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Articolo 201 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Notificazione delle violazioni

Dispositivo dell'art. 201 Codice della strada

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. (3)(4)

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

  1. a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
  2. b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  3. c) sorpasso vietato;
  4. d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  5. e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  6. f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
  7. g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone;
  8. g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;
  9. g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (1)

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193. (2)

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

Note

(1) Lettera introdotta dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.
(2) Comma introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.
(3) Comma modificato dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziche' dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione".

Massime relative all'art. 201 Codice della strada

Cass. civ. n. 28388/2017

In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall’applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Cass. civ. n. 709/2015

In tema di sanzioni amministrative, è legittima la notificazione ad un cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena del verbale di contestazione di un’infrazione del codice della strada, redatto in lingua italiana e senza traduzione, intervenuta solo successivamente e su richiesta dell’interessato, poiché la legge e le norme a tutela della suddetta minoranza (in specie l’art. 3 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e l’art. 6 Cost.) non contemplano alcuna nullità, limitandosi a riconoscere al cittadino di lingua slovena il diritto a proporre opposizione nella propria lingua - cui corrisponde il dovere del Prefetto di esaminarlo e ad ottenere la contestuale traduzione del verbale, la cui inottemperanza è idonea ad integrare una invalidità, denunciabile con l’opposizione, ove ne derivi, e venga allegato, un pregiudizio delle facoltà difensive.

Cass. civ. n. 4453/2012

In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni [ora novanta giorni, n.d.r.] dall’accertamento, previsto dall’art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all’ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un’attività riferibile non direttamente alla parte, ma a terzi.

Cass. civ. n. 3936/2012

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia.

Cass. civ. n. 22457/2011

In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, non costituisce motivo di nullità della contestazione la circostanza che la relazione di notifica, anziché sull’originale e sulla copia, sia stata stesa su foglio separato, allegato al verbale di contestazione.

Cass. civ. n. 6971/2011

A norma dell’art. 201, comma 1, del codice della strada — nel testo di cui all’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, applicabile ratione temporis — in caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della relativa violazione, il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore entro il termine di centocinquanta giorni [n.d.r.: novanta giorni]. Al riguardo, se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge — ossia il P.R.A o l’archivio nazionale dei veicoli — la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201, destinata ad operare nel caso in cui l’annotazione del luogo dove la notifica va eseguita non risulti né dal P.R.A., né dall’archivio nazionale; ciò anche alla luce dell’esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.

Cass. civ. n. 4725/2011

Il transito non autorizzato in ZTL (zone a traffico limitato) non obbliga la polizia stradale a contestare immediatamente la violazione, poiché le «porte telematiche» allocate ai varchi individuati dall'amministrazione escludono la necessità di assolvere all’obbligo della contestazione immediata.

Cass. civ. n. 2436/2011

In tema di violazioni del codice della strada, l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione. Ne consegue che, in riferimento al caso di infrazione riconducibile all’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ex art. 384, lett. b), a cui si aggiungono gli accertamenti delle violazioni per mezzo di apparecchi di rilevamento (ex art. 384 lett. e), il giudice dell’opposizione non può escludere l’impossibilità di contestazione immediata con il rilievo dell’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso detta contestazione.

Cass. civ. n. 24851/2010

In tema di violazioni del codice della strada, il dies a quo del termine di 150 giorni [n.d.r.: 90 giorni] per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l’interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all’anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli.

Cass. civ. n. 13733/2010

In tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all’autore materiale dell’infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, come richiesto dall’art. 383 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), dovendosi escludere una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell’autovettura, in qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi.

Cass. civ. n. 532/2010

In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso del contravventore, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva considerato meramente formale e non causa di nullità la discrasia esistente tra il contenuto dell’originario verbale redatto dall’organo accertatore ed il contenuto, più succinto e meno particolareggiato, del verbale meccanizzato, unico ad essere stato oggetto di notifica).

Cass. civ. n. 22400/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni [n.d.r. 90 gg.], entro il quale deve essere notificata la contestazione dell’infrazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 201 del codice della strada, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, coincide con quella dell’accertamento della violazione nel solo caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall’art. 196 cod. strada, anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all’impossibilità di identificare in base a detti dati l’autore della trasgressione, si deve assimilare l’ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, nel riscontrare che una prima notifica era avvenuta nel luogo indicato nel pubblico registro e non era andata buon fine per essere l'indirizzo insufficientemente determinato, aveva ritenuto che il termine dei 150 giorni decorresse dal momento in cui l’Amministrazione aveva ricevuto dal comune risultanze anagrafiche più precise).

