell'art. 26 c.p.c..

Cass. civ. n. 841/2005

La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615, primo comma, c.p.c.), è determinabile in base alle regole dettate dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., perché l'art. 618 bis, primo comma, c.p.c., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Nè può ritenersi la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere l'opposizione all'esecuzione non iniziata per effetto dell'art. 27, primo comma, c.p.c. — a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione — perché prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27, primo comma, c.p.c., all'art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice — secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precetto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune — perché quest'ultima norma non è riferibile al processo del lavoro

La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, proposta prima dell'inizio di essa (art. 615, primo comma, c.p.c.), preannunciata in base a titolo giudiziale su una controversia concernente un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., spetta esclusivamente al giudice nella cui circoscrizione si trova, o si trovava al momento della cessazione del rapporto, il domicilio del lavoratore, come stabilito dal quarto comma dell'art. 413 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128, ispirato ad esigenze di tutela del medesimo). Infatti, nel caso di rapporto di lavoro già cessato al momento dell'instaurazione dell'opposizione, deve escludersi il domicilio del lavoratore a tale tempo, altrimenti sarebbe consentito a costui - in contrasto con l'art. 25, primo comma, Costituzione - di scegliersi il giudice competente, trasferendo preventivamente il proprio domicilio.

Cass. civ. n. 12976/2004

In tema di competenza territoriale riguardante l'opposizione a precetto di cui all'art. 615 c.p.c., l'art. 27 c.p.c. individua nel "luogo dell'esecuzione" il Foro relativo alle cause di opposizione e fa salva la disposizione di cui all'art. 480 c.p.c., comma terzo, secondo il quale il creditore deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel Comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, se intende evitare che l'opposizione al precetto sia proposta davanti al giudice del luogo ove il precetto era stato notificato. Tuttavia, l'elezione di domicilio produce questo effetto se è fatta nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione oppure in un Comune nel quale ha sede il giudice che sarà competente per l'esecuzione in ragione del luogo in cui si trovano cose del debitore che potranno essere sottoposte a pignoramento. Diversamente, l'elezione di domicilio è senza effetto e riprende vigore la regola secondo la quale l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e la notificazione alla parte istante si fa presso la cancelleria di detto giudice (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la competenza del Tribunale di Napoli, ove il creditore aveva eletto il suo domicilio ma ove non vi erano beni da sottoporre ad esecuzione, ed ha dichiarato la competenza del Tribunale di S. Maria Capua V., in ragione del criterio sussidiario del luogo ove era avvenuta la notificazione del precetto, compreso nel circondario di quel Tribunale).

Cass. civ. n. 186/1998

La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27 comma primo e 615 comma primo c.p.c., al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.

Cass. civ. n. 2427/1996

Nel caso di esecuzione immobiliare che l'amministrazione finanziaria intraprenda a carico del proprietario del bene per Invim da altri dovuta, l'opposizione proposta da detto proprietario, al fine di sostenere l'improcedibilità dell'azione per omessa notifica del titolo e del precetto, ovvero per inesistenza degli stessi, resta nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, non all'esecuzione, perché non coinvolge l'an od il quantum della pretesa del creditore, e, pertanto, rimane soggetta alle ordinarie regole di competenza, sottraendosi all'applicazione delle disposizioni speciali dell'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Cass. civ. n. 7086/1995

Appartiene al pretore, in funzione di giudice del lavoro, a norma degli artt. 618 bis e 409, n. 5, c.p.c., la competenza a conoscere delle opposizioni all'esecuzione — così come delle opposizioni agli atti esecutivi proposte dopo l'inizio dell'esecuzione (art. 27, secondo comma, c.p.c.) — qualora la controversia si riferisca ad aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che siano estranei alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, crediti di medici e biologi dipendenti di una Usl per corrispettivi di prestazioni svolte in regime di plus orario, liquidate con decreto ingiuntivo, emesso dal giudice ordinario, munito di clausola di provvisoria esecuzione).

