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Articolo 26 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

Dispositivo dell'art. 26 bis Codice di procedura civile

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (1).

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, commi 29 e 37, della L. 26 novembre 2021.
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
(2) Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b) del D. L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

Spiegazione dell'art. 26 bis Codice di procedura civile

L’art. 19 comma 1 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), ha introdotto delle importanti modifiche al criterio della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione, abrogando anche il 2° co. dell'art. 26 del c.p.c., in forza del quale veniva disposto che «per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore».

Il primo comma disciplina la particolare ipotesi in cui debitore sia una delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’art. 413 del c.p.c., statuendo che in tali casi vige la regola che lega la competenza del giudice dell'esecuzione al luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo pignorato.

Per una esatta individuazione di "amministrazione pubblica" occorre fare riferimento al secondo comma dell'art. 1 del T.U.P.I., ai sensi del quali sono considerate tali «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

La ratio di tale opzione normativa risiede nell'esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città (normalmente sedi di pubbliche amministrazioni), siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi.

Sono espressamente fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni, quali, ad esempio quella di cui all'articolo 14, comma 1 bis, secondo periodo, della legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), in base al quale: "Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa”.

Il secondo comma, invece, si occupa dei soggetti diversi da una pubblica amministrazione, per i quali non trova applicazione il criterio di competenza territoriale connesso al luogo di residenza del terzo debitore, mentre viene dato esclusivo rilievo al luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

In tal modo il legislatore ha inteso garantire la c.d. “simultaneità” del processo di espropriazione di crediti, prescindendosi dal luogo di residenza dei terzi pignorati, e così tutelando, tra gli altri, il terzo chiamato (il quale non è parte del procedimento di espropriazione).

Inoltre, la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e che interessano più di un terzo debitore riesce a garantire un migliore livello di tutela dell'esecutato, potendosi così anche evitare nella prassi ulteriori inconvenienti, quale la necessità di proporre tante opposizioni quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito.
Tale esigenza sarebbe stata maggiormente avvertita a seguito dell'introduzione della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis del c.p.c., anch'esso introdotto dall'art. 19 del citato D.L. 132 del 2014, in quanto con tale ricerca aumenteranno le fonti di informazione del creditore procedente e, dunque, il numero dei terzi a cui notificare l’atto di pignoramento.

Massime relative all'art. 26 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3881/2021

Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge, la competenza del giudice dell'esecuzione è determinata, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione. (Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/02/2020).

Cass. civ. n. 8172/2018

La competenza sull'esecuzione ai sensi dell'art. 26, ed ora dell'art. 26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza. Tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall'art. 187 disp. att. c.p.c. si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. attraverso l'impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell'esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull'esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell'art. 187 disp. att c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull'esecuzione forzata.

L'art. 26 bis, comma 1, c.p.c. quando allude alla disciplina di leggi speciali come idonea a stabilite il foro dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti, in danno delle P.A. di cui all'art. 413, comma 5, dello stesso codice, attribuisce alla regola desumibile dalla legge speciale il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, dovendo tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1 comprendersi quella dell'art. 1 bis della l. n. 720 del 1984, il significato del rinvio a tale norma deve intendersi nel senso che con esso si sia voluto far riferimento a detta previsione, sia in quanto individuatrice nel cassiere o tesoriere del soggetto ("debitor debitoris") che deve pagare per conto delle P.A., cui detta norma si applica, sia in quanto individuatrice del luogo del pagamento in quello di espletamento del servizio secondo gli accordi fra P.A. ed il cassiere o tesoriere; sicché tale luogo si deve considerare in via esclusiva come il foro dell'espropriazione presso terzi di crediti a carico di tali pubbliche amministrazioni, restando esclusa, per il caso che cassiere o tesoriere sia una persona giuridica, la possibilità di procedere all'esecuzione alternativamente anche nel luogo della sua sede.

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Giovanni I. chiede
lunedì 05/06/2017 - Campania
“Quando il debitore è una P.A. , l'art. 26 bis stabilisce la competenza territoriale anche per il pignoramento presso terzi presso il Trib. del luogo di residenza o sede legalee del terzo.Trattandosi nel mio caso di un debitore P.A. che ha sede in Benevento mentre il suo tesoriere ( istituto di credito e dunque una Spa ..... persona giuridica ) ha la sede legale in Lecce ma ha anche una succursale operativa a Benevento , posso considerare competente il Foro di Benevento seguendo il principio di cui all'art. 19 cpc ? E, in caso affermativo , come faccio a sapere se la filiale è autorizzata a stare il giudizio ?”
Consulenza legale i 08/06/2017
In effetti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3615 del 13 febbraio 2013, ha precisato che "la competenza territoriale per il procedimento di esecuzione dei crediti è di natura inderogabile ed appartiene, con riguardo all'espropriazione forzata dei crediti, al Tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato e quindi, nel caso di espropriazione nei confronti di ente territoriale ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Tribunale del luogo di residenza del soggetto che ne sia tesoriere, non rilevando - ai fini dell'individuazione di diverso giudice - il contenuto della dichiarazine resa ex art. 547 cod. proc. civ. da soggetto diverso dal tesoriere indicato erroneamente come terzo pignorato e come tale destinatario della notificazione dell'atto di pignoramento".

Nel caso di specie, il tesoriere in questione è una persona giuridica, con la conseguenza che trova applicazione la disposizione di cui all'art. 19 c.p.c., in base al quale "salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede". La disposizione prosegue, poi, precisando che "è competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda".

Di conseguenza, le consigliamo di richiedere una visura camerale della società che svolge il ruolo di tesoriere; laddove dalla visura non dovesse ricavare i poteri conferiti alle singole filiali (e, dunque, l'eventuale autorizzazione a stare in giudizio), le consigliamo di richiedere lo statuto della società medesima.