Cass. civ. n. 22398/2009

In tema di opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, ove il ricorrente deduca la nullità della cartella esattoriale, notificatagli per il mancato pagamento di sanzione amministrativa irrogata per violazione del codice della strada, assumendo di non avere ricevuto la previa notifica del verbale di accertamento della violazione, ha il solo onere di allegare al ricorso la copia notificata della cartella anzidetta ma non già quello di allegare copia del verbale, la cui mancanza non può avere alcun effetto ai fini della regolarità dell’opposizione.

Cass. civ. n. 22397/2009

Il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, quando sia stato contestato nell’immediatezza del fatto oppure notificato ai sensi dell’art. 201 cod. strada, acquista l’efficacia di titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, solo una volta che sia spirato il termine per l’esecuzione del pagamento in misura ridotta o, alternativamente, per proporre ricorso al prefetto od opposizione dinanzi al giudice di pace. Ne consegue che, ove avverso il suddetto verbale venga proposto tempestivo ricorso al prefetto, alcuna somma può essere iscritta a ruolo a titolo di sanzione e, se ciò accada, l’interessato può proporre avverso la cartella esattoriale l’opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel termine decorrente dalla data della notifica di detta cartella.

Cass. civ. n. 16185/2009

In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nell’art. 247 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della P.A., comporta — anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui all’art. 59 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada abrogato), che imponeva all’interessato la comunicazione del cambio di residenza — che la notifica effettuata, in forza dell’art. 201, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente.

Cass. civ. n. 16184/2009

In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a verbale di infrazione al codice della strada, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato tardiva l'opposizione, nonostante non risultasse con certezza la data di perfezionamento della notificazione a mezzo posta del verbale opposto, in assenza della produzione del relativo avviso di ricevimento).

Cass. civ. n. 27936/2008

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 201 del codice della strada (Corte Cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, il termine per la notificazione degli estremi della violazione può decorrere da un momento successivo all’accertamento nei soli casi in cui l’identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente dopo l’espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del trasferimento di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all’art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Pertanto, nel caso in cui la prima notificazione della contestazione non sia andata a buon fine per «indirizzo insufficiente» grava sull’Amministrazione l’onere di provare che l’identificazione del trasgressore sia stata possibile solo dopo l’espletamento delle ricerche anagrafiche a causa dell’omessa o tardiva comunicazione al P.R.A. del trasferimento di residenza da parte del trasgressore. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace di rigetto dell’opposizione non essendo stata fornita dall'Amministrazione alcuna prova in ordine all’impossibilità della tempestiva identificazione del destinatario in quanto la dizione «indirizzo insufficiente» non evidenziava la non corrispondenza della residenza con il luogo risultante nei pubblici registri).

Cass. civ. n. 3642/2007

Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito. Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto. Pertanto, qualora nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sia stata contestata la regolarità della notificazione del processo verbale di contestazione della violazione, effettuata a mezzo posta, il giudice deve verificare se la notificazione sia stata effettuata in conformità dell’art. 8, commi secondo e terzo, legge n. 890 del 1982, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 (quanto alla regolarità degli adempimenti concernenti l’avviso a mezzo di raccomandata del compimento delle formalità prescritte in caso di rifiuto di ricevere il piego raccomandato da parte delle persone abilitate a riceverlo o di assenza del destinatario e di giacenza del piego presso l’ufficio stabiliti a garanzia del destinatario).

Cass. civ. n. 24673/2006

In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda parte del comma terzo dell’art. 201 del medesimo (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali risultanti dalla carta di circolazione, dall’archivio della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida; tuttavia, qualora l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita (ove il destinatario, come nella specie, fosse risultato assente e il plico, notificato a mezzo posta, restituito al mittente per compiuta giacenza), non potendo il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente.

Cass. civ. n. 15306/2006

La disposizione contenuta nell’art. 201, comma 3° del Codice della Strada secondo cui la notificazione del verbale di accertamento può essere effettuata anche da un funzionario dell’amministrazione secondo le norme del codice di procedura civile ovvero a mezzo della posta va intesa nel senso che quando la notificazione viene effettuata a mezzo del servizio postale il funzionario può compiere l’attività propria dell’ufficiale giudiziario (come, nel caso in questione, la consegna del verbale di accertamento all’ufficio postale).

