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Dispositivo dell'art. 10 Codice di Procedura Civile

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti (1) (2).
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro (3), e gli interessiscaduti, le spese e i danni [c.c. 1223, 1282, 2043] anteriori alla proposizione si sommano col capitale [31, 104] (4).

Note

(1) La domanda è sempre presente in ogni giudizio [v. 99]. Per questo motivo qualsiasi tipo di competenza deve essere determinato a partire dalla domanda.
Ai fini della determinazione della competenza per valore si ha riguardo al valore economico della prestazione o del bene richiesti, ossia in contestazione (c.d. petitum mediato).

(2) Bisogna tener conto non solo delle risultanze dell'atto di citazione [v. 163], ma anche delle precisazioni o modificazioni apportate dall'attore alla prima udienza di trattazione [v. 183].
L'eccezione del convenuto [v. 112] invece può costituire solo una fonte complementare degli elementi determinativi della competenza, quando quest'ultima non possa già determinarsi sulla base della sola domanda.

(3) Si sommano le domande proposte fin dall'origine in un unico processo, e non anche quelle proposte in processi separati e poi riuniti, ovvero separatamente proposte da attori diversi contro il medesimo soggetto in processi distinti e autonomi.
Il cumulo delle domande, poi, deve essere semplice (nel senso che il proponente non deve aver condizionato l'accoglimento dell'una all'esito dell'altra), e non già alternativo (l'una o l'altra domanda) o eventuale (una domanda in via principale e l'altra in via subordinata); in questi casi, infatti, si ha riguardo alla domanda di maggior valore.

(4) Soltanto gli interessi, spese e danni maturati prima della proposizione della domanda vanno computati ai fini del valore, purché gli accessori siano richiesti nella domanda.


Quesiti degli utenti

Quesito numero 2100
Martina, martedì 18 gennaio 2011 , chiede:

A cosa si riferisce il legislatore quando al secondo comma parla di spese danni e interessi scaduti anteriori alla domanda? Cosa significa che si sommano con il capitale? Di quale capitale parla?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°2100 del giovedì 20 gennaio 2011 :

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 10 del c.p.c. va intesa nel senso che solo le quote già maturate nel momento in cui viene proposta la domanda si computano ai fini della competenza per valore, purché i menzionati accessori siano richiesti dalla parte, anche in corso di causa.
In giurisprudenza si è precisato che l'art. 10 c.p.c., ove dispone che gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano al capitale, intende riferirsi, con elencazione esemplificativa e non tassativa, a tutti quegli elementi - siano essi accessori o meno della domanda - che hanno in comune la capacità di accrescersi durante il processo, sicché la richiesta di riconoscimento e della liquidazione del relativo diritto fino al soddisfo non incide sul valore della controversia.

Il concetto di "capitale" è qui inteso semplicemente come somma di denaro che produce interessi.


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.