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Articolo 41 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Segnali luminosi

Dispositivo dell'art. 41 Codice della strada

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

  1. a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
  2. b) segnali luminosi di indicazione;
  3. b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;
  4. c) lanterne semaforiche veicolari normali;
  5. d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
  6. e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
  7. f) lanterne semaforiche pedonali;
  8. g) lanterne semaforiche per velocipedi;
  9. h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
  10. i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
  11. l) lanterne semaforiche speciali;
  12. m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

  1. a) rosso, con significato di arresto;
  2. b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
  3. c) verde, con significato di via libera.

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

  1. a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
  2. b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
  3. c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative.

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento.

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

Massime relative all'art. 41 Codice della strada

Cass. civ. n. 18497/2013

In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo.

Cass. civ. n. 17895/2012

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore «luce verde», non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio, ed anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o precedenza.

Cass. civ. n. 1384/1997

Il conducente di un veicolo, il quale oltrepassi il segnale semaforico con la luce gialla congiunta alla verde, non incorre nella violazione dell’art. 17 del previgente codice della strada, soltanto quando si trovi così prossimo al momento dell’accensione da non poter più arretrarsi in condizioni di sicurezza. In tale ipotesi incombe al conducente l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per rendere operante l’eccezione al precetto generale per cui la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale.

In tema di circolazione stradale costituisce fatto notorio che il giudice di merito può porre a fondamento della decisione (art. 115 c.p.c.) in quanto rientrante nelle comuni cognizioni della generalità dei soggetti, quello secondo cui nei crocevia, specialmente se di ampie dimensioni, regolati da semaforo, se un conducente oltrepassi un semaforo mentre sta per accendersi dopo il verde ed il giallo la luce rossa è possibile che un altro conducente impegni il crocevia non appena per lui si accende la luce verde.

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Consulenze legali
relative all'articolo 41 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. C. chiede
giovedì 09/12/2021 - Piemonte
“Buongiorno,
dopo sentenza negativa per procedimento contro una multa per supposto passaggio con il rosso, ora devo decidere se pagare o se ci sono ottime possibilità di vincere eventuale ricorso, ma non so valutare.
Le ragioni che mi spingono a verificare per un ricorso, sono principalmente tre.
la prima che so di non aver (scientemente) commesso il reato
la seconda che nel procedimento non mi è stata data propriamente la possibilità di difendermi, a cause del procedimento non in presenza, in quanto la fotografia riferita in sentenza non mi è mai stata mostrata e, inoltre, non sono neppure state menzionate le mie fotografie che indicano una situazione opposta. Quindi io non posso sapere se la foto è pertinente o, come sospetto, fatta in modo da rappresentare una verità distorta e non so per quale ragione le mie fotografie sono state ritenute non attendibili o se sono anche solamente state prese in esame.
Il terzo motivo è che il giudice scrive che il semaforo posto sulla sinistra della carreggiata " ... è il riferimento, mentre quello posto sulla destra ne è il richiamo...", cosa assolutamente contraria al codice della strada che indica l'esatto opposto.

Stante che, al momento, il totale esborso che dovrei sostenere si attesta intorno ai 400 Euro, oltre ai punti sulla patente e ai due anni di possibile sospensione della patente per reati simili, mi chiedo se abbia senso aggravare ulteriormente la situazione o se un ricorso avrebbe ottime speranze di darmi ragione.

Grazie”
Consulenza legale i 21/12/2021
Per rispondere al quesito è opportuno tenere conto che la violazione (che comunque configura una semplice sanzione amministrativa e non un reato) è stata accertata con contestazione immediata da parte della Polizia locale e che il ricorso non ha inteso negare l’avvenuto passaggio con il rosso, sostenendo piuttosto la non visibilità del semaforo.
Circa il contenuto del verbale di accertamento, si chiarisce che le attestazioni del pubblico ufficiale (art. 2700 c.c.) fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non godono della stessa fede privilegiata, invece, i giudizi valutativi espressi dall'ufficiale accertatore o le menzioni di circostanze relative a fatti che per le modalità di svolgimento repentino non si possono verificare secondo un parametro sufficientemente obiettivo, né i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero i fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni (Cassazione civile, SS.UU., 24 luglio 2009, n. 17355; Cassazione civile, sez. VI, 14 settembre 2012, n. 15480; Cassazione civile sez. II, 28 gennaio 2010, n. 1940).
Ne deriva che l’eventuale appello non potrà andare a ridiscutere i fatti accertati nel verbale, i quali presentano un valore probatorio vincolante, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente che viene invece valutato secondo il criterio del libero apprezzamento del Giudice.
Se nel verbale di accertamento dell’infrazione, dunque, viene fatta una qualche menzione alla visibilità del semaforo, essa non potrà essere contestata davanti al Tribunale (rendendo inutile l’appello) a meno che si tratti di una valutazione/considerazione/impressione personale degli agenti.

Fermo quanto sopra, la questione della visibilità potrebbe venire astrattamente in rilievo sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo ex art. 3, L. n. 689/1981, ai sensi del quale sono punibili le infrazioni commesse indifferentemente con dolo o colpa, ad eccezione di quelle determinate da un errore sul fatto che non sia imputabile al trasgressore.
Secondo la giurisprudenza, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (ex multis; Cassazione civile, sez. VI, 04 giugno 2021, n. 15724).
La colpa, inoltre, è presunta salvo che sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cassazione civile, sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610).
In sostanza, l’onere della prova grava su chi si oppone alla sanzione, per di più richiedendo uno standard molto elevato: bisogna cioè dimostrare non solo che il semaforo non sia stato visto, ma soprattutto che la sua presenza non fosse percepibile mediante l’utilizzo dell’ordinaria diligenza.
Nel nostro caso, si nota che (in disparte la distinzione tra semaforo di riferimento e di richiamo) i semafori sul luogo erano due e questo rende decisamente complicato fornire tale prova, tenendo conto anche della regola generale di prudenza stabilita dall’art. 41 del Codice della strada secondo cui “qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse”.