Cass. civ. n. 1752/2006

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia.

Cass. civ. n. 24827/2005

La disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non trova applicazione in ordine alle violazioni del codice della strada, per le quali gli artt. 200 e 201 del codice della strada stabiliscono una diversa disciplina speciale, onde è legittima la contestazione successiva delle sanzioni anzidette, effettuata mediante notifica del relativo verbale, sempreché quest’ultimo contenga la specifica indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata (con la puntualizzazione che l’elenco di casi enumerati dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada ha valore solo esemplificativo, e non tassativo).

Cass. civ. n. 1226/2005

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell’art. 201 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l’art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al terzo comma, che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.

Cass. civ. n. 10140/2002

Ai sensi dell’art. 201 del codice della strada, alle notificazioni dell’ordinanza-ingiunzione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le modalità dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890; pertanto, è causa di nullità della notificazione medesima, eseguita a mezzo del servizio postale, la mancata osservanza delle disposizioni, contenute nell’art. 7 della citata legge, circa la persona alla quale il piego deve essere consegnato.

Cass. civ. n. 3017/2002

In tema di circolazione stradale, perché la mancata contestazione immediata della violazione dell’eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchiatura «autovelox» non comporti la invalidità dell’accertamento, si rende necessario che nel verbale di contravvenzione l’amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione.

Cass. civ. n. 15831/2001

In tema di violazione del codice della strada, la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell’autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 del Codice della Strada a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto invalida la notificazione del verbale di contestazione e della cartella esattoriale perché l’autore della violazione amministrativa non era più convivente col padre al momento della notifica, senza considerare gli obblighi di diligenza su di esso incombenti ex lege).

Cass. civ. n. 7103/2001

In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto, non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del pretore, che, in un caso di sanzione per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, aveva ritenuto non giustificata la contestazione differita, considerando «generico e poco credibile» il richiamo all’impedimento dell’altro accertatore — quello non addetto alla verifica del buon funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità —, che, secondo il verbale, era impegnato in altre contestazioni immediate della stessa violazione ad altri automobilisti).

Cass. civ. n. 4095/2001

In tema di violazioni del codice della strada al trasgressore deve essere notificato a norma dell’art. 201 del codice, non il processo verbale dell’infrazione od una copia dello stesso, ma una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l’imputazione del processo verbale di riferimento. Di conseguenza, l’assenza nello stampato notificato delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata, non è causa di nullità del verbale (nella specie la mancata contestazione era stata determinata dalla necessità dell’immediato ricovero in ospedale del contravventore).

Cass. civ. n. 3836/2001

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), se nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, nell’ulteriore ipotesi, prevista dall’art. 384 reg. cod. strada, di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero per l’impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrabile l’accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature diverse dalle precedenti, pur essendo necessario che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata, il sindacato giurisdizionale in sede di opposizione all’ingiunzione irrogativa della sanzione non può ingerirsi nelle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, essendo escluso in particolare che possa essere censurato il mancato dispiegamento di una pluralità di pattuglie al fine specifico dell’immediata contestazione delle violazioni ai limiti di velocità.

Cass. civ. n. 5559/1999

In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora — come consentito dall’art. 14, comma quarto, legge 689/1981, dall'art. 12, legge 890/1982 e, quindi, dall’art. 201, c. 3 del decreto legislativo 285/1982 — la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell’amministrazione secondo il regime di cui alla legge 890/1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell’atto, la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della richiamata legge 890/1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.

Cass. civ. n. 9076/1997

In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell’infrazione si rende irrilevante, poiché l’art. 385 del regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall’«organo accertatore»: espressione — questa — che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito.

Cass. civ. n. 71/1997

In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, la mancata contestazione personale dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie art. 14, ult. comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 e non invalida, perciò, la successiva ordinanza ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge. (Fattispecie concernente il superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche).

Cass. civ. n. 6338/1996

In tema di sanzioni amministrative applicabili per violazione delle norme del codice della strada, l’omessa contestazione della violazione, pur quando essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione sanzionatoria e non valida, perciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto.