Cass. civ. n. 6557/1994

In forza del combinato disposto degli artt. 7 e 8, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, i giudizi relativi a procedimenti di esecuzione per i quali la prima di tali norme esclude l'operatività del foro erariale sono quelli concernenti la validità formale del procedimento (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c.p.c.) o l'eventuale coinvolgimento di beni di soggetti estranei all'esecuzione (opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.) o contestazioni insorte intorno alla dichiarazione del terzo pignorato (art. 548 c.p.c.), vale a dire situazioni che prescindono dall'an e dal quantum della pretesa tributaria. Rientrano, invece, nella regola del foro erariale le controversie, insorte in executivis, concernenti tale pretesa, come le opposizioni all'esecuzione diretta a contestare il fondamento della pretesa tributaria (e non l'impignorabilità dei beni o situazioni ugualmente estranee a tale pretesa).

Cass. civ. n. 10083/1990

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la competenza per territorio, inderogabilmente fissata in base al luogo della esecuzione medesima (artt. 27 e 28 c.p.c.), non può essere declinata, in favore di altro giudice preventivamente adito con opposizione al precetto, dato che le disposizioni dell'art. 39 secondo comma c.p.c., in tema di continenza, non trovano applicazione quando detto altro giudice difetti di competenza, sulla causa introdotta successivamente, per ragioni inderogabili di territorio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 27 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

MARIO A. E. chiede
giovedì 15/10/2020 - Campania
“Nel caso di pignoramento presso terzi fatto dal creditore con citazione a comparire innanzi al tribunale di Napoli, laddove il debitore comune X ha sede nella provincia di Avellino, il terzo pignorato sia banca che poste italiane hanno sede nella provincia di Avellino e dunque competente risulta essere il tribunale di Avellino ex. art. 26 bis cpc, devo costituirmi per il debitore comune X, con comparsa all'udienza innanzi al g.e. del tribunale di Napoli, ed eccepire l'incompetenza per territorio oppure devo proporre opposizione ex. art. 615 co. 2 con ricorso innanzi al tribunale competente che risulta essere Avellino? nel primo caso se il giudice di Napoli dichiara la propria incompetenza annulla gli atti del pignoramento e procede con lo svincolo delle somme pignorate oppure rimette gli atti al giudice competenze di Avellino?”
Consulenza legale i 21/10/2020
Nella legge non troviamo una risposta esplicita alla domanda contenuta nel quesito.

Infatti, l’art. 27 c.p.c., norma di carattere generale, dispone soltanto che “per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma.”. Quest’ultimo articolo dispone a sua volta che “il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato”.
La Corte di Cassazione nella risalente sentenza n.6667 del 2003 aveva evidenziato che il debitore può avvalersi del giudizio di opposizione alla esecuzione per portare le proprie eccezioni in relazione al pignoramento presso terzi, ma nel caso specifico non si faceva riferimento alla eccezione di incompetenza per territorio.

L’art. 38 c.p.c. prevede invece che la predetta eccezione debba essere rilevata dal convenuto nella comparsa di costituzione.
Tale norma, seppur contenuta nella parte del codice di rito relativa al giudizio di cognizione, è tuttavia “applicabile anche ai processi di esecuzione forzata, attesa la portata generale del principio in essa enunciato" (Cass. Civ. n.1638 del 2002).

Alla luce di quanto sopra, riteniamo che entrambe le soluzioni prospettate nel quesito potrebbero essere corrette, anche se -a parere di chi scrive- appare preferibile proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c eccependo con essa l’incompetenza per territorio (anche perché, stricto iure, l’art. 543 c.p.c. non prevede una comparsa di costituzione e risposta per il debitore).
In ogni caso il giudice sarebbe quello di cui al pignoramento il quale, accertata e dichiarata la propria incompetenza dovrebbe rimettere le parti davanti al giudice competente per territorio fissando un termine per la riassunzione.
Quanto allo svincolo delle somme, essendo appunto incompetente, dubitiamo che possa procedere in tal senso (richiesta che, comunque, può essere in ogni caso avanzata con l’opposizione di cui sopra).