Quanto alla possibilità di vedere le foto prodotte dal Comune, si rileva che esse dovrebbero a rigore essere presenti nel fascicolo di causa e che ne poteva/può essere richiesta copia in cancelleria e che non è chiaro in cosa consisterebbe concretamente la lesione del diritto di difesa a cui si accenna nella richiesta di parere.
Sulla base di quanto illustrato nel quesito e di quanto appreso dai documenti, quindi, non pare che vi siano elementi decisivi che potrebbero aumentare le probabilità di ottenere un esito favorevole dell’appello.


Marco E. D. chiede
sabato 14/12/2019 - Piemonte
“Ho ricevuto una contravvenzione per attraversamento di incrocio con semaforo rosso di cui ho 2 foto ma non sono d'accordo sulla motivazione.
In un incrocio canalizzato a 2 corsie, verde per chi si trova sulla corsia di destra e deve andare dritto o girare a destra. Rosso per chi si trova sulla corsia di sinistra e può solo - secondo la segnaletica orizzontale - svoltare a sinistra. Mi trovo sulla corsia di sinistra ma devo andare dritto. Quando il semaforo per andare dritto o a destra diventa verde, ma resta rosso per girare a sinistra, parto e attraverso l'incrocio andando dritto. Dalle 2 foto risulta chiaramente il fatto. Mi viene contestata un'infrazione per attraversamento con semaforo rosso quando mi pare più corretta una contestazione per infrazione di manovra su corsia sbagliata.
Vi chiedo se esiste possibilità di vincere un ricorso presso il GDP competente.

Consulenza legale i 20/12/2019
La valutazione delle possibilità di successo di un’azione giudiziale non è una scienza esatta, in quanto ogni Giudice è soggetto soltanto alla Legge e perciò una certa percentuale di rischio processuale rimane sempre ineliminabile.
In genere, per capire se le argomentazioni che si intendono proporre abbiano maggiori o minori chance di essere accolte si guarda, anzitutto, al dettato normativo e poi all’interpretazione che ne dà la giurisprudenza (meglio se della Suprema Corte, che è l’organo deputato ad assicurare l’uniforme applicazione delle norme giuridiche); questi saranno, dunque, i parametri che verranno utilizzati anche nel presente parere.

La segnaletica stradale è disciplinata dall’art.38 del Codice della strada, che distingue i vari gruppi di segnali (verticali, orizzontali ecc.), prescrivendo al comma 2, secondo e terzo periodo che “le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43”.
L’art.41, c.1, lettera d) del Codice della strada definisce i semafori posti sugli incroci dotati delle stesse caratteristiche di quello oggetto del quesito come “lanterne semaforiche veicolari di corsia”, stabilendo che le luci “hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce […]”.
Lo stesso articolo descrive, inoltre, i noti significati delle luci dei semafori ed il conseguente comportamento che i conducenti devono osservare, stabilendo che, per quanto qui ci occupa, durante il periodo di accensione della luce verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale, mentre durante il periodo di accensione della luce rossa i veicoli non devono superare la striscia di arresto.
Infine, le sanzioni per la violazione delle regole relative alla segnaletica stradale sono fissate dall’art.147, D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della strada), ai sensi del quale “il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 652”.
Dalla lettura coordinata di tali norme si può concludere come le indicazioni dei semafori, anche di corsia, prevalgano in ogni caso sulla segnaletica verticale e orizzontale, che comprende anche le frecce di canalizzazione dell’incrocio, obbligando il conducente a conformarsi a quanto “prescritto” dal segnale luminoso.

Quanto alla giurisprudenza, va segnalata una decisione abbastanza recente della Corte di Cassazione, che riguardava un caso analogo a quello di specie, in cui a un conducente è stato contestato di aver proseguito la marcia in corrispondenza di un’intersezione a più corsie nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo, che proiettava luce rossa della sua direzione di marcia (Cassazione civile, sez. II, 27 aprile 2016, n.8412).
Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte afferma che la luce del semaforo di corsia non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto piuttosto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso.
Pertanto, in presenza di una corsia munita di segnaletica orizzontale e destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata.
La sentenza prosegue evidenziando che un’interpretazione diversa delle suddette norme, che valorizzi il proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio, aumentando così il rischio di incidenti.
In sostanza, secondo la Cassazione la sanzione irrogata di attraversamento con il semaforo rosso era da ritenere corretta, poiché la freccia direzionale del semaforo non consentiva alcuna manovra ai veicoli che non si fossero previamente immessi nella corrispondente corsia.
La stessa linea interpretativa, inoltre, è stata seguita anche dai Giudici di merito, che si sono conformati alla detta sentenza della Suprema Corte (Tribunale di Mantova, 10 Ottobre 2017).

Visto quanto sopra, pare che un ricorso fondato sulle argomentazioni indicate nel quesito abbia scarse possibilità di successo, posto che il dettato normativo -come interpretato dalla giurisprudenza- sembra deporre per la legittimità della sanzione irrogata.