Cass. civ. n. 2099/1996

In tema di sanzioni amministrative, quando la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 14, comma quarto, legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 12 legge 890/1982 e, ora, art. 201, comma terzo, d.l. 30 aprile 1992, n. 285), la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull'originale e sulla copia dell’atto la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della predetta legge 890/1982, costituisce una mera irregolarità, che non incide sulla validità della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell’effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell’ipotesi di disguidi.

Cass. civ. n. 7821/1995

In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora — come consentito dall’art. 14, comma quarto, legge n. 689 del 1981, dall’art. 12 legge n. 890 del 1982 e, quindi, dall’art. 201.3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 — la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell’atto, la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della richiamata legge n. 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.

Cass. civ. n. 9544/1992

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione degli estremi dell’infrazione effettuata da un funzionario dell’amministrazione che l’ha accertata come consentito dall’art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l’osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dal codice di procedura civile con la conseguenza che nel caso di notificazione eseguita a norma dell’art. 149 c.p.c. (a mezzo del servizio postale) l’agente notificatore è onerato degli adempimenti relativi, costituiti dalla redazione della relazione di notifica sia sull’originale dell’atto, sia sulla copia da notificare, con menzione in entrambe dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, da allegare all’originale. Infatti, solo la relata dell’agente notificatore costituisce la prova della provenienza dell’atto da notificare dalla Pubblica Amministrazione all’ufficio postale e fornisce la certezza che nel plico spedito esisteva l’atto contenente la descrizione della violazione, mentre la mancanza della relata pone l’amministrazione nella impossibilità di dimostrare la contestazione della violazione con conseguente estinzione del credito da sanzione amministrativa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 201 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. G. chiede
lunedì 03/10/2022 - Lombardia
“Salve, ho una vettura in noleggio lungo termine e ultimamente ho scoperto che diverse multe per mie infrazioni stradali anche degli anni scorsi non mi sono state recapitate a causa dell'errato mio recapito fornito dalla Società di noleggio alle Autorità di Polizia Urbana. Mi sono recato in via F. Sforza 23 (MI) per poter prenotare un appuntamento col Giudice di Pace ma mi è stato detto che dovrei farlo mano a mano che riceverò i verbali, con tanto di mora e interessi e che non so se doverli pagare io e eventualmente pagarli prima di fare ricorso dal GDP. Ho controllato i documenti rilasciatimi al momento della firma del contratto per verificare l'indirizzo e hanno tutti riportato il mio giusto indirizzo tranne uno che si chiama "Delega per persona fisica" che lo riporta errato. Potendo dimostrare il loro errato invio ora quel che desidererei sapere: visto quanto ho detto le multe le devo pagare io? a causa di questo errore non mio sono io in torto oppure il pagamento di detti verbali devono essere a carico della Società di noleggio? devo comunicare subito quanto successo alla Società di noleggio? potrebbe servirmi una Vostra ulteriore assistenza per la risoluzione? Ringraziando anticipatamente invio cordiali saluti.”
Consulenza legale i 18/10/2022
In premessa, si precisa che quanto riferito dagli uffici del Giudice di Pace è corretto, posto che l’impugnativa delle sanzioni collegate a violazioni del Codice della strada davanti allo stesso GdP o al prefetto presuppone che il relativo verbale sia stato notificato al destinatario.
Non basta, quindi, aver avuto una conoscenza informale dell’esistenza dei verbali per poterli contestare, non avendo neppure a disposizione una copia degli stessi.
Questo, tuttavia, va a Suo vantaggio, poiché nel frattempo sta continuando a trascorrere il tempo necessario alla maturazione della prescrizione.
Infatti, le sanzioni relative alle auto a noleggio devono essere notificate alla società proprietaria del veicolo entro novanta giorni, che ha poi a disposizione ulteriori sessanta giorni per comunicare i recapiti del trasgressore, al quale viene poi inviato il verbale entro i successivi novanta giorni.

Dai documenti inviati a corredo del quesito, si nota che l’indirizzo errato è indicato anche nell’allegato al contratto relativo alla fatturazione, oltre che nel documento “delega a persona fisica”.
Tale ultimo documento, tuttavia, consiste semplicemente nella delega alla società di noleggio a espletare le comunicazioni previste dal comma 4 bis, dell’art. art. 92 del Codice della strada, che prevede la comunicazione al PRA della cessione della disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso.
Le previsioni principali relative ai recapiti, invece, sono contenute nell’articolo 30.3 del contratto, ai sensi del quale “ognuna delle parti contraenti dovrà comunicare immediatamente all’altra parte per iscritto tutte le variazioni di indirizzo, ragione o denominazione sociale e stato giuridico. Al momento le parti dichiarano il proprio domicilio come specificato in epigrafe”.
L’articolo 31, inoltre, specifica che “la società ed il Cliente dichiarano di eleggere a proprio domicilio gli indirizzi indicati nel presente accordo”.
L’indirizzo rilevante ai fini delle comunicazioni, anche relative ad infrazioni del Codice, dunque, sembra solo quello degli articoli 30 e 31 del contratto.
Se tale indirizzo è corretto, dunque, non dovrebbe essere possibile alcuna contestazione di “colpa” da parte della società di noleggio, fermo restando che la sua eventuale modifica deve essere immediatamente comunicata alla società.
In ogni caso, per scrupolo si potrebbe contattare la società per farsi confermare in via informale l’indirizzo che risulta nei loro archivi (anche se sarebbe utile sapere se nel frattempo la società ha inviato altre comunicazioni all’indirizzo corretto).

La corretta contestazione da fare solo una volta che eventualmente verranno ricevuti i verbali (circostanza che potrebbe anche non verificarsi, essendo passati anni dalle violazioni), però, non è contro la società di noleggio (che non è comunque tenuta a pagare le sanzioni), bensì contro la P.A. che ha notificato i verbali dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 201 del Codice della strada.

G. R. chiede
martedì 27/09/2022 - Toscana
“Buongiorno,
scrivo per conto di un mio amico straniero residente in europa.
il pomeriggio del 22/07/2021 è passato, con un'auto a noleggio, nella ztl in via XXX a YYY.
Oggi però (27/09/2022) riceve una multa. La lettera riporta la data del 17/08/2022.
Vorrei capire se la multa è ancora valida, essendo passati ben più di 365 giorni sia dall'infrazione sia dall'invio della lettera. L'art 201 dice che effettivamente la multa ha una durata di 365 giorni se recapitata all'estero, però al mio amico viene il dubbio, visto che l'auto non è sua, ma a noleggio. Può semplicemente non pagare la multa? grazie”
Consulenza legale i 04/10/2022
Le norme del Codice della strada in materia di notificazioni prevedono che il verbale dell’accertamento della violazione venga inviato entro novanta giorni all’effettivo trasgressore o al proprietario del veicolo.

Nel caso di specie, il proprietario è la compagnia di autonoleggio, che a sua volta è tenuta a comunicare all’Amministrazione entro sessanta giorni le generalità del conducente.
A partire da quel momento, la P.A. dispone di ulteriori novanta giorni per notificare all’effettivo trasgressore il verbale di accertamento con l’irrogazione della sanzione.
Come si vede, dunque, quando si tratta di auto a noleggio, è ben possibile che la notificazione avvenga a una rilevante distanza di tempo dalla commissione della violazione.
Infine, l’art. 201 del Codice stabilisce che per i residenti all'estero la notifica debba essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Nella fattispecie, sulla base di quanto si legge nel quesito, tale ultimo termine sembra ormai essere effettivamente trascorso.
Tuttavia, non è sufficiente limitarsi a non pagare la sanzione, ma è necessario presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, rispettivamente entro sessanta o trenta giorni dalla notificazione, chiedendo l’annullamento del verbale per tardività.

Anonimo chiede
venerdì 04/02/2022 - Estero
“Buongiorno.

Nell'ottobre 2017-giugno 2018 ero uno studente Erasmus a XXX.

Volevo acquistare un motorino, quindi ho fatto domanda per la residenza, e con documento di richiesta di residenza sono andato in un negozio di moto, dove ho acquistato un motorino registrato con il mio nome e indirizzo Italiano.
Tuttavia non ho mai terminato il processo di residenza.

Quando stavo lasciando XXX, non potevo vendere il motorino, perché mi mancava la residenza, ma il ragazzo del negozio, ha accettato di cancellarlo, se gli avessi dato il motorino gratuitamente, che ho fatto.

Nel periodo 2017-2018 sono entrato poche volte nella ZTL, dove c'era il divieto di circolazione dei motorini, e poche volte ho passato il semaforo rosso in un incrocio dove c'era la T-Red.

Tuttavia non ho mai ricevuto alcuna multa né al mio precedente indirizzo Italiano, né a quello del mio Paese. Recentemente ho chiamato l'Ufficio Contravvenzioni di XXX e mi hanno detto che non c'erano multe.

È ancora possibile per loro elevare le sanzioni, e il risultato negativo è dovuto al fatto che non hanno ancora accertato le sanzioni?

Se spediscono le multe al vecchio indirizzo Italiano, possono recuperare con successo i soldi da me nel mio Paese?

La registrazione con la richiesta di residenza è stato reato? Se sì, qual è il tempo di prescrizione?

C'è qualcos'altro da sapere o di cui preoccuparsi?

Grazie”
Consulenza legale i 15/02/2022
La residenza nell’ordinamento italiano consiste sostanzialmente in una situazione di fatto, cioè la permanenza di una persona in un determinato luogo per un periodo apprezzabile, con l'intenzione di stabilirvisi stabilmente rivelata dalle consuetudini di vita e dalle relazioni familiari e sociali.
Questa situazione di fatto viene “registrata” dall’anagrafe comunale con l’iscrizione in appositi registri dietro richiesta dell’interessato.

I cittadini dell’Unione Europea che soggiornano in Italia per più di tre mesi sono tenuti a chiedere l'iscrizione anagrafica al Comune di residenza secondo le stesse regole stabilite per i cittadini italiani, con l’aggiunta di alcuni documenti previsti dal D. Lgs. n. 30/2007.
Al momento della domanda l’Amministrazione rilascia un’attestazione con l'indicazione del nome e della dimora del richiedente e della data della richiesta (art. 9, D.Lgs. n. 30/2007); invece, non viene inviato al richiedente alcun documento di “accettazione” della domanda.
Infatti, trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta, questa si considera accettata senza la necessità di un provvedimento espresso (art. 18 bis, D.P.R. n. 223/1989, che già era in vigore nel periodo a cui si riferisce il quesito).

Applicando questi principi al nostro caso, si può concludere che:
1) se al momento della dichiarazione al Comune risiedeva davvero nel luogo dichiarato, non vi è alcun motivo di temere di essere accusato di falso;
2) non era necessario completare in modo formale la procedura, perché –come visto- basta la domanda e il trascorrere del tempo.

Tanto chiarito, le contestazioni delle violazioni delle norme del Codice della strada devono essere notificate entro novanta giorni dall’accertamento al trasgressore residente in Italia, termine che sale a trecentosessanta se il destinatario è residente all’estero (art. 201 del Codice).
La sanzione, inoltre, si prescrive trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 209 del Codice).
Vista anche la risposta ottenuta di recente dall’Ufficio di XXX, sembra perciò molto improbabile che vi siano sanzioni “in sospeso”, dato che i fatti si riferiscono a diversi anni fa e che, comunque, si è vicini alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale.

Antonio C. chiede
domenica 25/10/2020 - Campania
“Il giorno 11/08/2019 mi veniva riscontrata una violazione all'art. 142 co.8 C.d.S.. La velocità riscontrata dallo strumento è di km/h 110, in cui vige il limite di velocità di km/h 90, rilevata utilizzando una postazione mobile. Il verbale mi veniva notificato tramite messo notificatore il giorno 29/06/2020 (pertanto risultano essere trascorsi più dei 90 giorni previsti dall'art. 201 C.d.S.). All'interno del verbale vi era la seguente dicitura "la decorrenza dei termini per la notifica del verbale in oggetto, parte dal giorno 14/02/2020 poiché solo da questa data lo scrivente Ufficio ha acquisito gli elementi utili per la rinotifica del presente verbale". Faccio presente che lo scrivente ha effettuato regolare cambio di residenza in data 13/03/2019 presso il comune di omissis e ulteriore successivo cambio di residenza in data 15/05/2020 presso il comune di omissis.
Conseguentemente lo scrivente presentava ricorso al Prefetto per contestare la violazione dell'art 201 C.d.S. relativamente alla scadenza dei termini per la notifica della sanzione amm.va.
Il ricorso veniva rigettato dal prefetto e veniva emanata ordinanza ingiuntiva, adducendo "che i motivi del ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio. Il verbale è stato consegnato dapprima all'ufficio postale in data 13/09/2019 e, in seguito alla restituzione avvenuta in data 14/02/2020 con la notazione -per irreperibilità dell destinatario-, veniva consegnato in data 23/04/2020 al servizio notifiche del comune di omissis il quale in data 18/06/2020, in seguito all'accertata immigrazione, l'ha trasmesso al comune di omissis".

Quanto sopra premesso, desidererei chiederle un parere relativamente alla convenienza di presentare nuovamente ricorso al Giudice di pace piuttosto che pagare la sanzione derivante dall'ordinanza ingiuntiva di € 390,35.”
Consulenza legale i 03/11/2020
Ai sensi dell’art. 201 del Codice della strada la notificazione delle violazioni deve essere effettuata entro 90 giorni dall’accertamento, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero per posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
In proposito, va ricordato che, in tema di notificazioni, vige il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata dal lato del richiedente al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento (Cassazione civile, SS. UU., 26 luglio 2004, n. 13970; Cassazione civile sez. VI, 10 aprile 2018, n. 8862).

Tanto premesso, si nota che la questione della decorrenza del termine ex art. 201 del Codice della strada in caso di cambio di residenza dell’intestatario del veicolo non è nuova, ed ha anzi dato adito in passato a contrasti giurisprudenziali risolti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2010.
Tale pronuncia ha chiarito che il dies a quo del termine per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (completa dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico registro automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico registro automobilistico; “ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni [oggi ridotti a 90] dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 [90 giorni] dalla relativa annotazione nel Pra o nell'Archivio nazionale veicoli” (Cassazione civile, SS.UU., 09 dicembre 2010, n. 24851).

Infatti, l’art. 247 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) pone sulla P.A., e non sul cittadino, l’onere di comunicare al PRA l’avvenuto cambio di residenza.

Tale principio rimane fermo, secondo la giurisprudenza, anche alla luce del terzo comma dell’art. 201 del Codice della strada, a norma del quale "comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione...", in quanto il ritardo dell'Amministrazione nell'aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente (Cassazione civile, sez. II, 09 luglio 2009, n. 16185).
Pertanto, la decorrenza del termine dal momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (come ad esempio la tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo oppure l’omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione (Cassazione civile, sez. VI, 21 marzo 2018, n. 7066).
Sempre in relazione al terzo comma dell’art. 201 è stato, infine, precisato che deve essere interpretato nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso d'irreperibilità del destinatario (Cassazione civile, sez. II, 02 settembre 2011, n. 18049).

Nel caso di specie, si osserva che la consegna del verbale all’ufficio postale è avvenuta il 13.09.2019, ma che il destinatario aveva cambiato residenza il 13.03.2019, dunque in un momento precedente sia al primo tentativo di notificazione, sia alla commissione dell’infrazione al Codice della strada, che risale al 11.08.2019.
Pertanto, se vi è stata una rituale annotazione del trasferimento della residenza nei registri dello stato civile, comprensiva della comunicazione dei veicoli di appartenenza, sembrerebbe possibile rivolgersi al Giudice di pace per chiedere l'annullamento della sanzione sulla base del principio giurisprudenziale sancito dalla sentenza del 2010 della Cassazione a Sezioni Unite sopra richiamata.
L’esistenza di tale precedente di certo costituisce un elemento favorevole ai fini di un ricorso al Giudice di pace, anche se vi è sempre da considerare una inevitabile percentuale di rischio processuale, che impone di tenere conto anche della presenza di eventuali elementi sfavorevoli.
Sul punto, nella fattispecie va notato che le valutazioni del Prefetto circa l’inadempimento dell’onere probatorio appaiono fondate, posto che, secondo quanto si legge nei documenti inviati a corredo del quesito, non era stato depositato alcun atto idoneo ad attestare la data del cambio di residenza (l’unico allegato al ricorso era infatti il verbale di accertamento notificato).
Pertanto, per aumentare le concrete possibilità di successo non è sufficiente riproporre davanti al Giudice di pace le stesse argomentazioni già esposte al Prefetto, ma è necessario fornire anche tutti gli opportuni elementi probatori utili a sostenere la propria versione dei fatti (come ad esempio un certificato di residenza storico, la copia della domanda di cambio di residenza ecc.).


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